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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Gaetano Catalani Presidente rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice dott. Valeria La Battaglia Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1457/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
nata a [...] il _1
1/1/1978 (C.F. ), con l'avvocato DI CIO MARIA ROSARIA C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto -
All'udienza del 17/7/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 - premesso di _1 avere contratto matrimonio in CASABLANCA (MAROCCO) in data 11/4/2013 con e che dalla loro unione era nato il figlio CP_1 Persona_1
(in data 2/12/2018) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale, di cui domandava l'assegnazione, che fosse disciplinato il calendario di visite padre-figlio e che fosse posto a carico del resistente il pagamento del canone di locazione della casa coniugale nonché di un assegno mensile di € 350,00 per il mantenimento del figlio e di € 150,00 per il mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie occorrende per il figlio;
chiedeva infine che il fosse obbligato a versarle l'assegno unico CP_1 universale e l'autorizzazione a trasferire la propria residenza, unitamente al figlio, in caso di necessità per motivi di lavoro.
, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva CP_1 in giudizio, né compariva all'udienza di comparizione dei coniugi del 22/5/2025, alla quale partecipava la sola ricorrente, che si riportava alle richieste formulate in atti e dichiarava che il marito lavora da due anni a Pescara, percependo un reddito come dipendente di una società della quale sarebbe altresì socio;
aggiungeva infine che il resistente, ogni mese, le invia € 400,00, oltre a provvedere al pagamento dell'affitto e delle utenze.
Alla medesima udienza il Giudice, su richiesta della difesa della ricorrente, disponeva accertamenti fiscali presso la competente Agenzia delle Entrate sulla situazione reddituale del resistente ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 17/7/2025 il difensore della ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione, precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e chiedeva che la causa fosse decisa.
Il Giudice, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e si rimetteva al Collegio per la decisione.
Il matrimonio è stato celebrato all'estero (precisamente in Marocco l'11/4/2013) da una cittadina marocchina (successivamente la ricorrente ha acquisito la cittadinanza italiana, come risulta dal documento d'identità allegato al ricorso introduttivo) e da un cittadino italiano e risulta essere stato trascritto in Italia, nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Salandra.
Occorre premettere che sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi in forza sia dell'art. 3 comma 1 della legge n. 218/1995, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, come nel caso di specie, sia in forza dell'art. 32 della predetta legge, secondo cui “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, essendo il cittadino CP_1 italiano ed avendo anche la ricorrente, al momento della proposizione della domanda, la cittadinanza italiana. Medesimo risultato anche in applicazione dell'art. 3 del
Regolamento CE n. 2201/2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia al momento della proposizione della domanda.
La legge applicabile è quella italiana sulla base dell'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 (richiamato dall'art. 31 della legge n. 21/1995) secondo cui, in mancanza di scelta ad opera delle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Tanto premesso, sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale dei coniugi richiesta dalla ricorrente.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Rispetto al regime di affidamento e collocamento del minore, vista la richiesta della ricorrente e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per derogare al regime di affido condiviso, ritenuto prioritario dal legislatore, basato sulla bigenitorialità e sulla pari compartecipazione di entrambi i genitori alle scelte più significative relative ai figli, va disposto l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la casa coniugale sita in Salandra alla via Regina
Margherita n. 126, che viene assegnata alla _1
Quanto alle visite padre-figlio, considerato che gli impegni lavorativi del CP_1
- che come dichiarato dalla ricorrente presta attività lavorativa a Pescara - non consentono di regolamentare in maniera rigida l'esercizio del diritto/dovere di visita, il Collegio ritiene opportuno prevedere che le visite si svolgano liberamente, previo accordo da intraprendere di volta in volta con la madre, in ogni caso garantendo un calendario minimo che preveda incontri per almeno due fine settimana al mese e durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo, come da calendario indicato in dispositivo.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, tenuto conto dello stato di disoccupazione della ricorrente e della situazione reddituale del resistente così come derivante dagli accertamenti richiesti all'Agenzia delle Entrate, nonché della dichiarazione resa dalla ricorrente all'udienza di comparizione dei coniugi, secondo cui il marito le corrisponderebbe mensilmente l'importo di € 400,00, oltre a pagare le spese di affitto e di utenze della casa coniugale, il Collegio ritiene congruo determinare, a decorrere dalla data della presente decisione, l'importo posto a carico del per il CP_1 mantenimento del figlio minore e della moglie in complessivi € 600,00 (€ 300,00 per il figlio ed € 300,00 per la moglie), così determinato anche tenuto conto della contribuzione del alle spese di locazione della casa coniugale, oltre rivalutazione annuale CP_1 secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rispetto all'assegno unico universale, si ritiene opportuno, in ragione dei diversi tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, prevedere che la ricorrente lo percepisca integralmente. Sul punto, Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672: “In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”.
Va infine rigettata la chiesta autorizzazione al cambio di residenza del minore, trattandosi di una domanda svincolata da un'effettiva necessità di un trasferimento, in quanto basata esclusivamente su una possibile futura eventualità (laddove la ricorrente dovesse avere necessità di spostarsi per motivi di lavoro).
Le spese di lite, stante l'esito complessivo del giudizio, la contumacia di parte resistente e la mancata opposizione alla domanda di separazione, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 14/11/2024 da nei confronti di _1
, così provvede: CP_1 1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e _1
, coniugati in CASABLANCA (MAROCCO) in data 11/4/2013; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SALANDRA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2013, Parte II, serie C, numero 3;
3) affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Salandra alla via Regina
Margherita n. 126 per abitarvi con il figlio;
5) dispone che , compatibilmente con gli impegni scolastici ed CP_1 extrascolastici del minore e con i propri impegni lavorativi, possa incontrare e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre;
in ogni caso, in Persona_1 caso di contrasto, secondo il seguente calendario:
a) due fine settimana al mese dalle ore 10,00 o dall'uscita da scuola del sabato alle ore 21,00 della domenica;
b) nel periodo di Natale, ad anni alterni dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore
21,00 del giorno di Santo Stefano, o dalle ore 10,00 del 30 dicembre alle ore 21,00 del giorno di Capodanno;
ad anni alterni, il giorno dell'Epifania;
c) nel periodo di Pasqua, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo, per 7 giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
6) dispone che la predetta regolamentazione possa essere modificata e ampliata su accordo dei genitori nell'interesse del minore;
7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 _1
entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00, di cui €
[...]
300,00 per il mantenimento del figlio ed € 300,00 per il mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative a minore;
8) dispone che l'assegno unico universale sia percepito interamente dalla ricorrente;
9) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23/7/2025.
Il Presidente est.
Gaetano Catalani