TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/12/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. NA NS de VI ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 10.09.2024 al N° R.G.C.A. 10138/2024, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jenny Parte_1
CC e UC CC, unitamente e disgiuntamente tra loro, del Foro di PISA
-attrice in riassunzione- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Regionale nella persona dell'Avv. Nicola GENTINI
-convenuta-
OGGETTO: Contributi pubblici
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 ad ottenere l'integrale finanziamento di euro 102.020,00 riconosciutole in relazione al Bando “Fondo Investimenti
Toscana” – Aiuti agli Investimenti” approvato con D.D. nr. 14508 del 17.09.2020, nonché accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento di Sviluppo S.p.a. N FC/ab/2022.0023234 del 15.11.2022, con cui è CP_1 stata disposta la riduzione del contributo inizialmente ammesso, per asserita mancata realizzazione dell'incremento occupazionale;
per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 19.640,00, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di compensi di lite.
Per la resistente: Voglia il Tribunale di Firenze respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
Vinte le spese di giudizio. pagina 1 di 7
Esposizione dei Fatti di Causa
Con Decreto Dirigenziale nr. 14508 del 17.09.2020, la approvava il Controparte_2
Bando “Fondo Investimenti Toscana – Aiuti agli Investimenti” in relazione al Programma Operativo
Regionale POR FESR (Programma Operativo Regionale Creo FESR) Toscana per il periodo 2014-
2020 le cui risorse erano a valere sulla Sub-Azione 3.1.1.a3 - “Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19” - per l'utilizzazione dei fondi strutturali e di investimento europei in funzione del contenimento e del contrasto all'emergenza epidemologica da COVID 19.
Il bando allegato al decreto dirigenziale n. 14508/20 veniva rettificato con Decreto
Dirigenziale R.T. n. 14512 del 21.09.2020, poi integrato con D.D. R.T. n. 17945 del 6.11.2020.
La società partecipava al Bando (con il progetto denominato “R&DH - R&D Parte_1 headquarter”) e veniva ammessa alle agevolazioni ivi previste per un investimento ammissibile di euro
200.000,00 con un correlato contributo di 102.020,00 (pari al 51,01% del costo ammissibile, di cui il 40% nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto e il 10% quale incremento da riconoscere per quelle imprese che avrebbero assicurato un incremento occupazionale durante la realizzazione dell'intervento e comunque entro la conclusione dello stesso).
Per incremento occupazionale la intendeva riferirsi all'occupazione Controparte_2 aggiuntiva da calcolare rispetto al totale degli occupati dell'impresa alla data del 1 febbraio 2020, ovvero il numero di nuovi addetti, sia a tempo determinato che indeterminato, che sarebbero stati assunti per un periodo almeno di 12 mesi e comunque fino alla rendicontazione del progetto, indipendentemente dalla tipologia di lavoro.
L'incremento occupazionale sarebbe stato costituito dalla differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità lavorative), presenti nelle sedi/unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1° febbraio 2021.
Ai fini di rendere possibile la verifica inerente l'incremento occupazionale, veniva specificato che l'azienda avrebbe dovuto trasmettere il LUL (Libro Unico Lavoro)/Modello Uniemens relativo ai periodi sopra indicati insieme alla rendicontazione. All'impresa che non avrebbe realizzato alcun incremento occupazionale, diversamente da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, sarebbe stato ricalcolato l'entità del contributo, mediante riduzione della percentuale assegnata come maggiorazione in sede di ammissibilità (10%).
pagina 2 di 7 Ciò premesso, nella domanda di agevolazione dichiarava che avrebbe effettuato Parte_1 un incremento occupazionale, per cui beneficiava della correlata maggiorazione del 10%.
Pertanto, in data 21 ottobre 2021 veniva ammessa alla percezione di Parte_1 un'anticipazione.
In data 17 marzo 2022 la beneficiaria presentava la dichiarazione finale di fine progetto e faceva istanza di erogazione a saldo.
In occasione del controllo c.d. di I^ Livello, effettuato il 7 luglio 2022 e propedeutico all'erogazione a saldo del contributo spettante, il Responsabile di controllo e pagamento della con atto nr. 6456, rilevava che l'impresa non aveva realizzato il Controparte_1 dichiarato incremento occupazionale.
Seguiva in data 31.8.2022 la comunicazione di esito finale (prot. 2022.0017324) comportante la decurtazione dall'agevolazione (quale sanzione) e il ricalcolo del contributo finale in euro 82.380,00; tale decisione veniva integralmente richiamata nel provvedimento di Controparte_1
FC/ab/2022.0023234 del 15.11.2022.
Avverso tale provvedimento, presentava in data 9 settembre 2022 osservazioni, Parte_1 facendo presente: a) che alla data del 1° febbraio 2020 erano in essere presso l'impresa beneficiaria 6 Par unità lavorative (più un apprendista che al termine dei tre anni veniva assunto come Persona_1
a maggio 2022 a tempo indeterminato); b) che alla data del 5.3.2020 assumeva un Parte_1 secondo apprendista nella persona di , con termine al 4.2.20231; c) che alla data Persona_2 dell'11.10.2021 assumeva quale UL, con contratto di collaborazione Parte_1 Persona_3 coordinata e continuativa scadente il 10.4.2022; d) che nel corso del progetto erano sopraggiunte nr. 2 cessazioni, una in data 29.9.2021 per dimissioni volontarie di e l'altra in data Persona_4
31.7.2021 per “dimissioni volontarie” (da raggiunto limite d'età) dell'ing. (nato l'[...], Persona_5 già assunto il 13.08.2018), che non avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo del mantenimento occupazionale in quanto non dipendenti dalla volontà dell'impresa; e) che il soggetto che si era dimesso per raggiunti limiti di età – ing. – era stato riassunto a tempo Persona_5 1 Si rappresenta sin d'ora che a pag. 102 di 129 delle FAQ prodotte da parte attrice al doc. nr. 6, la Controparte_2 aveva chiarito che “gli apprendisti non sono computati nelle UL ai fini del rispetto dell'obbligo di mantenimento, rilevando l'eventuale passaggio contrattuale ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale”. pagina 3 di 7 indeterminato il 30.9.2021 ed era rimasto in forza all'azienda alla data di rendicontazione a saldo del progetto.
La società comunicava in data 15.11.2022 di non accogliere le Controparte_1 suddette osservazioni, in quanto riteneva che tale ultima ri-assunzione non potesse valere come
“incremento occupazionale”, bensì solo come “mantenimento occupazionale” riguardando non un nuovo addetto, ma un lavoratore che era già presente nell'organico alla data del 1° febbraio 2020.
Avverso tale ultimo provvedimento, presentava ricorso presso il Parte_1 CP_3
che, con sentenza n. 345 del 25 marzo 2024, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
la
[...] causa veniva pertanto riassunta nei confronti di con comparsa di riassunzione Controparte_1 notificata in data 10.09.2024.
I motivi di opposizione sono:
1---Violazione e/o falsa applicazione del paragrafo 3.5. del Bando;
l'attrice ritiene che la erri nel ritenere che le dimissioni (volontarie e per anzianità) di due UL rilevino sul Controparte_2 numero delle UL da considerare in sede di rendicontazione ai fini della determinazione del livello occupazionale, dato che la stessa veva chiarito nelle FAQ pubblicate a Parte_3 chiarimento dell'art.
3.5 del Bando che “…la sopravvenuta riduzione occupazionale per pensionamento volontario del lavoratore non essendo imputabile alla volontà dell'impresa beneficiaria non avrà effetto sul calcolo di cui trattasi (p. 103 183bis D), motivo per cui ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale il dipendente dimessosi per raggiungimento del limite d'età e poi riassunto andrebbe considerato come UL aggiuntiva, non potendo valere quanto sostenuto dalla circa il fatto che la persona fisica CP_2 prima dimessasi e poi riassunta sia la medesima, perché, se così fosse, la avrebbe Controparte_2 dovuto prevederlo o chiarirlo quale elemento ostativo all'ottenimento del beneficio sia nel Bando che nelle FAQ;
2---eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della PA;
l'attrice, richiamate le FAQ relative alle disposizioni di dettaglio fornite dalla assume di aver agito in conformità ad Controparte_2 esse. In particolare: la Versione 1.1. del 14.12.2020 p. 101, 180 D prevede che: “come indicato al paragrafo 3.5. del bando, l'eventuale UL da computare come incremento occupazionale deve rispondere ai seguenti requisiti: a) essere assunta con contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato); b) essere in forza in azienda per almeno 12 mesi;
c) essere ancora in forza alla data di rendicontazione a saldo del progetto agevolato” e tali Per_ condizioni sarebbero state rispettate relativamente alla posizione dell'ing. così come quelle pagina 4 di 7 previste dalla Versione 2.1 del 31.5.2021 a pag. 88 K10 D che prevede che: “in caso di dimissioni volontarie (o altra causa fra quelle previste nell'allegato 3 avvenute successivamente al 1.2.2021) al fine di mantenimento occupazionale non è necessario che l'azienda proceda con assunzione di altro/i dipendente/i per mantenere invariato il numero di UL presenti al 1.2.2020”;
3—violazione dell'art. 3 della legge 241/1992 per difetto di motivazione;
l'attrice fa presente che la riassunzione dell'ing. è stata indispensabile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi Per_5
Per_ societari, avendo l'ing. nutrita esperienza nel settore del “nucleare” che, per è attività Parte_1 strategica ai fini del mantenimento di alti livelli concorrenziali con riferimento ai contratti che
[...] ebbe a stipulare con Ansaldo Nucleare nell'arco temporale 2022-2024. Pt_1
Definitivamente, l'attrice chiede che, detratto dall'importo di euro 102.020,00 quello di euro
40.80800 (pari al 40% della somma inizialmente finanziata) e quello di euro 41.572,00 (corrisposto dalla a saldo), le venga riconosciuto il diritto ad ottenere il saldo di euro 19.640,00. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la società (società in house della Controparte_1
) chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. con decreto dell'11.11.2024, con successiva ordinanza del 20.3.2025 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza cartolare del 25.11.2025 per la sua rimessione in decisione;
le parti hanno depositato le memorie conclusionali previste dall'art. 189 c.p.c. e le note sostitutive dell'udienza, cui si sono integralmente riportate.
Ragioni della decisione
La domanda non viene accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che la beneficiaria era obbligata a mantenere i livelli occupazionali [ex art 6.1. del
Bando punto 112 (e art.
7.2. allegato 3 al bando3)] nel periodo stabilito, per cui, la beneficiaria avrebbe avuto un INCREMENTO OCCUPAZIONALE solo se tra i livelli occupazionali esistenti all'inizio
(1.2.2020) e quelli esistenti alla fine (data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese) del periodo considerato, vi fosse stata l'aggiunta almeno di un NUOVO ADDETTO.
Come chiarito dalle FAQ, le eventuali dimissioni del lavoratore (volontarie o dettate dal raggiungimento del limite d'età) non avrebbero determinato la diminuzione del livello occupazionale atteso che non dipendevano dalla volontà dell'impresa beneficiaria (laddove non fosse stata rispettata tale condizione il contributo sarebbe stato revocato integralmente); difatti, dalle iniziali ari a nr. 6 Pt_2 sono state detratte le nr. 2 cessazioni che, ai fini della verifica del mantenimento occupazionale, sono state correttamente sommate alle nr. 4 residue ed il risultato ha rispettato le condizioni dell'art. Pt_2
6.1. del Bando (6 U.L. – 2 UL.+ 2 U.L. = 6).
In tale ottica interpretativa, l'evento del pensionamento dell'ing. ha consentito, quindi, Per_5 alla società di mantenere il livello occupazionale. Parte_1
La successiva riassunzione al lavoro della medesima persona ing. non ha invece Per_5 determinato alcun aumento occupazionale, non trattandosi di un NUOVO addetto (ovvero di persona che non ha mai fatto parte della forza lavoro della beneficiaria prima di allora).
Ove (in ipotesi) la riassunzione fosse conteggiata anche nell'incremento occupazionale, la stessa unità lavorativa inciderebbe nei calcoli 2 volte: una per il mantenimento e una per l'incremento, con evidente travisamento della norma.
Paradigmatico è il paragrafo 9.1 delle FAQ versione 1.1 del 14.12.2020 n. 166 quater (doc. nr. 7 della resistente).
“D. In riferimento all'obbligo di mantenimento del livello occupazionale, visto il caso che i pensionamenti intervenuti nel periodo non vengono conteggiati, nel caso di impresa che in data 01/02/2020 aveva un numero di UL pari a 40 e che a fine progetto ne avrà 39, perché un soggetto andrà in pensione, si può ritenere soddisfatto il mantenimento del livello occupazionale? Mentre, se nello stesso periodo oltre al pensionamento venisse assunto un nuovo soggetto e l'impresa avrà a fine progetto un numero di UL pari a 40, si può ritenere soddisfatto il
toscano alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1° febbraio 2020. Il rispetto dell'obbligo sarà accertato mediante acquisizione di specifica dichiarazione in forma libera resa dal Legale
Rappresentante unitamente ai relativi modelli Uniemens;
l'effettivo rispetto dell'obbligo di mantenimento occupazionale può essere oggetto di verifica campionaria annuale in sede di controllo in loco di primo livello. Il mantenimento deve essere valutato in relazione all'intera organizzazione toscana del soggetto beneficiario. pagina 6 di 7
mantenimento del livello occupazionale e soddisfare anche l'incremento occupazionale che permette di beneficiare del 10% incrementale (già previsto in domanda)?
R. In riferimento all'obbligo di mantenimento del livello occupazionale, nelle ipotesi formulate con il quesito può dirsi soddisfatto sia il requisito del mantenimento che il requisito dell'incremento occupazionale”.
Non viene condivisa l'affermazione attorea secondo cui “l'illegittimità dell'operazione ermeneutica compiuta da è dimostrata anche dal fatto che l'Amministrazione ha considerato come unità Controparte_1 aggiuntiva, ai fini dell'incremento in parola, il dipendente che, titolare di un contratto di apprendistato, è stato poi assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato”.
L'apprendistato è, infatti, figura contrattuale non rilevante ai fini del calcolo delle UL, per le quali si fa esclusivo riferimento ai lavoratori con qualifica di "dipendente" (si veda a tal proposito la
FAQ n. 165, pag. 95 ).
Anche l'ultimo motivo del ricorso non è fondato, non essendo stata sindacata dalla resistente il merito della decisione di riassumere l'ing. Per_5
Sulle spese processuali
Trattandosi di causa documentale ed implicante attività interpretativa di norme che hanno comportato la pubblicazione di più FAQ (nelle date del 14.12.2020 e del 31.5.2021) si apprezzano ragioni per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attrice e conferma la legittimità del provvedimento emesso in data dalla Controparte_4 el 15.11.2022 -
[...] CodiceFiscale_1
Spese processuali compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 3 dicembre 2025 La giudice on.
NA NS de VI
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Mantenere i livelli occupazionali toscani per i 12 mesi successivi alla comunicazione di ammissione, come rilevabile in sede di controllo della rendicontazione finale di spesa mediante calcolo della differenza tra gli occupati, espressi in UL (Unità Lavorative), presenti nelle sedi / unità locali toscane alla data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e gli occupati presenti nelle medesime sedi alla data del 1.2.2020. 3
7.2 Mantenimento occupazionale Ai sensi del paragrafo 6.1, punto 11), del Bando, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali toscani per i dodici mesi successivi alla comunicazione di ammissione, pena la revoca TOTALE del contributo per perdita dei requisiti di ammissione del contributo come accertato in fase di verifica della rendicontazione di spesa a saldo. Il Par rispetto dell'obbligo di cui trattasi sarà verificato calcolando la differenza tra le presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio pagina 5 di 7