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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa UD LI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17210/2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino – circolazione stradale promossa da:
C.F.-P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Jacopo Maria Trecati
Appellante contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
, residente in [...] Aprile n. 23/A – 10099 San Mauro Torinese CP_2
Appellati contumaci
***
Conclusioni: per parte appellante: “Voglia Questo Ill.mo Giudicante, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria, istanza, eccezione, e deduzione, - nel merito, in via principale: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, accertarsi la responsabilità esclusiva del signor con riferimento alla causazione del sinistro de CP_2 quo e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente pari ad un importo di € 6.330,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- nel merito, in via subordinata: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, accertarsi la responsabilità esclusiva del signor con riferimento alla causazione del sinistro de CP_2 quo e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente pari ad un importo di € 6.330,00, o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia come congrua, anche a seguito di analisi di eventuali concorsi di responsabilità ed eventualmente omettendo di riconoscere alcune delle voci di danno richieste perché non dovute ai sensi di legge, oppure in relazione al valore del veicolo, o ancora non dovute anche a seguito di C.T.U. sul mezzo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- nel merito, in via di ultimo subordine: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e solo qualora l'Ill.mo Giudicante non ravvisasse ipotesi di nullità nella CTU di primo grado, accertarsi la responsabilità esclusiva del signor con riferimento alla CP_2
pagina 1 di 5 causazione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente pari ad un importo di euro 3.430,44 (pari all'importo quantificato nella CTU di Primo Grado), oltre il riconoscimento del danno da fermo tecnico, delle spese legali stragiudiziali (cosi come chieste e quantificate in atto di citazione di primo grado) ed oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- con restituzione/refusione delle spese del primo grado di giudizio e di ogni ulteriore importo erogato a seguito del primo grado di giudizio (in particolare costo CTU, costo CTP, Contributo Unificato, marca da bollo e tassa di registro); - con vittoria di tutte le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario;
- oltre il rimborso di eventuali spese sostenute per la Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) e delle competenze- onorari dell'eventuale Consulente Tecnico di Parte da nominarsi (C.T.P.); - in via istruttoria: A. Disporsi la completa rinnovazione delle operazioni peritali ed ammettersi CTU tecnica estimativa sul veicolo FA OM , tg. 45 (e/o se ritenuto opportuno anche comparativa), Pt_2 incaricando nuovo CTU tecnico iscritto all'albo dei periti automobilistici e/o esperto in materia di infortunistica stradale, al fine di: - accertare, confermare e quantificare le riparazioni eseguite sul veicolo FA OM MITO, tg. 45, così come indicate nella documentazione (fotografica, preventivo, fattura e perizie di parte) ritualmente prodotta in causa dall'attore; - accertare e quantificare i c.d. giorni di fermo tecnico del veicolo a causa delle riparazioni;
- accertare la congruità della tariffa oraria di manodopera e materiale di consumo applicata dalla carrozzeria che ha eseguito le riparazioni (così come documentato nel doc. 11 attore primo grado); - accertare la compatibilità tecnica tra i danni lamentati e le riparazioni effettivamente eseguite sul veicolo FA OM MITO, tg. 45 (nel caso di CTU comparativa); - in caso di CTU comparativa si chiede espressamente che il CTU incaricato sia autorizzato ad effettuare la perizia sulla documentazione fotografica prodotta in causa ed eventualmente mettendo a confronto mezzi analoghi.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1 CP_3
proprietaria del mezzo FA Romeo tg. 45, aveva convenuto avanti al Giudice di Pace
[...] di Torino la per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 occorsi al predetto veicolo in conseguenza del sinistro occorso il 2.2.2021, in Torino, corso Gottardo angolo Via da Thiene. In tale circostanza l'automobile FA Romeo tg. 45 era stata urtata dal furgone Iveco tg. AB264XN, condotto e di proprietà del sig. che aveva omesso di CP_2 concedere la dovuta precedenza. I danni erano stati quantificati in € 5.200 per il ripristino del mezzo danneggiato, € 350 per fermo tecnico, € 750 per spese legali stragiudiziali.
Non si era costituita in giudizio né la né il proprietario del Controparte_1 veicolo . CP_2
All'esito dell'istruttoria (interpello negativo del convenuto e ctu tecnica) il CP_2 Giudice di Pace, con sentenza n. 642/2022, ha rigettato la domanda attorea.
Con atto di citazione in appello la ha quindi impugnato detta Parte_1 sentenza, sulla base di tre motivi, a mezzo dei quali ha domandato la riforma della sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa rinnovazione della CTU.
Nel presente giudizio non si sono nuovamente costituite le parti appellate, sicché all'udienza 30.1.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza 26.2.2014 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza 11.11.2025, fissata ex art. 281-sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 2. Col primo motivo di appello l'appellante ha argomentato la nullità della ctu svolta in primo grado per aver il consulente reso conclusioni anche sulla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro risultante dal CAI, nonostante il Giudice di Pace avesse disposto ctu di natura solo estimativa.
Il motivo non è fondato.
Il Giudice di Pace ha posto al ctu un quesito del tutto generico (“Il Giudice dispone CTU tecnica estimativa su FA Romeo IT targata 45”) rispetto al quale non è dunque possibile concludere che il consulente, riferendo anche in merito alla compatibilità dei danni, abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, posto che la valutazione di compatibilità afferisce pur sempre al giudizio “tecnico” demandato al consulente.
Infondatezza del motivo che ha giustificato il rigetto dell'istanza dell'appellante di rinnovazione della consulenza.
3. Con il terzo motivo di appello la ha contestato l'errata Parte_1 interpretazione e/o valutazione fatta dal Pace del valore probatorio risultante del CAI. In Per_1 particolare, ha argomentato l'appellante che, in assenza di prova contraria sulla dinamica del sinistro non offerta dai convenuti contumaci, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto che far prevalere la ricostruzione del sinistro risultante dal modulo CAI, senza tener conto del giudizio di non compatibilità risultante dalla ctu.
Il motivo non è fondato.
Vero che in ragione della presunzione iuris tantum sancita dall'art. 143 cod. ass. (“quando il modulo sia formato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salva prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”) e in assenza di elementi per ritenere non verosimile la dinamica del sinistro descritta nel CAI (elementi non risultanti dagli atti né introdotti dalle parti convenute), l'accertamento peritale doveva essere disposto solo come avente ad oggetto la stima dei danni subiti dal veicolo FA IT, tuttavia, una volta che il giudizio di compatibilità è entrato a far parte degli atti del giudizio, correttamente è stato considerato e valutato dal Giudice di Pace.
4. E', invece, fondato il secondo motivo di appello, ossia quello con cui l'appellante ha contestato la valutazione delle prove acquisite, facendo prevalere l'accertamento di non compatibilità compiuto dal ctu piuttosto che le risultanze probatorie risultanti dal CAI e dall'esito negativo dell'interrogatorio formale dell . CP_2
Invero, pur considerando le conclusioni della ctu sulla non compatibilità dei danni, esse non paiono integrare la prova contraria richiesta ex art. 143 cod. ass. Infatti, dalla lettura della ctu e delle osservazioni del c.t.p. di parte appellante non si evince in modo certo la non compatibilità dei danni, che, infatti lo stesso ctu, esprime in termini alquanto dubitativi indicando una “difficile compatibilità” (p. 4).
In particolare, dal CAI a doppia firma risulta che il convenuto non avrebbe CP_2 rispettato il segnale di stop così colpendo il veicolo FA IT condotto dalla sig.ra cessionaria CP_3 dell'odierna appellante. Impatto avvenuto mentre quest'ultima percorreva corso Gottardo angolo via Thiene.
Il CTU ha affermato che, invece, si tratterebbe di urto statico, e non riferito a veicoli in movimento. Conclusione assunta per l'assenza di “segni di strisciatura sulla fiancata del veicolo B” ossia l'FA IT (p. 3) posto che “dalle fotografie prodotte sulla platea del sinistro i due veicoli sono quasi appoggiati tra loro” e “i danni evidenti sull'autovettura FA IT sono centrati rispetto alla parte frontale del Furgone Fiat Iveco” (p. 5).
pagina 3 di 5 A tali argomenti ha replicato il c.t.p. di parte appellante (cfr. osservazioni allegate dalla ctu) rilevando la presenza di rigature orizzontali sul mezzo, nonché constatando la compatibilità alto metrica dei segni sul mezzo con la conformazione anteriore del furgone danneggiante nonché la compatibilità dimensionale dei danni rispetto ai due veicoli in movimento. Profili questi assolutamente pertinenti a fronte delle fotografie prodotte in atti come ritraenti i veicoli sul luogo del sinistro e che affatto sono stati considerati dal ctu.
Considerando quindi il valore probatorio del CAI di cui si è detto, l'esito negativo dell'interrogatorio formale del convenuto che consentiva, ex art. 232 c.p.c., di ritenere ulteriormente provata la CP_2 dinamica del sinistro descritta in citazione (come riportata nel CAI), ritiene la scrivente che le poco convincenti conclusioni del CTU sulla non compatibilità dei danni non potessero costituire idonea prova contraria rispetto alla ricostruzione del sinistro offerta dall'odierna appellante.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi ritenere provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte nel modulo CAI.
Quanto ai danni riportati dall'FA IT, il consulente del Giudice di Pace ha quantificato in complessivi € 3.305,44 (p. 6 ctu) i costi per il ripristino del mezzo. Trattasi di conclusione logica e coerente in quanto basata su dati tecnici, dalla quale non v'è ragione per discostarsi.
Non può essere riconosciuto all'appellante il danno da fermo tecnico, atteso che costituisce principio consolidato quello per cui “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. n. 32946/2024 e molte altre conformi).
Nel caso di specie v'è la prova dell'indisponibilità del mezzo riparato dall' appellante poiché riscontrata dal CTU che ha indicato in 5 giorni il “il fermo tecnico” (p. 6), ma difetta la prova sia della necessità di un mezzo sostitutivo per il danneggiato sia che quest'ultimo abbia effettivamente CP_3 sostenuto la relativa spesa tanto da poter poi cedere il credito da essa derivante.
Del pari non può essere riconosciuto il danno connesso alle spese stragiudiziali, posto che di tale danno non v'è prova, avendo l'appellante solo allegato di aver “pagato” il compenso della dr.ssa per la CP_4 diffida stragiudiziale (p. 4 citazione di primo grado), ma non ha provato tale circostanza, né ha prodotto una nota proforma o un preventivo che potessero in qualche modo consentire di ritenere sorto il vinculum iuris al pagamento.
In definitiva, alla parte appellante va riconosciuto un danno patrimoniale di € 3.305,44. Trattandosi di debito di valore, l'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria dal sinistro (2.2.2021) all'attualità, pervenendosi così all'importo complessivo di € 3.907,03. Su detta somma spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché esse vanno poste a carico delle parti convenute.
Stante la riforma della sentenza impugnata è necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di lite, relative sia al primo grado sia al presente giudizio, sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 3.907,03), dell'attività difensiva svolta in entrambi i gradi di giudizio (primo grado: fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e decisoria;
secondo grado: fase studio, fase introduttiva e decisoria) nonché della non complessità della pagina 4 di 5 causa data dalla contumacia delle parti convenute, che giustifica una riduzione sui valori medi di scaglione per le fasi istruttoria e decisoria.
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avvocato dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Può essere accolta la domanda dell'appellante di rimborso della spesa di CTU che il Giudice di Pace aveva posto a suo carico (cfr. decreto di liquidazione 27.12.2022 che pone la spesa a carico delle parti costituite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza 642/2023, emessa in data 20.2.2023 e depositata in data 27.2.2023,
CO e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della , della somma di € 3.907,03, oltre Parte_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CO la e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida, quanto al primo grado, in € 887,88 per esborsi (c.u., marca, spesa notifiche e spesa ctp) ed
€ 988 per compensi (€ 236 per studio, € 252 per fase introduttiva, € 200 per istruttoria, € 300 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in € 397,35 per esborsi (c.u., marca e spesa notifiche) ed € 1350 per compensi (€ 425 per studio, € 425 per introduttiva,
€ 500 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa;
il tutto da pagarsi a favore dell'avv. Jacopo Maria Trecati, antistatario;
CO la e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla la spesa di ctu per € 1252,16. Parte_1
Così deciso, in Torino 11.11.2025
Il Giudice
UD LI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona del Giudice Istruttore dr.ssa UD LI ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 17210/2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino – circolazione stradale promossa da:
C.F.-P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Jacopo Maria Trecati
Appellante contro
(C.F. e P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
, residente in [...] Aprile n. 23/A – 10099 San Mauro Torinese CP_2
Appellati contumaci
***
Conclusioni: per parte appellante: “Voglia Questo Ill.mo Giudicante, in funzione di Giudice d'Appello, respinta ogni contraria, istanza, eccezione, e deduzione, - nel merito, in via principale: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, accertarsi la responsabilità esclusiva del signor con riferimento alla causazione del sinistro de CP_2 quo e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente pari ad un importo di € 6.330,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- nel merito, in via subordinata: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e, conseguentemente, accertarsi la responsabilità esclusiva del signor con riferimento alla causazione del sinistro de CP_2 quo e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente pari ad un importo di € 6.330,00, o minore somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia come congrua, anche a seguito di analisi di eventuali concorsi di responsabilità ed eventualmente omettendo di riconoscere alcune delle voci di danno richieste perché non dovute ai sensi di legge, oppure in relazione al valore del veicolo, o ancora non dovute anche a seguito di C.T.U. sul mezzo, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- nel merito, in via di ultimo subordine: riformare l'appellata sentenza per le ragioni e per i motivi di cui al presente atto e solo qualora l'Ill.mo Giudicante non ravvisasse ipotesi di nullità nella CTU di primo grado, accertarsi la responsabilità esclusiva del signor con riferimento alla CP_2
pagina 1 di 5 causazione del sinistro de quo e, conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra di loro, a risarcire i danni patrimoniali subiti dall'esponente pari ad un importo di euro 3.430,44 (pari all'importo quantificato nella CTU di Primo Grado), oltre il riconoscimento del danno da fermo tecnico, delle spese legali stragiudiziali (cosi come chieste e quantificate in atto di citazione di primo grado) ed oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione del capitale dal giorno del sinistro al saldo;
- con restituzione/refusione delle spese del primo grado di giudizio e di ogni ulteriore importo erogato a seguito del primo grado di giudizio (in particolare costo CTU, costo CTP, Contributo Unificato, marca da bollo e tassa di registro); - con vittoria di tutte le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio e con espressa richiesta di distrazione in favore del legale scrivente antistatario;
- oltre il rimborso di eventuali spese sostenute per la Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) e delle competenze- onorari dell'eventuale Consulente Tecnico di Parte da nominarsi (C.T.P.); - in via istruttoria: A. Disporsi la completa rinnovazione delle operazioni peritali ed ammettersi CTU tecnica estimativa sul veicolo FA OM , tg. 45 (e/o se ritenuto opportuno anche comparativa), Pt_2 incaricando nuovo CTU tecnico iscritto all'albo dei periti automobilistici e/o esperto in materia di infortunistica stradale, al fine di: - accertare, confermare e quantificare le riparazioni eseguite sul veicolo FA OM MITO, tg. 45, così come indicate nella documentazione (fotografica, preventivo, fattura e perizie di parte) ritualmente prodotta in causa dall'attore; - accertare e quantificare i c.d. giorni di fermo tecnico del veicolo a causa delle riparazioni;
- accertare la congruità della tariffa oraria di manodopera e materiale di consumo applicata dalla carrozzeria che ha eseguito le riparazioni (così come documentato nel doc. 11 attore primo grado); - accertare la compatibilità tecnica tra i danni lamentati e le riparazioni effettivamente eseguite sul veicolo FA OM MITO, tg. 45 (nel caso di CTU comparativa); - in caso di CTU comparativa si chiede espressamente che il CTU incaricato sia autorizzato ad effettuare la perizia sulla documentazione fotografica prodotta in causa ed eventualmente mettendo a confronto mezzi analoghi.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_1 CP_3
proprietaria del mezzo FA Romeo tg. 45, aveva convenuto avanti al Giudice di Pace
[...] di Torino la per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 occorsi al predetto veicolo in conseguenza del sinistro occorso il 2.2.2021, in Torino, corso Gottardo angolo Via da Thiene. In tale circostanza l'automobile FA Romeo tg. 45 era stata urtata dal furgone Iveco tg. AB264XN, condotto e di proprietà del sig. che aveva omesso di CP_2 concedere la dovuta precedenza. I danni erano stati quantificati in € 5.200 per il ripristino del mezzo danneggiato, € 350 per fermo tecnico, € 750 per spese legali stragiudiziali.
Non si era costituita in giudizio né la né il proprietario del Controparte_1 veicolo . CP_2
All'esito dell'istruttoria (interpello negativo del convenuto e ctu tecnica) il CP_2 Giudice di Pace, con sentenza n. 642/2022, ha rigettato la domanda attorea.
Con atto di citazione in appello la ha quindi impugnato detta Parte_1 sentenza, sulla base di tre motivi, a mezzo dei quali ha domandato la riforma della sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa rinnovazione della CTU.
Nel presente giudizio non si sono nuovamente costituite le parti appellate, sicché all'udienza 30.1.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Con ordinanza 26.2.2014 la causa è stata ritenuta matura per la decisione. All'udienza 11.11.2025, fissata ex art. 281-sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 2 di 5 2. Col primo motivo di appello l'appellante ha argomentato la nullità della ctu svolta in primo grado per aver il consulente reso conclusioni anche sulla compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro risultante dal CAI, nonostante il Giudice di Pace avesse disposto ctu di natura solo estimativa.
Il motivo non è fondato.
Il Giudice di Pace ha posto al ctu un quesito del tutto generico (“Il Giudice dispone CTU tecnica estimativa su FA Romeo IT targata 45”) rispetto al quale non è dunque possibile concludere che il consulente, riferendo anche in merito alla compatibilità dei danni, abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, posto che la valutazione di compatibilità afferisce pur sempre al giudizio “tecnico” demandato al consulente.
Infondatezza del motivo che ha giustificato il rigetto dell'istanza dell'appellante di rinnovazione della consulenza.
3. Con il terzo motivo di appello la ha contestato l'errata Parte_1 interpretazione e/o valutazione fatta dal Pace del valore probatorio risultante del CAI. In Per_1 particolare, ha argomentato l'appellante che, in assenza di prova contraria sulla dinamica del sinistro non offerta dai convenuti contumaci, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto che far prevalere la ricostruzione del sinistro risultante dal modulo CAI, senza tener conto del giudizio di non compatibilità risultante dalla ctu.
Il motivo non è fondato.
Vero che in ragione della presunzione iuris tantum sancita dall'art. 143 cod. ass. (“quando il modulo sia formato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salva prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”) e in assenza di elementi per ritenere non verosimile la dinamica del sinistro descritta nel CAI (elementi non risultanti dagli atti né introdotti dalle parti convenute), l'accertamento peritale doveva essere disposto solo come avente ad oggetto la stima dei danni subiti dal veicolo FA IT, tuttavia, una volta che il giudizio di compatibilità è entrato a far parte degli atti del giudizio, correttamente è stato considerato e valutato dal Giudice di Pace.
4. E', invece, fondato il secondo motivo di appello, ossia quello con cui l'appellante ha contestato la valutazione delle prove acquisite, facendo prevalere l'accertamento di non compatibilità compiuto dal ctu piuttosto che le risultanze probatorie risultanti dal CAI e dall'esito negativo dell'interrogatorio formale dell . CP_2
Invero, pur considerando le conclusioni della ctu sulla non compatibilità dei danni, esse non paiono integrare la prova contraria richiesta ex art. 143 cod. ass. Infatti, dalla lettura della ctu e delle osservazioni del c.t.p. di parte appellante non si evince in modo certo la non compatibilità dei danni, che, infatti lo stesso ctu, esprime in termini alquanto dubitativi indicando una “difficile compatibilità” (p. 4).
In particolare, dal CAI a doppia firma risulta che il convenuto non avrebbe CP_2 rispettato il segnale di stop così colpendo il veicolo FA IT condotto dalla sig.ra cessionaria CP_3 dell'odierna appellante. Impatto avvenuto mentre quest'ultima percorreva corso Gottardo angolo via Thiene.
Il CTU ha affermato che, invece, si tratterebbe di urto statico, e non riferito a veicoli in movimento. Conclusione assunta per l'assenza di “segni di strisciatura sulla fiancata del veicolo B” ossia l'FA IT (p. 3) posto che “dalle fotografie prodotte sulla platea del sinistro i due veicoli sono quasi appoggiati tra loro” e “i danni evidenti sull'autovettura FA IT sono centrati rispetto alla parte frontale del Furgone Fiat Iveco” (p. 5).
pagina 3 di 5 A tali argomenti ha replicato il c.t.p. di parte appellante (cfr. osservazioni allegate dalla ctu) rilevando la presenza di rigature orizzontali sul mezzo, nonché constatando la compatibilità alto metrica dei segni sul mezzo con la conformazione anteriore del furgone danneggiante nonché la compatibilità dimensionale dei danni rispetto ai due veicoli in movimento. Profili questi assolutamente pertinenti a fronte delle fotografie prodotte in atti come ritraenti i veicoli sul luogo del sinistro e che affatto sono stati considerati dal ctu.
Considerando quindi il valore probatorio del CAI di cui si è detto, l'esito negativo dell'interrogatorio formale del convenuto che consentiva, ex art. 232 c.p.c., di ritenere ulteriormente provata la CP_2 dinamica del sinistro descritta in citazione (come riportata nel CAI), ritiene la scrivente che le poco convincenti conclusioni del CTU sulla non compatibilità dei danni non potessero costituire idonea prova contraria rispetto alla ricostruzione del sinistro offerta dall'odierna appellante.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi ritenere provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte nel modulo CAI.
Quanto ai danni riportati dall'FA IT, il consulente del Giudice di Pace ha quantificato in complessivi € 3.305,44 (p. 6 ctu) i costi per il ripristino del mezzo. Trattasi di conclusione logica e coerente in quanto basata su dati tecnici, dalla quale non v'è ragione per discostarsi.
Non può essere riconosciuto all'appellante il danno da fermo tecnico, atteso che costituisce principio consolidato quello per cui “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. n. 32946/2024 e molte altre conformi).
Nel caso di specie v'è la prova dell'indisponibilità del mezzo riparato dall' appellante poiché riscontrata dal CTU che ha indicato in 5 giorni il “il fermo tecnico” (p. 6), ma difetta la prova sia della necessità di un mezzo sostitutivo per il danneggiato sia che quest'ultimo abbia effettivamente CP_3 sostenuto la relativa spesa tanto da poter poi cedere il credito da essa derivante.
Del pari non può essere riconosciuto il danno connesso alle spese stragiudiziali, posto che di tale danno non v'è prova, avendo l'appellante solo allegato di aver “pagato” il compenso della dr.ssa per la CP_4 diffida stragiudiziale (p. 4 citazione di primo grado), ma non ha provato tale circostanza, né ha prodotto una nota proforma o un preventivo che potessero in qualche modo consentire di ritenere sorto il vinculum iuris al pagamento.
In definitiva, alla parte appellante va riconosciuto un danno patrimoniale di € 3.305,44. Trattandosi di debito di valore, l'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria dal sinistro (2.2.2021) all'attualità, pervenendosi così all'importo complessivo di € 3.907,03. Su detta somma spettano gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché esse vanno poste a carico delle parti convenute.
Stante la riforma della sentenza impugnata è necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese di lite, relative sia al primo grado sia al presente giudizio, sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 3.907,03), dell'attività difensiva svolta in entrambi i gradi di giudizio (primo grado: fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e decisoria;
secondo grado: fase studio, fase introduttiva e decisoria) nonché della non complessità della pagina 4 di 5 causa data dalla contumacia delle parti convenute, che giustifica una riduzione sui valori medi di scaglione per le fasi istruttoria e decisoria.
Nulla osta alla distrazione delle spese a favore dell'avvocato dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Può essere accolta la domanda dell'appellante di rimborso della spesa di CTU che il Giudice di Pace aveva posto a suo carico (cfr. decreto di liquidazione 27.12.2022 che pone la spesa a carico delle parti costituite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza 642/2023, emessa in data 20.2.2023 e depositata in data 27.2.2023,
CO e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della , della somma di € 3.907,03, oltre Parte_1 interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CO la e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, Parte_1 che liquida, quanto al primo grado, in € 887,88 per esborsi (c.u., marca, spesa notifiche e spesa ctp) ed
€ 988 per compensi (€ 236 per studio, € 252 per fase introduttiva, € 200 per istruttoria, € 300 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in € 397,35 per esborsi (c.u., marca e spesa notifiche) ed € 1350 per compensi (€ 425 per studio, € 425 per introduttiva,
€ 500 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa;
il tutto da pagarsi a favore dell'avv. Jacopo Maria Trecati, antistatario;
CO la e , in solido tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare alla la spesa di ctu per € 1252,16. Parte_1
Così deciso, in Torino 11.11.2025
Il Giudice
UD LI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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