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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9735 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23944 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/06/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZI LUIGI presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. COPPO CHANTAL presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24/7/2025
OGGETTO: Modifica Precisazione delle conclusioni congiunte: come da nota depositata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2025 , premesso di avere divorziato Parte_1 da con sentenza n. 1741/2022, ha chiesto a questo Tribunale la modifica Controparte_1 delle condizioni economiche.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 24/7/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
In data 3/11/2025 le parti hanno depositato nota congiunta, chiedendo di rimettere la causa al collegio.
Il Giudice delegato rimetteva al collegio per la sentenza.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno ridefinito gli aspetti relativi al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora autonomo. L'accordo non è contrario a ordine pubblico o norme imperative e va accolto. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle sentenza di divorzio n. 1741/2022, così decide:
1) PONE a carico del sig. assegno di mantenimento mensile in favore del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per la somma di euro 200,00 Per_1 oltre il 100% delle spese mediche, sino al mese di dicembre 2026 compreso, parimenti mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. alla signora Pt_1
. CP_1
2) CONFERMA nel resto
3) DICHIARA compensate le spese di lite; 4) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/06/2025 e vertente
TRA
) , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. RIZZI LUIGI presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. COPPO CHANTAL presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 24/7/2025
OGGETTO: Modifica Precisazione delle conclusioni congiunte: come da nota depositata
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/06/2025 , premesso di avere divorziato Parte_1 da con sentenza n. 1741/2022, ha chiesto a questo Tribunale la modifica Controparte_1 delle condizioni economiche.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 24/7/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
In data 3/11/2025 le parti hanno depositato nota congiunta, chiedendo di rimettere la causa al collegio.
Il Giudice delegato rimetteva al collegio per la sentenza.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 3/12/2025
Osservato in diritto
Le parti hanno ridefinito gli aspetti relativi al mantenimento del figlio maggiorenne e non ancora autonomo. L'accordo non è contrario a ordine pubblico o norme imperative e va accolto. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle sentenza di divorzio n. 1741/2022, così decide:
1) PONE a carico del sig. assegno di mantenimento mensile in favore del figlio Parte_1
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, per la somma di euro 200,00 Per_1 oltre il 100% delle spese mediche, sino al mese di dicembre 2026 compreso, parimenti mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. alla signora Pt_1
. CP_1
2) CONFERMA nel resto
3) DICHIARA compensate le spese di lite; 4) MANDA al Cancelliere per comunicazione
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/12/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato