TAR Catania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 500
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Altro
    Violazione delle garanzie partecipative al procedimento – Violazione dell’art. 7 L. 241/1990 – Omessa valutazione delle note prot. n. 135/U del 22/03/2024 e prot. n. 137/U del 27/03/2024 della ricorrente

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del secondo motivo di gravame.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. 353/2000 – Eccesso di potere – Erroneità dell’istruttoria – Travisamento dei fatti – Difetto dei presupposti – Manifesta contraddittorietà con pregresso provvedimento istruttorio

    La delibera impugnata è fondata su una carenza di istruttoria, poiché il Comune non ha effettuato i necessari rilievi topografici e si è basato unicamente sui file vettoriali del Corpo Forestale, che hanno natura meramente ausiliaria. Inoltre, la documentazione fotografica e la perizia tecnica prodotte dalla ricorrente evidenziano l'esistenza di porzioni di terreno non interessate dall'incendio.

  • Altro
    Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento

    Il motivo è assorbito dalla fondatezza del secondo motivo di gravame.

  • Rigettato
    Natura endoprocedimentale degli atti istruttori

    L'eccezione di inammissibilità del Comune resistente per omessa impugnazione degli atti presupposti è infondata, poiché le risultanze del Corpo Forestale sono atti istruttori non lesivi autonomamente. La ricorrente ha comunque impugnato anche tali atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 500
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 500
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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