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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/10/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
AU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. VINCENZO REINA e dall'avv. ROSARIA MARIA PULVIRENTI per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. - P.I. , Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentata e difesa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
TO IA e dall'avv. GAIA IA per procura in atti
- opposta -
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.6.2020 L proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1259/2020, notificatole il 25.3.2020, con il quale pagina 1 di 20 le era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
60.489,43, relativa al mancato pagamento delle fatture n. 321/2018, n. 322/2018, n.
1072/2019, nonché per interessi moratori maturati sul ritardato pagamento di n. 14 fatture.
L'opponente contestava di dover versare l'importo indicato.
Premetteva che con la ditta opposta erano stati stipulati i seguenti contratti:
1) contratto del 21.5.2015, avente ad oggetto “servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell' fissi e portatili e del servizio di gestione allarme CP_2 antincendio su chiamata da combinatore telefonico, con reperibilità continuativa”, per l'importo complessivo di euro 137.490,34 + iva, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.301,00 oltre iva.
Contratto rinnovato fino al 20.11.2017;
2) lettera-contratto, rep. n. 397, 7.12.2017, per “intervento in somma urgenza sui dispositivi di rilevazione fumi e spegnimento incendi posti nell'Archivio dell'Università, di via A. Di Sangiuliano”, da svolgersi alle condizioni indicate nel preventivo ricevuto dalla ditta il 3 maggio 2017, per l'importo di euro 36.000,00 oltre iva, da versarsi in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare soluzione;
3) Contratto del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto il “servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell'Ateneo fissi e portatili e del servizio di gestione allarme antincendio su chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa”, per l'importo di euro
122.856,27 + iva oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.610,40 oltre iva, della durata di un anno, non prorogabile.
L'opponente precisava che nel capitolato speciale allegato ai contratti di appalto era stato chiarito che il servizio era sia a corpo sia a misura e che per la parte a corpo il pagamento del canone sarebbe avvenuto con cadenza trimestrale posticipata, mentre per la parte dell'appalto commissionata a misura, relativa ai servizi extra canone, i pagamenti sarebbero avvenuti trimestralmente, sulla base dei SAL redatti dal Responsabile del servizio, supportati da idonea preventiva proposta della ditta appaltatrice, corredata da apposito preventivo, accettata dalla committente.
Affermava di avere contestato le fatture azionate, in quanto riferite a servizi ritenuti mancanti e/o eseguiti in ritardo, ad interventi di manutenzione straordinaria non richiesti e pagina 2 di 20 privi di alcun ordine di servizio, come segnalato con la nota prot. n. 198562 del 26 giugno
2019.
In particolare, la fattura n. 321 del 28 giugno 2018 (di € 10.378,81) risultava riferita a lavori straordinari privi di autorizzazione e di specifico ordine di servizio, erano stati contestati alla ditta servizi mancanti e ritardi ingiustificati. Inoltre evidenziava che la contabilità dell'anno
2015/2016 era stata chiusa con l'accettazione – senza riserve – da parte della ditta appaltatrice
. La fattura n. 322 del 28 giugno 2018 (di € 26.969,31), relativa a manutenzione CP_1 straordinaria, risultava priva della preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. L'ultima fattura, n. 1072 del 18 aprile 2019 (di € 15.814,80), concerneva anche servizi straordinari non autorizzati, era stata rifiutata perché errata nell'importo e nella descrizione della attività svolte, attenendo a interventi di manutenzione riparativa e/o a guasti inclusi nel compenso da corrispondere a corpo, e il RUP aveva chiesto alla ditta la sostituzione con un'altra fattura dell'importo residuo dell'appalto, di € 11.584,72 oltre Iva, a saldo del contratto rep 473/2017 prot. 158237, purché imputabile al servizio effettivamente rendicontabile.
Affermava, poi, che durante i controlli periodici sulla regolare esecuzione dell'appalto, il
D.E. aveva riscontrato la mancata esecuzione di taluni servizi entro i termini contrattuali, e che per tali evenienze, nel capitolato speciale d'appalto, era prevista l'applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 al giorno.
Contestava gli interessi di mora da ritardo nel pagamento delle fatture, da calcolarsi sulla base del contratto.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inesistenza di alcun debito nei confronti dell'opposta.
Si costituiva in giudizio la ditta contestando l'opposizione. CP_1 Controparte_1
Dichiarava che le prestazioni erano state approvate per iscritto dalla Stazione Appaltante e, anche ove riferibili ad attività manutentiva straordinaria e non richiesta nelle forme contrattualmente previste, erano state eseguite, facendo sorgere il diritto al compenso, anche in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
pagina 3 di 20 In merito agli interessi moratori - al netto delle fatture stornate con la nota di credito n. 457 del 31.07.2016 (n. 457 del 30.09.2015 – n. 661 del 30.12.2015 – n. 675 del 31.12.2015) e di quelle corrisposte entro il termine di scadenza del pagamento – ricalcolava l'importo dovuto in
€ 2.511,66.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 13.4.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 20.12.2021 venivano ammesse le prove orali e apposito ordine di esibizione;
espletata la prova orale, delegata dinanzi al Tribunale di Bari, con ordinanza del 23.10.2023 veniva disposta CTU.
Con ordinanza del 31.10.2024, la prima resa dallo scrivente giudice, al quale il procedimento era stato riassegnato, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.4.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo dei contratti di appalto sopra indicati.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
I titoli – ovvero i contratti di appalto – sono depositati e non risultano contestati;
tuttavia, per i lavori a misura, l'amministrazione ha escluso l'esistenza della documentazione prevista dai predetti contratti e ha, quindi, contestato l'esistenza della propria obbligazione pecuniaria.
pagina 4 di 20 Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alla sussistenza e all'entità del corrispettivo richiesto dall'opposta è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha ricostruito l'iter dei contratti di appalto e Persona_1 la relativa documentazione.
Ha rilevato che con il primo contratto sottoscritto in data 21/05/2015, repertorio n. 22,
l' ha affidato alla ditta “il servizio di Parte_2 Controparte_1 controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell' fissi e portatili e del CP_2 servizio di gestione allarme antincendio su chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa” per la durata di un anno, per l'importo contrattuale di euro 137.490,34 oltre iva.
L'art. 4 del contratto stabilisce che “il lavoro sarà compensato a corpo per le attività inerenti i punti
6.1 e 6.2 della parte tecnica del Capitolato ed a misura per quel che concerne il punto 6.3, in base ai prezzi offerti dalla Ditta, omnicomprensivi di ogni onere inerente l'esecuzione del contratto” ed, inoltre, precisa che: - “per quel che concerne le attività da compensare a corpo, ossia per i servizi di controllo semestrale, revisione e collaudo dei presidi antincendio, il contraente riceverà la corresponsione del canone sulla base di quanto regolarmente eseguito e accertato dall'Amministrazione, mediante numero quattro pagamenti, con cadenza trimestrale posticipata rispetto allo svolgimento dei servizi, a fronte di presentazione delle fatture, previa consegna dei fogli di lavoro opportunamente compilati e controfirmati da referenti del Committente e dei documenti di accompagnamento al trasporto e/o foglio di avvenuta consegna per quel che concerne le forniture;
- per quanto riguarda le attività da compensare a misura, ovvero la fornitura di componenti e parti di ricambio, attività di manutenzione ordinaria di cui all'art.
6.3 del Capitolato speciale d'appalto, la Ditta riceverà, su base trimestrale, il pagamento degli importi relativi agli interventi di manutenzione a rottura effettuati nel trimestre”.
Nella parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto, i punti 6.1 (“Controllo semestrale dei presidi antincendio”) e 6.2 (“Revisione programmata “a scadenza” (a cadenza pluriennale) degli estintori”), individuano le attività che rientrano nel corrispettivo da pagare a corpo e precisano le modalità di svolgimento del servizio ed, inoltre, il punto 6.3 (“Manutenzione ordinaria presidi antincendio con corrispettivo a misura”), per i lavori da pagare a misura, stabilisce che “nel caso in cui si verifichi la necessità di effettuare interventi in sede di controllo dei presidi antincendio o negli interventi su richiesta al di pagina 5 di 20 fuori degli interventi programmati (semestrali), il Committente chiederà alla Ditta una dettagliata relazione tecnica, da cui risultino le cause del guasto ed il tipo di intervento da effettuare”.
Al Capitolato speciale d'appalto è stato allegato un elenco dei prezzi da utilizzare per il pagamento delle principali parti di ricambio dei presidi antincendio, che includono “la manodopera necessaria all'intervento di manutenzione ordinaria da effettuare sul presidio antincendio nonché i componenti, le parti di ricambio oltre che i materiali di consumo comunque necessari”, come si legge al punto 6.3 della parte tecnica del Capitolato, ed inoltre sempre il punto 6.3 precisa che, per la sostituzione di componenti e materiali che non rientrano nell'elenco prezzi allegato al
Capitolato, occorre provvedere ad un intervento di “manutenzione straordinaria” e “in tal caso la ha l'obbligo di avviare la procedura prevista al punto 7”. CP_3
Il punto 7 (“Interventi di manutenzione straordinaria”) precisa le procedure da seguire per ciascun intervento di “manutenzione straordinaria”, che in ogni caso va commissionato “con ordine separato al di fuori del presente appalto” (in particolare, al punto 7 della parte tecnica del Capitolato speciale di appalto si legge: “Qualora non sia sufficiente effettuare un intervento di manutenzione
(semestrale. periodica pluriennale o ordinaria con corrispettivo a misura) per ripristinare il corretto funzionamento, a norma, del presidio antincendio, l'impresa dovrà proporre un intervento di manutenzione straordinaria o di completa sostituzione del presidio. Per manutenzione straordinaria si intende l'intervento che richiede la sostituzione di parti di ricambio non inclusi nell'art.
6.3. In tal caso l'impresa nel più breve tempo possibile presenterà la sua proposta di intervento recante le motivazioni a supporto della stessa, unitamente all'indicazione dell'entità del costo dell'intervento. Il Committente valuterà la necessità e la priorità dell'effettuazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del presidio ed opererà per come riterrà opportuno. Nei casi in cui si renda necessario un intervento di sostituzione di un presidio antincendio in somma urgenza (elettropompa antincendio. centralina di rivelazione fumi, etc.). il Committente potrà ordinarne alla
Ditta l'esecuzione, secondo quanto indicato dalla vigente normativa. In tali casi la Ditta dovrà intervenire entro le 48 ore successive, salvo che venga diversamente concordato con I'A.P.S.. A lavori ultimati, il corrispettivo verrà stabilito con le modalità indicate dalla normativa per i casi di lavori in somma urgenza salvo ogni diritto della Ditta a contestare l'operato dell'Amministrazione nei modi e tempi previsti dalla legislazione sui contratti pubblici di lavori e servizi, con particolare riferimento agli interventi in somma urgenza. In ogni caso pagina 6 di 20 l'intervento di manutenzione straordinaria verrà commissionato con ordine separato al di fuori del presente appalto”).
[…] Il punto 6 (“Pagamenti”) stabilisce che le eventuali attività di “manutenzione straordinaria”, pur segnalate nell'ambito del presente appalto, “esulano per quel che concerne l'affidamento delle stesse e tutto l'iter successivo dal presente contratto” e conseguentemente “qualora l'Amministrazione decidesse di farle effettuare alla Ditta, a seguito di eventuale specifico affidamento, verranno liquidate le relative fatture con procedura del tutto indipendente dall'appalto regolato dal presente Capitolato”.
Il CTU ha precisato che il contratto di servizio stipulato in data 21/05/2015 è stato rinnovato, agli stessi prezzi, patti e condizioni, con contratto sottoscritto in data 20/07/2016, repertorio n. 42, per la durata di un ulteriore anno, e precisamente dal 21/05/2 016 al 20/05/2017, ed è stato successivamente prorogato per due ulteriori trimestri, e segnatamente in data 19/06/2017, con contratto rep. n. 115/2017, fino al
20/08/2017 e in data 27/09/2017, con contratto rep. n. 129/2017, fino al 20/11/2017.
Il 07/12/2017, all'esito di apposita procedura di acquisto sul , con contratto rep. n. 397, è stato Pt_3 perfezionato l'affidamento alla ditta di un servizio di intervento straordinario (“Intervento in CP_1 somma urgenza sui dispositivi di rilevazione fumi e spegnimento incendi posti nell'Archivio dell'Università, di via A. Di Sangiuliano”), per un importo di euro 36.000,00 oltre iva autorizzato con D.D.G. Rep. n. 2155 del 13/06/2017, che è stato regolarmente pagato, per l'intero importo, a seguito di emissione della fattura n.
596/2017 del 28/11/2017.
Il 22/12/2017, all'esito di apposita procedura negoziata di acquisto sul , con contratto rep. n. Pt_3
473, è stato nuovamente affidato alla ditta il “servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione CP_1 di tutti i presidi antincendio dell' fissi e portatili e del servizio di gestione allarme antincendio su CP_2 chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa”, per la durata di un ulteriore anno non prorogabile, per l'importo di euro 122.856,27 oltre iva e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di euro 3.610,40 oltre iva.
Ciò posto, il CTU ha constatato che la ditta ha emesso le seguenti fatture, CP_1 contestate dall' e non pagate: Parte_2
pagina 7 di 20 1) fattura n. 321/2018 del 28/06/2018 dell'importo di euro 10.378,81; 2) fattura n. 322/2018 del
28/06/2018 dell'importo di euro 26.969,31; 3) fattura n. 1072/2019 del 18/04/2019 dell'importo di euro 15.814,80 per un totale di € 53.162,92.
Il Consulente ha analizzato le singole fatture, verificando che la fattura n. 321/2018 emessa il
28/06/2018, per l'importo di euro 10.378,81 oltre iva, con causale “Saldo contabilità manutenzione straordinaria 2015-2016”, si riferisce ai servizi forniti dalla nel primo anno di servizio (dal CP_1
21/05/2015 al 20/05/2016), regolati dal contratto sottoscritto in data 21/05/2015, repertorio n. 22.
Ha rilevato che dai documenti in atti non risultano attività di “manutenzione straordinaria” svolte dalla nel periodo indicato in fattura e che non risultano neanche riscontri documentali CP_1 giustificativi dell'importo di euro 10.378,81 oltre iva indicato in fattura, né documenti contabili dai quali si possa evincere a quali servizi resi dalla si riferisca l'importo della fattura. CP_1
Alla fattura sono stati allegati i rapporti di servizio relativi alla normale attività di “controllo, revisione, collaudo e manutenzione” svolta dalla nel primo anno dell'appalto (dal 21/05/2015 al CP_1
20/05/2016), per la quale la Direzione per l'esecuzione del Servizio, nelle persone dell'Ing. A, e Per_2 del Geom. , hanno redatto “Contabilità finale 2015/16”, sottoscritta dalla senza riserve. Parte_4 CP_1
Nella “Contabilità finale 2015/16”, accettata come già detto dalla senza riserve, sono stati CP_1 quantificati euro 94.541.64 oltre iva per i servizi da pagare a corpo ed euro 25.965,80 oltre iva per i servizi da pagare a misura, per un corrispettivo totale di euro 120.507,44 (94.541.64 + 25.965,80) oltre iva, che l' ha regolarmente pagato alla ditta giusta fattura n. 455/2016 Parte_2 CP_1 emessa in data 31/07/2016, per lo stesso importo quantificato in contabilità (euro 120.507,44 oltre iva), a saldo del “Servizio di manutenzione di tutti i presidi antincendio fissi e portatili e servizio di gestione allarme incendio” svolto nella prima annualità dell'appalto.
Deve, quindi, ritenersi che l' non debba pagare alla ditta Parte_2 CP_1
l'importo di euro 10.378,81 oltre iva, riportato nella fattura n. 321/2018 emessa in data 28/06/2018.
Le argomentazioni indicate meritano di essere condivise, risultando assorbente la questione dell'accettazione senza riserve della contabilità da parte della ditta.
Il Consulente ha, quindi, continuato, con la fattura n. 322/2018 emessa il 28/06/2018 per l'importo di euro 26.969,31 oltre iva, con causale “Saldo contabilità manutenzione straordinaria pagina 8 di 20 21/11/2016 al 20/05/2017 e 21/08/2017 al 20/11/2017”, relativa ai servizi resi dalla nel CP_1 secondo semestre (dal 21 novembre 2016 al 20 maggio 2017) del secondo anno di appalto, regolati dal contratto sottoscritto in data 20/07/2016, repertorio n. 42, e nel trimestre della seconda proroga (dal 21 agosto 2017 al 20 novembre 2017) convenuta tra le parti il 27/09/2017, con contratto rep. n. 129/2017.
Anche questa fattura è stata emessa per lavori di “manutenzione straordinaria”, regolati dal punto 7 della parte tecnica del Capitolato speciale di appalto (“Interventi di manutenzione straordinaria”), e ciò malgrado dai documenti in atti non risultino attività di “manutenzione straordinaria” svolte dalla nei periodi CP_1 indicati in fattura.
In realtà, diversamente da quanto si legge nella causale indicata in fattura e da quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta, dagli atti di causa risulta che l'importo della fattura (euro 26.969,31 oltre iva) è esattamente pari alla somma degli importi delle riserve iscritte dalla nelle due contabilità redatte CP_1 dal Direttore del Servizio, Ing. , per i servizi resi nei periodi indicati in fattura, e cioè nella Persona_3
“Contabilità finale 2016/17” e nella “Contabilità seconda proroga trimestrale” relative alla normale attività CP_ di “controllo, revisione, collaudo e manutenzione” svolta dalla nel secondo semestre (dal CP_1
21/11/2016 al 20/05/2017) del secondo anno dell'appalto e nel trimestre della seconda proroga (dal
21/08/2017 al 20/11/2017).
Nella “Contabilità finale 2016/17”, sono stati quantificati euro 46.645,50 per i servizi da pagare a corpo, euro 23.185,82 per i servizi da pagare a misura ed euro 11.588,50 per i ticket aperti nel 2016 e chiusi nel 2017, per un corrispettivo totale di euro 81.419,82 (46.645,50 + 23.185,82 + 11.588,50), dal quale il Direttore del Servizio ha detratto la penale di euro 11.023,97 per “mancati servizi resi nello svolgimento del contratto”, per un importo totale contabilizzato pari ad euro 70.395,67 (81.419,82 -
11.023,97) oltre iva, che l ha regolarmente pagato alla giusta fattura Parte_2 CP_1
n. 45/2018 emessa il 31/01/2018 per lo stesso importo quantificato in contabilità (euro 70.395,67 oltre iva).
Il 12/02/2018 la ditta in calce alla “Contabilità finale 2016/17”, ha iscritto riserva, CP_1 contestando l'applicazione della penale di euro 11.023,97, poiché infondata e non determinata, né determinabile, asserendo che “la ha prestato regolarmente tutte le attività contrattuali”, e lamentando, CP_1 inoltre, la mancata contabilizzazione di 71,50 ore di manodopera per “interventi straordinari su Vostra
pagina 9 di 20 chiamata”, che al prezzo unitario di 27,27 euro/ora comportano la mancata quantificazione di euro
1.949,81 (ore 71,50 x euro/ora 27,27), per un importo totale della riserva pari ad euro 12.973,78
(11.023,97 + 1.949,81) oltre iva.
Nella “Contabilità della seconda proroga trimestrale”, il Direttore del Servizio ha quantificato la somma di euro 45.111,00 per i servizi da pagare sia a corpo, che a misura, detraendo poi la penale di euro 9.913,16 per “mancati servizi resi nello svolgimento del contratto”, per un importo totale contabilizzato pari ad euro
35.197,84 (45.111,00 - 9.913,16) oltre iva, che l ha regolarmente pagato Parte_2 alla giusta fattura n. 61/2018 emessa il 21/02/2018 per lo stesso importo quantificato in contabilità CP_1
(euro 35.197,84 oltre iva).
Il 12/02/2018 la in calce alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”, ha iscritto CP_1 riserva, contestando l'applicazione della penale di 9.913,16 euro, poiché infondata e non determinata, né determinabile, asserendo che “la ha prestato regolarmente tutte le attività contrattuali”, e lamentando, CP_1 inoltre, la mancata contabilizzazione di: - 170,00 ore di manodopera per “interventi straordinari su Vostra chiamata”, che al prezzo unitario di 27,27 euro/ora comportano la mancata quantificazione di euro
3.572,37 (ore 170,00 x euro/ora 27,27); - 3 interventi quindicinali, che al prezzo di 170,00 euro/cad. comportano la mancata quantificazione di euro 510,00 (n. 3 interventi x euro/cad. 170,00).
L'importo totale della riserva iscritta in calce alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale” è pari ad euro 13.995,53 (9.913,16 + 3.572,37 + 510,00) oltre iva.
Il Consulente ha esaminato le riserve iscritte dalla Gielle.
L'opposta ha contestato l'indeterminatezza delle penali comminate dalla Direzione del
Servizio (nella misura di euro 11.023,97 sulla “Contabilità finale 2016/17” ed euro 9.913,16 sulla
“Contabilità della seconda proroga trimestrale”, per una penale complessiva comminata pari ad euro
20.937,13), poiché prive di conteggi giustificativi.
Il Consulente ha affermato: In atti di causa, l ha prodotto i Parte_2 documenti giustificativi delle penali comminate ed, in particolare, la mail (allegato 25 depositato in atti dall' ) inviata il 21/03/2018 dalla Direzione del Sevizio (Ing. Parte_2 [...]
) al responsabile del servizio della ditta (Signor , che contiene un Per_3 CP_1 Persona_4 dettagliato riepilogo dei ritardi accumulati dalla ditta nei controlli semestrali, nei peridi di riferimento delle pagina 10 di 20 contabilità accettate con riserva, per un totale di 670 giorni (e non 571 giorni come erroneamente si legge a pagina 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), per una penale complessiva da comminare alla ditta ai sensi dell'art. 8 della parte tecnica del Capitolato speciale di appalto (“per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'effettuazione dei relativi interventi, rispetto alla programmazione concordata con I'A.P.S.. verrà comminata una penale di € 50,00”), pari ad euro 33.500,00 (giorni 670 x euro/giorno 50,00).
Dai documenti in atti non risulta che la ditta abbia contestato la mail del 21/03/2018, CP_1 contenente il conteggio dei ritardi accumulati dalla ditta, dettagliatamente quantificato dalla Direzione del
Sevizio.
Non risultano neanche le ragioni che hanno indotto la Direzione del Servizio a non applicare per intero la penale risultante dal conteggio dei ritardi allegato alla mail.
Deve, in ogni caso, ritenersi che le riserve iscritte in contabilità, con le quali la ditta ha contestato le CP_1 penali comminate dalla Direzione del Servizio, non possano essere accolte, dal momento che la penale complessivamente comminata in contabilità, pari ad euro 20.937,13 (euro 11.023,97 sulla “Contabilità finale 2016/17” ed euro 9.913,16 sulla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”), è inferiore all'importo della penale risultante dal conteggio dei ritardi accumulati dalla ditta nello svolgimento dell'appalto nei periodi considerati, pari ad euro 33.500,00, allegato alla mail inviata il 21/03/2018 dalla Direzione del
Sevizio alla ditta e non contestato. CP_1
Con le altre riserve iscritte in calce alla “Contabilità finale 2016/17” ed alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale” la ha lamentato la mancata contabilizzazione rispettivamente di 71,50 ore e di CP_1
170,00 ore di manodopera per “interventi straordinari su Vostra chiamata” ed ha chiesto il pagamento di euro 1.949,81 oltre iva per la prima riserva ed euro 3.572,37 oltre iva per la seconda riserva.
Il CTU ha rilevato come dai documenti in atti, nei periodi indicati in fattura, non risultano attività di
“manutenzione straordinaria” avviate dalla secondo la procedura stabilita al punto 7 della parte tecnica CP_1 del Capitolato speciale d'appalto.
Trattasi, quindi, di manodopera utilizzata dalla per svolgere la normale attività di CP_1
“controllo, revisione, collaudo e manutenzione”, da pagare in parte a corpo e in parte a misura ed utilizzando, per il pagamento a misura, l'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, che, come precisato al punto 6.3 della parte tecnica, include “la manodopera necessaria all'intervento pagina 11 di 20 di manutenzione ordinaria da effettuare sul presidio antincendio nonché i componenti, le parti di ricambio oltre che i materiali di consumo comunque necessari”.
Deve, quindi, concludersi che le riserve non possano essere accolte.
Per quanto concerne la riserva iscritta in calce alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”, per l'importo di 510,00 euro oltre iva, con la quale la ha lamentato la mancata contabilizzazione di tre CP_1 interventi quindicinali, asserendo che la Direzione del Servizio avrebbe contabilizzato soltanto due interventi quindicinali, anziché i cinque interventi resi dalla si osserva che la riserva non può essere accolta, poiché CP_1 generica ed indeterminata, dal momento che la non ha documentato i tre presunti interventi ulteriori che CP_1 avrebbe effettuato e non ha nemmeno indicato date, luoghi ed operai che avrebbero effettuato detti interventi.
Deve, quindi, concludersi che l' non debba pagare la somma di euro Parte_2
510,00 oltre iva, richiesta con la presente riserva.
Infine, la fattura n. 1072/2019, emessa il 18/04/2019 per l'importo di euro 15.814,80 oltre iva, con causale “Servizio di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi ed impianti antincendio - periodo di competenza I-II-III-IV trimestre 2018” […] si riferisce al servizio svolto dalla ditta nell'anno 2018, regolato dal contratto stipulato in data 22/12/2017, rep. n. 473. CP_1
Il CTU ha rilevato che la copia della fattura depositata in atti dalla ditta (allegato 5A) CP_1 nella causale reca la precisazione “manodopera per attività straordinaria”.
Il CTU ha escluso che la fattura debba essere pagata, richiamando le considerazioni già esposte, non risultando l'intervenuto svolgimento di “attività straordinaria” secondo le procedure stabilite al punto 7 della parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto.
Ha poi precisato che, sulla base dei documenti in atti, risulta che l' Parte_2 ha pagato alla il normale “Servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione
[...] CP_4 dei presidi antincendio dell'Ateneo” svolto nell'anno 2018, regolato dal contratto stipulato in data
22/12/2017, rep. n. 473 […] ha pagato alla ditta le attività extra canone […] Con nota prot.
GL0148/TF del 12 febbraio 2019 (e non 2018 come erroneamente si legge nella nota), inviata all' (allegato 23 depositato in atti dall' ), la Parte_2 Parte_2 ditta ha accettato con riserva la contabilità extra canone relativa al II, III e IV trimestre liquidata in CP_1 data 11/02/2019 dall'allora Direttore per l'esecuzione del contratto, Ing. nella misura di euro Persona_5
pagina 12 di 20 14.074,54 oltre iva per il II e III trimestre ed euro 4.336,66 per il IV trimestre (allegato 22 depositato in atti dall' ), contestando il mancato pagamento della manodopera nella misura Parte_2 di euro 6.910,38 nel II e III trimestre ed euro 3.609,90 nel IV trimestre.
Dalla pec inviata dal RUP alla ditta in data 21/05/2019 (allegato 8 depositato in atti CP_1 dall' ), che non è stata contestata dalla ditta, risulta che, per il servizio svolto Parte_2 nell'anno 2018, la ditta, a saldo del contratto stipulato in data 22/12/2017, rep. n. 473, debba ancora ricevere la somma di euro 11.584,72 oltre iva per “Interventi e sevizi con corrispettivo a misura”.
Ciò esposto, tenuto conto che: - non è stata prodotta in atti la contabilità finale del servizio svolto dalla ditta nell'anno 2018, regolato dal contratto stipulato in data 22/12/2017, rep. n. 473; - l'importo riportato nella fattura n. 1072/2019 emessa in data 18/04/2019, pari ad euro 15.814,80 oltre iva, non ha nessun riscontro, né giustificazione, dai documenti contabili depositati in atti;
- alla fattura sono stati allegati, in ordine sparso, i rapporti di servizio relativi all'anno 2018, senza fornire però la contabilità delle attività documentate nei rapporti, al fine di rendere intellegibili detti rapporti;
- l' ha Parte_2 pagato alla ditta il servizio svolto nei quattro trimestri dell'anno 2018, comprese le attività extra canone CP_1 liquidate dal Direttore per l'esecuzione del contratto, ad esclusione della manodopera che, come precisato al punto 6.3 della parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto, è inclusa nei prezzi dell'elenco prezzi allegato al
Capitolato; - dalla pec inviata dal RUP alla ditta in data 21/05/2019 (allegato 8 depositato in atti CP_1 dall' ), che non è stata contestata dalla ditta, risulta che per l'anno 2018 Parte_2 resta un saldo residuo da pagare alla ditta pari ad euro 11.584,72 oltre iva per “Interventi e sevizi con corrispettivo a misura”; deve ritenersi che l' non debba pagare alla ditta Parte_2
l'importo di euro 15.814,80 oltre iva di cui alla fattura n. 1072/2019 emessa il 18/04/2019, ma CP_1 debba pagare alla ditta a saldo dei servizi resi nell'anno 2018, la somma di euro 11.584,72 oltre iva, CP_1 per “Interventi e sevizi con corrispettivo a misura”.
Nel rispondere alle osservazioni formulate dalle parti, il CTU, con riguardo alla prima fattura, ha evidenziato che, trascorsi quasi due anni dalla sottoscrizione senza riserve della “Contabilità finale 2015/16” e dal pagamento della fattura per l'importo contabilizzato, la ditta ha emesso la CP_1 fattura n. 321/2018 del 28/06/2018, oggetto di causa, a saldo di una nuova e differente presunta pagina 13 di 20 contabilità, non documentata in atti, riguardante i soli servizi di manutenzione straordinaria, resi sempre nel primo anno dell'appalto.
Per giustificare l'importo di euro 10.378,81 oltre iva riportato nella nuova fattura, che non trova riscontro nei documenti in atti, la ditta , anziché produrre la contabilità dei lavori di manutenzione CP_1 straordinaria comprovante la somma richiesta, ha prodotto oltre un centinaio di rapporti di intervento
(documenti n. 2/A e n. 2/B depositati in atti dalla ditta), disordinatamente allegati, senza nessun ordine cronologico, né logico.
Va ricordato che la “Contabilità finale 2015/16”, accettata senza riserve dalla ditta , è stata CP_1 redatta proprio in base ai rapporti di intervento elaborati e sottoscritti dalle parti nel primo anno dell'appalto.
Ad avviso del CTU la ditta avrebbe dovuto tempestivamente, e non dopo due anni, CP_1 contestare alla Direzione del Servizio l'esistenza di eventuali rapporti di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non riportati in contabilità e chiedere, senza indugio, all il Parte_2 pagamento delle relative somme non contabilizzate.
La ditta , inoltre, in atti di causa, avrebbe dovuto documentare soltanto gli eventuali rapporti CP_1 di intervento non riportati in contabilità dalla Direzione del Servizio.
Si aggiunga che in base ai rapporti di intervento prodotti in atti - che riguardano indistintamente servizi di manutenzione ordinaria (da pagare in base all'elenco prezzi allegato al CSA) e servizi di manutenzione straordinaria (per le quali andava avviata la procedura prevista all'art. 7 del CSA) resi dall'appaltatore non soltanto nel primo anno dell'appalto, ma anche in date successive - il CTP della ditta (allegato 1 CP_1 alle osservazioni trasmesse dal CTP) ha contabilizzato servizi per un importo di euro 27.832,90 oltre iva, a fronte dell'importo di euro 10.378,81 oltre iva indicato in fattura.
Deve, quindi, ritenersi che i rapporti di intervento prodotti in atti non abbiano nessuna attinenza con la fattura oggetto di causa, che potrebbe essere stata emessa con riferimento ad altri conteggi andati smarriti e non più in possesso della ditta . CP_1
Non sarebbe, in ogni caso, possibile “quantificare l'ammontare del corrispettivo maturato”, come richiesto dal mandato del Giudice, in base ai rapporti di intervento prodotti in atti, dal momento che la ditta non ha operato, come avrebbe dovuto, la corretta distinzione fra i rapporti di intervento utilizzati dalla Direzione del pagina 14 di 20 Servizio per redigere la “Contabilità finale 2015/16”, accettata senza riserve dall'appaltatore e regolarmente pagata dall' , e gli eventuali rapporti di intervento non riportati in contabilità. Parte_2
Per la fattura n. 322/2018 del 28/06/2018 ha specificato che la stessa è stata emessa a saldo di una nuova e differente presunta contabilità, non documentata in atti, riguardante i soli servizi di manutenzione straordinaria resi negli stessi periodi delle due contabilità.
Per giustificare l'importo di euro 26.969,31 oltre iva […] la , anziché produrre la CP_4 presunta contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria comprovante la somma richiesta, ha prodotto in atti di causa oltre un centinaio di rapporti di intervento (documenti n. 3/A e n. 3/B depositati in atti dalla CP_
), disordinatamente allegati, senza nessun ordine cronologico, né logico, che non possono essere utilizzati per
“quantificare l'ammontare del corrispettivo maturato”, come richiesto dal mandato del Giudice, dal momento che la ditta non ha operato, come avrebbe dovuto, la corretta distinzione fra i rapporti di intervento utilizzati dalla Direzione del Servizio per redigere le due contabilità sottoscritte con riserva dall'appaltatore e gli eventuali rapporti di intervento non riportati in contabilità.
