Sentenza 20 marzo 2025
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Hai ottenuto uno o più finanziamenti per la tua impresa senza garanzie reali e ora che l'azienda è in difficoltà ti stai chiedendo quali sono i rischi concreti? Temevi che l'assenza di ipoteche o pegni ti proteggesse, ma ora hai il dubbio che i creditori possano comunque agire contro di te personalmente? Molte imprese, soprattutto nelle fasi iniziali o in periodi di emergenza, accedono a finanziamenti “non garantiti”, cioè senza ipoteche su immobili, beni strumentali o magazzino. Ma attenzione: assenza di garanzie reali non significa assenza di rischi, soprattutto se l'impresa entra in crisi e non riesce più a onorare le scadenze. Cosa succede se non riesci a rimborsare un finanziamento …
Leggi di più… - 2. prova intesa anticoncorrenziale - Diritto del RisparmioDi Angelo Pasculli · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 2 aprile 2025
Fideiussioni omnibus post 2005 e prova, diabolica, dell'intesa. Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 20 marzo 2025, n. 2347. Leggi tutto Fideiussioni omnibus e onere probatorio sulla esistenza dell'intesa anticoncorrenziale anteriormente al provvedimento di Bankitalia n. 55 del 2 maggio 2005: ammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Nota a Trib. Milano, Sez. Spec. Impr., 21 febbraio 2023. Segnalazione a cura di Leggi tutto Prova intesa anticoncorrenziale: ordine di esibizione modulistica dei contratti fideiussori. Nota a Trib. Monza, 24 marzo 2022. Massima redazionale (segnalazione a cura dell'Avv. Francesco Scaringella) Il giudice monzese, ai fini della prova dell'intesa …
Leggi di più… - 3. Fideiussioni omnibus post 2005 e prova, diabolica, dell’intesa.Di Angelo Pasculli · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 2 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40107/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. GAMBA MARCO, elettivamente domiciliato in C.F._1
PIAZZA ROMA n. 2 CREMONA, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIALE
REGINA MARGHERITA, 33 MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• in via preliminare:
- disattendere, ove formulata, la richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo n.
13312/2024;
• nel merito e contemporaneamente in via d'eccezione riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'art. 6 delle condizioni generali regolanti la fideiussione
rilasciata in data 13/11/2017 dall'opponente Parte_2
- accertare e dichiarare, conseguentemente, l'intervenuta liberazione del sig. da Parte_2
qualsivoglia obbligazione connessa alla fideiussione de qua a mente dell'art. 1957 c.c.;
- per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 13312/2024;
• ancora nel merito, in via subordinata quanto alla specifica posizione del sig. Parte_2
- accertare e dichiarare la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, per tutte le
ragioni diffusamente indicate in atti;
- per l'effetto, dir tenuti gli opponenti a corrispondere unicamente la minor somma che risulterà
eventualmente a debito dopo la depurazione delle due voci di credito per cui è causa da addebiti
illegittimi ed altresì dopo la verifica dell'esito dell'eventuale richiesta di escussione del Fondo di
Garanzia da parte della Banca opposta;
revocando l'opposto decreto ingiuntivo n. 13312/2024;
• in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Per parte opposta:
pagina 2 di 17 • concedere la provvisoria esecuzione a favore del decreto opposto, in relazione alla quota di credito
ingiunto riferito al saldo debitore di conto corrente (Euro 25664,13 oltre interessi legali dal 1.1.2024
al saldo effettivo) in ragione della sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare non essendo la
svolta opposizione fondata su prova scritta
• respingere la svolta opposizione ed ogni argomentazione, domanda ed istanza in quanto infondata in
fatto ed in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare gli
opponenti in via tra di essi solidale (nei limiti, quanto al garante, degli importi massimi garantiti in
forza della prestata fideiussione) al pagamento del credito residuo di (saldo debitore di CP_1
conto corrente per Euro 25664,13 oltre interessi legali dal 1.1.2024 al saldo effettivo), al netto
Contr dell'accredito medio tempore disposto da e fermo il diritto di surroga di questi verso gli
originari obbligati.
Con vittoria delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio il proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 13312/2024 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 50.329,07, era riferita al saldo di un conto corrente e a somme non restituite oggetto di un finanziamento, rapporti accesi da con la Parte_1
banca opposta;
- che il si era costituito garante della correntista;
Pt_2
- che la fideiussione omnibus rilasciata dal era nulla, quanto alla clausola di deroga all'art. Pt_2
pagina 3 di 17 1957 c.c., in quanto predisposta in modo conforme al modello ABI di fideiussione omnibus dichiarata illegittima per lesione della concorrenza dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.
55/2005;
- che, pertanto, il garante era liberato dalla propria obbligazione, non avendo la creditrice esercitato le proprie azioni nei confronti della debitrice principale nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che il decreto era stato emesso in forza di un mero saldaconto certificato da un dirigente;
- che la banca aveva addebitato importi a titolo di commissione di istruttoria veloce, senza avere provato di avere effettivamente patito dei costi e che la commissione fosse proporzionata;
- che il mutuo prevedeva un piano di ammortamento alla francese che implicava l'illegittimo addebito di interessi anatocistici;
- che la banca non aveva dato atto dell'eventuale escussione del Fondo di Garanzia, la cui garanzia accedeva al finanziamento.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex Controparte_3
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come la fideiussione omnibus del risalisse al Pt_2
novembre del 2017; l'opposta dava atto di come nelle more il , a seguito di Parte_3
escussione del Fondo di Garanzia, avesse versato alla banca l'importo a credito relativo al finanziamento e che, pertanto, residuava il credito derivante dallo scoperto di conto corrente, pari a euro 25.664,13 oltre interessi legali dal 1.1.2024 al saldo effettivo.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 17 L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente, tuttavia, appare opportuno osservare come, sebbene parte della difesa articolata dall'opponente muova dal presupposto della nullità della garanzia o di clausole della stessa, in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale, gli opponenti espressamente hanno precisato come la contestazione fosse stata svolta in termini di mera eccezione.
Ciò comporta, pertanto, che, conformemente a quanto esplicitato dagli opponenti, la eccepita nullità
rimanga relegata a un accertamento di carattere incidentale, senza che a ciò si ricolleghi una declaratoria conseguente, suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, con l'effetto che la trattazione della presente controversia non ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle
Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d. lgs 168/2003.
Eccezione di nullità parziale della fideiussione omnibus.
Va osservato come il testo della fideiussione omnibus oggetto di causa nella sostanza risulti conforme allo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall' nel 2003, quanto alla clausola CP_4
di deroga all'art. 1957 c.c., con conseguente eccezione di sua nullità per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
E' noto, infatti, come la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo in relazione allo schema contrattuale sottoposto dall'ABI nel 2003, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 aveva sanzionato il modello negoziale, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il
fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento,
inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni
pagina 5 di 17 garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano
integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad
escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi
previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
In proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall' e sottoposto al suo vaglio preventivo. CP_4
In particolare la Banca d'Italia, facendo richiamo agli accertamenti dell'AGCM, ha evidenziato come
“secondo l'Autorità, l'istruttoria ha consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia
sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole
oggetto di verifica non può essere ascritta a un fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli
effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica” e, ancora, che “la previsione
di talune clausole implicanti oneri aggiuntivi a carico del fideiussore risulta coerente con l'esigenza,
presente nell'ordinamento giuridico, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito
bancario, in considerazione della rilevanza per lo sviluppo economico e sociale dell'attività di
concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica svolta dalle banche. Tale esigenza viene
soddisfatta, nello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dalla clausola che dispone il pagamento
del fideiussore “a prima richiesta” della banca. Le altre clausole oggetto di approfondimento
istruttorio non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
in tal senso,
la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui
pagina 6 di 17 inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente
sfavorevole alla clientela”.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Banca d'Italia, osservando come “l'articolo 2, comma 1,
della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari” e che “le condizioni generali di contratto
comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto
deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2,
comma 1, della legge n. 287/90”, ha sanzionato lo schema contrattuale predisposto dall' e CP_4
rimesso al suo vaglio, limitatamente alle tre clausole sopra considerate, ricordando come “il successivo
comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare
direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”,
quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le
determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per
le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese
concorrenti”.
Preso atto, quindi, della censura operata dalla Banca d'Italia nei termini e per le motivazioni sopra riassunte, va ulteriormente ricordato come la Corte di Cassazione già nel 1999 (Cass. 827/1999), poi richiamata più recentemente nel 2017 (Cass. 29810/2017), abbia osservato come l'art. 2 della legge n.
pagina 7 di 17 fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non abbia inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto".
Il legislatore, infatti, con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà e in senso più ampio -
proibire il fatto stesso della distorsione della concorrenza, che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali".
Secondo la corte di Cassazione, quindi, “si rendono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato
(anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la
consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di
"intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali". Da ciò'
consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar
rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva
sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio
originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza”.
Se, quindi, ai fini dell'art. 2 in esame è possibile attribuire rilievo anche a condotte di natura non negoziale (tipico l'esempio dello scambio di informazioni fra imprese operanti nel settore assicurativo,
che in un caso nel quale era avvenuto in misura eccedente le finalità lecite e fisiologiche dello scambio,
ha consentito di determinare l'adozione di equilibri di prezzo idonei a consentire di realizzare il massimo profitto congiunto per l'industria assicurativa nel suo complesso, integrandosi così un accordo
de facto: così Cass. n. 12551/2013), ciò avviene pur sempre al fine di integrare il requisito della fattispecie, ossia l'intesa, da considerarsi non necessariamente in un accordo in senso stretto, ma più
pagina 8 di 17 latamente in una pratica concordata, rivolta al perseguimento di un obiettivo comune.
Ne consegue che l'estensione della nullità dall'intesa anticoncorrenziale in senso lato, ai negozi a
“valle”, frutto ed espressione di tale intesa, implica che sia assolto l'onere probatorio in ordine al collegamento esistente tra la prima e il secondo, ossia al fatto che la fideiussione omnibus prestata nel caso di specie sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'associazione di imprese,
con la finalità di aderire allo stesso e in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità (id est,
un margine di concorrenzialità).
Sotto il profilo propriamente temporale, invece, va osservato come le clausole incriminate fossero state già inserite nello schema contrattuale proposto dall' nel 1987 e che le stesse erano state CP_4
riproposte immutate nel 2003, per poi essere vagliate e sanzionate dalla Banca d'Italia.
E proprio in ragione di tale “conferma” dello schema contrattuale che si comprende e si spiega quanto osservato nel 2005 dalla Banca d'Italia, là dove ha affermato che “secondo l'Autorità, l'istruttoria ha
consentito di rilevare come il contenuto dello schema sia sostanzialmente riprodotto nei contratti delle
banche interpellate;
l'ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non può essere ascritta a un
fenomeno “spontaneo” del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul
tema della contrattualistica”.
- Fideiussioni rilasciate successivamente al 2005.
L'applicazione dei principi e degli effetti delle decisioni sopra richiamati diventa particolarmente delicato nel caso in cui la contestazione di nullità parziale attenga a una fideiussione omnibus rilasciata a distanza di anni rispetto alla pronuncia della Banca d'Italia.
Se, infatti, la garanzia risulti essere stata prestata su uno schema contrattuale sostanzialmente del tutto sovrapponibile a quello proposto dall'ABI nel 2003, deve ritenersi agevole presumere che la banca pagina 9 di 17 garantita abbia, sia pure a distanza di anni, voluto “sfruttare” il risultato della intesa anticoncorrenziale accertata nel 2005, ponendo in essere una condotta unilaterale lesiva del mercato;
le tre clausole individuate dalla Banca d'Italia, pertanto, andranno dichiarate nulle, secondo le indicazioni rese dalla
Corte di Cassazione in ordine all'effetto contagioso della nullità dell'intesa a monte rispetto al contratto a valle attuativo della prima.
Ma se, come nel caso di specie, la garanzia risulti prestata in forza di un modello contrattuale che, pur riproducendo le tre clausole suscettibili di nullità, si differenzi almeno in parte dallo schema negoziale del 2003, la valutazione del nesso di collegamento tra l'uno e l'altro diventa decisamente più
difficoltoso.
A tal proposito appare opportuno precisare come ogni speculazione in merito debba poggiare sulla premessa assolutamente pacifica, per cui le tre clausole “sanzionate” dalla Banca d'Italia siano perfettamente lecite e diventino nulle solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.
La presenza delle clausole, o anche solo di una di esse, quindi, di per sé non può costituire indice,
Contr neppure presuntivo, del nesso di collegamento con lo schema contrattuale del 2003, pena,
diversamente opinando, trasformare tali clausole da pattuizioni lecite (come riconosciuto pacificamente in giurisprudenza e anche dalla stessa Banca d'Italia), a pattuizione sempre e comunque illecite.
Né pare soddisfacente circoscrivere tale disamina al solo profilo strettamente letterale espositivo della clausola: si deve evitare l'errore logico di qualificare come nulla la deroga all'art 1957 c.c. (volendo esemplificare con la più rilevante sul piano pratico delle tre clausole individuate dalla Banca d'Italia),
qualora formulata riproducendo fedelmente le espressioni utilizzate nel 2003, escludendo la sanzione nel caso in cui si fosse fatto ricorso a una perifrasi.
L'orientamento giurisprudenziale forse preminente, quindi, facendo richiamo alle motivazioni del pagina 10 di 17 provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, richiede la prova di un ulteriore requisito, ossia la diffusione dell'utilizzo delle tre clausole da parte del ceto bancario, anche nell'anno in cui è stata prestata la garanzia oggetto di disamina.
Secondo tale impostazione, infatti, solo là dove fosse provata la persistenza della generalizzata diffusione dell'utilizzo di tali clausole potrebbe accertarsi come, sia pure a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, persista la lesione al mercato e, quindi, le tre clausole vadano dichiarate nulle o, quantomeno, sia possibile affermare la sussistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale.
Ritiene chi scrive che l'accertamento di tale requisito fattuale sia fuorviante.
Come, infatti, sopra evidenziato, nel 2005 la Banca d'Italia, sul presupposto che “l'articolo 2, comma
1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari”, ha enfatizzato il requisito della diffusione delle clausole fra i principali istituti bancari, proprio quale prova dell'adesione di questi alla deliberazione dell'associazione di categoria, che aveva proposto ai propri associati uno schema contrattuale di fideiussione omnibus.
In presenza, infatti, di una deliberazione dell'organismo rappresentativo delle imprese di un settore,
solo la diffusione dell'adesione alla stessa concreta la lesione al mercato, ossia al bene tutelato dalla normativa a protezione della concorrenza;
diverso è, invece, il caso in cui venga accertata una intesa in senso letterale fra due o più operatori di un settore di mercato, dato che tale accordo è di per sé illecito,
riflettendosi sui contratti a valle, anche se allo stesso avessero partecipato solo i due imprenditori paciscenti, senza che nessun concorrente vi avesse aderito o vi si fosse adeguato.
pagina 11 di 17 Non avendo, quindi, nel 2005 la Banca d'Italia accertato uno specifico accordo anticoncorrenziale fra due o più banche, ma avendo esaminato lo schema contrattuale proposto dall'ABI ai propri associati, il rilievo della diffusione dell'utilizzo di tale schema (già sostanzialmente in circolazione in ragione della precedente circolare dell'ABI del 1987 che proponeva un modulo contrattuale sostanzialmente analogo,
comprensivo delle tre clausole) è stato determinante per poter riscontrare la lesione del mercato in materia di fideiussioni omnibus.
Ma nel 2006 l'ABI, a seguito del più volte richiamato provvedimento della Banca d'Italia, ha emanato una nuova circolare, modificando il modulo contrattuale di fideiussione omnibus proposto ai propri associati e, in tal modo, facendo venir meno la lesione al mercato in precedenza rilevata in ragione dei precedenti schemi contrattuali proposti.
Ne consegue che per gli anni successivi al 2006 non permanga più l'illecito concorrenziale rilevato nel
2005, con l'effetto che, salvo il caso già esaminato di utilizzo persistente dello schema contrattuale proposto sino al 2005 (ossia di fideiussione omnibus sostanzialmente sovrapponibile al modello esaminato dalla Banca d'Italia), sorga la necessità di accertare ex novo una intesa anticoncorrenziale fra due o più banche.
Ma per giungere a tale accertamento non può ritenersi sufficiente verificare il requisito della diffusione,
in quanto, come si è detto, questo assume rilievo quale prova della adesione alla delibera dell'associazione di categoria;
viceversa sarà necessario provare un illecito accordo di natura negoziale fra due o più operatori del medesimo settore di mercato o una pratica concordata o, quanto meno, una condotta emulativa di una prassi negoziale altrui, finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Tale intento lesivo appare necessario, se non si vuole correre il rischio di escludere l'ingresso sul pagina 12 di 17 mercato di nuovi operatori, che rischierebbero di vedersi precluso il ricorso a determinate condizioni contrattuali vantaggiose, per il solo fatto che siano già state adottate da concorrenti già presenti sul mercato.
Il requisito della diffusione dell'utilizzo delle clausole contrattuali in esame, quindi, non pare condivisibile sul piano giuridico, ma risulta addirittura ingannevole nel caso specifico delle fideiussioni omnibus.
Il garante, infatti, per definizione non è posto nelle condizioni di poter liberamente scegliere sul mercato il soggetto in favore del quale rilasciare la fideiussione omnibus, in quanto questa necessariamente viene disposta in favore della banca creditrice del debitore principale.
Affermare, quindi, che la diffusione dell'utilizzo di alcune clausole da parte delle banche precluda al garante la possibilità di rivolgersi ad altro operatore del mercato, in quanto tutti pretendono le medesime condizioni, non tiene in considerazione la specificità della posizione del fideiussore, che è
chiamato a garantire una esposizione debitoria altrui verso una banca e che, pertanto, per definizione non potrebbe optare per rilasciare la garanzia in favore di altra banca non creditrice del debitore principale.
Per le ragioni esposte, pertanto, l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
contenuta nella fideiussione omnibus rilasciata dal nel novembre 2017 non può trovare Pt_2
accoglimento.
Prova del credito.
Gli opponenti hanno contestato che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in forza di un mero saldaconto certificato e non di un estratto conto certificato, come richiesto dall'art. 50 TUB.
La contestazione rimane priva di pregio, se solo si consideri come l'estratto conto certificato abbia una pagina 13 di 17 valenza probatoria solo nella fase propriamente monitoria del giudizio e che, una volta proposta opposizione, si ripristinano gli ordinari oneri probatori propri di un giudizio a cognizione piena.
Nel caso di specie, a seguito della contestazione sollevata, parte opposta ha prodotto gli estratti conto e nessun rilievo più specifico è stato mosso dagli opponenti.
Ciò vale, in particolare, quanto alla contestazione in ordine all'addebito della Commissione di
Istruttoria Veloce, non avendo parte opponente in alcun modo contestualizzato il rilievo a seguito del riversamento in atti degli estratti conto, nonostante la banca sin da subito avesse obiettato come il rilievo fosse eccessivamente generico, non indicando se e quando sarebbe stato applicato tale onere.
Al contrario, nelle difese successive parte opponente non ha più fatto richiamo alcuno alla
Commissione di Istruttoria Veloce, né sul piano assertivo (memoria n. 1), né tanto meno sul piano probatorio (memoria n. 2), non specificando in alcun modo la contestazione, rimasta relegata a una mera generica e come tale inammissibile doglianza.
Ammortamento alla francese e addebito di interessi anatocistici.
Gli opponenti hanno evidenziato come, con riferimento al mutuo, il piano di ammortamento fosse stato previsto “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Orbene, a detta degli opponenti tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283
pagina 14 di 17 c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito.
La contestazione deve considerarsi assorbita nella circostanza che, a seguito del sopraggiunto pagamento da parte del della garanzia del Fondo Pubblico, la pretesa creditoria Parte_3
è stata circoscritta al solo saldo passivo di conto corrente.
In ogni caso la doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Il fatto che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento
“all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo pagina 15 di 17 maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
L'esborso complessivo in termini maggiori a titolo di interessi, quindi, non discende nè tanto meno comporta una indeterminatezza della pattuizione in ordine agli interessi, dal momento che non è dovuto al fatto che sia stato applicato un tasso maggiore rispetto a quello dichiarato, come invece sostenuto dalla difesa attorea, ma, semplicemente, consegue al maggior tempo concordato per la restituzione dell'importo mutuato.
Fondo di Garanzia.
Gli opponenti, infine, hanno contestato come la banca non avesse preventivamente escusso il Fondo di
Garanzia con riferimento al credito riguardante il mutuo, con l'effetto che, a loro dire, la somma ingiunta non poteva considerarsi liquida.
La contestazione è infondata, se solo si consideri come non sia previsto alcun ordine di escussione in favore della garanzia prestata dal e che, al contrario, la disciplina del fondo di Garanzia oneri il Pt_2
creditore di agire preventivamente nei confronti dei debitori.
Nel caso di specie, a seguito dell'escussione, il ha provveduto nelle more del Parte_3
presente giudizio a versare alla banca l'importo ancora dovuto per il mutuo, tanto che l'opposta ha ridotto la pretesa creditoria al solo saldo di conto corrente;
trattasi, in ogni caso, di circostanza in fatto sopravvenuta che non influisce sulla fondatezza della domanda monitoria, ma assume rilievo solo sul piano esecutivo.
Pari considerazione, in punto di assorbimento, va effettuata rispetto alla contestazione, peraltro tardiva,
in quanto proposta per la prima volta solo con la memoria istruttoria n. 2 e, quindi, a preclusioni assertive già maturate, in ordine alla nullità del mutuo, perché finalizzato a ripianare un credito preesistente non assistito da garanzie.
pagina 16 di 17 Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame è infondata e, pertanto non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 4.370,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
13312/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- si dà atto che nelle more il credito ingiunto si è ridotto alla minor somma di euro 25.664,13,
oltre interessi legali dal 1.1.2024 al saldo;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 4.370,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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287 del 1990 (cosiddetta legge "antitrust"), allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese"