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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2332/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2332 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2022, promossa da:
nata il [...] in [...] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonella De Angelis, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
nato il [...] in [...] ed ivi elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Diana Diana che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Con provvedimento del 28.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “
a) confermare la separazione tra i coniugi, già pronunciata con S.N.D. e già passata in giudicato;
b) le parti rinunciano alle reciproche richieste di addebito della separazione;
c) il signor sarà onerato dal versamento mensile alla signora della Controparte_1 Parte_1
somma di € 318,00 mensili (originaria somma di €300,00 stabilita dal Giudice, aggiornata secondo
l'ISTAT), a titolo di mantenimento, con aggiornamento Istat annuale, come per legge, mediante
accredito entro il giorno 5 di ogni mese in favore della stessa Si precisa che, per un disguido, Pt_1
il non aveva provveduto all'aggiornamento ISTAT decorrente dal mese di luglio 2023 e CP_1
che, pertanto, ha maturato un debito nei confronti dell'ex-coniuge, di complessivi €180,00 alla data
del 5 aprile 2024 (€18,00 per 10 mesi, da luglio 2023 ad aprile 2024). Nel corrente mese di aprile
ha già versato parte della somma dovuta, unitamente all'assegno del mese di aprile, per una somma
complessiva di 369,80, di cui 318,00 per il mantenimento di aprile e 51,80 per adeguamento ISTAT
arretrato). Per cui, il debito ISTAT residuo è pari ad €130,00 circa, che s'impegna a versare in due
rate da €60,00 nel prossimo mese di maggio ed €70,00 a giugno 2024;
d) il signor continuerà a provvedere, come sinora ha fatto, al pagamento e saldo della CP_1
finanziaria stipulata per le esigenze familiari, con scadenza nel 2025;
e) stante la comproprietà sulla casa coniugale, si intende che la signora ed il signor Pt_1 CP_1
avranno entrambi le chiavi di accesso all'immobile, in assenza dell'assegnazione non applicabile al
caso de quo. Si intende, altresì, che il signor continuerà ad abitarvi sino alla vendita e CP_1
la signora conserverà ivi la residenza, sino a quando non potrà disporre di un'altra sistemazione Pt_1
abitativa in locazione od in proprietà. Si intende, infine, che la signora potrà accedere alla casa Pt_1
stessa, previa comunicazione al signor , tramite sms sulla sua utenza mobile;
CP_1
f) con spese compensate, visto l'intervenuto accordo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dalla in data 06.04.2022 e regolare costituzione del resistente Parte_1
in data 15.06.2022, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 20.12.2022 la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 2944/2022, istruita con interrogatorio formale del resistente e prova documentale, all'udienza del 28.06.2024 i procuratori delle parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 2944/2022 del 20.12.2022 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto non contrastanti con norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data 20.12.2022 con sentenza non definitiva n. 2944/2022 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
b) le parti rinunciano alle reciproche richieste di addebito della separazione;
c) dispone a carico di l'obbligo di versare in favore della signora Controparte_1 Parte_1
la somma di € 318,00 mensili (originaria somma di €300,00 stabilita dal Giudice, aggiornata secondo l'ISTAT), a titolo di mantenimento, con aggiornamento Istat annuale, come per legge, mediante accredito entro il giorno 5 di ogni mese in favore della stessa Pt_1
d) il signor continuerà a provvedere, come sinora ha fatto, al pagamento e saldo della CP_1
finanziaria stipulata per le esigenze familiari, con scadenza nel 2025;
e) stante la comproprietà sulla casa coniugale, la signora ed il signor avranno Pt_1 CP_1
entrambi le chiavi di accesso all'immobile;
f) il signor continuerà ad abitarvi sino alla vendita e la signora conserverà ivi la CP_1 Pt_1
residenza, sino a quando non potrà disporre di un'altra sistemazione abitativa in locazione od in proprietà. La signora potrà accedere alla casa stessa, previa comunicazione al signor Pt_1 CP_1
tramite sms sulla sua utenza mobile;
[...]
g) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Giudice estensore
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2332 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2022, promossa da:
nata il [...] in [...] ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Antonella De Angelis, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ricorrente contro
nato il [...] in [...] ed ivi elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Diana Diana che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Con provvedimento del 28.06.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “
a) confermare la separazione tra i coniugi, già pronunciata con S.N.D. e già passata in giudicato;
b) le parti rinunciano alle reciproche richieste di addebito della separazione;
c) il signor sarà onerato dal versamento mensile alla signora della Controparte_1 Parte_1
somma di € 318,00 mensili (originaria somma di €300,00 stabilita dal Giudice, aggiornata secondo
l'ISTAT), a titolo di mantenimento, con aggiornamento Istat annuale, come per legge, mediante
accredito entro il giorno 5 di ogni mese in favore della stessa Si precisa che, per un disguido, Pt_1
il non aveva provveduto all'aggiornamento ISTAT decorrente dal mese di luglio 2023 e CP_1
che, pertanto, ha maturato un debito nei confronti dell'ex-coniuge, di complessivi €180,00 alla data
del 5 aprile 2024 (€18,00 per 10 mesi, da luglio 2023 ad aprile 2024). Nel corrente mese di aprile
ha già versato parte della somma dovuta, unitamente all'assegno del mese di aprile, per una somma
complessiva di 369,80, di cui 318,00 per il mantenimento di aprile e 51,80 per adeguamento ISTAT
arretrato). Per cui, il debito ISTAT residuo è pari ad €130,00 circa, che s'impegna a versare in due
rate da €60,00 nel prossimo mese di maggio ed €70,00 a giugno 2024;
d) il signor continuerà a provvedere, come sinora ha fatto, al pagamento e saldo della CP_1
finanziaria stipulata per le esigenze familiari, con scadenza nel 2025;
e) stante la comproprietà sulla casa coniugale, si intende che la signora ed il signor Pt_1 CP_1
avranno entrambi le chiavi di accesso all'immobile, in assenza dell'assegnazione non applicabile al
caso de quo. Si intende, altresì, che il signor continuerà ad abitarvi sino alla vendita e CP_1
la signora conserverà ivi la residenza, sino a quando non potrà disporre di un'altra sistemazione Pt_1
abitativa in locazione od in proprietà. Si intende, infine, che la signora potrà accedere alla casa Pt_1
stessa, previa comunicazione al signor , tramite sms sulla sua utenza mobile;
CP_1
f) con spese compensate, visto l'intervenuto accordo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dalla in data 06.04.2022 e regolare costituzione del resistente Parte_1
in data 15.06.2022, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, pronunciata in data 20.12.2022 la separazione personale dei coniugi, con sentenza non definitiva n. 2944/2022, istruita con interrogatorio formale del resistente e prova documentale, all'udienza del 28.06.2024 i procuratori delle parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 2944/2022 del 20.12.2022 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono altresì essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto non contrastanti con norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che in data 20.12.2022 con sentenza non definitiva n. 2944/2022 è stata pronunciata separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
b) le parti rinunciano alle reciproche richieste di addebito della separazione;
c) dispone a carico di l'obbligo di versare in favore della signora Controparte_1 Parte_1
la somma di € 318,00 mensili (originaria somma di €300,00 stabilita dal Giudice, aggiornata secondo l'ISTAT), a titolo di mantenimento, con aggiornamento Istat annuale, come per legge, mediante accredito entro il giorno 5 di ogni mese in favore della stessa Pt_1
d) il signor continuerà a provvedere, come sinora ha fatto, al pagamento e saldo della CP_1
finanziaria stipulata per le esigenze familiari, con scadenza nel 2025;
e) stante la comproprietà sulla casa coniugale, la signora ed il signor avranno Pt_1 CP_1
entrambi le chiavi di accesso all'immobile;
f) il signor continuerà ad abitarvi sino alla vendita e la signora conserverà ivi la CP_1 Pt_1
residenza, sino a quando non potrà disporre di un'altra sistemazione abitativa in locazione od in proprietà. La signora potrà accedere alla casa stessa, previa comunicazione al signor Pt_1 CP_1
tramite sms sulla sua utenza mobile;
[...]
g) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 22.11.2024
Il Giudice estensore
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti