Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RE PUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato all'esito dell'udienza di discussione del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 5104/2024 R.G. promossa da:
), rappr. e dif., come da mandato in Parte 1 (C.F. C.F. 1
(), Angela Barretta atti, dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano (C.F. C.F. 2
) ed Anna Barretta (C.F. C.F. 4 ), i quali C.F. 3(C.F. chiedono per ogni comunicazione relativa al presente ricorso di provvedervi a mezzo pec al seguente indirizzo Email 1
ricorrente contro in persona del Presidente Controparte_1 pro.tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 5 ), in virtù di mandato generale alle liti in atti
Resistente
OGGETTO: pagamento TFR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/03/2024, parte ricorrente, premesso che: ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2 dal 01.10.2014 al 30.06.2020,
1
con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 18.12.2024 innanzi al Tribunale di Napoli sezione lavoro introduttivo del giudizio avente r.g. n. 207939\2020 chiedeva la condanna della [...] al pagamento delle spettanze maturate e non percepite Controparte_2
nel corso del dedotto rapporto di lavoro ed in particolare richiedeva il pagamento di €
3.364,98 (1.121,66 X 3 = 3.364,98) a titolo di ultime tre mensilità; il giudizio veniva riunito a quello avente n. rg 20765\2020; in data 4.4.2022 la CP 2 [...]
veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma per cui presentava istanza CP 2
ex art. 93 Legge Fallimentare di ammissione al passivo;
in data 8.11.2022 il Giudice delegato, condividendo il parere espresso dal Curatore, ammetteva il credito in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di Euro 8.320,23, di cui:
- Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione dicembre 2019; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione gennaio 2020; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione febbraio 2020; - Euro
1.121,66 a titolo di retribuzione marzo 2020; - Euro 1.682,49 a titolo di tredicesima;
-
Euro 1.121,66 a titolo di quattordicesima;
- Euro 103,54 a titolo di saldo ferie;
Euro 278,79
a titolo di saldo permessi rol;
- Euro 647,11 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, il tutto oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ed interessi legali per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento nonché successivi sino al deposito del piano di riparto;
in data 17.1.2023 lo stato passivo veniva approvato e reso esecutivo, per cui in data 15.03.2023 inoltrava all' CP_1 con modalità on-line l'istanza ex artt. 1 e 2 d.lg.s 80/92 per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR pari ad € 3.364,98 maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
in data 9.1.2024 l' CP_1 comunicava il rigetto della domanda in quanto le retribuzioni arretrate del 2020 non rientravano nel periodo di 12 mesi precedenti il fallimento del 4.4.2022; infine, in data 25.2.2024 depositava telematicamente ricorso amministrativo.
Tutto ciò premesso, chiedeva: “condannare l' Controparte_1
[…] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € € 3925,81 a titolo di ultime tre mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al 2 soddisfo. Condannare l' CP_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo".
Si costituiva l' CP_1 deducendo che quale gestore del Fondo di Garanzia, a seguito di riesame degli atti, aveva liquidato le somme spettanti per le mensilità non corrisposte dal datore di lavoro, ma il pagamento non era andato a buon fine in quanto l'IBAN indicato nella domanda era risultato non valido, per cui aveva fatto richiesta, con pec del
19.12.2024, di comunicare un codice IBAN valido.
L'CP 1 ha altresì precisato che, a fronte della richiesta di pagamento della somma di Euro
3.925,81, il Fondo di Garanzia risponde, tuttavia, solo nei limiti del massimale di legge posto dal II comma dell'articolo 2 del Dlgs n°80/1992, per effetto del quale il pagamento
"non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali" e che il massimale per l'anno 2020 era pari a Euro 939,89 per ciascun mese, per cui il credito nei confronti del Fondo non può eccedere la somma di Euro 2.819,67
(oltre accessori); chiedeva quindi concedersi un rinvio per consentire l'incasso delle somme messe in pagamento e all'esito dichiarare la cessata materia del contendere.
Con ordinanza del 2/04/2025 resa in udienza, su richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per consentire il pagamento da parte dell Controparte_3
Indi all'odierna udienza di discussione, le parti danno reciprocamente atto dell'avvenuto pagamento del dovuto, sia pure in misura ridotta nel rispetto della normativa vigente (II comma dell'articolo 2 del Dlgs n°80/1992), peraltro documentato dal convenuto, per cui
è venuto meno l'interesse di tutte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia sull'azione proposta dalla ricorrente. Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si 3 fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n.
4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91,
n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, considerato altresì
l'accoglimento in misura inferiore rispetto alla domanda e il comportamento processuale delle parti, vanno compensate per ½ e poste per la restante parte a carico dell' CP_1 che ha provveduto al pagamento solo dopo la notifica del ricorso e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' CP_1 al pagamento della restante parte che liquida in € 650,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione ai procuratori costituiti, anticipatari.
Napoli, così deciso in data 21/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
4