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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 135/2022 tra
Parte_1
ATTRICE contro
fu CP_1 Per_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso per l'attrice l'Avv.
Marcello Caredda;
nessuno compare per il convenuto.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'Avv. Caredda discute la causa richiamando gli atti depositati, chiede che la causa sia trattenuta in decisione, precisando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare che, per effetto di usucapione, la SI , è proprietaria esclusiva dell' immobile sito in Ussassai, nella Via Fontana n. Parte_1
18 – distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al F. 25 – Mapp. 270, in forza di usucapione ventennale, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla relativa trascrizione, con compensazione delle spese del presente giudizio”.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,00.
Alle ore 15,00 è comparso, in sostituzione dell'Avv. Marcello Caredda, l'Avv. Gianmario Pilatu.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 135/2022
Segue verbale dell'udienza 19.3.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 135 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Seui nella via Roma 100 presso lo Studio dell'Avv. Marcello Caredda che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti attrice contro
FU CP_1 Per_1
convenuto contumace
Oggetto: usucapione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nelle forme e nei termini di legge al convenuto indicato in epigrafe per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Tribunale di Lanusei concessa con decreto del 18.2.2022, vista la somma obiettiva difficoltà della notificazione dell'atto introduttivo secondo le regole ordinarie nei confronti di tutti i soggetti convenuti, attesa la difficoltà di identificazione e di chiamata in giudizio dei contraddittori, l'attrice ha incardinato il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare che la stessa è divenuta proprietaria per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito in Ussassai, distinto al Catasto Urbano al F. 25 Mappale 270 con ordine alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
A sostegno della sua domanda l'attrice ha esposto che:
- da oltre 30 anni è al possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto dell'abitazione sita nel centro abitato di Ussassai nella Via Fontana 18, meglio indicata al Catasto Urbano al F. 25 – Mappale 270.
- Detta abitazione, posizionata fra altre case fra cui una del nonno dell'attrice, è composta da un locale al piano terra e uno al primo piano;
questi locali vengono utilizzati come magazzino per le provviste di generi alimentari e come ripostiglio di oggetti vari e anche come abitazione.
- Di aver eseguito nel 2020 dei lavori di ristrutturazione sia all'esterno che all'interno, sostituendo anche gli infissi, il tutto mediante regolare progetto depositato nel Comune di Ussassai.
- Che mai nessuno ha contestato utilizzo – possesso del suddetto immobile.
Poiché dalle allegate visure storiche risulta che l'immobile per cui è causa è catastalmente intestato ad altro soggetto, sussiste l'interesse dell'attrice a vedere riconosciuto e dichiarato giudizialmente il proprio diritto di proprietà a titolo di usucapione, in forza del possesso ultraventennale esercitato pacificamente sul bene anzidetto e ciò al fine anche di poter procedere alle dovute trascrizioni e volture in proprio favore del titolo dominicale negli uffici competenti.
Con le memorie ex art. 183, n.1, comma VI, c.p.c., l'attrice ha precisato che il sopraindicato immobile
è stato dalla stessa completamente ristrutturato e si sviluppa su due piani: il piano terra composto da due stanze con un piccolo bagno e al piano primo una camera con una terrazza. Ha precisato che i lavori hanno riguardato l'intero immobile, in particolare l'impianto elettrico, impianti e le tubature dell'acqua e tutti gli infissi, come il pavimento e le pareti.
Le proprietà confinanti sono quella del e Persona_2 Persona_3
Il contraddittorio è stato instaurato mediante l'individuazione dell'unico intestatario catastale in esame, il quale, come sopra detto, è stato citato in giudizio mediante la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Dalle risultanze catastali dei registri del servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate del Territorio di Nuoro attestate dall'allegato certificato ipotecario speciale nel periodo 1.01.1990 –
1.01.2021 per gli intestatari catastali e/o loro nuclei familiari e per l'immobile catastalmente identificato, non è emersa l'esistenza di titolari di diritti reali sull'immobile né la trascrizione di domande giudiziali non perente dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
Si deve, pertanto ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dell'unico intestatario catastale ritualmente convenuto che, non CP_1 Parte_3 essendosi costituito in giudizio, dopo la verifica dell'espletamento delle rituali formalità notificatorie, all'udienza 15.3.2023, è stato dichiarato contumace
All'esito dei richiesti termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., ammesse ed espletate le prove di parte attrice, all'odierna udienza del 19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle sopradette conclusioni.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass.
Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043). Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo
(animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, all'esito dell'istruzione probatoria può senz'altro ritenersi raggiunta la prova del possesso ultraventennale, esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto da parte dell'attrice dell'immobile sito in Ussassai nella via Fontana Nuova.
Esaminati all'udienza del 19.06.2024, i testi e - compaesani STmone_1 Tes_2 dell'attrice, proprietari di immobili posti nelle vicinanze - dell'attendibilità dei quali non v'è motivo in atti di dubitare, abituali frequentatori dei luoghi da svariati decenni- hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti dalla stessa, in particolare, individuando con precisione l'ubicazione, la consistenza, riconoscendo l'abitazione e la sua ubicazione anche dalle fotografie mostrate all'udienza, dimostrando così di aver avuto una cognizione diretta e personale dell'immobile de quo.
Attraverso la prova testimoniale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo e ininterrotto sull'immobile per cui è causa per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione, precisamente dagli inizi degli anni
Novanta del secolo scorso.
Infatti, è emerso che sicuramente da oltre 30 anni e fino ad oggi, utilizza in via Parte_2 esclusiva l'abitazione in esame, sita nel centro abitato di Ussassai, dove sino al 2012 vi depositava i prodotti agricoli (patate, cipolle), e adibendola, dopo la ristrutturazione, ad abitazione principale, detenendo in via esclusiva le relative chiavi.
È risultato dalla prova testimoniale che dopo l'anno 2012 l'immobile è stato ristrutturato in quanto ST versava in condizioni fatiscenti, in tal senso le dichiarazioni rese della teste che ha ricordato che nel 2012, quando erano iniziati i lavori della ristrutturazione dell'abitazione che poi ha donato al Part figlio, situata a circa 100 metri di distanza, la non aveva ancora iniziato i lavori nell'immobile per il quale è causa.
Il teste , dipendente dell'impresa edile che ha eseguito i lavori, in merito ha riferito che è CP_1
ST stato rifatto l'intonaco della facciata esterna utilizzando calce colorata, mentre la teste ul punto ha testualmente detto: “Ricordo che i lavori di ristrutturazione hanno riguardato l'intero fabbricato, dal tetto, alla pavimentazione, intonaci, sia interni che esterni, sostituzione infissi, rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, ha cambiato anche il portoncino di ingresso. Ricordo che i lavori sono stati realizzati dalla impresa edile Dessì e Boi, dove peraltro lavorava anche mio marito”.
Entrambi i testi hanno confermato tutte le circostanze e che per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'abitazione da parte dell'attrice e di aver sempre visto solo lei utilizzarla in modo esclusivo nell'arco temporale considerato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
In conclusione, l'attrice ha quindi fornito prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidenti
– desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà- della signoria di fatto esercitata uti domini in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni, sul fabbricato oggetto del presente giudizio.
Pertanto, sulla base delle esaustive prove orali assunte e dalla documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attrice la fattispecie acquisitiva Parte_2 a titolo originario dell'immobile per cui è causa, come identificato nell'atto di citazione in virtù di possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1140 c.c.
Non vi è necessità di pronunciarsi sulla domanda diretta ad ottenere l'ordine alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari di eseguire la trascrizione del titolo dominicale, poiché ai sensi dell'art. 2651 c.c. la presente sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione e non richiede alcun ordine specifico da parte del Giudice.
Le formalità conseguenti sono di competenza del Conservatore, al quale spetta l'indagine per ammettere il titolo alla trascrizione. La voltura catastale segue automaticamente alla trascrizione.
Quanto alla disciplina delle spese del presente giudizio, trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà in relazione alla quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attrice né prima né durante il processo, le spese del giudizio anticipate dall'attrice debbono restare a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così decide:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], proprietaria esclusiva Parte_2 C.F._1 dell'abitazione sita nel Comune di Ussassai, identificata al Catasto fabbricati del medesimo comune al F. 25 Mappale 270;
II.nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata.
Il Giudice
Iride Mura