TRIB
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/10/2024, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3834/ 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. CALEMMA ANIELLO Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv.to AZZANO Controparte_1
STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV. MASSIMO DI
LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente, ha esposto che l , con le note indicate in atti, gli ha comunicato di aver CP_1 corrisposto un indebito. Il ricorrente, contestando la pretesa dell convenuto, ha chiesto accertarsi l'illegittimità del CP_2
1 provvedimento dell . L' si é costituito in giudizio CP_2 CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare da un esame complessivo dell'atto introduttivo risulta oggetto di impugnazione una richiesta di indebito su una pensione di invalidità civile, per superamento del limite reddituale. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Tuttavia, la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a
2 condizione che l “nel provvedimento amministrativo di CP_2 recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Orbene e l'osservazione appare tranchant, è stato prodotto in atti un certificato della Agenzia delle Entrate, da cui emerge l'assenza di redditi anche per il periodo oggetto di causa. E' superfluo sottolineare che nel presente giudizio si possono valutare esclusivamente i documenti prodotti tempestivamente. E' inoltre evidente che possono rilevare esclusivamente i redditi relativi al periodo in contestazione. Le argomentazioni svolte dall CP_1 quindi non appaiono idonee, in base agli atti, a ritenere che vi sia stato un superamento dei limiti reddituali. Deve quindi accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'indebito. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di lite devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1. - dichiara insussistente l'indebito di € 21.686,93, preteso dall CP_1 per superamento dei limiti reddituali sulla pensione di invalidità civile n. 07368994 dell'istante per il periodo dall'01.01.2016 al 30.11.2019, condannando l alla restituzione delle somme CP_1 trattenute oltre accessori di legge;
2. - condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.650,00 oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, con attribuzione per distrazione;
3. - è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 4/10/2024
Il Giudice del lavoro (dott. Giovanni Favi)
3