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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 7872/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.
[...] P.IVA_1
Enrico Bocchino e Sara Testani, e con elezione di domicilio presso la sede amministrativa della stessa società in La Spezia, viale Italia n. 136, giusta procura in atti
APPELLANTE
E (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Michela Controparte_1 P.IVA_2
Manno, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Cordusio n. 4, giusta procura in atti
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 180021 - contenzioso di diritto tributario e doganale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione Parte_1 delle conclusioni depositato in data 13.12.2024): Vista l'udienza del 25.03.2024 in cui l'On.le Giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12.02.2025 ore 9.30, e assegnato alle parti i termini ex art. 352 c.p.c., l'odierna esponente si riporta al proprio Parte_1 atto di appello, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e precisa come di seguito le proprie conclusioni Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 484/2023 depositata il 07.11.2023, rigettando l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo n. 21 ID Pratica 13571009 del 17.05.2022 per l'anno 2022, emesso e notificato da a nell'interesse del Parte_2 Controparte_1 comune di , riducendo, a quanto indicato e motivato, l'importo accertato. CP_2
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 11.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_2 nei confronti di con conseguente conferma, anche con Controparte_1 eventuale diversa motivazione, del capo della sentenza impugnato;
- nel merito e in via subordinata: accertare e dichiarare che il ricalcolo dell'accertamento esecutivo n. 13571009 ha determinato, di fatto, la nullità dell'accertamento notificato a in data 15.06.2022; Controparte_3
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1. In data 15 giugno 2022 ha ricevuto dalla Controparte_1 [...]
concessionaria del Parte_1 Parte_2 [...]
, un avviso di accertamento esecutivo (avviso di accertamento CP_2 esecutivo n. 21 ID Pratica 13571009 del 17.05.2022 per l'anno 2022, per un importo totale di euro 99,00) a seguito di mancato pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per l'anno 2022.
L'accertamento in questione si riferiva ai seguenti manufatti, entrambi ubicati nel territorio del Comune di , via Don Colli n. 59: CP_2 a) una freccia bifacciale, per 2,00 mq. – canone dovuto euro 24,00; b) un cassonetto luminoso bifacciale, per 2,00 mq. – canone dovuto euro 48,00.
1.1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, Controparte_1
allegata l'illegittimità dell'accertamento, ha proposto opposizione dinanzi
[...] al Giudice di Pace di Monza, onde ottenere la declaratoria di nullità dell'atto ovvero il suo annullamento.
1.2. costituendosi Parte_2 in giudizio, ha rinunciato alla pretesa creditoria limitatamente alla parte concernente la freccia bifacciale, attesa l'avvenuta dismissione del manufatto nell'anno 2022; per il resto, contestata la fondatezza dell'assunto di controparte, ha domandato rigettarsi l'opposizione avversaria.
1.3. Il è rimasto contumace. Controparte_2
1.4. Con sentenza n. 484/2023 pronunciata tra le parti il 28 marzo 2023, il
Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.
1.5. Con l'atto di citazione in appello, Parte_1 ha impugnato la sentenza di cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della
[...] stessa, rigettarsi l'opposizione di con condanna della stessa Controparte_1 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, il tutto sulla scorta dei seguenti motivi:
1. nullità della sentenza, che aveva ritenuto illegittimo l'intero atto opposto alla luce della rinuncia parziale alla pretesa creditoria da parte della concessionaria;
2. nullità della sentenza, per violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal , Controparte_2 e dell'articolo n. 1, comma 833, lett. l), L. n. 160/2019. 1.6. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
1.7. Il è rimasto contumace. Controparte_2
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Esame dei motivi di appello
2. Con il primo motivo di impugnazione, Parte_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace
[...] ha osservato quanto segue:
“- che nel merito, va rilevato, quanto alla freccia bifacciale, che essa non è più presente in loco, circostanza riconosciuta dalla stessa convenuta nella propria comparsa costitutiva laddove afferma solo che la stessa era presente sino al 2021 e che è stata attualmente accertata la dismissione di tale manufatto;
- che dunque
l'accertamento impugnato risulta illegittimo in parte qua né può essere sanato con il semplice ricalcolo del canone dovuto, posto che ciò che è avvenuto solo in corso di causa, introducendo un quid novi, su cui il contraddittorio non si è potuto dispiegare, con palese violazione del diritto di difesa”.
2.1. Al riguardo, l'appellante ha osservato quanto segue:
“Premesso che nessun diritto di difesa del ricorrente è stato leso stante la riduzione dell'importo oggetto di accertamento operata con il ricalcolo, e la possibilità di svolgere ulteriori repliche e difese in corso di giudizio, si rileva come il Giudice è giudice anche del merito, motivo per il quale, all'evidenza di una circostanza che riduce la pretesa fatta valere dall'ente con un atto di accertamento delle proprie entrate, può e deve prendere atto di tale circostanza. Non può invalidare "in toto" l'atto opposto, ma è tenuto a ricondurre la pretesa nel medesimo contenuta alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte riconosciuta nulla”.
2.2. In punto di diritto, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 5, ordinanza n. 18777 del 10.09.2020), in tema di processo tributario, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.
Ebbene, lo stesso principio va applicato alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, pretesa che peraltro, prima dell'entrata in vigore della disciplina in tema di canone unico patrimoniale, aveva essa stessa natura tributaria (imposta sulla pubblicità).
2.3. In punto di fatto, tuttavia, va rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, il Giudice di primo grado, a seguito della riduzione della pretesa creditoria della società concessionaria, ha ritenuto illegittimo l'atto impugnato non già per l'intero, ma soltanto nella parte concernente la freccia direzionale risultata dismessa, come si deduce sia dall'utilizzo dell'espressione “in parte qua”, che altrimenti sarebbe stata del tutto erronea, sia dall'avvenuto esame del merito della pretesa della concessionaria medesima anche nella restante parte.
2.4. Ne deriva che il motivo è infondato.
3. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato come
“insegna” il cassonetto luminoso bifacciale riportante la dicitura ”. CP_1
3.1. La motivazione posta a supporto di tale qualificazione giuridica è stata la seguente:
“- che al proposito va ritenuta dirimente la circostanza della “prevalenza” del messaggio veicolato nel senso che, quando la finalità del cartello è quella di facilitare il flusso dei clienti vero i locali aziendali rispetto allo scopo pubblicitario, si può sostenere la natura di insegna d'esercizio del cartello stesso con le conseguenze supra evidenziate;
- che nel caso in esame è evidente che debba ritenersi prevalente, se non esclusivo, il profilo informativo del cartello rispetto a quello promozionale e ciò proprio in virtù delle prestazioni offerte da
da ricondursi nella più ampia categoria del servizio di Controparte_1 pubblica utilità”.
3.2. In proposito, l'appellante ha sostenuto che l'ubicazione del cassonetto in questione accanto alla freccia direzionale, nonché la sua distanza dall'Ufficio
Postale (poco più di 70 mt.) sarebbero elementi che impediscono di qualificare giuridicamente il manufatto come “insegna”.
3.3. Per l'art. 1, comma 833, lettera l), L. n. 160/2019, sono esenti dal pagamento del canone unico patrimoniale “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. Anche ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Comunale di per la CP_2 disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, “non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate”, tra l'altro, “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. Ora, per l'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 495/1992, “si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Ai sensi del successivo comma 2, “si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli
e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta”. A sua volta, l'art. 21, comma 11, del Regolamento Comunale sopra menzionato specifica ulteriormente quanto segue: “Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi
o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;
le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;
sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze”.
3.4. Ebbene, le caratteristiche e l'ubicazione del cassonetto luminoso sono tali da far ritenere che esso debba essere qualificato come insegna esente. Infatti:
a) diversamente da quanto dedotto dall'appellante, attualmente il cassonetto in questione non è posto accanto ad una freccia direzionale;
quest'ultima risulta non più presente sul posto e, in relazione ad essa, la società ha rinunciato alla relativa pretesa creditoria;
b) come emerge dal materiale fotografico in atti, il cassonetto non presenta esso stesso la forma di una freccia direzionale e neanche ha caratteri tali da far ritenere che adempia ad una funzione pubblicitaria, non pubblicizzando, in particolare, alcun servizio;
c) poiché il manufatto è luminoso e non è completato da freccia di orientamento, esso non può essere qualificato come “preinsegna”;
d) la sua funzione esclusiva, del tutto evidente, è quella di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo in cui si trova l'Ufficio Postale;
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio e) la distanza di circa 70 - 71 mt. dallo stabile in cui è posto l'Ufficio medesimo non è ostativa ad una siffatta qualificazione, posto che la norma regolamentare del Comune, come sopra si è visto, permette di considerare come insegne tutti i manufatti che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
3.5. Tali elementi conducono univocamente a qualificare il cassonetto per cui è causa come insegna esente (la relativa superficie, invero, è pacificamente inferiore a 5 mq.), e ciò indipendentemente da ogni considerazione circa la natura del servizio svolto da questione, quest'ultima, da ritenersi Controparte_1 assorbita.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
4. Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4.1. Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
4.2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi gli importi tabellari medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria (la fase istruttoria non è stata svolta) tra le parti costituite, mentre esse vanno dichiarate irripetibili nei rapporti tra queste ed il Comune contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. Controparte_2
484/2023, pronunciata tra le parti il 28 marzo 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra le parti costituite ed il
; Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Monza, in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 7872/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.
[...] P.IVA_1
Enrico Bocchino e Sara Testani, e con elezione di domicilio presso la sede amministrativa della stessa società in La Spezia, viale Italia n. 136, giusta procura in atti
APPELLANTE
E (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Michela Controparte_1 P.IVA_2
Manno, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Cordusio n. 4, giusta procura in atti
APPELLATA
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: 180021 - contenzioso di diritto tributario e doganale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione Parte_1 delle conclusioni depositato in data 13.12.2024): Vista l'udienza del 25.03.2024 in cui l'On.le Giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12.02.2025 ore 9.30, e assegnato alle parti i termini ex art. 352 c.p.c., l'odierna esponente si riporta al proprio Parte_1 atto di appello, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e precisa come di seguito le proprie conclusioni Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. 484/2023 depositata il 07.11.2023, rigettando l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo n. 21 ID Pratica 13571009 del 17.05.2022 per l'anno 2022, emesso e notificato da a nell'interesse del Parte_2 Controparte_1 comune di , riducendo, a quanto indicato e motivato, l'importo accertato. CP_2
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 11.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_2 nei confronti di con conseguente conferma, anche con Controparte_1 eventuale diversa motivazione, del capo della sentenza impugnato;
- nel merito e in via subordinata: accertare e dichiarare che il ricalcolo dell'accertamento esecutivo n. 13571009 ha determinato, di fatto, la nullità dell'accertamento notificato a in data 15.06.2022; Controparte_3
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
1. In data 15 giugno 2022 ha ricevuto dalla Controparte_1 [...]
concessionaria del Parte_1 Parte_2 [...]
, un avviso di accertamento esecutivo (avviso di accertamento CP_2 esecutivo n. 21 ID Pratica 13571009 del 17.05.2022 per l'anno 2022, per un importo totale di euro 99,00) a seguito di mancato pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per l'anno 2022.
L'accertamento in questione si riferiva ai seguenti manufatti, entrambi ubicati nel territorio del Comune di , via Don Colli n. 59: CP_2 a) una freccia bifacciale, per 2,00 mq. – canone dovuto euro 24,00; b) un cassonetto luminoso bifacciale, per 2,00 mq. – canone dovuto euro 48,00.
1.1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, Controparte_1
allegata l'illegittimità dell'accertamento, ha proposto opposizione dinanzi
[...] al Giudice di Pace di Monza, onde ottenere la declaratoria di nullità dell'atto ovvero il suo annullamento.
1.2. costituendosi Parte_2 in giudizio, ha rinunciato alla pretesa creditoria limitatamente alla parte concernente la freccia bifacciale, attesa l'avvenuta dismissione del manufatto nell'anno 2022; per il resto, contestata la fondatezza dell'assunto di controparte, ha domandato rigettarsi l'opposizione avversaria.
1.3. Il è rimasto contumace. Controparte_2
1.4. Con sentenza n. 484/2023 pronunciata tra le parti il 28 marzo 2023, il
Giudice di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento ed ha condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali.
1.5. Con l'atto di citazione in appello, Parte_1 ha impugnato la sentenza di cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della
[...] stessa, rigettarsi l'opposizione di con condanna della stessa Controparte_1 alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, il tutto sulla scorta dei seguenti motivi:
1. nullità della sentenza, che aveva ritenuto illegittimo l'intero atto opposto alla luce della rinuncia parziale alla pretesa creditoria da parte della concessionaria;
2. nullità della sentenza, per violazione e/o errata applicazione della normativa sul canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato dal , Controparte_2 e dell'articolo n. 1, comma 833, lett. l), L. n. 160/2019. 1.6. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
1.7. Il è rimasto contumace. Controparte_2
Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Esame dei motivi di appello
2. Con il primo motivo di impugnazione, Parte_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace
[...] ha osservato quanto segue:
“- che nel merito, va rilevato, quanto alla freccia bifacciale, che essa non è più presente in loco, circostanza riconosciuta dalla stessa convenuta nella propria comparsa costitutiva laddove afferma solo che la stessa era presente sino al 2021 e che è stata attualmente accertata la dismissione di tale manufatto;
- che dunque
l'accertamento impugnato risulta illegittimo in parte qua né può essere sanato con il semplice ricalcolo del canone dovuto, posto che ciò che è avvenuto solo in corso di causa, introducendo un quid novi, su cui il contraddittorio non si è potuto dispiegare, con palese violazione del diritto di difesa”.
2.1. Al riguardo, l'appellante ha osservato quanto segue:
“Premesso che nessun diritto di difesa del ricorrente è stato leso stante la riduzione dell'importo oggetto di accertamento operata con il ricalcolo, e la possibilità di svolgere ulteriori repliche e difese in corso di giudizio, si rileva come il Giudice è giudice anche del merito, motivo per il quale, all'evidenza di una circostanza che riduce la pretesa fatta valere dall'ente con un atto di accertamento delle proprie entrate, può e deve prendere atto di tale circostanza. Non può invalidare "in toto" l'atto opposto, ma è tenuto a ricondurre la pretesa nel medesimo contenuta alla misura corretta, annullandola soltanto nella parte riconosciuta nulla”.
2.2. In punto di diritto, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass.,
Sez. 5, ordinanza n. 18777 del 10.09.2020), in tema di processo tributario, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte”.
Ebbene, lo stesso principio va applicato alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, pretesa che peraltro, prima dell'entrata in vigore della disciplina in tema di canone unico patrimoniale, aveva essa stessa natura tributaria (imposta sulla pubblicità).
2.3. In punto di fatto, tuttavia, va rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, il Giudice di primo grado, a seguito della riduzione della pretesa creditoria della società concessionaria, ha ritenuto illegittimo l'atto impugnato non già per l'intero, ma soltanto nella parte concernente la freccia direzionale risultata dismessa, come si deduce sia dall'utilizzo dell'espressione “in parte qua”, che altrimenti sarebbe stata del tutto erronea, sia dall'avvenuto esame del merito della pretesa della concessionaria medesima anche nella restante parte.
2.4. Ne deriva che il motivo è infondato.
3. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha qualificato come
“insegna” il cassonetto luminoso bifacciale riportante la dicitura ”. CP_1
3.1. La motivazione posta a supporto di tale qualificazione giuridica è stata la seguente:
“- che al proposito va ritenuta dirimente la circostanza della “prevalenza” del messaggio veicolato nel senso che, quando la finalità del cartello è quella di facilitare il flusso dei clienti vero i locali aziendali rispetto allo scopo pubblicitario, si può sostenere la natura di insegna d'esercizio del cartello stesso con le conseguenze supra evidenziate;
- che nel caso in esame è evidente che debba ritenersi prevalente, se non esclusivo, il profilo informativo del cartello rispetto a quello promozionale e ciò proprio in virtù delle prestazioni offerte da
da ricondursi nella più ampia categoria del servizio di Controparte_1 pubblica utilità”.
3.2. In proposito, l'appellante ha sostenuto che l'ubicazione del cassonetto in questione accanto alla freccia direzionale, nonché la sua distanza dall'Ufficio
Postale (poco più di 70 mt.) sarebbero elementi che impediscono di qualificare giuridicamente il manufatto come “insegna”.
3.3. Per l'art. 1, comma 833, lettera l), L. n. 160/2019, sono esenti dal pagamento del canone unico patrimoniale “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. Anche ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Comunale di per la CP_2 disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, “non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate”, tra l'altro, “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. Ora, per l'art. 47, comma 1, D.P.R. n. 495/1992, “si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Ai sensi del successivo comma 2, “si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli
e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta”. A sua volta, l'art. 21, comma 11, del Regolamento Comunale sopra menzionato specifica ulteriormente quanto segue: “Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi
o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;
le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono;
sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze”.
3.4. Ebbene, le caratteristiche e l'ubicazione del cassonetto luminoso sono tali da far ritenere che esso debba essere qualificato come insegna esente. Infatti:
a) diversamente da quanto dedotto dall'appellante, attualmente il cassonetto in questione non è posto accanto ad una freccia direzionale;
quest'ultima risulta non più presente sul posto e, in relazione ad essa, la società ha rinunciato alla relativa pretesa creditoria;
b) come emerge dal materiale fotografico in atti, il cassonetto non presenta esso stesso la forma di una freccia direzionale e neanche ha caratteri tali da far ritenere che adempia ad una funzione pubblicitaria, non pubblicizzando, in particolare, alcun servizio;
c) poiché il manufatto è luminoso e non è completato da freccia di orientamento, esso non può essere qualificato come “preinsegna”;
d) la sua funzione esclusiva, del tutto evidente, è quella di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo in cui si trova l'Ufficio Postale;
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio e) la distanza di circa 70 - 71 mt. dallo stabile in cui è posto l'Ufficio medesimo non è ostativa ad una siffatta qualificazione, posto che la norma regolamentare del Comune, come sopra si è visto, permette di considerare come insegne tutti i manufatti che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
3.5. Tali elementi conducono univocamente a qualificare il cassonetto per cui è causa come insegna esente (la relativa superficie, invero, è pacificamente inferiore a 5 mq.), e ciò indipendentemente da ogni considerazione circa la natura del servizio svolto da questione, quest'ultima, da ritenersi Controparte_1 assorbita.
Conseguenze delle considerazioni che precedono
4. Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4.1. Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
4.2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, utilizzandosi gli importi tabellari medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria (la fase istruttoria non è stata svolta) tra le parti costituite, mentre esse vanno dichiarate irripetibili nei rapporti tra queste ed il Comune contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monza n. Controparte_2
484/2023, pronunciata tra le parti il 28 marzo 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra le parti costituite ed il
; Controparte_2
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Monza, in data 3 aprile 2025.
Il Giudice
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