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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2526/2020 promosso da
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- Pt_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, Rep. 80974, Rog. 21569, del 21 luglio 2015, a firma del notaio in Roma, dall'Avv. Maria Grazia Sparacino ed elettivamente Per_1
domiciliato in Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 34 n. 59 presso l'Agenzia Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppe Piazza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
1 Barrafranca, Via Signore Ritrovato n. 83
OPPOSTO
O G G E T T O: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato l'11.11.2020 l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 226/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese il
28.09.2020 e notificato il 29.09.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 995,51 oltre accessori, spese ed interessi a titolo di cassa integrazione a causa dell'emergenza COVID per i mesi di giugno e luglio
2020.
Parte opponente eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario e, nel merito, l'inammissibilità del ricorso monitorio, con contestazione della pretesa creditoria atteso che il Comitato del Fondo di
Solidarietà con la delibera n. 1437 del 08/10/2020 aveva autorizzato parzialmente la richiesta, corrispondendo al lordo delle imposte € 699,55 di cui pag. 2/7 € 563,72 netti per il mese di giugno 2020 ed € 135,83 per quello di luglio 2020.
Parte opposta si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente sia la tardività dell'opposizione sia che l' aveva provveduto all'integrale Pt_1
pagamento delle somme dovute chiedendo, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
In data 09.10.2023 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione non merita accoglimento.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' atteso che, come affermato dallo stesso Istituto, era già stato emesso Pt_1
in favore dell'opposto un provvedimento di autorizzazione dell'integrazione salariale, che, seppur in misura ridotta, aveva confermato, prorogandolo, il diritto del lavoratore alla prestazione in esame.
Ed infatti, la anzidetta autorizzazione aveva ad oggetto la proroga della cassa integrazione anche oltre i limiti di gestione del fondo e non l'accesso alla stessa,
ai sensi dell'art. 68 comma 1, lett. g) del D.L. 34/2020, che recita: “I datori di lavoro
che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di
pag. 3/7 concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane”.
Sul punto, la sentenza della Cassazione S.U. n. 16780 del 10.08.2005, citata dall' nel definire i criteri di riparto della giurisdizione in materia di Pt_1
integrazione salariale, ha precisato che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie riguardanti la fase anteriore al provvedimento di autorizzazione (o di negazione) dell'integrazione salariale,
mentre è sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla fase successiva al suindicato provvedimento, nella quale si profilano posizioni di diritto soggettivo, nei rapporti giuridici nascenti dal provvedimento medesimo e intercorrenti tra imprenditore e oppure tra Pt_1
lavoratori e Pt_1
Da qui il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel merito, questo giudicante osserva che nelle more del giudizio l' ha Pt_1
provveduto a corrispondere per intero al lavoratore la cassa integrazione a causa dell'emergenza COVID relativa ai mesi di giugno e luglio 2020,
pag. 4/7 riconoscendo così in autotutela la fondatezza della domanda proposta in sede monitoria dalla parte opposta.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale di sentenza (Cass.12/3/2008 n. 6550, Cass. 7/7/2006 n. 15574).
Di qui l'adozione anche della relativa forma.
Il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulle domande originariamente proposte dalla parte.
Non resta pertanto che statuire sul punto in conformità.
Stante la richiesta di parte ricorrente, deve provvedersi sulle spese.
In merito, va ricordato che la cessazione della materia del contendere, ove non si estenda alle spese stesse, impone al giudice di pronunciarsi applicando il criterio della soccombenza virtuale (Cass. S.U. n. 114 del 10/1/1996, Cass. n. 4884
del 27/5/1996, Cass. n. 2937 del 27/3/1999, Cass. Sez. Lav. 21/6/2004 n. 11494,
Cass. 2/8/2004 n. 14775).
pag. 5/7 Visto l'espresso riconoscimento della fondatezza della domanda da parte dell' opponente, che ha provveduto a liquidare all'opposto la cassa CP_2
integrazione a causa dell'emergenza COVID relativa ai mesi di giugno e luglio
2020, non appare dubbia la soccombenza virtuale dell' Pt_1
L' va, pertanto, condannato al pagamento delle spese di lite, con Pt_1
distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Piazza,
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 226/2020 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese in data 28.09.2020 e notificato il 29.09.2020, con cui è stato in-giunto all' il pagamento di € 995,51 oltre interessi e spese della procedura come Pt_1
ivi liquidate;
- condanna l'Ente opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese liquidate nella fase monitoria pari ad € 250,00 e delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00, oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Giuseppe Piazza.
Così deciso in Termini Imerese il 5 giugno 2025.
Il Giudice
pag. 6/7 Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7/7