TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4781/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
LEPERA GIUSEPPE;
Ricorrente
E
( Controparte_1 Controparte_2
),
[...]
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 5.12.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio la ,trasformata poi in Controparte_1
il 22.5.2024 , per ottenerne la condanna Controparte_2
al pagamento della somma di € 6888,79 a titolo di differenze retributive e TFR .
A sostegno della domanda esponeva che aveva lavorato alle dipendenze del convenuto dal 7.11.2023 al 29.5.2024 , data in cui veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo con la qualifica di operaio manovale,1° livello ccnl edili industria e di accreditare la somma di cui sopra;
di essere stato regolarmente retribuito fino al mese di gennaio 2024 e di accreditare la somma di cui sopra a titolo di retribuzioni per il periodo successivo, il TFR e di accreditare altresì gli importi dovuti a titolo di cassa edile.
Nonostante rituale notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio con conseguente declaratoria di contumacia.
Istruita documentalmente ,la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Il ricorso è fondato .
Si osserva che è principio univocamente affermato in giurisprudenza quello secondo il quale nell'ipotesi in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere la retribuzione contrattuale (nell'ambito della quale possono farsi rientrare le rivendicazioni avanzate dal lavoratore) fatto costitutivo della pretesa è dato soltanto dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale.
Grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (da ultimo Cass.
5 maggio 2001, n. 6332).
Orbene, dalla documentazione prodotta si evince la prova del dedotto rapporto di lavoro subordinato con le mansioni e per il periodo indicato nel ricorso. (cfr Contratto di lavoro,
comunicazione di licenziamento, buste paga e C2 storico)
L'intervento di cause esonerative ovvero di adempimento dell'obbligo retributivo ad opera del datore di lavoro non è
stato affatto dimostrato, anzi il datore è rimasto contumace ,
non fornendo alcun elemento utile alla risoluzione della vertenza.
Il ricorrente ha quindi diritto al riconoscimento della somme dovute a titolo di differenze retributive e del TFR .
Provato è altresì il mancato versamento per tutto il periodo lavorativo alla cassa edile degli accantonamenti.
In ordine al quantum osserva questo giudice che i conteggi prodotti da parte ricorrente appaiono esatti e peraltro non sono stati oggetto di contestazione da parte del convenuto che è
rimasto contumace.
Pertanto, la parte convenuta deve essere condannato al pagamento della somma di € 6888,79 , oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti da calcolarsi sulle somme via via rivalutate dalla medesima data al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 6888,79 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti da calcolarsi sulle somme via via rivalutate dalla medesima data al soddisfo.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2695 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Cosenza,23.5.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino