TRIB
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 01/03/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott. ssa Martina Ponzin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1093/2023 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Luzzatto Guerrini Laura e dell'Avv. Francesca Premier, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Corbo Roberto e dell'Avv. Sophie Corbo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 8.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2023, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 14/5/2011 nel Comune di San Lorenzo
Isontino e trascritto nel registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, dell'anno 2011 parte 2, serie A, numero 1 (doc. 1), nel corso del quale è Per_ nata il [...] a [...] la figlia hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1 “1.La signora resterà a vivere nella casa coniugale e acquisterà a mezzo Pt_1 compravendita dinnanzi a notaio la quota parte di ½ dell'immobile coniugale di proprietà del sig. , dallo stesso, entro e non oltre mesi quattro dall'udienza fissata Pt_2 per la separazione.
2.La sig.ra subentrerà nel mutuo gravante sull'immobile coniugale acceso presso Pt_1 la banca filiale di Cormons (Go). Org_1
3.La sig.ra verserà in sede di compravendita della quota parte dell'immobile Pt_1 coniugale, l'importo di euro 20.000,00 al sig. a tacitazione di ogni pretesa Pt_2 sull'immobile coniugale da parte dello stesso.
4.Il passaggio di proprietà dell'immobile avverrà dinanzi al notaio con spese a carico della sig.ra dopo l'iscrizione a ruolo della separazione ed entro quattro mesi Pt_1 dalla sentenza di separazione.
5.Il sig. si impegna a pagare la sua quota di mutuo gravante sulla casa coniugale Pt_2 fino a dicembre 2023 incluso.
6.La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) con Per_1 collocazione presso la madre e la facoltà per il padre di vedere e frequentare la figlia quando lo desidera compatibilmente agli impegni ed ai desideri di quest'ultima, la quale sta vivendo un momento difficile e di conflittualità.
7.Le parti, visti i suoi turni lavorativi della sig. si accorderanno tra loro alla fine Pt_1 di ogni mese, sulle modalità di visita e di eventuali pernotti settimanali presso il padre o presso la nonna paterna, fermo restando che trascorrerà almeno due fine settimana Per_1 al mese con il padre dal venerdì sera alla domenica sera salvo diversi accordi fra i genitori.
8.Quando la sig.ra avrà i turni notturni pernotterà o presso il padre o presso Pt_1 Per_1 la nonna paterna.
***
6.Le parti condividono in accordo il seguente piano genitoriale (ALL.7) in affidamento condiviso che qui si ritrascrive:
Madre: . diploma infermiera – lavori a turno – padre -diploma Parte_1 Pt_2 impiegato - autodeterminazione dell'orario
Le vetture in uso alla famiglia sono una vettura Peugeot 308 ed una vettura aziendale in uso al padre I nonni paterni e materni coadiuveranno i genitori nella gestione CP_1 della minore e se necessario accompagneranno ed andranno a prendere la minore Per_1 sia a scuola che alle attività sportive, qualora i genitori fossero impegnati. Per_1
Come già sopra anticipato la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_1
(affido condiviso) con collocazione presso la madre e la facoltà per il padre di vedere e frequentare la figlia quando lo desidera compatibilmente agli impegni ed ai desideri di quest'ultima.
2 Le parti, visti i suoi turni lavorativi della sig. si accorderanno tra loro alla fine Pt_1 di ogni mese, sulle modalità di visita e di eventuali pernotti settimanali presso il padre o presso la nonna paterna, fermo restando che trascorrerà almeno due fine settimana Per_1 al mese con il padre dal venerdì sera alla domenica sera salvo diversi accordi fra i genitori.
Quando la sig.ra avrà i turni notturni pernotterà o presso il padre o presso Pt_1 Per_1 la nonna paterna.
La figlia minore nata a [...] il [...] frequenta il liceo linguistico Per_1
“ di Gorizia con orario scolastico dalle 8,30 alle 13,58. Non frequenta Org_2 doposcuola.
A scuola si reca con i mezzi pubblici o con i nonni o con i genitori. Entrambi i genitori si occupano delle attività extrascolastiche della figlia. La minore no manifesta il desiderio di uscite serali.
La minore pratica lo sport Soft-ball con 2 giorni di allenamento settimanale dalle Per_1
17,30 alle 18,30 / 10,30-12,30 se non vi e scuola. Impegno agonistico nelle giornate di sabato e domenica.
La minore non frequenta centri estivi.
La pediatra di base è la dott.ssa – pediatra -. Persona_2
Le ultime vacanze della famiglia risalgono all'anno 2021.
La sig.ra resterà a vivere con la figlia nella casa coniugale. Pt_1
Per quanto concerne le vacanze estive ed invernali la minore trascorrerà con il Per_1 padre sette giorni di vacanza estiva anche non consecutiva ed anche sette giorni durante l'inverno salvo diversi accordi tra i coniugi.
La figlia trascorrerà alternativamente il Natale un anno con la madre e l'anno Per_1 successivo con il padre. Il genitore che non avrà la figlia potrà tenerla presso di Per_3 sé a Capodanno e a Pasqua salvo diversi desideri della figlia e salvo diversi accordi fra i genitori.
***
7.Per quanto concerne le vacanze estive ed invernali la minore trascorrerà con il Per_1 padre sette giorni di vacanza estiva anche non consecutiva ed anche sette giorni durante l'inverno salvo diversi accordi tra i coniugi.
8.La figlia trascorrerà alternativamente il Natale un anno con la madre e l'anno Per_1 successivo con il padre. Il genitore che non avrà la figlia potrà tenerla presso di Per_3 sé a Capodanno e a Pasqua salvo diversi desideri della figlia e salvo diversi accordi fra i genitori.
9.Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la Pt_2 Per_1 somma mensile di euro 250 a partire dal 11/11/23 ossia da questo mese di novembre, oltre il 50% spese straordinarie come da protocolli, con la precisazione che ogni spesa oltre i 70 euro andrà concordata tra i coniugi.
3 10.Il conto corrente comune, ove viene addebitato il muto e altre tre spese fisse mensili per finanziamenti resterà attivo fino all'accollo del muto da parte della signora Pt_1
11.Per quanto riguarda i finanziamenti, viste le somme modeste, le parti si impegnano ad estinguerli anticipatamente versando la propria quota;
se non fosse possibile la chiusura anticipata di detti finanziamenti, la signora verserà la sua quota parte Pt_1 al marito e il sig. provvederà a continuare a pagare i ratei. Pt_2
12.I coniugi sono concordi sul concedersi l'autorizzazione reciproca per i documenti per l'espatrio per loro e per la figlia minore.”
Ciò posto, all'udienza del 8.2.2024 i coniugi presenti personalmente hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto con la seguente aggiunta:
“al punto 9 delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, i coniugi concordano che il sig.
da aprile 2024 corrisponderà l'importo dovuto a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia minore entro il 5° giorno di ogni mese.” Per_1
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
Sulla domanda di divorzio si dispone con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lorenzo Isontino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 2,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011).
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 28/02/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
3) dott. ssa Martina Ponzin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1093/2023 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Luzzatto Guerrini Laura e dell'Avv. Francesca Premier, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. Corbo Roberto e dell'Avv. Sophie Corbo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 8.2.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/12/2023, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 14/5/2011 nel Comune di San Lorenzo
Isontino e trascritto nel registro degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune, dell'anno 2011 parte 2, serie A, numero 1 (doc. 1), nel corso del quale è Per_ nata il [...] a [...] la figlia hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1 “1.La signora resterà a vivere nella casa coniugale e acquisterà a mezzo Pt_1 compravendita dinnanzi a notaio la quota parte di ½ dell'immobile coniugale di proprietà del sig. , dallo stesso, entro e non oltre mesi quattro dall'udienza fissata Pt_2 per la separazione.
2.La sig.ra subentrerà nel mutuo gravante sull'immobile coniugale acceso presso Pt_1 la banca filiale di Cormons (Go). Org_1
3.La sig.ra verserà in sede di compravendita della quota parte dell'immobile Pt_1 coniugale, l'importo di euro 20.000,00 al sig. a tacitazione di ogni pretesa Pt_2 sull'immobile coniugale da parte dello stesso.
4.Il passaggio di proprietà dell'immobile avverrà dinanzi al notaio con spese a carico della sig.ra dopo l'iscrizione a ruolo della separazione ed entro quattro mesi Pt_1 dalla sentenza di separazione.
5.Il sig. si impegna a pagare la sua quota di mutuo gravante sulla casa coniugale Pt_2 fino a dicembre 2023 incluso.
6.La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso) con Per_1 collocazione presso la madre e la facoltà per il padre di vedere e frequentare la figlia quando lo desidera compatibilmente agli impegni ed ai desideri di quest'ultima, la quale sta vivendo un momento difficile e di conflittualità.
7.Le parti, visti i suoi turni lavorativi della sig. si accorderanno tra loro alla fine Pt_1 di ogni mese, sulle modalità di visita e di eventuali pernotti settimanali presso il padre o presso la nonna paterna, fermo restando che trascorrerà almeno due fine settimana Per_1 al mese con il padre dal venerdì sera alla domenica sera salvo diversi accordi fra i genitori.
8.Quando la sig.ra avrà i turni notturni pernotterà o presso il padre o presso Pt_1 Per_1 la nonna paterna.
***
6.Le parti condividono in accordo il seguente piano genitoriale (ALL.7) in affidamento condiviso che qui si ritrascrive:
Madre: . diploma infermiera – lavori a turno – padre -diploma Parte_1 Pt_2 impiegato - autodeterminazione dell'orario
Le vetture in uso alla famiglia sono una vettura Peugeot 308 ed una vettura aziendale in uso al padre I nonni paterni e materni coadiuveranno i genitori nella gestione CP_1 della minore e se necessario accompagneranno ed andranno a prendere la minore Per_1 sia a scuola che alle attività sportive, qualora i genitori fossero impegnati. Per_1
Come già sopra anticipato la figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori Per_1
(affido condiviso) con collocazione presso la madre e la facoltà per il padre di vedere e frequentare la figlia quando lo desidera compatibilmente agli impegni ed ai desideri di quest'ultima.
2 Le parti, visti i suoi turni lavorativi della sig. si accorderanno tra loro alla fine Pt_1 di ogni mese, sulle modalità di visita e di eventuali pernotti settimanali presso il padre o presso la nonna paterna, fermo restando che trascorrerà almeno due fine settimana Per_1 al mese con il padre dal venerdì sera alla domenica sera salvo diversi accordi fra i genitori.
Quando la sig.ra avrà i turni notturni pernotterà o presso il padre o presso Pt_1 Per_1 la nonna paterna.
La figlia minore nata a [...] il [...] frequenta il liceo linguistico Per_1
“ di Gorizia con orario scolastico dalle 8,30 alle 13,58. Non frequenta Org_2 doposcuola.
A scuola si reca con i mezzi pubblici o con i nonni o con i genitori. Entrambi i genitori si occupano delle attività extrascolastiche della figlia. La minore no manifesta il desiderio di uscite serali.
La minore pratica lo sport Soft-ball con 2 giorni di allenamento settimanale dalle Per_1
17,30 alle 18,30 / 10,30-12,30 se non vi e scuola. Impegno agonistico nelle giornate di sabato e domenica.
La minore non frequenta centri estivi.
La pediatra di base è la dott.ssa – pediatra -. Persona_2
Le ultime vacanze della famiglia risalgono all'anno 2021.
La sig.ra resterà a vivere con la figlia nella casa coniugale. Pt_1
Per quanto concerne le vacanze estive ed invernali la minore trascorrerà con il Per_1 padre sette giorni di vacanza estiva anche non consecutiva ed anche sette giorni durante l'inverno salvo diversi accordi tra i coniugi.
La figlia trascorrerà alternativamente il Natale un anno con la madre e l'anno Per_1 successivo con il padre. Il genitore che non avrà la figlia potrà tenerla presso di Per_3 sé a Capodanno e a Pasqua salvo diversi desideri della figlia e salvo diversi accordi fra i genitori.
***
7.Per quanto concerne le vacanze estive ed invernali la minore trascorrerà con il Per_1 padre sette giorni di vacanza estiva anche non consecutiva ed anche sette giorni durante l'inverno salvo diversi accordi tra i coniugi.
8.La figlia trascorrerà alternativamente il Natale un anno con la madre e l'anno Per_1 successivo con il padre. Il genitore che non avrà la figlia potrà tenerla presso di Per_3 sé a Capodanno e a Pasqua salvo diversi desideri della figlia e salvo diversi accordi fra i genitori.
9.Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la Pt_2 Per_1 somma mensile di euro 250 a partire dal 11/11/23 ossia da questo mese di novembre, oltre il 50% spese straordinarie come da protocolli, con la precisazione che ogni spesa oltre i 70 euro andrà concordata tra i coniugi.
3 10.Il conto corrente comune, ove viene addebitato il muto e altre tre spese fisse mensili per finanziamenti resterà attivo fino all'accollo del muto da parte della signora Pt_1
11.Per quanto riguarda i finanziamenti, viste le somme modeste, le parti si impegnano ad estinguerli anticipatamente versando la propria quota;
se non fosse possibile la chiusura anticipata di detti finanziamenti, la signora verserà la sua quota parte Pt_1 al marito e il sig. provvederà a continuare a pagare i ratei. Pt_2
12.I coniugi sono concordi sul concedersi l'autorizzazione reciproca per i documenti per l'espatrio per loro e per la figlia minore.”
Ciò posto, all'udienza del 8.2.2024 i coniugi presenti personalmente hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto con la seguente aggiunta:
“al punto 9 delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, i coniugi concordano che il sig.
da aprile 2024 corrisponderà l'importo dovuto a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia minore entro il 5° giorno di ogni mese.” Per_1
Orbene, visto il parere favorevole del P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
Sulla domanda di divorzio si dispone con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Lorenzo Isontino per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 1, parte 2,
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011).
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 28/02/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
4