Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6986/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Gargiulo, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, CP_1 giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso, giusta procura generale CP_2 alle liti, dall'avv. Concetta Petrillo, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 09.11.23, la ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere venuta a conoscenza in data 21.09.2023 della notifica a mezzo pec, antecedentemente in data 18.09.2023, di un atto di riscossione esattoriale, contenente contributi previdenziali
di impugnare l'atto esattoriale davanti al Tribunale adito, limitatamente ai crediti vantati dall' e per cui era maturata la prescrizione delle somme, CP_1 CP_2 riservando di impugnare il residuo davanti all'autorità competente;
le somme riportate negli atti indicati nelle conclusioni, non erano dovute alla stregua della prescrizione per il decorso del termine quinquennale, ex art. 3 co. 9 legge dell'8.8.95 n. 335 e dell'indirizzo della corte di cassazione, sezioni unite, sent. n. 23397 del 2016. Ha quindi convenuto in giudizio l l' e l' per sentire accogliere le CP_1 CP_2 seguenti conclusioni : “accertare e dichiarare il presunto credito previdenziale, vantato dall' e indicato nell'atto esattoriale n.ro 07120239030135755/000, per CP_1 cui è competente il Tribunale Adito, con dichiarazione che nulla è dovuto, con riserva di ripetizione delle somme che fossero coattivamente riscosse, evidenziando sin da ora che il valore della controversia è entro e non oltre la somma di euro venticinquemila;
2) condannare la parte resistente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed oneri di legge, con attribuzione al legale costituito antistatario. Si precisa infine che gli atti opposti sono le cartelle esattoriali n.ri 07120170068652330000 dell'importo di € 239,20, 07120180046563601000 dell'importo di € 178,37, 07120190104158274000 dell'importo di € 21,03, gli avvisi di addebito n.ri 37120170006847349000 dell'importo di € 4.058,37, 37120170014826951000 dell'importo di € 185,37, 37120180007468210000 dell'importo di € 159,48, 37120180007845563000 dell'importo di € 3.949,98, 37120180013054068000 dell'importo di € 225,78, 37120180014866760000 dell'importo di € 229,22, 37120180022005322000 dell'importo di € 2.685,08, 37120180008324088000 dell'importo di € 2.622,51, 37120190010924755000 dell'importo di € 528,95, 37120190020461303000 dell'importo di € 1.276,26, 37120190023242205000 dell'importo di € 422,42, 37120200000307370000 dell'importo di € 8.808,54.”
Si sono costituite le parti convenute ed hanno eccepito, con varie ed articolate argomentazioni, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
L'opposizione va dichiarata inammissibile. Invero, l'istante non ha provato di avere impugnato l'intimazione di pagamento nei termini previsti dalla legge (art. 24 comma quinto DLGS n. 46 del 26.2.99). Nonostante gli espressi inviti del giudicante (provvedimenti del 18.09.24 e del 10.12.24), la difesa non ha depositato la data di notifica dell'intimazione di pagamento da parte dell alla ricorrente, Controparte_3 limitandosi a produrre la PEC con cui la ricorrente stessa inviava all'avv. Gargiulo l'intimazione di pagamento in questione. Inoltre, non ha ottemperato all'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti dell' agente della riscossione (v. verbale udienza del 04.6.24) che bene avrebbe potuto provare la data di notifica dell'intimazione di pagamento. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, il 21.01.25
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè