Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 357/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. DI RISIO CARMINE, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
-appellante-appellato in via incidentale-
e
, rappresentata e difesa da: avv. RUGGIERI Controparte_1
ORLANDO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 37/2024 del 05/02/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/03/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/08/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 05/02/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata, per difetto di legittimazione passiva dell' convenuta, l'opposizione CP_1 all'intimazione di pagamento n. 032 2023 90007589 11 000, notificatagli dall'
[...]
10 000 notificata il 30/04/2004.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che l'azione proposta dall'odierno appellante, il quale, pur impugnando l'intimazione di pagamento ricevuta, ne aveva dedotto l'invalidità esclusivamente in conseguenza della maturazione della prescrizione dei crediti in essa portati, andava qualificata come azione di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, sicché relativamente ad essa non ricorreva ipotesi di litisconsorzio necessario ma sussisteva la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'Istituto previdenziale impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, poiché:
1. la legittimazione passiva attiene al merito, e non è perciò rilevabile d'ufficio, ma rimane affidata alla disponibilità delle parti, e va pertanto tempestivamente formulata, sicché, non avendo l'Agenzia convenuta sollevato l'eccezione, il difetto di legittimazione non poteva essere dichiarato d'ufficio;
2. l'Agenzia convenuta, nel costituirsi in giudizio, aveva chiesto la chiamata in causa dell' quale ente impositore, sicché erroneamente l'impugnata sentenza aveva rigettato il CP_2
ricorso in luogo di autorizzare la chiamata, con conseguente nullità della sentenza.
L'appellante ha quindi riproposto i motivi di opposizione già formulati in primo grado, deducendo: l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3 c. 9 e 10 l. n. 335/1995, dei contributi previdenziali azionati, per omessa notifica della cartella di pagamento su cui l'intimazione opposta era basata e per difetto di tempestivi atti interruttivi, sia nel periodo tra la maturazione dei crediti, risalenti agli anni 2003 e 2004, e la cartella, formata nel 2004, sia nel periodo successivo all'asserita notifica della cartella;
la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per difetto di motivazione, in quanto priva dei requisiti previsti dagli artt.
3 l. n. 241/1990 e 7 c. 2 l. n. 212/2000. Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi di appello e di opposizione, essendo l'intimazione conforme ai requisiti formali di legge ed avendo posto in essere tempestivi atti interruttivi, notificando all'appellante, prima dell'intimazione opposta, preavviso di fermo amministrativo ed ulteriori intimazioni di pagamento;
ha inoltre proposto appello incidentale subordinato, per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello principale, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza nelle parti in cui aveva omesso di pronunciare sulla richiesta di chiamata in causa dell' , CP_2 necessaria essendo l'Istituto il titolare della pretesa impositiva, e sull'eccezione di decadenza dall'opposizione per difetto di tempestiva impugnazione della cartella esattoriale su cui l'intimazione opposta era basata.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello principale è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Quanto al primo motivo, è pacifico in giurisprudenza che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il limite del giudicato interno
(cfr. Cass. Sez. L. nn. 41019 del 21/12/2021 rv. 663353 – 01 e 23721 del 01/09/2021 rv.
662115 – 01; Cass. Sez. 1 n. 22781 del 27/10/2014 rv. 632982 - 01), sicché quanto sostenuto dall'appellante è del tutto erroneo.
Ne segue che, non avendo l'appellante formulato specifici motivi di gravame avverso il capo dell'impugnata sentenza che, all'esito di espressa qualificazione della domanda avanzata come azione di accertamento negativo del credito portato nell'intimazione opposta, proposta per motivi di merito inerenti alla prescrizione dei crediti ma senza deduzione di questioni di regolarità o validità degli atti della procedura di riscossione (cfr. in specie pagg. 3 e 4 della motivazione), ha ritenuto insussistente la legittimazione passiva dell'Agenzia opposta, le relative statuizioni sono passate in giudicato tra le parti, e la questione non può più essere esaminata d'ufficio da questa Corte.
Quanto al secondo motivo, è pacifico in giurisprudenza che in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva (ciò che è nella fattispecie, in base all'azione proposta, come qualificata nell'impugnata sentenza con statuizione passata in giudicato), non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione
(cfr. Cass. Sez. U. n. 7514 del 08/03/2022 rv. 664407 – 01; Cass. Sez. L. nn. 16425 del
19/06/2019 rv. 654476 – 01 e 19985 del 19/07/2024 rv. 671884 – 01; Cass. Sez. 3 n. 30777 del 06/11/2023 rv. 669451 - 01).
Pertanto, non sussistendo comunanza di causa né rapporto di garanzia tra l' e l' CP_2 CP_1 appellata, il giudice di primo grado, a seguito dell'istanza di chiamata in causa dell' CP_2 avanzata dall' stessa non aveva obbligo di estensione del contraddittorio ex artt. 102 e CP_1
106 c.p.c., ma mera facoltà al riguardo, ex art. 107 c.c..
L'asserita nullità della sentenza impugnata, dedotta dall'appellante, è quindi del tutto insussistente.
Né il rigetto dell'istanza (implicito nella decisione della causa nel merito) è sindacabile da questa Corte, non avendo l'appellante proposto specifici motivi di gravame relativamente alla sussistenza di opportunità dell'estensione del contraddittorio.
L'appello principale va quindi rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza n. 37/2024 in data 05/02/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello principale;
dichiara assorbito l'appello incidentale;
condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e
CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante principale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -