TRIB
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2024, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Camisa Adriano Martino, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Sanguineti Patrizia, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 15.3.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta del supplemento di indagine resosi necessario a seguito della produzione di nuova documentazione sanitaria attestante il potenziale aggravamento delle condizioni di salute dell'assistibile, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che il ricorrente sia affetto da un quadro patologico tale da renderlo un soggetto bisognoso di assistenza continuativa per tutte le patologie concomitanti e che, al contempo, ingenera una situazione di handicap grave ex art. 3, co, 3, L.n. 104/92. Ed invero, così come evidenziato dal CTU “il ricorrente presenta un notevole aggravamento della patologia osteoarticolare: Poliartrosi generalizzata ( spondilodiscoartrosi del rachide, Gonartrosi, Coxartrosi con cifosi dorsale ) con notevole incidenza funzionale e con deambulazione e passaggi posturali che avvengono in modo molto precauzionale e a piccoli passi con necessità di appoggio continuo e con RG l'aiuto di ausili: sedia a rotelle che risulta essere della presso la quale il paziente RG risulta essere ricoverata dal 03/10/2023 (Certificato medico della del 25/01/2024). Il paziente ha, inoltre, sviluppato durante l'iter giudiziario un peggioramento delle condizioni cognitive (attenzione, percezione) e di relazione con turbe comportamentali, tali da compromettere, in modo assoluto, la vita di società o familiare dovuta alla Vasculopatia cerebrale ischemica (Demenza senile)con incontinenza sfinterica da alcuni mesi. ( ADL= 0/6—Certificato geriatrico del 05/09/2023). Infine, il paziente presenta tre patologie oncologiche di cui due maligne.” Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate.
2 Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 15.3.2023, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella Pt_1 CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento e che ingenera una situazione di handicap grave ex art. 3, co, 3, L.n. 104/92, con decorrenza dal mese di settembre 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 18 aprile 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvocato Camisa Adriano Martino, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Sanguineti Patrizia, resistente;
oggetto: indennità di accompagnamento, situazione di handicap grave;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 15.3.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di
1 accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta del supplemento di indagine resosi necessario a seguito della produzione di nuova documentazione sanitaria attestante il potenziale aggravamento delle condizioni di salute dell'assistibile, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico ha in termini convincenti concluso nel senso di ritenere che il ricorrente sia affetto da un quadro patologico tale da renderlo un soggetto bisognoso di assistenza continuativa per tutte le patologie concomitanti e che, al contempo, ingenera una situazione di handicap grave ex art. 3, co, 3, L.n. 104/92. Ed invero, così come evidenziato dal CTU “il ricorrente presenta un notevole aggravamento della patologia osteoarticolare: Poliartrosi generalizzata ( spondilodiscoartrosi del rachide, Gonartrosi, Coxartrosi con cifosi dorsale ) con notevole incidenza funzionale e con deambulazione e passaggi posturali che avvengono in modo molto precauzionale e a piccoli passi con necessità di appoggio continuo e con RG l'aiuto di ausili: sedia a rotelle che risulta essere della presso la quale il paziente RG risulta essere ricoverata dal 03/10/2023 (Certificato medico della del 25/01/2024). Il paziente ha, inoltre, sviluppato durante l'iter giudiziario un peggioramento delle condizioni cognitive (attenzione, percezione) e di relazione con turbe comportamentali, tali da compromettere, in modo assoluto, la vita di società o familiare dovuta alla Vasculopatia cerebrale ischemica (Demenza senile)con incontinenza sfinterica da alcuni mesi. ( ADL= 0/6—Certificato geriatrico del 05/09/2023). Infine, il paziente presenta tre patologie oncologiche di cui due maligne.” Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate.
2 Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 15.3.2023, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella Pt_1 CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento e che ingenera una situazione di handicap grave ex art. 3, co, 3, L.n. 104/92, con decorrenza dal mese di settembre 2023; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 18 aprile 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3