Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2025, proposto da
Adrenaline Flying Taormina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it;
contro
Comune di Taormina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC gaetano.callipo@pec.it;
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
ON EI, non costituito in giudizio;
NU IA IZ, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Taormina n. 32 del 29 agosto 2025, pubblicata all’Albo Pretorio in data 29 settembre 2025, con la quale è stato aggiornato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell’art 10 Legge n. 353 del 21/11/2000, limitatamente alla parte di interesse di cui infra si dirà;
2) di qualsiasi atto istruttorio eseguito e/o acquisito nell’ambito del procedimento diretto ad aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022-2023 concluso con la deliberazione di cui al superiore punto n. 1;
3) di qualsiasi altro atto presupposto, dipendente e/o esecutivo degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taormina e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. IO SE ON DA e uditi i difensori della società ricorrente e del Comune resistente nonché l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni regionali resistenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 27 novembre 2025 e depositato in data 5 dicembre 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
La ricorrente è proprietaria del terreno individuato in catasto con la particella 76 del foglio 2, ubicato in località Lombardina (o Ziretto) del Comune di Taormina, dell’estensione di mq. 3.220, giusta atto di compravendita del 29 dicembre 2022.
Sulla particella 76 del foglio 2 è previsto il posizionamento delle stazioni di partenza e di arrivo della zip line Taormina, impianto che sarà realizzato dalla società ricorrente.
Detto terreno è stato parzialmente percorso dal fuoco in data 25 luglio 2023, limitatamente alla porzione di superficie pari a mq 2.100.
La società ricorrente con nota prot. n. 135/U del 22 marzo 2024, inviata in pari data a mezzo PEC al responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP. del Comune di Taormina, assunta al protocollo al n. 13199 in data 25 marzo 2024, ha comunicato, per quanto d’interesse, che il terreno di cui alla particella 76 del foglio 2 era stato solo parzialmente percorso dal fuoco, limitatamente ad una superficie di mq 2.100. Alla predetta nota sono stati allegati: il nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico prot. n. 107021 del 26 ottobre 2023 rilasciato dal corpo Forestale - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, in seguito a diretto accertamento sui luoghi eseguito in data 17 ottobre 2023; l’estratto Sistema Informativo Forestale (SIF) con sovrapposizione catastale, con delimitazione della superficie percorsa dal fuoco, relativamente al terreno individuato al foglio di mappa 2 particella 76; l’estratto Sistema Informativo Forestale (SIF) con perimetrazione dei soprassuoli del circondario della c/da Lombardina non percorsi dal fuoco dall’incendio verificatosi il giorno 25 luglio 2023; la documentazione fotografica del 18 marzo 2023 comprovante gli interventi di prevenzione posti in essere dalla Adrenaline Flying Taormina S.r.l..
Nota di identico contenuto, avente prot. n. 137/U del 27 marzo 2024, è stata inviata in pari data a mezzo PEC anche al Sindaco del Comune di Taormina e protocollata al n. 13798 in data 28 marzo 2024.
Nessun riscontro alle predette note è stato fornito dal Comune di Taormina.
La società ricorrente ha successivamente appreso che il Comune di Taormina, con deliberazione consiliare n. 32 del 29 agosto 2025, pubblicata in data 29 settembre 2025, ha aggiornato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco negli anni 2022-2023 includendovi anche il terreno di cui al foglio 2 part. 76, per l’intera superficie di mq. 3.220 anziché limitatamente alla superficie di mq. 2.100.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la pare ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si sono costituiti in giudizio con atto di mero stile l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.
1.2. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Taormina chiedendo il rigetto della domanda cautelare e di dichiarare irricevibile o inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
1.3. La parte ricorrente e il Comune resistente hanno versato nel fascicolo del giudizio documenti e memorie; la parte ricorrente ha anche depositato replica.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026, presenti i difensori della società ricorrente e del Comune resistente nonché l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni resistenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità frapposta dal Comune resistente che, facendo leva su un recente precedente della Sezione, ha eccepito, per l’appunto, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che la deliberazione consiliare impugnata, di istituzione e aggiornamento del “catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco”, ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva, dei vincoli previsti dall’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, vincoli che discendono direttamente ed automaticamente dalla legge, al mero verificarsi del fatto storico dell’incendio e non dall’atto amministrativo che si limita a certificarne l’esistenza e a localizzare le aree interessate.
1.1. L’eccezione è priva di base.
Merita di essere condiviso l’orientamento in base al quale i vincoli di cui all’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 operano persino nonostante le amministrazioni comunali interessate non abbiano ottemperato ai relativi obblighi amministrativi (censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli percorsi dal fuoco), circostanza che si giustifica proprio alla luce della natura di mera certificazione ed elencazione dell’attività amministrativa di censimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 480).
Nondimeno, l’istituzione del catasto in questione si ispira ai principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impongono all’Amministrazione di adottare provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge, è ciò anche al fine di assicurare all’interessato la facoltà di contestare (appunto) la ricognizione racchiusa nei pertinenti atti (di natura meramente dichiarativa), in quanto diversamente opinando sarebbe irrimediabilmente lesa la prerogativa costituzionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost..
In altri termini, occorre assicurare agli interessati - mercé l’impugnazione degli atti in questione - la facoltà di contrastare e confutare le condizioni di fatto e di diritto acclarate dall’Amministrazione per l’operatività dei vincoli.
Va del resto evidenziato che l’ordinamento giuridico offre numerosi esempi di atti di portata meramente ricognitiva (ad es.: la decadenza del titolo edilizio: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2025, n. 4933; l’acquisizione del bene al patrimonio comunale: cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2024, n. 2329) pacificamente impugnabili davanti al plesso giurisdizionale amministrativo.
Occorre poi evidenziare che la deliberazione impugnata - nella parte di interesse - incide direttamente e restrittivamente nella sfera giuridica della società ricorrente, posto che ricomprende tra i suoli oggetto delle previsioni ex art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 anche il suolo di proprietà della parte ricorrente, circostanza risolutiva ai fini della sussistenza dell’interessa a ricorrere della deducente.
2. Occorre esaminare, quindi, l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, frapposta sempre dal Comune resistente, sotto il profilo della omessa impugnazione degli atti presupposti rispetto alla deliberazione comunale impugnata, ed in particolare le risultanze fornite dal Comando Corpo Forestale - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, come espressamente indicato nella deliberazione stessa che fa riferimento alla “ nota del Comando Corpo Forestale Servizio Isp. Ripartimentale delle Foreste di Messina del 22/05/2025 prot. 53746, con la quale si trasmettono i file vettoriali delle aree percorse da incendi boschivi ”.
2.1. L’eccezione è infondata.
Come evidenzia la società ricorrente, il comunicato del Comando Corpo Forestale della Regione dell’8 marzo 2022 - in relazione alle modalità di rilascio dei “ file vettoriali delle aree boscate percorse dal fuoco, così come rilevati dagli uffici di questo Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ” - è chiaro nel precisare che le dette aree boscate percorse dal fuoco “ vengono precipuamente rilevate per finalità interne dagli uffici periferici di questo CFRS e con tecnologia GPS non differenziale, pertanto le stesse costituiscono un ausilio alla individuazione delle zone oggetto di incendi boschivi e non sostituiscono i rilievi topografici, utili ai fini dell'apposizione di un vincolo di tipo particellare ”.
Ne discende che le risultanze fornite dal Comando Corpo Forestale - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina (e, segnatamente, i file vettoriali delle aree boscate percorse dal fuoco) non costituiscono un atto presupposto nel significato inteso dal Comune resistente, ma semmai un atto di natura endoprocedimentale a carattere istruttorio di cui i Comuni si servono per l’inserimento dei terreni nel catasto.
Trattandosi di accertamenti istruttori prodromici essi non hanno capacità lesiva fino a quando non vengono recepiti nel provvedimento conclusivo, contro il quale è insorta la società ricorrente (deliberazione consiliare n. 32 del 29 agosto 2025, limitatamente alla parte di interesse), che peraltro ha anche avversato “ qualsiasi atto istruttorio eseguito e/o acquisito nell’ambito del procedimento diretto ad aggiornare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022-2023 ” (cfr. pag. 2 del ricorso) concluso con la deliberazione impugnata.
3. Esaminate e respinte le eccezioni in rito frapposte dal Comune resistente, occorre rilevare che la parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo ha dedotto i vizi di Violazione delle garanzie partecipative al procedimento – Violazione dell’art. 7 L. 241/1990 – Omessa valutazione delle note prot. n. 135/U del 22/03/2024 e prot. n. 137/U del 27/03/2024 della ricorrente.
La società ricorrente ha richiamato quanto comunicato al Comune resistente con nota prot. n. 135/U del 22 marzo 2024, inviata in pari data a mezzo PEC al responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP. del Comune di Taormina, protocollata al n. 13199 in data 25 marzo 2024 e con nota di identico contenuto prot. 137/U del 27 marzo 2024 inviata in pari data a mezzo PEC anche al Sindaco del Comune di Taormina e protocollata al n. 13798 in data 28 marzo 2024 circa l’estensione del fuoco che aveva percorso il terreno di cui alla particella 76 foglio 2 in data 25 luglio 2023 (di mq. 2.100), nonché l’allegata documentazione.
Per l’esponente, il Comune di Taormina ha posto in essere il procedimento di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco 2022-2023 omettendo di valutare la predetta nota e la documentazione allegata, ed ha, altresì, omesso di garantire la partecipazione della parte ricorrente al procedimento; qualora la società ricorrente avesse partecipato al procedimento, avrebbe potuto diversamente orientare l’azione amministrativa ed il contenuto del provvedimento sarebbe stato sicuramente diverso;
- con il secondo motivo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. 353/2000 – Eccesso di potere – Erroneità dell’istruttoria – Travisamento dei fatti – Difetto dei presupposti – Manifesta contraddittorietà con pregresso provvedimento istruttorio.
Secondo l’esponente, il Comune di Taormina per gli anni 2022-2023, con la delibera impugnata, ha erroneamente inserito in sede di aggiornamento del catasto incendi il terreno di cui alla particella 76 del foglio 2 per l’intera estensione di mq. 3.220, anziché per la limitata estensione di mq 2.100, facendo riferimento soltanto ai dati reperiti sui file vettoriali delle aree percorse da incendi boschivi trasmessi dal Comando Corpo Forestale Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per gli anni 2022-2023.
La perimetrazione effettuata dal Corpo Forestale mediante i file vettoriali non è vincolante, viene effettuata solo con finalità interne e con tecnologia G.P.S. non differenziale; essa, pertanto, rappresenta per il Comune un mero ausilio dell’attività istruttoria e non può sostituire l’attività istruttoria specifica del Comune da espletarsi mediante rilievi topografici indispensabili per l’apposizione del vincolo di tipo particellare, circostanza precisata dallo stesso Comando Forestale con comunicato pubblicato sul sito istituzionale; l’Ispettorato, con successiva nota prot. n. 71331 del 4 luglio 2025, ha ribadito tali circostanze.
Evidenzia l’esponente che, in realtà, la predetta particella era stata interessata dall’incendio sviluppatosi in data 25 luglio 2023 limitatamente alla porzione di superficie di mq 2.100, mentre la rimanente estensione di mq 1.120 non è stata percorsa dal fuoco, come risulta dalla perizia stragiudiziale giurata, con relativi allegati, redatta in data 19 novembre 2025 (la parte ricorrente ha trascritto ampi stralci della perizia in questione e ha riprodotto alcune fotografie nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio: cfr. pagg. 7 e ss.).
Per la società ricorrente, quanto evidenziato nella perizia tecnica è confermato dalla nota prot. n. 71331 del 4 luglio 2025, avente ad oggetto “parere di competenza riguardante le aree percorse dal fuoco nel territorio comunale di Taormina” del Comando Corpo Forestale Servizio 12 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, che testualmente recita: “ In ultimo il rilascio del Nulla Osta prot. n. 107021 del 26.10.2023 di fatto attesta la mancanza di motivi ostativi, ovviamente con le prescrizioni del caso, anche e soprattutto ai sensi dell’art. 10 della Legge 353/2000 ”; anche la produzione documentale allegata alla perizia giurata, compresi i documenti dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina (cfr. nota prot. n. 107021 del 26 ottobre 2023 e parere prot. n. 71331 del 4 luglio 2025) smentisce la circostanza che l’intera particella sia stata percorsa dal fuoco.
Infine, per la parte ricorrente, sussiste, altresì, il vizio di contraddittorietà dell’atto impugnato con il precedente provvedimento già adottato dal Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste prot. n. 107021 del 26 ottobre 2023; difatti, da un lato l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, previo sopralluogo, ha rilasciato alla società ricorrente con la sopracitata nota prot. n. 107021 del 26 ottobre 2023 il nulla-osta ai fini del vincolo idrogeologico e con successivo parere prot. n. 71331 del 4 luglio 2025 ha attestato la mancanza di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000 dall’altro lato invece sul sito istituzionale dell’Ente (SIF) l’intera superficie della particella è ricompresa all’interno della perimetrazione dell’incendio verificatosi in data 25 luglio 2023 (fermo, comunque, il contenuto del sopra citato comunicato pubblicato sul sito istituzionale);
- infine, con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Evidenzia l’esponente che come emerge dal contenuto della succitata nota prot. n. 135/U del 22 marzo 2024, inviata in pari data a mezzo PEC al responsabile dell’Area Urbanistica e LL.PP. del Comune di Taormina, protocollata al n. 13199 in data 25 marzo 2024, la società ricorrente sul terreno di cui alla particella 76 del foglio 2, ha eseguito opere di prevenzione del rischio incendi, effettuando cicliche lavorazioni di scerbatura e decespugliamento; il Comune di Taormina, per fattispecie identica nella quale il proprietario del terreno aveva eseguito preventive opere volte alle prevenzione degli incendi, si è orientato nel senso di escludere detti terreni dall’elenco del catasto incendio formato (osservazioni presentate all’avviso del 18 giugno 2025, ritenute meritevoli di accoglimento).
Lamenta la parte ricorrente che il Comune resistente ha così disciplinato e trattato situazioni omogenee in modo diverso, donde il vizio denunciato.
4. Il resistente Comune di Taormina ha contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande avanzate dalla parte ricorrente.
5. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
5.1. Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo di gravame, con particolare riguardo al dedotto vizio di carenza di istruttoria.
5.2. Occorre premettere che, come si ricava dalla (proposta di) deliberazione consiliare n. 32 del 29 agosto 2025 impugnata, i principali elementi istruttori acquisiti in sede procedimentale sono quelli di seguito riportati:
- la nota del Comando Corpo Forestale Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina del 22 maggio 2025 prot. 53746, con la quale sono stati trasmessi i file vettoriali delle aree percorse da incendi boschivi;
- il Sistema Informativo delle Foreste della Regione Siciliana (S.I.F.) in cui, per gli anni 2022-2023, sono presenti dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- i dati reperiti nel Sistema informativo Forestale (SIF), la documentazione in possesso e le verifiche effettuate dall'Ufficio Tecnico.
Devono essere poi menzionate le osservazioni presentate successivamente alla pubblicazione di un avviso all’albo pretorio comunale dal 18 giugno 2025.
Nella allegata “relazione catasto incendi”, a firma del dott. ing. SE Grasso, inoltre, è stata precisata la metodologia di lavoro applicata per l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo:
“ 1. richiesta all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina dei file “shape” relativi agli incendi che hanno interessato il Comune di Taormina negli anni 2022-2023-2024. (trasmessi dal Comando Corpo Forestale con prot. n° 53746 del 22/05/2025 e acquisiti a codesto ente con prot. n. 20912/2025;
2. estrazione della banca dati Sister dei fogli di mappa dell'intero territorio comunale alla data del 07/06/2024 in formato CXF;
3. sovrapposizione (overlay) tra lo strato informativo poligoni delle aree percorse dal fuoco (punto 1) e lo strato informativo particelle catastali (punto 2);
Sono quindi state elaborate delle tavole, dove su base catastale vengono mostrate le aree percorse dal fuoco nei differenti anni ”.
5.3. Orbene, come sopra evidenziato, il comunicato del Comando Corpo Forestale della Regione dell’8 marzo 2022 - in relazione alle modalità di rilascio dei “ file vettoriali delle aree boscate percorse dal fuoco, così come rilevati dagli uffici di questo Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ” - è chiaro nel precisare che le dette aree boscate percorse dal fuoco “ vengono precipuamente rilevate per finalità interne dagli uffici periferici di questo CFRS e con tecnologia GPS non differenziale, pertanto le stesse costituiscono un ausilio alla individuazione delle zone oggetto di incendi boschivi e non sostituiscono i rilievi topografici, utili ai fini dell'apposizione di un vincolo di tipo particellare ”.
Tuttavia, dei detti rilievi topografici non v’è menzione alcuna negli atti del procedimento in questione.
5.4. A ciò deve aggiungersi che dalla documentazione fotografica nonché dagli estratti Sistema Informativo Forestale (SIF) che corredano la perizia tecnica versata in atti dalla società ricorrente emerge l’esistenza, nell’area di interesse, di porzioni di terreno che non sembrano essere state interessate dall’incendio de quo (25 luglio 2023), in quanto, ad esempio, caratterizzati da arbusti verdi (all’esterno della particella 76 in questione) o comunque non anneriti dai residui della combustione (all’interno e all’esterno della particella 76 in questione), verosimilmente per precedenti interventi di ripulitura di erbacce e piante infestanti (decespugliamento, scerbatura superficiale ecc.).
Appare verosimile, dunque, che a causa di una non approfondita istruttoria, nell’operare la ricognizione in questione sia stata considerata percorsa dal fuoco l’intera particella di interesse, senza esclusione alcuna.
6. In conclusione, stante la fondatezza della contestazione di carenza di istruttoria e previo assorbimento dei restanti motivi, il ricorso merita di accolto, nei sensi e nei limiti precisati, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Taormina n. 32 del 29 agosto 2025, con la quale è stato aggiornato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco per gli anni 2022 e 2023, limitatamente alla parte di interesse (terreno di cui al foglio 2 part. 76, per l’intera superficie di mq. 3.220 anziché limitatamente alla superficie di mq. 2.100).
Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
7. La peculiarità della vicenda contenziosa e la complessità, anche in fatto, di alcune delle questioni agitate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione comunale resistente a favore della società ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 maggio 2024, n. 3194)..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, annulla la deliberazione consiliare impugnata limitatamente alla parte di interesse, come definita nella motivazione.
Spese compensate, fatto salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione comunale resistente a favore della società ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AN AR, Presidente
IO SE ON DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SE ON DA | ES AN AR |
IL SEGRETARIO