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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/09/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti,
in data odierna, nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito di dette note, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1194/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina via Centonze n.66 presso lo studio dell'Avv.
Francesca Giuffrè che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Milena Sindoni, giusta procura generale in atti, elettivamente domiciliata in Messina, Avvocatura Distrettuale Inail, via Garibaldi n. 122/A.
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio sul lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.04.2022 esponeva che Parte_1
lo stesso, prestando attività lavorativa di dipendente presso la CP_2
subiva, in data 13.04.2016, un incidente sul lavoro e presentava denunzia di infortunio all' , sede di Milazzo, al fine di ottenere la liquidazione del danno CP_1 da inabilità permanente e il danno biologico. L' , in data 27.06.2019, CP_1
riconosceva un danno biologico nella misura pari al 5% e lo stesso presentava ricorso amministrativo senza alcun esito positivo.
In virtù di ciò parte ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'ente resistente, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico del
8% a titolo di infortunio sul lavoro, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione in suo favore delle somme dovute a titolo di rendita o, in subordine, di indennizzo in capitale, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' convenuto, costituitosi in giudizio con memoria depositata in CP_3
data 05.09.2023, contestava la fondatezza delle domande ex adverso proposte e concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il
D.P. n. 50/2022.
Veniva disposta c.t.u. medico-legale.
In data odierna la causa viene decisa.
Va premesso, che la controversia verte sulla natura di infortunio sul lavoro, prima ancora che sulla valutazione degli eventuali postumi invalidanti, relativamente all'evento denunciato da parte ricorrente.
2 La relazione del nominato consulente tecnico d'ufficio offre un complesso di dati clinici e considerazioni medico-legali che induce all'accoglimento della domanda.
Ed invero il c.t.u. dott. dopo attenta indagine, ha Persona_1 motivatamente riconosciuto che il ricorrente, a causa dell'attività lavorativa svolta, è affetto da “… frattura diastasata della rotula di sinistra. Residuano in atto postumi a carattere permanente consistenti in “esiti non chirurgici di frattura di rotula sinistra che determinano limitazione funzionale del ginocchio sinistro”, riportando un grado di invalidità permanente nella misura del 6%.
Tale giudizio, frutto di un'accurata analisi e sorretto da congrue argomentazioni, rimasto indenne da censure specifiche, appare condivisibile, integrato da un'attenta valutazione della documentazione specialistica in atti, di cui è dato atto nelle appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, sicché può essere posto a fondamento della presente sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va riconosciuto il diritto di all'indennizzo in rendita, con conseguente condanna dell' Parte_1 CP_1
alla corresponsione in suo favore delle somme a tal titolo dovute.
Sugli interessi, va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art. 16 L.
30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Le spese di giudizio si pongono a carico dell' e si liquidano in favore CP_1
del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria;
di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv. Francesca Giuffrè.
3 Difatti, seppur la percentuale riconosciuta è inferiore rispetto alla domanda originariamente proposta, parte ricorrente è stata costretta ad adire l'autorità giudiziaria per poter riconoscere il proprio indennizzo in capitale.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati nel corso del giudizio come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 04.04.2022 nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso;
- dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro patito il Parte_1
13.04.2016 ha riscontrato postumi invalidanti nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore del relativo CP_1
indennizzo in capitale, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna altresì l' resistente alla rifusione delle spese giudiziali in CP_3 favore del ricorrente, che liquida in € 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesca Giuffrè;
- pone definitivamente a carico dell' resistente gli esborsi relativi alla CP_3
c.t.u., liquidati come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Così deciso in Patti, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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