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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 549/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] in [...] residente alla Spezia Parte_1
Cod. Fisc. avv. GIONFRA SILVIA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia ed ivi residente Controparte_1
Cod. Fisc. avv. MUNAFO' PAOLO C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 26.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti all'udienza dell'8.5.2025: “Dichiarare la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi l'un l'altro dall'assumere atteggiamenti offensivi della figura e persona dell'altro coniuge e relazionandosi con lealtà e buon senso. In accordo con il marito, la moglie si dichiara disposta a dimorare presso la casa coniugale, che dichiara idonea alle esigenze abitative della medesima e della prole, ubicata in La Spezia Via San Bernardo 21, ex dimora coniugale, che viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti perché la abiti con i figli;
con l'espresso obbligo a carico di quest'ultima di sostenere, quale assegnataria, gli oneri di manutenzione ordinaria come per legge, mentre il marito si trasferirà presso l'abitazione paterna sita in La Spezia Via Maddalena 14/b, ove alloggeranno i minori nei periodi in cui resteranno con lui.
2. I figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con modalità tra essi condivisa. mantenendo la loro residenza presso l'unità abitativa sita in La Spezia Via San Bernardo n. 21. ex dimora coniugale che viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti perché la abiti con i figli: con espresso obbligo a carico di quest'ultima di sostenere, quale assegnataria. i costi di amministrazione e di manutenzione ordinaria come per legge. meglio descritti al precedente punto n. 1) mentre il marito si trasferisce presso l'abitazione paterna sita in La Spezia Via Maddalena n. 14/b ove alloggeranno i minori nei periodi in cui resteranno con lui.
3. la collocazione dei figli minori presso i genitori è paritaria e. per l'effetto. essi dimoreranno per due settimane consecutive presso l'abitazione in La
Spezia Via Maddalena n. 14/b ove il padre ha trasferito la propria residenza mentre le due settimane successive dimoreranno presso l'abitazione materna ex dimora coniugale assegnata alla Sig.ra e cosi avverrà Parte_1
per il prosieguo con cadenza bisettimanale in modalità alternata.
2 4. i coniugi sono autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e di lavoro.
5. il Sig. nulla corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli siccome con lei non conviventi e, per converso, nulla dovrà versare la coniuge al marito a titolo di contributo per il mantenimento della prole convivente con quest'ultimo.
6. I genitori sosterranno in ragione del 50% dell'ammontare i costi straordinari necessari o utili per figli secondo i criteri e le modalità di cui al protocollo d'intesa redatto e sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati della
Spezia e il Tribunale della Spezia.
7. ciascuno dei coniugi percepirà per intero l'assegno unico universale per i figli minori. se e in quanto dovuto per legge, alternativamente con cadenza triennale da intendersi nel senso che per i prossimi tre anni a far data dall'omologazione del presente accordo di separazione l'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra e, alla scadenza del suddetto Parte_1
termine di tre anni, l'assegno sarà interamente percepito dall'altro coniuge e così alternativamente per i trienni successivi fino a quanto permarranno i requisiti per il suo ottenimento;
8. I figli saranno considerati fiscalmente a carico dei due genitori in ragione del 50% ciascuno.
9. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli ad anni alterni le principali giornate di fsta (Vigilia, Natale e Santo Stefano: San Silvestro e Capodanno;
Pasqua e Lunedi della Angelo festa della Liberazione. del Lavoro e della
Repubblica, Santo Patrono etc.) sempre ascrivendo priorità alle esigenze di studio e di salute della prole che dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti rispetto alle eventuali diverse esigenze dei genitori.
10. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli un periodo di due settimane. anche non consecutive. nel periodo estivo per eventualmente recarsi con loro in vacanza. termo restando l'obbligo di preventiva comunicazione del periodo di vacanza e della durata della stessa, nonché del luogo ove la prole
3 sarà condotta entro termine ragionevole e, comunque, nel rispetto degli impegni e delle esigenze lavorative, familiari e/o di salute dell'altro coniuge laddove meritevoli di tutela.
11. I coniugi convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale.
12. I coniugi convengono di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra oltre a quanto costituisce oggetto del presente ricorso;
13. Le spese legali sono compensate tra le parti rinunciando i legali al vincolo della solidarietà.
Entrambi i coniugi si impegnano a non frequentare eventuali nuovi partners in presenza dei minori fino a quando avrà compiuto i dodici anni, Per_1 salvo diverso accordo tra i coniugi”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 premettendo di aver contratto in Portovenere
(SP) in data 7.7.2013 matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 11 parte II serie
Pers C anno 2013), di aver avuto due figli ( e , nati rispettivamente Per_1
il 7.7.2014 e il 9.12.2016), di essere in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'8.5.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso confermando le condizioni ivi contenute, come integrate a verbale e la causa è stata rimessa in decisione.
4 Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 26.3.2025
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da verbale di udienza: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne
Alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c. tenuto conto dell'età dei minori, non si può procedere all'ascolto degli stessi, comunque superfluo data l'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti
[...]
condizioni concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, astenendosi l'un l'altro dall'assumere atteggiamenti offensivi della figura e persona dell'altro coniuge e relazionandosi con lealtà e buon senso. In accordo con il marito, la moglie si dichiara disposta a dimorare presso la casa coniugale, che dichiara idonea alle esigenze abitative della medesima e della prole, ubicata in La Spezia Via San Bernardo 21, ex dimora coniugale, che viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie con tutti gli arredi e le
5 suppellettili ivi esistenti perché la abiti con i figli;
con l'espresso obbligo a carico di quest'ultima di sostenere, quale assegnataria, gli oneri di manutenzione ordinaria come per legge, mentre il marito si trasferirà presso l'abitazione paterna sita in La Spezia Via Maddalena 14/b, ove alloggeranno i minori nei periodi in cui resteranno con lui.
2. I figli minori sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con modalità tra essi condivisa, mantenendo la loro residenza presso l'unità abitativa sita in La Spezia Via San Bernardo n. 21 ex dimora coniugale che viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla moglie con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti perché la abiti con i figli: con espresso obbligo a carico di quest'ultima di sostenere, quale assegnataria i costi di amministrazione e di manutenzione ordinaria come per legge, meglio descritti al precedente punto n. 1) mentre il marito si trasferisce presso l'abitazione paterna sita in La Spezia Via Maddalena n. 14/b ove alloggeranno i minori nei periodi in cui resteranno con lui.
3. la collocazione dei figli minori presso i genitori è paritaria e, per l'effetto, essi dimoreranno per due settimane consecutive presso l'abitazione in La
Spezia Via Maddalena n. 14/b ove il padre ha trasferito la propria residenza mentre le due settimane successive dimoreranno presso l'abitazione materna ex dimora coniugale assegnata alla Sig.ra e così avverrà Parte_1
per il prosieguo con cadenza bisettimanale in modalità alternata.
4. i coniugi sono autosufficienti, ciascuno in grado di provvedere al personale mantenimento con la propria capacità di reddito e di lavoro.
5. il Sig. nulla corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli siccome con lei non conviventi e, per converso, nulla dovrà versare la coniuge al marito a titolo di contributo per il mantenimento della prole convivente con quest'ultimo.
6. I genitori sosterranno in ragione del 50% dell'ammontare i costi straordinari necessari o utili per figli secondo i criteri e le modalità di cui al
6 protocollo d'intesa redatto e sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati della
Spezia e il Tribunale della Spezia.
7. ciascuno dei coniugi percepirà per intero l'assegno unico universale per i figli minori, se e in quanto dovuto per legge, alternativamente con cadenza triennale da intendersi nel senso che per i prossimi tre anni a far data dall'omologazione del presente accordo di separazione l'assegno unico universale sarà percepito dalla sig.ra e, alla scadenza del suddetto Parte_1
termine di tre anni, l'assegno sarà interamente percepito dall'altro coniuge e così alternativamente per i trienni successivi fino a quanto permarranno i requisiti per il suo ottenimento;
8. I figli saranno considerati fiscalmente a carico dei due genitori in ragione del 50% ciascuno.
9. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli ad anni alterni le principali giornate di festa (Vigilia, Natale e Santo Stefano: San Silvestro e
Capodanno; Pasqua e Lunedi della Angelo festa della Liberazione, del
Lavoro e della Repubblica, Santo Patrono etc.) sempre ascrivendo priorità alle esigenze di studio e di salute della prole che dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti rispetto alle eventuali diverse esigenze dei genitori.
10. Ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli un periodo di due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo per eventualmente recarsi con loro in vacanza, fermo restando l'obbligo di preventiva comunicazione del periodo di vacanza e della durata della stessa, nonché del luogo ove la prole sarà condotta entro termine ragionevole e, comunque, nel rispetto degli impegni e delle esigenze lavorative, familiari e/o di salute dell'altro coniuge laddove meritevoli di tutela.
11. I coniugi convengono di dare esecuzione al presente accordo fin dal momento della sottoscrizione, anticipando gli effetti del provvedimento giudiziale.
12. I coniugi convengono di non avere nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra oltre a quanto costituisce oggetto del presente ricorso;
7 13. Le spese legali sono compensate tra le parti rinunciando i legali al vincolo della solidarietà.
Entrambi i coniugi si impegnano a non frequentare eventuali nuovi partners in presenza dei minori fino a quando avrà compiuto i dodici anni, Per_1 salvo diverso accordo tra i coniugi”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
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