TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 1 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4826/2021 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappr.to e difeso dall' Parte_1 avvocato Michele Marra ed elett.te dom.to in Caserta alla via Dorso n. 16, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo, Erminio Capasso, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE), giusta procura CP_1 generale alle liti in atti
RESISTENTE
Nonché in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3.8.2021, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' e la dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di CP_1 Controparte_2 accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
per i periodi dal 1.9.2013 al 31.8.2014 e dal 1.9.2015 al 31.8.2016 e, CP_2
1 CP_ quindi, di condannare l' riconoscimento dei periodi di contribuzione, con vittoria di spese e attribuzione.
Premesso di aver lavorato presso la Scuola paritaria con sede in Santa Controparte_2
Maria Capua Vetere (CE), in virtù di un contratto di lavoro subordinato part-time per sei ore settimanali con mansioni di collaboratore scolastico, dal 1.09.2013 al 31.08.2014 e dal
1.9.2015 al 31.08.2016, deduceva che l , con verbale n. 2019012528 del 13.7.2020 CP_1 disconosceva il predetto rapporto per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c, con annullamento dei contributi previdenziali e assistenziali. CP_ Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' che, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Non si costituiva la di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa è decisa all'esito dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'accredito dei contributi previdenziali sicché, sul piano processuale, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede il riconoscimento (art.2697 c.c.).
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. e, preliminarmente, l'onere di allegare, in ossequio all'art. 414 c.p.c., in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Di talché occorre provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass.
SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Applicando siffatti principi al caso di specie, deve osservarsi come parte ricorrente, a fronte CP_ degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' ha omesso di fornire prova del rapporto di lavoro subordinato relativo agli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
2 Con maggiore precisione, dall'accertamento ispettivo effettuato dall' nei confronti CP_1 della scuola, risulta che per diversi soggetti, tra cui il ricorrente, risultava inviato un flusso nel corso degli anni 2017-2018 e 2019 (periodo nel quale – peraltro - risultava cessata l'attività della scuola), relativo ad asseriti rapporti lavorativi che gli stessi soggetti avrebbero intrattenuto con la in periodi significativamente antecedenti rispetto alla data di trasmissione Controparte_2 degli stessi flussi e delle comunicazioni Unilav.
Con riguardo alla posizione del ricorrente, va poi precisato che gli ispettori hanno attribuito rilevanza alla assoluta genericità della dichiarazione resa dallo stesso in sede ispettiva, il quale non ha riferito in modo puntuale dell'orario di lavoro osservato né il nominativo dei colleghi di lavoro. Anzi, lo stesso ha dichiarato di non osservare un orario di lavoro predeterminato e di aver prestato attività lavorativa presso la scuola sporadicamente.
Peraltro, gli ispettori hanno evidenziato nel verbale che in alcuna delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori durante l'indagine ispettiva viene fatta menzione del ricorrente.
Sulla base di tali risultanze, hanno ritenuto che le attività lavorative dichiarate come svolte in favore della scuola non hanno avuto realmente svolgimento e il rapporto di lavoro denunciato è stato formalizzato al solo fine di precostituire un'anzianità di servizio nel settore scolastico. Quindi, è stato considerato nullo il rapporto di lavoro subordinato come denunciato dalla Scuola.
Concludendo, il verbale ispettivo pone in luce che i rapporti di lavoro come quello del ricorrente siano stati posti in essere al fine di costituire posizioni assicurative fittizie oltre alla indebita percezione di prestazioni previdenziali, in capo ai soggetti dichiarati, i quali non hanno svolto alcuna attività quali collaboratori scolastici oppure l'hanno svolta senza subordinazione.
D'altra parte, in ricorso parte ricorrente non ha specificamente dedotto circa l'assoggettamento del lavoratore al potere di impartire direttive sul lavoro, limitandosi ad affermare genericamente di aver lavorato presso la scuola nei periodi per cui è causa, come evincibile dalla documentazione versata in atti, con mansioni di collaboratore scolastico, senza allegare le specifiche circostanze di fatto inerenti al rapporto di lavoro intercorso.
Invero, la parte ricorrente non ha precisato quale fosse l'orario effettivamente prestato, né come esso fosse ripartito nell'arco della settimana e della giornata;
non ha dedotto se e in che termini l'attività richiesta seguisse delle direttive;
non ha indicato chi esercitasse un
3 potere di controllo e di direzione, oltre che disciplinare e di autorizzazione in merito alle assenze/alle ferie;
né c'è alcuna deduzione puntuale in ordine alla paga, alla cadenza con cui veniva corrisposta, oltre che mancare in modo assoluto il riferimento alle modalità precostituite di esecuzione del lavoro e all'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, che rappresentano l'elemento dirimente della subordinazione.
Deve ricordarsi, a questo punto, che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo – in questo caso di collaborazione familiare - è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si manifesta generico, non allegando con dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi c.d. “sintomatici” della subordinazione.
A ciò si aggiunga che l'asserzione del ricorrente in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro non è stata dimostrata, anche perché parte ricorrente, pur ammessa dalla scrivente la prova per testi articolata in ricorso, non ha dato prova di aver intimato i testi ammessi per l'udienza del giorno 13.2.2024, decadendo così dall'assunzione del mezzo istruttorio.
Quanto alla documentazione prodotta da parte attrice, costituita esclusivamente dal certificato di servizio e della comunicazione Unilav, questa, a sua volta, appare inidonea a comprovare quanto dedotto in ricorso. Si ritiene infatti, condividendo quanto già espresso dal Tribunale in fattispecie analoghe, che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine alla corretta gestione dell'impresa, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento
4 (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi modesta rilevanza probatoria. Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Per tutte le considerazioni esposte, non ritenendo provata la domanda di accertamento incidentale del rapporto di lavoro, non può che rigettarsi integralmente il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
Invece, si ritiene equo compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.;
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta Controparte_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 1.7.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 1 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4826/2021 vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rappr.to e difeso dall' Parte_1 avvocato Michele Marra ed elett.te dom.to in Caserta alla via Dorso n. 16, giusto mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Aquilone Paolo, Erminio Capasso, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE), giusta procura CP_1 generale alle liti in atti
RESISTENTE
Nonché in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA - CONTUMACE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 3.8.2021, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' e la dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di CP_1 Controparte_2 accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della
[...]
per i periodi dal 1.9.2013 al 31.8.2014 e dal 1.9.2015 al 31.8.2016 e, CP_2
1 CP_ quindi, di condannare l' riconoscimento dei periodi di contribuzione, con vittoria di spese e attribuzione.
Premesso di aver lavorato presso la Scuola paritaria con sede in Santa Controparte_2
Maria Capua Vetere (CE), in virtù di un contratto di lavoro subordinato part-time per sei ore settimanali con mansioni di collaboratore scolastico, dal 1.09.2013 al 31.08.2014 e dal
1.9.2015 al 31.08.2016, deduceva che l , con verbale n. 2019012528 del 13.7.2020 CP_1 disconosceva il predetto rapporto per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c, con annullamento dei contributi previdenziali e assistenziali. CP_ Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' che, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Non si costituiva la di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
La causa è decisa all'esito dell'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente chiede l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'accredito dei contributi previdenziali sicché, sul piano processuale, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede il riconoscimento (art.2697 c.c.).
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. e, preliminarmente, l'onere di allegare, in ossequio all'art. 414 c.p.c., in maniera quanto più dettagliata possibile, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Di talché occorre provare gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (cfr. Cass.
SS.UU. 1133/2000; Cass.18400/2003; Cass. 506/2004; Cass. 13877/2012).
Applicando siffatti principi al caso di specie, deve osservarsi come parte ricorrente, a fronte CP_ degli esiti dell'accertamento ispettivo dell' ha omesso di fornire prova del rapporto di lavoro subordinato relativo agli anni indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
2 Con maggiore precisione, dall'accertamento ispettivo effettuato dall' nei confronti CP_1 della scuola, risulta che per diversi soggetti, tra cui il ricorrente, risultava inviato un flusso nel corso degli anni 2017-2018 e 2019 (periodo nel quale – peraltro - risultava cessata l'attività della scuola), relativo ad asseriti rapporti lavorativi che gli stessi soggetti avrebbero intrattenuto con la in periodi significativamente antecedenti rispetto alla data di trasmissione Controparte_2 degli stessi flussi e delle comunicazioni Unilav.
Con riguardo alla posizione del ricorrente, va poi precisato che gli ispettori hanno attribuito rilevanza alla assoluta genericità della dichiarazione resa dallo stesso in sede ispettiva, il quale non ha riferito in modo puntuale dell'orario di lavoro osservato né il nominativo dei colleghi di lavoro. Anzi, lo stesso ha dichiarato di non osservare un orario di lavoro predeterminato e di aver prestato attività lavorativa presso la scuola sporadicamente.
Peraltro, gli ispettori hanno evidenziato nel verbale che in alcuna delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori durante l'indagine ispettiva viene fatta menzione del ricorrente.
Sulla base di tali risultanze, hanno ritenuto che le attività lavorative dichiarate come svolte in favore della scuola non hanno avuto realmente svolgimento e il rapporto di lavoro denunciato è stato formalizzato al solo fine di precostituire un'anzianità di servizio nel settore scolastico. Quindi, è stato considerato nullo il rapporto di lavoro subordinato come denunciato dalla Scuola.
Concludendo, il verbale ispettivo pone in luce che i rapporti di lavoro come quello del ricorrente siano stati posti in essere al fine di costituire posizioni assicurative fittizie oltre alla indebita percezione di prestazioni previdenziali, in capo ai soggetti dichiarati, i quali non hanno svolto alcuna attività quali collaboratori scolastici oppure l'hanno svolta senza subordinazione.
D'altra parte, in ricorso parte ricorrente non ha specificamente dedotto circa l'assoggettamento del lavoratore al potere di impartire direttive sul lavoro, limitandosi ad affermare genericamente di aver lavorato presso la scuola nei periodi per cui è causa, come evincibile dalla documentazione versata in atti, con mansioni di collaboratore scolastico, senza allegare le specifiche circostanze di fatto inerenti al rapporto di lavoro intercorso.
Invero, la parte ricorrente non ha precisato quale fosse l'orario effettivamente prestato, né come esso fosse ripartito nell'arco della settimana e della giornata;
non ha dedotto se e in che termini l'attività richiesta seguisse delle direttive;
non ha indicato chi esercitasse un
3 potere di controllo e di direzione, oltre che disciplinare e di autorizzazione in merito alle assenze/alle ferie;
né c'è alcuna deduzione puntuale in ordine alla paga, alla cadenza con cui veniva corrisposta, oltre che mancare in modo assoluto il riferimento alle modalità precostituite di esecuzione del lavoro e all'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, che rappresentano l'elemento dirimente della subordinazione.
Deve ricordarsi, a questo punto, che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo – in questo caso di collaborazione familiare - è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Sotto questo profilo, dunque, il ricorso si manifesta generico, non allegando con dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi c.d. “sintomatici” della subordinazione.
A ciò si aggiunga che l'asserzione del ricorrente in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro non è stata dimostrata, anche perché parte ricorrente, pur ammessa dalla scrivente la prova per testi articolata in ricorso, non ha dato prova di aver intimato i testi ammessi per l'udienza del giorno 13.2.2024, decadendo così dall'assunzione del mezzo istruttorio.
Quanto alla documentazione prodotta da parte attrice, costituita esclusivamente dal certificato di servizio e della comunicazione Unilav, questa, a sua volta, appare inidonea a comprovare quanto dedotto in ricorso. Si ritiene infatti, condividendo quanto già espresso dal Tribunale in fattispecie analoghe, che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine alla corretta gestione dell'impresa, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass.
9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento
4 (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria. In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi modesta rilevanza probatoria. Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Per tutte le considerazioni esposte, non ritenendo provata la domanda di accertamento incidentale del rapporto di lavoro, non può che rigettarsi integralmente il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell' e si liquidano come in CP_1 dispositivo.
Invece, si ritiene equo compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.;
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la convenuta Controparte_2
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 1.7.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
5