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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 464/2023 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Ancona, via Giacomo Matteotti n. 54, presso lo studio dell'avv. Michele
Brunetti, che la rappresenta e difende in forza di procura generale a rogito Notaio di Per_1
Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Bologna 1 il 29.10.2010 al n. 14904 serie 1T;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona in Corso Garibaldi n. 124 P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. Marco Alessandrini, che la rappresenta e difende, unitamente e pagina 1 di 25 disgiuntamente all'avv. Andrea Moroder, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 120/2023 dell'1.02.2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, respinta e disattesa ogni contraria
istanza, e per tutte le motivazioni e causali addotte:
nel merito: in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. 120/2023
dell'1.02.2023, pronunciata nella forma dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Civile di Ancona,
nella persona del Dott. Claudio Cecconi, pubblicata l'1.02.2023, mai notificata, resa nel giudizio
iscritto al n. 1970/2015 R.G. pendente tra il ed Controparte_1
per quanto di ragione nelle parti fatte oggetto di impugnazione, come superiormente Parte_1
evidenziato nel presente atto di appello, e quindi, per l'effetto,
nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, e
comunque con qualsivoglia statuizione;
in via istruttoria: disporre, si opus, il rinnovo della c.t.u., sottoponendo in particolare, al nominando
perito, il quesito teso alla verifica dell'usura dei conti corrente sottoposti ad analisi.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di spese,
compensi professionali ed accessori di legge, incluso rimborso forfetario spese generali, condannando
anche parte appellata a restituire quanto corrisposto dall'odierna appellante in esecuzione della
sentenza impugnata.
Non di meno, si chiede espressamente il rigetto dell'appello incidentale ex adverso proposto in quanto
inammissibile e comunque infondato;
il tutto con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio”
pagina 2 di 25 Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
nel merito: per le ragioni di cui in narrativa, respingere l'appello avversario, e tutti i motivi in esso dedotti, perché inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto con conferma della Sentenza n.
120/2023 emessa dal Tribunale di Ancona nei capi oggetto d'impugnazione da parte della Parte_1
[...]
in accoglimento dell'appello incidentale: per le ragioni di cui in narrativa, voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello riformare la sentenza gravata nelle parti e capi in cui: 1) ha ritenuto di non poter accertare le illegittimità del rapporto di conto corrente n. 1018700, poi divenuto, n. 393824; 2) ha ritenuto di non poter accertare le illegittimità del rapporto di conto corrente n. 1018700, poi divenuto, n. 393824; 3) ha ritenuto validi ed efficaci i contratti monofirma;
4) ha escluso l'applicabilità del “saldo zero”; e per l'effetto:
Con riferimento al contratto di conto corrente n. 1018700, CREDITO ITALIANO, Filiale di Ancona,
poi 5 divenuto, in data 1/1/2013, c/c n. 393824 di gestito presso la Dipendenza di Parte_1
Ancona, C.so Stamira n. 51 (rapporto estinto):
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per sua radicale inesistenza e quindi,
in ogni caso, per difetto di valida pattuizione scritta, del contratto di apertura del c/c de quo, n.
10187000, acceso presso l'allora CREDITO ITALIANO, Filiale di Ancona, poi divenuto, in data
1/1/2013, c/c n. 3938240 di Dipendenza di Ancona, C.so Stamira n. 51, e per Parte_1
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante protempore, a pagare, in Parte_1
favore del in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2
ogni somma indebitamente addebitata da essa dall'origine del rapporto de quo e sino CP_2
all'attualità, per interessi debitori, nonché per anatocismo e per ogni altro addebito indebitamente operato per competenze, commissioni, spese, valute, ecc., in difetto di valida pattuizione per iscritto,
per l'importo complessivamente quantificato in euro 181.650,23, ovvero per il maggiore o minor pagina 3 di 25 importo complessivo che verrà eventualmente ritenuto di giustizia e/o accertato in corso di causa, se del caso anche mediante C.T.U. contabile, oltre, in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o illiceità e/o invalidità e/o inefficacia delle condizioni contra legem applicate dalla convenuta al suddetto rapporto di c/c ed alle Parte_1
connesse aperture di credito, per tutto quanto dedotto ed eccepito nella superiore narrativa, con riferimento: agli interessi debitori ultra-legali nonché superiori ai tassi soglia usura;
alle commissioni di massimo scoperto;
alla prassi anatocistica della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
all'esercizio dello jus variandi; all'applicazione delle valute d'uso; al superamento dei tassi soglia usura;
a commissioni, spese ed oneri a debito;
nonché con riferimento a quant'altro contestato ed eccepito dall'odierna appellante incidentale. Per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità delle somme addebitate al per l'importo complessivo di € 181.650,23, Controparte_1
ovvero per il maggiore o minore importo complessivo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia e/o accertato in corso di causa, se del caso anche mediante apposita C.T.U. contabile, e conseguentemente,
condannare la in persona del legale rappresentante protempore, a pagare, in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma Parte_2
suddetta, con, in ogni caso, riconoscimento degli interessi attivi sui saldi maturati nel corso del rapporto, ed oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione e sino al soddisfo;
- in via di ulteriore subordine: pronunciare comunque la condanna della convenuta al rimborso CP_2
di tutti gli importi che, in relazione alle contestazioni ed eccezioni di cui alla superiore narrativa,
risultino illegittimamente addebitati e/o non dovuti, determinando il relativo importo se del caso mediante apposita C.T.U. contabile, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- ancora in via di ulteriore subordine: condannare la Banca convenuta al pagamento in favore del dell'importo di € 181.650,23, quale indennità per Parte_2
l'arricchimento senza causa derivante dall'illegittimo incasso delle somme superiormente indicate, o di pagina 4 di 25 quelle superiori o minori che saranno determinate in corso di causa e/o ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo;
- in ogni caso: condannare la convenuta in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, al risarcimento, in favore del odierno attore, in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, di tutti i danni da esso patiti nel corso del rapporto bancario in Parte_2
oggetto, come dedotti in narrativa, da erosione della liquidità disponibile inconseguenza della illegittima condotta della Banca, nella misura di euro 29.854,26, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà eventualmente accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, anche se del caso con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino al soddisfo.
B) con riferimento a tutti i contratti:
- in via principale: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per radicale inesistenza dei contratti e,
in ogni caso, per difetto di valida pattuizione scritta e per l'effetto condannare la in Parte_1
persona del legale rappresentante protempore, a pagare, in favore del Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ogni somma indebitamente addebitata da
[...]
essa dall'origine del rapporto de quo e sino all'attualità, per interessi debitori, nonché per CP_2
anatocismo e per ogni altro addebito indebitamente operato per competenze, commissioni, spese,
valute, ecc., in difetto di valida pattuizione per iscritto;
- sempre in via principale: rideterminare all'attualità il saldo dei rapporti di c/c in esame tenuto conto di tutte le eccezioni e contestazioni sollevate dal e considerando – per i rapporti carenti degli Pt_3
estratti conto dall'inizio del rapporto - il saldo iniziale a debito del correntista pari a zero e, per l'effetto, condannare la al versamento in favore del del saldo attivo di conto corrente CP_2 Pt_3
risultante;
pagina 5 di 25 in via istruttoria: 1) disporre c.t.u. tecnico contabile con riferimento al conto corrente n. 1018700 poi divenuto n. 3938240 e sui conti correnti n. 1269 (poi divenuto, in data 1/1/2013, c/c n. 837427) e n.
5684529;
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da contro ha accertato che il conto corrente n. Parte_2 Parte_1
837427 (già n. 1269) presentava alla data di chiusura del 31/10/2005 il saldo positivo di € 83.209,09 in favore della società attrice e il conto corrente n. 5684529 alla data del 31/12/2013 il saldo positivo di €
56.113,85 in favore della medesima società ed ha condannato la convenuta al pagamento in CP_2
favore della medesima dei predetti importi, maggiorati di interessi dalla maturazione al soddisfo. Ha
invece respinto le ulteriori domande proposte dalla società attrice, ha disposto la trasmissione degli atti al PM competente in relazione all'accertato superamento del tasso soglia usurario ed ha condannato la convenuta al rimborso delle spese di lite e di CTU. CP_2
In particolare, il primo giudice:
ha rigettato le domande avanzate dalla società attrice in relazione al contratto di c/c n. 3938240, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, non avendo l'attrice provveduto al deposito del relativo contratto con conseguente impossibilità di accertare le doglianze svolte;
ha escluso che la mancata esibizione della necessaria documentazione da parte della fosse CP_2
idonea a determinare una inversione dell'onere probatorio, avendo la società attrice un onere di conservazione della documentazione contabile anche ai fini di ostentazione a terzi;
ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti riferibili ai restanti conti correnti n. 837427 e n. 5684529
in quanto privi di sottoscrizione da parte della in ossequio al principio di diritto affermato dalle CP_2
Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 898/2018;
pagina 6 di 25 ha rigettato la richiesta di ricostruzione dei saldi di tali ultimi due rapporti facendo applicazione del principio del c.d. saldo 0;
ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la mancanza di valida pattuizione scritta in conformità alla delibera CICR del 9/2/2000;
ha dichiarato la nullità delle clausole di previsione della CMS perché prive dei requisiti di determinatezza e determinabilità, limitandosi a prevedere la sola percentuale di applicazione senza indicazione della base e del criterio di calcolo;
ha dichiarato l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti in relazione ad alcuni dei contratti acquisiti in giudizio così come individuati dal nominato CTU, disponendo l'espunzione degli stessi;
ha escluso l'applicazione della clausola di antergazione e postergazione delle valute in quanto mai patttuita;
ha escluso la legittimità della variazione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 118 TUB, in quanto, pur risultando la relativa clausola espressamente pattuita, la non aveva fornito alcuna CP_2
prova di avere dato preventiva comunicazione alla cliente delle modifiche da apportare al rapporto;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sulla base del rilievo svolto dal CTU che CP_2
le rimesse effettuate dalla correntista non erano mai state superiori ai limiti dell'affidamento concesso;
ha infine rigettato la domanda risarcitoria pure avanzata dalla correntista, per carenza di allegazione e prova circa la sua natura e la sua entità;
sulla base delle risultanze della disposta CTU, alla quale ha inteso aderire risultando la stessa circostanziata ed immune da vizi di ordine logico, ha quindi rideterminato i saldi nella misura predetta condannando la convenuta al loro pagamento in favore della società attrice. CP_2
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza di Parte_1
condanna al pagamento del saldo rideterminato del rapporto di conto corrente n. 5684529, risultando lo stesso ancora acceso alla data di proposizione della domanda così come riconosciuto dalla stessa società attrice;
2) erroneità del capo di sentenza che ha accertato la natura usuraria dei tassi di interessi pagina 7 di 25 pattuiti per l'erroneità della CTU, che ha provveduto a detto accertamento applicando formule di calcolo diverse da quelle indicate dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni tempo per tempo emesse in violazione anche ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1603/2018;
erroneità del capo di sentenza che ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000, pur essendosi essa uniformata alle CP_2
prescrizioni ivi imposte procedendo alla pubblicazione delle nuove condizioni negoziali sulla Gazzetta
Ufficiale e alla comunicazione alla correntista attraverso gli estratti conto inviati periodicamente. Ha
quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e in via Parte_2
incidentale ha proposto appello avverso: a) il capo di sentenza che ha rigettato le domande svolte in relazione al c/c n. 1018700, pur avendo essa società eccepito l'inesistenza del contratto non prodotto dalla convenuta neanche all'esito dell'ordine di esibizione emesso dal Tribunale;
b) il capo di CP_2
sentenza che anche a fronte della predetta mancata acquisizione non ha provveduto ad escludere dal saldo del predetto rapporto le somme illegittimamente addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
c) il capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti c.d.
“monofirma”; d) il capo di sentenza che ha escluso l'applicabilità al caso di specie del principio del c.d.
“saldo zero”. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Il primo motivo dell'appello principale, con il quale si contesta la pronunciata condanna alla ripetizione dell'indebito in relazione al conto corrente n. 5684529, appare meritevole di accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.
In punto di fatto è pacifico tra le parti che il predetto conto (acceso alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, 27/3/2015) sia attualmente ancora aperto e comunque la cooperativa appellata, che ne era onerata, non ha fornito alcuna prova che in corso di causa lo stesso sia stato chiuso.
pagina 8 di 25 Ciò posto, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità “ha già avuto occasione di chiarire
come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di
rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del
saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme
illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un
risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore
estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta
rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass. 21646/2018). …
Secondo l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata – cui questo Collegio intende
dare continuità – costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di
ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista
su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto
di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con
riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma
solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può
parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a
ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca,
potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è
contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca
dell'affidamento. E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro
eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca
al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di
pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto
di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo
pagina 9 di 25 finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se
corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto
3.3., pag. 14). Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la
chiusura del conto corrente … Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla Corte
d'Appello, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di
conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente
addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito
pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile
un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il
quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e,
di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo,
se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore
disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. … Altra questione è se il correntista possa
disporre delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all'esito della
intervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelati indebiti)” (cfr. Cass. sent.
n. 4214 del 15/2/2024).
Quindi, se da un lato, deve essere ritenuta ammissibile in ogni caso la domanda di ripetizione dell'indebito tesa alla ricostruzione dell'effettivo saldo del rapporto di conto corrente, la stessa invece,
ove riferita alla richiesta di pagamento dell'eventuale saldo finale attivo derivante dalla rideterminazione a seguito di rettifica, è ammissibile solo nell'ipotesi in cui il rapporto di conto corrente sia ormai chiuso.
Pertanto, avendo il Tribunale testualmente condannato l'appellante al pagamento in favore della CP_2
attrice della somma di € 56.113,85, maggiorata degli interessi “dalla maturazione al saldo”, Parte_4
il capo di sentenza in esame si pone in chiara violazione dei principi di diritto richiamati e deve pertanto essere escluso.
pagina 10 di 25 Con il secondo motivo di appello la ha censurato il capo di sentenza che ha accertato la CP_2
natura usuraria degli interessi pattuiti così come accertati dal nominato CTU.
A riguardo occorre rilevare che il consulente d'ufficio nominato in primo grado ha accertato la natura usuraria degli interessi pattuiti:
[... quanto al conto corrente n. 5684529 acceso in data 23/2/1994 presso la ex Cassa di Risparmio
nel contratto di aperura di credito in conto corrente del 24/6/2002 Controparte_4
con riferimento al tasso pattuito in relazione all'apertura di credito ordinaria;
alle condizioni riportate nel foglio informativo del 1/6/2005 in relazione sia all'apertura di credito ordinaria, che all'anticipo fatture, effetti e operazioni su merci;
e alle condizioni economiche indicate nel foglio informativo del
20/10/2006 in relazione sia all'apertura di credito ordinaria, che all'anticipo effetti;
quanto al conto corrente n. 837427 (già 1269) acceso il 9/2/1994 presso l'ex nelle Controparte_5
condizioni economiche indicate nel foglio informativo del 3/9/1997 con riferimento sia al tasso pattuito in relazione all'apertura di credito ordinaria, che agli anticipi fatture, sconti commerciali e anticipi sull'esportazione; nel foglio informativo del 15/10/1998 con riferimento a tutte le predette tipologie di operazioni;
nel foglio informativo del 5/2/2001 con riferimento a tutte le predette tipologie di operazioni;
nel foglio informativo del 2/2/2002 con riferimento a tutte le predette tipologie di operazioni.
Orbene, avendo l'appellante argomentato la propria censura eccependo l'erroneità dell'accertamento svolto dal nominato CTU, per avere questi inserito nella base di calcolo per la verifica dell'usura anche la CMS in violazione delle istruzioni dettate tempo per tempo dalla Banca d'Italia e dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 1603/2018, il motivo di impugnazione deve necessariamente essere riferito ad entrambi gli indicati conti correnti ancorché la abbia CP_2
richiamato il solo conto corrente n. 5684529.
pagina 11 di 25 Ciò posto, in punto di diritto non può che essere condiviso il rilievo svolto dalla appellante per CP_2
cui il criterio di calcolo ai fini dell'accertamento dell'usura non può comprendere la CMS per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 2 bis dl 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2/2009.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. n. 16303 del 20/06/2018), nel superare il contrasto intervenuto tra le Sezioni penali (che ai fini dell'accertamento del reato di usura inserivano la CMS nel calcolo del TEG “in quanto costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito” -cfr. per tutte
Cass. Pen. Sent. n. 46669 del 23/11/2011) e civili (le quali invece ritenevano che “In tema di contratti
bancari, l'art.
2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che
attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3
della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma
innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in
vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la
determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli
interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto” -cfr. per tutte Cass. n. 22270 del 03/11/2016), hanno infatti aderito alla posizione di queste ultime, escludendo il carattere interpretativo (e quindi retroattivo) della disposizione di cui all'art. 2 dl 185/2008, ed hanno affermato il principio di diritto per cui “In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008,
inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la
commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM)
rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini
della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione
autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento,
intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire
pagina 12 di 25 il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia
dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in
sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma
contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo
entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Le Sezioni Unite hanno anche precisato che non è censurabile l'esclusione della CMS dai DDMM
emanati in data anteriore all'entrata in vigore del citato art. 2 bis, in quanto tali decreti prevedevano comunque un rilievo della CMS, sebbene escludendola dal calcolo del TEG. Tale rilievo infatti consentirebbe una comparazione precisa, sebbene più complessa, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura, richiedendo da un lato la comparazione del valore assoluto delle competenze previste dai DDMM e valore assoluto corrispondente al tasso soglia calcolato sul TEGM, con individuazione del margine (differenza negativa o positiva dei due dati), e comparazione tra la CMS
concretamente applicata e quella corrispondente alla soglia vigente nel trimestre. All'esito di dette comparazioni occorre compensare l'importo dell'eventuale eccedenza rispetto alla soglia della CMS con il margine degli interessi eventualmente residuato. Sussisterebbe una ipotesi di usura solo laddove, a seguito della compensazione delle due poste, dovesse sussistere un importo residuale.
Occorre tuttavia rilevare che il CTU nominato in primo grado ha affermato la natura usuraria degli interessi pattuiti nei riportati contratti facendo puntuale e corretta applicazione dei richiamati principi di diritto. Come risulta dagli analitici conteggi da lui svolti, la CMS non risulta mai inserita nella base di calcolo per la verifica dell'usura, ma comparata separatamente e poi, stante l'accertato superamento del relativo tasso soglia, compensata con il tasso effettivo degli interessi debitori. Il superamento è quindi riconducibile alla corretta applicazione della compensazione delle poste. Il rilievo qui svolto è stato pagina 13 di 25 puntualmente colto dal CTP della Banca nelle osservazioni svolte alla bozza della relazione di CTU,
laddove (oltre a contestare l'avvenuto confronto con il tasso soglia del TEG invece che del TAN,
osservazione questa da rigettare avendo il CTU fatto corretta applicazione delle Istruzioni della Banca
d'Italia che fanno riferimento appunto al tasso effettivo globale ai fii della comparazione) rileva che il
CTU avrebbe confrontato “con la soglia prevista per la CMS una presunta “CMS effettiva annuale”
non pattuita e ricalcolata arbitrariamente dal CTU”. A riguardo questa Corte non può che condividere,
stante l'ineccepibile correttezza, la risposta alle osservazioni data dal CTU che dà atto dell'avvenuto ricalcolo della CMS in quanto “contrattualmente viene esplicitamente pattuita una CMS
TRIMESTRALE, mentre la soglia usura della CMS fa riferimento ad un tasso annuale”.
Il motivo di appello in esame deve pertanto essere rigettato.
Non meritevole di accoglimento è infine il terzo motivo di appello, con il quale la CP_2
censura il mancato riconoscimento dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi per il periodo successivo alla delibera CICR 9/2/2000 pure essendosi esso Istituto di credito uniformato alle prescrizioni ivi previste mediante pubblicazione delle nuove condizioni negoziali in Gazzetta Ufficiale
e comunicazioni alla cliente attraverso gli estratti conto inviati periodicamente.
A riguardo appare opportuno succintamente ripercorrere brevemente la disciplina dell'istituto dell'anatocismo nel nostro ordinamento.
L'art. 1283 c.c. prevede espressamente che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla
loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Fino alla pronuncia sentenza n. 2374/99 della Cassazione a Sezioni Unite in relazione alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti bancari alla loro clientela si è sempre ritenuto che le norme bancarie uniformi integrassero il rango di uso contrario evocato dall'art. 1283 c.c., sicché i medesimi istituti bancari sono sempre stati considerati legittimati a praticare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in deroga all'art. 1283 c.c. attesa la periodicità inferiore ai sei mesi previsti quale termine minimo. La citata pagina 14 di 25 sentenza ha sancito che la normativa interna bancaria, disciplinante le condizioni contrattuali aventi ad oggetto anche gli interessi anatocistici trimestrali, sia da considerarsi esclusivamente alla stregua di uso meramente negoziale, in quanto carenti dei requisiti propri degli usi normativi. Il che ha comportato l'inevitabile declaratoria di nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Principio questo ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
A seguito di tale pronuncia il legislatore ha delegato al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio) il compito di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria e tale organo vi ha provveduto con delibera del 9 febbraio 2000.
Per quanto qui interessa, all'art. 7 la suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo
evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due
mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei
rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica
si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la
sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione
delle condizioni precedentemente praticate”.
E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.
La Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020) ha ritenuto che “la sostituzione
pagina 15 di 25 della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di
capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende
evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al
conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell'art. 7, comma 3 della delibera
CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato
necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile
un adeguamento unilaterale.”
Ed ancora sempre la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 267779/2019, ha affermato “che è
inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli
interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l'assenza di capitalizzazione degli interessi
debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito
dell'intervento del CICR 2000”.
Sul punto specifico, anche codesta Corte, con orientamento consolidato formulato per la prima volta con sentenza 420/16, ha affermato che: “…l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una
regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:
1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute
entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.
2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine
del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il
30.12.00. pagina 16 di 25 3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa
far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente
che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a
dire il difetto di ogni anatocismo.
Ne consegue che la “nuova” previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della
reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di
un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque
richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso, non risulta”.
A riguardo occorre inoltre rilevare che da ultimo è espressamente intervenuta anche la Corte di
Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, statuendo che “nei contratti di conto corrente
bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del
1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato
il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR
mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria
dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la
sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle
come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni
precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle
predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma
secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020,
n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la
pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche
pagina 17 di 25 fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso
sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime,
b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le
clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c)
la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non
comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della
delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo
dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel
loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari
periodicità nel conteggio degl'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in
mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o
passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto
criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza
impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti
l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non
risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del
provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl'interessi, a tal fine
occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei
contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità
dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale
non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la
fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare,
quello della pari periodicità nel conteggio degl'interessi debitori e creditori.
Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica
previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla
pagina 18 di 25 disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo
richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità
semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo,
imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme
previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola
anatocistica”. Dunque, la comunicazione di adeguamento dei contratti di conto corrente alla Delibera
CICR, sebbene rappresenti una condizione necessaria per il rispetto della normativa sopraggiunta nel
2000, non può ritenersi di per sé sufficiente per ritenere valida la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi operata dalla banca successivamente a tale comunicazione;
in conformità della citata giurisprudenza di legittimità deve infatti ritenersi necessario l'intervento di una nuova pattuizione per iscritto della clausola, atteso che si tratta in ogni caso di una modifica peggiorativa delle precedenti condizioni che non prevedevano alcuna valida pattuizione della capitalizzazione degli interessi passivi.
Nel caso di specie, risultando pacifico che la clausola in esame non è stata rinegoziata espressamente per iscritto in data successiva all'entrata in vigore della circolare CICR 9/2/2000, il motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Passando ad esaminare i motivi di appello incidentale, per ragioni di carattere sistematico,
questa Corte ritiene di dover innanzitutto valutare le censure mosse da al capo Parte_2
di sentenza che ha dichiarato la validità dei contratti relativi ai conti correnti n. 5684529 e n. 837427,
pur in assenza della sottoscrizione da parte della e a quello che, nel rideterminare i saldi di detti CP_2
conti, non ha fatto applicazione del principio del c.d. saldo 0.
La prima questione di diritto prospettata è infondata alla luce dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte, per cui “In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione
del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma
scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va
inteso non in senso strutturale, ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto
pagina 19 di 25 per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il
consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (cfr. per tutte Cass. ord. n.
16070 del 18/06/2018; n. 22385 del 06/09/2019; n. 28500 del 12/10/2023). La stessa Corte ha anche precisato che detti comportamenti concludenti possono essere individuati nella “consegna del
documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del
contratto” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. 898 del 6/01/2018), condotte rilevabili anche nel caso in esame e alle quali possono essere aggiunti l'avvenuto invio nel corso del tempo degli estratti conto.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio del saldo 0.
A riguardo, il Collegio ritiene sufficiente richiamare i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 3837 del 15/2/2025), di cui ha già fatto diuturna applicazione, per cui “l'onere di provare le movimentazioni del conto gravava sul ricorrente, quale
attore in ripetizione. L'applicazione del criterio del c.d. saldo zero, che in caso di conto in passivo
premia il correntista, è conseguentemente esclusa. Come osservato da questa Corte, nei rapporti
bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a
carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo
dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia
convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere
può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che
diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti
conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista
stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti
conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la
ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi
vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in
mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista,
pagina 20 di 25 l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni
certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti
gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il
debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale
del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di
tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi
partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543)”.
Con il primo motivo di appello incidentale si duole poi del fatto che il Parte_2
Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione dell'indebito avanzata in relazione al contratto di conto corrente n. 10187000, acceso presso il Credito Italiano in data non precisata anteriore al settembre 1996 e chiuso il 31/10/2004.
Assume l'appellante incidentale l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice tenuto conto della eccepita “inesistenza” del contratto de quo e quindi della mancata pattuizione delle condizioni economiche da applicare al predetto rapporto.
L'assunto non è condivisibile. Ed infatti, la società correntista fa derivare l'affermata inesistenza di un contratto scritto dalla circostanza che la non ha provveduto a rilasciare copia dello stesso CP_2
unitamente agli estratti conto antecedenti al 30/9/1996 richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB. Ciò
nonostante, la stessa correntista ha comunque chiesto ed ottenuto un ordine di esibizione dei medesimi documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c., disposizione questa che postula l'esistenza della cosa da esibire.
Ebbene, nessun elemento neanche presuntivo è possibile desumere dalla condotta della attesa la CP_2
risalenza ad oltre un decennio dei documenti richiesti. In tema di rapporti bancari la limitazione entro il termine decennale dell'obbligo di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4)
corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo pagina 21 di 25 fondarsi se non sulla disposizione in esame. D'altronde il cliente risulta tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula, che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo né la banca né il cliente, che omettano di conservare la documentazione contrattuale, di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la banca produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento,
analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito). Ne deriva che il correntista, qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, incontra il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività
dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta, per effetto di un bilanciamento delle contrapposte esigenze che conducono a ritenere contrario ai principi di solidarietà e leale collaborazione esigere dalla banca un obbligo di mantenere dati in proprio possesso oltre il decennio.
Non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte è anche l'appello incidentale con il quale lamenta l'omessa considerazione da parte del Tribunale Parte_2
dell'indebita applicazione da parte della della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi CP_2
sul conto corrente n. 10187000.
In punto di diritto il Collegio non può che richiamare in questa sede i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. ord. 6480 del 9/3/2021).
Affermano i giudici di legittimità “Occorre premettere che il problema della prova del contratto di
conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale
pagina 22 di 25 aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma
2 del medesimo art. 25, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono
disciplinate — secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo — dalla normativa
anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione
dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo (Cass. Sez. U. 4
novembre 2004, n. 21095; … In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere
sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacché il contratto non
avrebbe potuto validamente contemplarla”. Quanto al periodo successivo alla delibera CICR 9
febbraio 2000, la che ne era onerata per le ragioni sopra già diffusamente esposte non ha né CP_2
allegato né provato la stipulazione per iscritto di una clausola di previsione dell'anatocismo degli interessi passivi conforme ai criteri ivi stabiliti.
Se pur in astratto deve quindi affermarsi la fondatezza della doglianza svolta dall'appellante incidentale, tuttavia questa Corte deve rilevare che quest'ultima, che ne era onerata, non ha provveduto al deposito degli estratti conto necessari alla ricostruzione del rapporto in esame per consentire un utile accertamento ai fini che qui rilevano. Ed infatti, dall'esame degli estratti conto prodotti risulta che, fatta eccezione per alcuni sporadici trimestri, il ha depositato in giudizio a far data dal dicembre Parte_2
1996 e fino a settembre 2004 i soli estratti conto scalari. Ciò impedisce di procedere ad una ricostruzione contabile attendibile e quindi di accogliere la domanda qui riproposta. E infatti, se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta, è però altrettanto certo che tali documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto. Invero, gli estratti conto scalari sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti integrali, l'importo capitale per il giorno pagina 23 di 25 esatto di valuta. Così procedendo, il risultato degli interessi debitori applicati non è matematicamente corretto in quanto fondato sulla media dei tassi applicati in un dato periodo senza che sia possibile calcolare le singole rimesse effettuate e la loro imputazione, nonché individuare l'interesse in concreto applicato. Inoltre, la mancanza degli estratti conto non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti scalari non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico.
Le conclusioni raggiunte impongono l'integrale rigetto dell'appello incidentale.
Stante la sostanziale soccombenza reciproca le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere interamente compensate.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante incidentale ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 120/2023 dell'1.02.2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da accerta che il conto Parte_1
corrente n. 5684529 alla data del 31/12/2013 presentava il saldo positivo di € 56.113,85, con esclusione della pronunciata condanna;
rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_6
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
pagina 24 di 25 dichiara l'appellante incidentale tenuta al pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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