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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023487090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 27.11.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di tasse automobilistiche per il periodo 2021-2022. La parte ricorrente poneva alla base del ricorso la presunta infondatezza della pretesa, in quanto il veicolo targato Targa_1 non era mai stato nel periodo di interesse (maggio 2021 – aprile 2022) di proprietà della Sig.ra Ricorrente_1, essendo di proprietà del defunto figlio della ricorrente, Nominativo_1, deceduto in Cosenza in data Data morte_1, successione in relazione alla quale vi era stata rinuncia all'eredità in data 17.06.2024 innanzi al Tribunale di Cosenza – Associazione_1
Giurisdizione.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione comprovante la titolarità del veicolo, nel periodo in questione, alla ricorrente.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva che la Regione Calabria, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente, ha fornito prova della titolarità del bene in capo alla stessa, come da visura
PRA prodotta, da cui risulta che il veicolo era intestato alla ricorrente sin dal 10.4.2009.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore della Regione Calabria, liquidate in euro 187,00, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 28 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:50 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023487090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO La signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, si è opposto alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatagli da Agenzia Entrate Riscossione il 27.11.2024, emessa a seguito di omesso pagamento di tasse automobilistiche per il periodo 2021-2022. La parte ricorrente poneva alla base del ricorso la presunta infondatezza della pretesa, in quanto il veicolo targato Targa_1 non era mai stato nel periodo di interesse (maggio 2021 – aprile 2022) di proprietà della Sig.ra Ricorrente_1, essendo di proprietà del defunto figlio della ricorrente, Nominativo_1, deceduto in Cosenza in data Data morte_1, successione in relazione alla quale vi era stata rinuncia all'eredità in data 17.06.2024 innanzi al Tribunale di Cosenza – Associazione_1
Giurisdizione.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza del ricorso, producendo documentazione comprovante la titolarità del veicolo, nel periodo in questione, alla ricorrente.
Ciò posto, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
Si osserva che la Regione Calabria, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente, ha fornito prova della titolarità del bene in capo alla stessa, come da visura
PRA prodotta, da cui risulta che il veicolo era intestato alla ricorrente sin dal 10.4.2009.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore della Regione Calabria, liquidate in euro 187,00, oltre accessori come per legge.
Cosenza, 28 gennaio 2026.
Il giudice Piero Santese