Art. 1. Articolo unico.
Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, e' decentrato alle prefetture con le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 , ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.
Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, e' decentrato alle prefetture con le modalita' di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908 , ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi.