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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4327/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FILOMENA CHIMENTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Poggibonsi (SI), Loc. Drove, n. 2/G, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• i coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e sarà affidato ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• La casa familiare sita in PIETRASANTA , via DELLA RESISTENZA n. 20 , è assegnata al minore con tutti gli arredi, che vi vivrà con la madre collocataria principale;
Persona_2
• Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_2
1 due giorni a settimana in base all'orario lavorativo del padre oltre ai fine settimana alternati. Al fine di favorire entrambi i reciproci rapporti con il proprio figlio, in pieno spirito di collaborazione, i coniugi concordano: a) che il minore manterrà la propria residenza e collocazione presso l'abitazione della madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con se il figlio nel rispetto delle loro esigenze e previo accordo con la madre e in ogni caso durante la settimana due giorni consecutivi in base ai turni di lavoro - o comunque altri due giorni concordati. Per il fine settimana a settimane alternate con la madre dal sabato mattina fino al lunedì mattino accompagnandolo a scuola;
c) i genitori divideranno tra loro le vacanze scolastiche e durante l'estate dei figli, concorderanno la suddivisione tra loro entro il 30 Maggio di ogni anno, precisando che il padre terrà con se il figlio almeno 15 giorni durante l'estate e che le festività e vacanze scolastiche vengono divise in eguale misura;
d) i coniugi prevedono espressamente che in caso di difficoltà oggettive entrambi i genitori, previa comunicazione all'altro coniuge, possano affidare il figlio minore in via temporanea ai propri familiari o ad amici;
e) i coniugi, sempre in funzione della crescita naturale dei minori, si impegnano a vivere nei loro reciproci rapporti personali secondo uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, riconoscendole entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio dei propri figli. All'uopo si impegnano a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita dei minori, ad avvisarsi reciprocamente in caso di spostamenti significativi per più giorni lasciando il proprio recapito, anche telefonico, e permettendo e facilitando il contatto con l'altro genitore, a tenere conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro in ogni caso indipendentemente da tutti i diritti riconosciuti e concessi;
f) i genitori, in pieno accordo e spirito di collaborazione, al fine di evitare o scongiurare dei traumi oltre quello possibile derivante dalla separazione degli stessi, si impegnano ed obbligano a rispettare l'espressa volontà dei figli in ordine ai loro desideri riguardo ai diritti di visita, impegnandosi così a rivedere o soprassedere su facoltà e diritti in onore di espresse e ferme volontà del bambino);
• Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 20_ di Pt_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 150 , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, inoltre i genitori divideranno tra loro le spese mediche non rimborsabili dal servizio Nazionale, visite specialistiche, cure dentistiche, spese per l'educazione
(tasse, libri, cancelleria, trasporti, gite scolastiche, eventuali ripetizioni), corsi sportivi e relativa attrezzatura. Le spese sopra elencate dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e documentate e verranno pagate al genitore che avrà sopportato l'esborso a richiesta dell'altro. Del pari ogni spesa decisa e concordata dai genitori per i figli verrà divisa tra i genitori;
• i coniugi, in quanto occorrer possa, si rilasciano reciprocamente il consenso a potere rinnovare o richiedere ex novo il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio, ivi anche per il figlio minore;
• i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e quindi di non avere a pretendere l'uno dall'altro alcunchè a titolo di mantenimento;
• le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione;
• le spese, i diritti ed gli onorari relativi al presente procedimento, saranno a carico di entrambe le Parti».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 13/10/2007, dal quale è nato il figlio (nato Persona_1 il 28/7/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 13/10/2007, debitamente trascritto Pt_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 85, Parte
2, Serie A, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FILOMENA CHIMENTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Poggibonsi (SI), Loc. Drove, n. 2/G, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«• i coniugi vivranno in domicili separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e sarà affidato ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
• La casa familiare sita in PIETRASANTA , via DELLA RESISTENZA n. 20 , è assegnata al minore con tutti gli arredi, che vi vivrà con la madre collocataria principale;
Persona_2
• Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_2
1 due giorni a settimana in base all'orario lavorativo del padre oltre ai fine settimana alternati. Al fine di favorire entrambi i reciproci rapporti con il proprio figlio, in pieno spirito di collaborazione, i coniugi concordano: a) che il minore manterrà la propria residenza e collocazione presso l'abitazione della madre;
b) il padre potrà vedere e tenere con se il figlio nel rispetto delle loro esigenze e previo accordo con la madre e in ogni caso durante la settimana due giorni consecutivi in base ai turni di lavoro - o comunque altri due giorni concordati. Per il fine settimana a settimane alternate con la madre dal sabato mattina fino al lunedì mattino accompagnandolo a scuola;
c) i genitori divideranno tra loro le vacanze scolastiche e durante l'estate dei figli, concorderanno la suddivisione tra loro entro il 30 Maggio di ogni anno, precisando che il padre terrà con se il figlio almeno 15 giorni durante l'estate e che le festività e vacanze scolastiche vengono divise in eguale misura;
d) i coniugi prevedono espressamente che in caso di difficoltà oggettive entrambi i genitori, previa comunicazione all'altro coniuge, possano affidare il figlio minore in via temporanea ai propri familiari o ad amici;
e) i coniugi, sempre in funzione della crescita naturale dei minori, si impegnano a vivere nei loro reciproci rapporti personali secondo uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali, riconoscendole entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio dei propri figli. All'uopo si impegnano a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita dei minori, ad avvisarsi reciprocamente in caso di spostamenti significativi per più giorni lasciando il proprio recapito, anche telefonico, e permettendo e facilitando il contatto con l'altro genitore, a tenere conto dei desideri dei minori in ordine allo stare con l'uno o con l'altro in ogni caso indipendentemente da tutti i diritti riconosciuti e concessi;
f) i genitori, in pieno accordo e spirito di collaborazione, al fine di evitare o scongiurare dei traumi oltre quello possibile derivante dalla separazione degli stessi, si impegnano ed obbligano a rispettare l'espressa volontà dei figli in ordine ai loro desideri riguardo ai diritti di visita, impegnandosi così a rivedere o soprassedere su facoltà e diritti in onore di espresse e ferme volontà del bambino);
• Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 20_ di Pt_2 Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di euro 150 , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, inoltre i genitori divideranno tra loro le spese mediche non rimborsabili dal servizio Nazionale, visite specialistiche, cure dentistiche, spese per l'educazione
(tasse, libri, cancelleria, trasporti, gite scolastiche, eventuali ripetizioni), corsi sportivi e relativa attrezzatura. Le spese sopra elencate dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e documentate e verranno pagate al genitore che avrà sopportato l'esborso a richiesta dell'altro. Del pari ogni spesa decisa e concordata dai genitori per i figli verrà divisa tra i genitori;
• i coniugi, in quanto occorrer possa, si rilasciano reciprocamente il consenso a potere rinnovare o richiedere ex novo il passaporto e ogni altro documento valido per l'espatrio, ivi anche per il figlio minore;
• i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e quindi di non avere a pretendere l'uno dall'altro alcunchè a titolo di mantenimento;
• le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione;
• le spese, i diritti ed gli onorari relativi al presente procedimento, saranno a carico di entrambe le Parti».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 13/10/2007, dal quale è nato il figlio (nato Persona_1 il 28/7/2009), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 13/10/2007, debitamente trascritto Pt_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 85, Parte
2, Serie A, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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