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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1106/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7697/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Corso Garibaldi - Palazzo Calvosa 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017T-2968 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento esecutivo a lui notificato dal Comune di Castrovillari in relazione alla TARI dovuta per l'anno 2017. Il ricorrente, in particolare, eccepiva l'omessa notifica di qualsiasi atto presupposto;
il vizio di motivazione dell'atto opposto, non indicandosi il bene tassato;
la non debenza del tributo, essendo gli immobili tassati non rifiniti e privi di pavimentazione e di utenze, come da perizia giurata allegata. Resisteva il Comune di Castrovillari, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 e, comunque,
l'infondatezza dei motivi di opposizione. Con memoria depositata in data 3.2.2026 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate, con il supporto di ulteriore produzione documentale.
In occasione della camera di consiglio del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Ricorrente_1 va dichiarato inammissibile.
1.1 Il ricorrente, infatti, riceveva l'atto opposto in data 30.1.2024, come da documentazione prodotta dal
Comune di Castrovillari. Poiché, pertanto, il ricorso era notificato il 13.12.2024, fondata è l'eccezione dell'ente resistente, non risultando rispettato nella proposizione dell'impugnativa il termine prescritto dall'art. 21 d. lgs. 546/1992 a pena di inammissibilità. Resta assorbita ogni diversa questione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e con distrazione in favore del difensore di parte resistente, dichiaratosi antistatario. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, invocato dal Comune resistente, non essendosi dedotto e comprovato un danno diverso e ulteriore rispetto a quello già ristorato con la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Castrovillari, che si liquidano in euro 923,00 per onorari, oltre rimborso forf.
Spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario. Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi Ianni
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
IANNI GIUSI, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7697/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Corso Garibaldi - Palazzo Calvosa 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017T-2968 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 254/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento esecutivo a lui notificato dal Comune di Castrovillari in relazione alla TARI dovuta per l'anno 2017. Il ricorrente, in particolare, eccepiva l'omessa notifica di qualsiasi atto presupposto;
il vizio di motivazione dell'atto opposto, non indicandosi il bene tassato;
la non debenza del tributo, essendo gli immobili tassati non rifiniti e privi di pavimentazione e di utenze, come da perizia giurata allegata. Resisteva il Comune di Castrovillari, eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 e, comunque,
l'infondatezza dei motivi di opposizione. Con memoria depositata in data 3.2.2026 il ricorrente insisteva nelle conclusioni già rassegnate, con il supporto di ulteriore produzione documentale.
In occasione della camera di consiglio del 19.2.2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di Ricorrente_1 va dichiarato inammissibile.
1.1 Il ricorrente, infatti, riceveva l'atto opposto in data 30.1.2024, come da documentazione prodotta dal
Comune di Castrovillari. Poiché, pertanto, il ricorso era notificato il 13.12.2024, fondata è l'eccezione dell'ente resistente, non risultando rispettato nella proposizione dell'impugnativa il termine prescritto dall'art. 21 d. lgs. 546/1992 a pena di inammissibilità. Resta assorbita ogni diversa questione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del valore della controversia e con distrazione in favore del difensore di parte resistente, dichiaratosi antistatario. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc, invocato dal Comune resistente, non essendosi dedotto e comprovato un danno diverso e ulteriore rispetto a quello già ristorato con la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il ricorso inammissibile;
2. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Castrovillari, che si liquidano in euro 923,00 per onorari, oltre rimborso forf.
Spese generali, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario. Cosenza, 19.2.2026 Il giudice monocratico Giusi Ianni