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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1272 /2023 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Alessio Ardizzone e Christian Conti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Tommaso Gargallo
n. 12 ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, CP_2
comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del
, Ufficio Scolastico Regionale per Controparte_1
la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver premesso di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella I fascia delle graduatorie permanenti
ATA 24 mesi, per il profilo di collaboratore scolastico per l'UST della provincia di Palermo e per la III fascia del personale ATA per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24, dichiarando in entrambi i casi tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, compreso l'assolvimento dell'obbligo di leva svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità, lamentava l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, di detti servizi dallo stesso svolti non in costanza di nomina, per il quale gli era stato assegnato, in applicazione del D.M.
n.50 del 2021, il punteggio di 0.60 punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
Deduceva la contrarietà delle determinazioni ministeriali succitate alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia - tra cui il D. Lgs. 297/1994, il D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52 Cost. - e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Domandava, pertanto “- previa disapplicazione della norma regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico, il servizio militare prestato;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo
Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico, con l'attribuzione in favore del ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti” (cfr. conclusioni del ricorso).
Si costituiva in giudizio il ministero convenuto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 26.11.2025 per il deposito di note scritte (depositate, nel rispetto del termine assegnato, dalla sola parte resistente).
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Pur prescindendo dalla ragionevole fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta, in ordine al venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, in forza della scadenza temporale delle graduatorie impugnate, il ricorso va comunque respinto poiché infondato in punto di merito.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M.
n.50 del 2021 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare e del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma
7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale
ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate, riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza,
l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”
(Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina. Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato).
L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Ciò posto, va tuttavia osservato, melius re perpensa e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come nè le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, nè l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Pertanto, il ricorso è infondato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali ed il mutamento di indirizzo di questo Tribunale sopravvenuto in corso di causa, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, il 23.12.2025
IL GIUDICE
GI CA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1272 /2023 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Alessio Ardizzone e Christian Conti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Tommaso Gargallo
n. 12 ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, CP_2
comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Daniela Bruno, funzionario del
, Ufficio Scolastico Regionale per Controparte_1
la Sicilia - Ufficio I, Ambito Territoriale di Palermo - Via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver premesso di aver presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella I fascia delle graduatorie permanenti
ATA 24 mesi, per il profilo di collaboratore scolastico per l'UST della provincia di Palermo e per la III fascia del personale ATA per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24, dichiarando in entrambi i casi tutti i titoli culturali e di servizio in suo possesso, compreso l'assolvimento dell'obbligo di leva svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità, lamentava l'erronea valutazione, da parte dell'amministrazione, di detti servizi dallo stesso svolti non in costanza di nomina, per il quale gli era stato assegnato, in applicazione del D.M.
n.50 del 2021, il punteggio di 0.60 punti, anziché il punteggio pieno di punti 6 per ogni anno di servizio.
Deduceva la contrarietà delle determinazioni ministeriali succitate alle disposizioni normative di rango primario disciplinanti la materia - tra cui il D. Lgs. 297/1994, il D.Lgs. n. 165/2001 e l'art. 52 Cost. - e la conseguente illegittimità dell'azione amministrativa.
Domandava, pertanto “- previa disapplicazione della norma regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto, accertare il diritto del ricorrente ad avere valutato per l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata - profilo Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico, il servizio militare prestato;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo
Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico, con l'attribuzione in favore del ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore dei procuratori costituiti” (cfr. conclusioni del ricorso).
Si costituiva in giudizio il ministero convenuto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 26.11.2025 per il deposito di note scritte (depositate, nel rispetto del termine assegnato, dalla sola parte resistente).
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Pur prescindendo dalla ragionevole fondatezza della preliminare eccezione sollevata dall'amministrazione convenuta, in ordine al venir meno dell'interesse ad agire di parte ricorrente, in forza della scadenza temporale delle graduatorie impugnate, il ricorso va comunque respinto poiché infondato in punto di merito.
Parte ricorrente lamenta il contrasto delle disposizioni di cui al D.M.
n.50 del 2021 e suoi allegati, relative alla valutazione del servizio militare e del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con la normativa primaria e deduce l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, per avere la stessa fatto applicazione, nell'attribuzione del punteggio al ricorrente, delle dette disposizioni ministeriali.
Al fine di vagliare la fondatezza delle pretese attoree, deve dunque, in primo luogo, esaminarsi la normativa applicabile nella specie.
Il D.M. 50 del 2021, all. A, prevede che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” ed assegna n. 0,6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina e n. 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina.
Il D. Lgs. 197 del 1994, all'art. 485, relativo al personale docente, disciplinando la valutazione di varie tipologie di servizio prestate dagli insegnanti, prevede che “ 1. delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo”, specificando poi al comma
7 quanto segue “7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti”
L'art. 569, del succitato decreto, prevede, relativamente al personale
ATA, “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. (( sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. )) 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Ebbene, entrambe le disposizioni succitate, riconoscono genericamente la valutabilità, a tutti gli effetti, del servizio militare prestato dal personale docente e Ata, senza distinzione tra servizio prestato in costanza di rapporto e servizio prestato non in costanza di nomina.
L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la valutazione del servizio militare, prevede “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2.
Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Secondo la condivisibile interpretazione offerta dalla giurisprudenza,
l'art. 2050 succitato deve intendersi nel senso che “deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)”
(Cass. Civ., sez. lav., n. 5679/2020).
Ne deriva che il servizio militare e quello civile sostitutivo devono considerarsi validi, e dunque valutabili, anche se non prestati in costanza di nomina. Orbene, applicando il superiore approccio interpretativo al sistema scolastico, si giunge ad affermare che l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 297/1994 (e per esso con l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994 che, come sopra visto, in tema di “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” del personale amministrativo, tecnico e ausiliario detta una disciplina analoga a quella prevista dall'art. 485, comma 7, citato).
L'art. 485 comma 7 d.lgs. 297/1994 e l'art.569 cit., - disponendo che
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” non hanno voluto introdurre alcuna precisazione e delimitazione, intendendo piuttosto attuare il principio espresso dall'art. 52 Cost. e, per l'effetto “l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n.
7376/2022).
Ciò posto, va tuttavia osservato, melius re perpensa e tenuto conto della più recente giurisprudenza, anche di merito, formatasi in materia, come nè le norme di cui al d.lgs. 297/1994 succitate, nè l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, abbiano imposto di valutare il servizio militare prestato in costanza di nomina e quello non in costanza di nomina con il medesimo punteggio.
Deve piuttosto ritenersi, sulla scorta del condivisibile orientamento della Corte di Cassazione prima riportato, che dalla lettura integrata delle stesse derivi il principio secondo cui il servizio di leva obbligatorio, sia in costanza di nomina che non, e il servizio civile ad esso equiparato, vadano valutati, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'accesso al ruolo, in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il DM 50/2021, pertanto, laddove ha disposto che il servizio di leva sia sempre valutato, e che ove prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, ha dato attuazione a tale principio.
La previsione, invece, di punteggi differenti, maggiore per il servizio militare prestato in costanza e minore ove prestato non in costanza di rapporto, non è di per sé violativa delle norme primarie esaminate.
Pertanto, il ricorso è infondato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, vista la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali ed il mutamento di indirizzo di questo Tribunale sopravvenuto in corso di causa, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso, il 23.12.2025
IL GIUDICE
GI CA