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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/09/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 1803/2022 Verbale di udienza del giorno 24 settembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 24 settembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dall'attore opponente
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “ Conclude per Pt_1
l'accoglimento dell'opposizione proposta attesa la mancanza di prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione. Chiede che la causa sia decisa”. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta opposta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti così Controparte_1 conclude: “nel riportarsi ai propri scritti difensivi, reitera la richiesta di rigetto dell'inibitoria richiesta dall'opponente e si riporta a tutto quanto dedotto e prodotto nell'atto di costituzione in giudizio e richiama altresì le conclusioni ivi rassegnate delle quali chiede l'accoglimento”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa Maila Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 24 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1803 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Ettore Santaniello (C.F.
) e Francesca Maria Saviano (C.F. ), C.F._2 C.F._3
presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Lauro (AV) alla via Principe
Amedeo n.28
ATTORE OPPONENTE
E
L (P. I. e C. F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore
Matranga (C.F. P. IVA ), presso il cui studio è C.F._4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in San Demetrio Corone, Via Castriota n° 126
CONVENUTO OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
01220219000826381/000, notificatale da in data Controparte_2
16/02/22 relativa a diverse cartelle di pagamento. A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nei seguenti titoli sottesi all'atto impugnato (per l'importo complessivo di € 2.290,56):
- Cartella di pagamento n.01220110003666515000, notificata in data 13.04.2011, prescrizione maturata in data 14.04.2016;
- Cartella di pagamento n.01220110009008654000, notificata in data 05.09.2011, prescrizione maturata in data 06.09.2016;
- Cartella di pagamento n.01220110016864629000, notificata in data 05.01.2012, prescrizione maturata in data 06.01.2017;
- Cartella di pagamento n.01220120003256179000, notificata in data 10.05.2012, prescrizione maturata in data 11.05.2017;
- Cartella di pagamento n.01220120008212877000, notificata in data 14.01.2013, prescrizione maturata in data 15.01.2018;
- Cartella di pagamento n.01220140008560882000, notificata in data 26.11.2014, prescrizione maturata in data 27.11.2019;
- Cartella di pagamento n.01220150011222685000, notificata in data 19.12.2015, prescrizione maturata in data 20.12.2020.
Ha pertanto chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata relativamente a dette cartelle e ai crediti ad esse sottesi, previa sospensione cautelare della stessa, vinte le spese e le competenze di giudizio con attribuzione.
Costituendosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto CP_3
dell'opposizione e della richiesta di sospensiva, chiedendone, pertanto, il rigetto vinte le spese e le competenze di lite, con distrazione.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il G.I. precedentemente assegnatario del fascicolo ha rigettato la richiesta di sospensiva, rilevato il difetto di giurisdizione avendo le cartelle sottese all'atto impugnato ad oggetto tributi di vario genere (ad eccezione di una) e rinviato la causa per decisione.
La causa è stata, infine, rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna nella quale viene decisa.
DIRITTO
In senso dirimente e del tutto pregiudiziale, si ritiene che la controversia debba essere risolta affermando la giurisdizione del Giudice tributario.
Invero, a ben vedere, è pacifica e documentale la natura tributaria di tutti i crediti portati dalle cartelle contestate, sopracitate, di cui all'intimazione di pagamento di cui è causa
(precisamente trattasi di cartelle emesse per il mancato pagamento di: tasse automobilistiche, tasse smaltimento rifiuti e tributo provinciale, quota provinciale rifiuti indifferenziati, tassa smaltimento rifiuti urbani, TARES).
Ciò premesso, ogni questione controversa relativa a tali crediti deve ritenersi rientrare nell'ambito della giurisdizione tributaria, i cui confini sono determinati dall'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 il quale, per quanto qui interessa, al comma 1 dispone «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.».
La S.C di Cassazione ha già da tempo affermato il principio secondo cui “l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dal contribuente un'intimazione di pagamento. In merito è stato recentemente chiarito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché
l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (Cass. S.U. 26817/2024).
In conclusione, va dichiarata, con riferimento a tutte le cartelle impugnate la giurisdizione del Giudice tributario.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. in ragione della definizione in via pregiudiziale di rito della presente controversia, valutato il valore della lite, tenuto conto delle fasi espletate e dell'adozione in sede decisionale del modello ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - DICHIARA il difetto di giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo del credito di cui alle cartelle oggetto di contestazione, specificatamente elencate in parte motiva, portate dall'intimazione di pagamento impugnata, in favore della Commissione Tributaria competente dinanzi alla quale andrà riassunto il giudizio entro il termine di legge;
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta che si Controparte_1
liquidano in € 639,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge se dovuti, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino in data 24 settembre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale