Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2940/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2940/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata il [...] a [...], (C.F. Parte_1
) e residente a [...], C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. Angelo Lorenzon del Foro di Venezia (pec:
, ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
Studio (sito in San Donà di Piave (VE), Via Cesare Battisti n. 10).
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Daniele n. 17, (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Ettore Santin C.F._2
del Foro di Venezia (pec: , ed elettivamente Email_2
1
domiciliato presso il suo Studio (sito Cannaregio - Salizada San Giovanni Grisostomo
5783, Venezia)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 16.07.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c.
in data 9.12.2024 e 13.12.2024 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno
19.12.2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude in data 21.02.2025 per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto congiuntamente dalle parti in epigrafe indicate, le stesse hanno dato atto di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione è nato il
2.03.2017 il figlio e hanno chiesto di regolare i loro rapporti Persona_1
nell'interesse del figlio minorenne, secondo quanto da loro indicato nelle conclusioni ed in particolare:
“1. l'affidamento congiunto d ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
presso l'abitazione della madre a Cavallino Treporti, in via Concordia n. 2/A;
2. durante il periodo autunnale e invernale, periodo in cui il sig. non lavora, Per_1
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quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio a week-end alterni, il sabato dalle ore 10.00
alle ore 21.00, con accompagnamento del minore presso la casa materna e durante la settimana, ogni mercoledì per due ore, dalle 17.00 alle 19.00, una volta ch Per_1
avrà completato i compiti con l'aiuto della madre;
3. durante il restante periodo dell'anno, che coincide grossomodo con la primavera e l'estate, atteso che in quel periodo il signo è particolarmente impegnato con il Per_1
suo lavoro stagionale di lavapiatti, quest'ultimo potrà tenere con s durante Per_1
il suo giorno libero, compatibilmente con le esigenze del bambino di frequentare i centri estivi;
4. durante le festività natalizie, il minor trascorrerà, come ogni anno, la sera Per_1
della Vigilia con il papà, con pernotto fino al pranzo di Natale, che trascorrerà con il padre. L'ultimo dell'anno e il capodanno li trascorrerà con la mamma. Per quanto riguarda gli altri giorni festivi del periodo natalizio, durante i quali non andrà a scuola,
potrà trascorrerli con il padre per due ore, dalle 15.00 alle 17.00, con calendario da stabilire almeno una settimana prima delle ferie, in accordo con la madre;
5. durante le festività pasquali, il minor trascorrerà il pranzo di Pasqua con Per_1
la madre e la sera a cena con il padre. Per gli altri giorni festivi, dal giovedì santo al
Lunedì dell'Angelo, potrà trascorrere con il papà due ore al giorno, dalle 15.00 alle
17.00, con calendario da stabilire almeno una settimana prima delle ferie, in accordo con la madre;
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6. ciascun genitore comunicherà all'altro le condizioni di salute del bambino, le visite mediche e le cure farmacologiche alle quali lo stesso verrà eventualmente sottoposto,
fornendo copia delle relative certificazioni sanitarie;
7. durante i suoi orari di visita, il padre comunicherà tempestivamente alla madre le condizioni di salute del figlio, in caso di infortunio, al fine di consentire alla madre di intervenire;
8. il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT, oltre al 65% delle spese straordinarie, per le quali si richiama il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
9. le parti si accordano, altresì, per il pagamento delle spese che seguono: il padre pagherà la quota mensile per l'accesso al wi – fi e la madre pagherà la ricarica del cellulare e l'abbonamento xbox;
10. le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza;
11. ciascuna parte comunicherà all'altra, con preavviso di almeno una settimana,
eventuali spostamenti per gite, vacanze o altro, e relative modalità, che coinvolgano il minore . In ogni caso, la madre e il padre non autorizzano l'espatrio del Per_1
minore con l'altro genitore, salvo diverso accordo”.
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni
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indicate dalle parti.
Le conclusioni congiunte formulate dalle parti possono essere ratificate dal Tribunale.
Infatti, l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
In considerazione della domanda proposta congiuntamente dalle parti, nulla deve essere statuito con riferimento alle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato il Persona_1
2.03.2017) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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