In base ai rapporti di intervento prodotti in atti - che riguardano indistintamente servizi di manutenzione ordinaria (da pagare in base all'elenco prezzi allegato al CSA) e servizi di manutenzione straordinaria (per le quali andava avviata la procedura prevista all'art. 7 del CSA) resi dall'appaltatore non soltanto nei periodi indicati in fattura, ma anche in altre date - il CTP della ditta (allegato 2 alle osservazioni CP_1 trasmesse dal CTP) ha contabilizzato servizi per un importo di euro 46.414,31 oltre iva, a fronte dell'importo di euro 26.969,31 oltre iva indicato in fattura.
Deve, quindi, ritenersi che la fattura non abbia nessuna attinenza con i rapporti di intervento prodotti in atti e che sia stata emessa, come già detto nella relazione preliminare di CTU inviata alle parti e non contestato nelle osservazioni trasmesse dal CTP della ditta , al solo fine di ottenere il pagamento CP_1 delle somme richieste dall'appaltatore con le riserve iscritte in contabilità il 12/02/2018.
Il CTU ha riesaminato le riserve, ritenendo che la corrispondenza prodotta in atti dall' documenti le carenze operative della ditta nella gestione Parte_2 dell'appalto, che hanno comportato i ritardi dettagliatamente elencati dalla Direzione del
Servizio nella nota prot. n. 144074 del 30/11/2016 e nella successiva mail del 21/03/2018.
pagina 15 di 20 Ha escluso incongruenze fra la data di iscrizione della riserva (12/02/2018), con la quale la ditta ha contestato la mancanza di conteggi giustificativi delle penali comminate, e la CP_1 successiva data di trasmissione della mail (21/03/2018), con la quale la Direzione del Servizio ha inviato alla ditta i conteggi giustificativi richiesti.
Ha evidenziato che in atti di causa e nelle osservazioni trasmesse dal CTP della ditta, non risultano contestazioni sulle date e sui numeri dei rapporti degli interventi eseguiti in ritardo, dettagliatamente elencati nella mail del 21/03/2018.
La Direzione del Servizio, inoltre, come osservato dal CTP della ditta , ha CP_1 suddiviso, probabilmente per mere ragioni di contabilità dell'Ateneo, la penale di euro
20.937,13 sulle due contabilità sottoscritte in pari data (euro 11.023,97 sulla “Contabilità finale
2016/17” ed euro 9.913,16 sulla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”), mentre, in base ai conteggi riportati nella mail, la penale andava applicata interamente sulla prima contabilità.
Ma ciò non ha arrecato nocumento alla ditta.
Ha affermato che la ditta , nelle riserve iscritte in contabilità e negli atti di causa, CP_1 non ha indicato, come avrebbe dovuto, i presunti “interventi straordinari su Vostra chiamata” eseguiti e non contabilizzati dalla Direzione del Servizio e non ha precisato né gli edifici dell'Ateneo interessati dagli interventi, né i giorni nei quali sarebbero stati eseguiti gli interventi, né gli operai che li avrebbero eseguiti.
Infine, quanto alla fattura n. 1072/2019 del 18/04/2019, dell'importo di euro 15.814,80 oltre iva, emessa per il “Servizio di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi ed impianti antincendio - periodo di competenza I-II-III-IV trimestre 2018”, regolati dal contratto stipulato il 22/12/2017 rep. n. 473 e da un nuovo CSA, differente rispetto a quello che era rimasto in vigore fino alla fine del 2017, ha ritenuto che i rapporti di intervento prodotti in atti non abbiano nessuna attinenza con la fattura oggetto di causa, che potrebbe essere stata emessa con riferimento a conteggi della sola manodopera andati smarriti e non più in possesso della ditta . Il CP_1
CTU non ha riscontrato servizi resi dalla ditta nel 2018, oltre quelli contabilizzati dalla CP_1
Direzione del Servizio e regolarmente pagati dall , che giustifichino l'importo Parte_2 richiesto.
pagina 16 di 20 Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalla parte opposta.
Ebbene, come già esposto, l'importo oggetto della fattura n. 321/2018 non risulta dovuto, avendo la ditta approvato senza riserve la contabilità degli anni 2015-2016.
Relativamente alla fattura n. 322/2018 il CTU, dopo avere esaminato le riserve tempestivamente apposte, ha escluso la debenza degli importi indicati nelle riserve per la dirimente constatazione che tutti i rapporti depositati in atti non sono stati distinti dalla ditta, la quale avrebbe dovuto estrapolare i rapporti relativi agli interventi asseritamente non computati dall'amministrazione. In sostanza, dall'esame dei documenti depositati (all. 3a e 3b) non si riesce ad individuare quali, tra i tanti rapporti, anche accettati dall'amministrazione, non risultano già computati e pagati dalla committente.
L'opposta ha contestato questa conclusione cui è giunto il CTU, ma finanche nelle osservazioni non ha individuato gli interventi esclusi dalla contabilizzazione operata dall' . Parte_2
Peraltro, oltre alla contestazione sui ritardi tramite l'email del 21.3.2018 (all. 25), vi sono ulteriori contestazioni effettuate dall'amministrazione sempre con email, riscontrate dalla ditta.
Occorre ora verificare se risulti dovuto l'importo residuo di € 11.584,72 oltre iva.
Sul punto si rileva che l'amministrazione ne ha ritenuto la fondatezza, fatta salva la prova, posta a carico della ditta, in ordine all'esistenza degli ordini e dei preventivi specificamente approvati dall'amministrazione.
La ditta, dal canto suo, pur avendo insistito sul pagamento del maggior importo azionato, come abbondantemente esposto, non è riuscita ad individuare i rapporti corrispondenti alle maggiori pretese economiche.
Tuttavia, avuto riguardo all'importo in esame, l'amministrazione ha sostanzialmente riconosciuto l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
pagina 17 di 20 Occorre rilevare come la ditta ha avanzato apposita domanda, anche ai sensi dell'art. 2041
c.c., ammissibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo alle condizioni indicate dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 26128/2010.
Com'è noto, in merito alla portata del profilo della residualità della domanda in questione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (C.
Cass., SS.UU. n. 33954/2023); ed ancora: L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.) (C. Cass., n. 14944/2022).
Alla luce dei principi riportati, certamente la domanda ex art. 2041 c.c. non può essere ammessa laddove il diritto di credito è stato escluso per la mancata tempestiva apposizione delle riserve o per la mancata prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, di cui è stato richiesto il corrispettivo.
Per converso, la domanda ex art. 2041 c.c. risulta ammissibile per l'importo di € 11.584,72, in quanto sostanzialmente riconosciuto dall'amministrazione. Al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato pagina 18 di 20 riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (C. Cass., n. 14735/2024).
L'avvenuto riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni permette di ritenere la fondatezza della domanda nei limiti indicati.
Gli interessi al tasso legale vanno riconosciuti dalla domanda (cfr. C. Cass., n. 11061/1993:
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla proposizione della domanda, in quanto il dovere giuridico d'indennizzo sorge soltanto quando il titolare dell'azione di arricchimento faccia valere la sua pretesa).
Risultano, altresì, dovuti gli interessi moratori computati dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, alla luce delle difese dell'opponente, nella misura di € 2.511,66, a titolo di ritardato pagamento delle fatture indicate, conteggio non specificamente contestato dall'opponente.
L'esistenza, in capo all'opposta, di un credito inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo conduce alla revoca del predetto titolo e alla condanna dell' al Parte_2 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 11.584,72 oltre interessi come sopra esposto e oltre alla ulteriore somma di € 2.511,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, conseguentemente l'opponente va condannata alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese, liquidate, applicando il d.l.
n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato sulla base del decisum), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria (caratterizzata da prova testi e CTU), € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 5.300,00 per compensi e € 406,50 per esborsi della fase monitoria (contributo unificato, bollo).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste per il 75% a carico dell'opposta e per il 25% a carico dell'opponente, tenuto conto dell'esito della CTU, che ha escluso la fondatezza delle pretese dell'opposta, fatto salvo l'importo sopra riconosciuto.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 6733/2020, promosso da
, in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e Parte_2
in persona del titolare (opposta), disattesa e respinta ogni diversa Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1259/2020;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
11.584,72 oltre interessi come in motivazione e della ulteriore somma di € 2.511,66;
3. condanna l'opponente alla rifusione, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 per compensi e € 406,50 per esborsi della fase monitoria, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente per il 25% a carico dell'opponente e per il
75% a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 29/10/2025.
Il Giudice
Milena AU
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
AU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C. F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. VINCENZO REINA e dall'avv. ROSARIA MARIA PULVIRENTI per procura in atti
- opponente -
e
(C.F. - P.I. , Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 rappresentata e difesa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
TO IA e dall'avv. GAIA IA per procura in atti
- opposta -
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.6.2020 L proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1259/2020, notificatole il 25.3.2020, con il quale pagina 1 di 20 le era stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
60.489,43, relativa al mancato pagamento delle fatture n. 321/2018, n. 322/2018, n.
1072/2019, nonché per interessi moratori maturati sul ritardato pagamento di n. 14 fatture.
L'opponente contestava di dover versare l'importo indicato.
Premetteva che con la ditta opposta erano stati stipulati i seguenti contratti:
1) contratto del 21.5.2015, avente ad oggetto “servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell' fissi e portatili e del servizio di gestione allarme CP_2 antincendio su chiamata da combinatore telefonico, con reperibilità continuativa”, per l'importo complessivo di euro 137.490,34 + iva, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.301,00 oltre iva.
Contratto rinnovato fino al 20.11.2017;
2) lettera-contratto, rep. n. 397, 7.12.2017, per “intervento in somma urgenza sui dispositivi di rilevazione fumi e spegnimento incendi posti nell'Archivio dell'Università, di via A. Di Sangiuliano”, da svolgersi alle condizioni indicate nel preventivo ricevuto dalla ditta il 3 maggio 2017, per l'importo di euro 36.000,00 oltre iva, da versarsi in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare soluzione;
3) Contratto del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto il “servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell'Ateneo fissi e portatili e del servizio di gestione allarme antincendio su chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa”, per l'importo di euro
122.856,27 + iva oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 3.610,40 oltre iva, della durata di un anno, non prorogabile.
L'opponente precisava che nel capitolato speciale allegato ai contratti di appalto era stato chiarito che il servizio era sia a corpo sia a misura e che per la parte a corpo il pagamento del canone sarebbe avvenuto con cadenza trimestrale posticipata, mentre per la parte dell'appalto commissionata a misura, relativa ai servizi extra canone, i pagamenti sarebbero avvenuti trimestralmente, sulla base dei SAL redatti dal Responsabile del servizio, supportati da idonea preventiva proposta della ditta appaltatrice, corredata da apposito preventivo, accettata dalla committente.
Affermava di avere contestato le fatture azionate, in quanto riferite a servizi ritenuti mancanti e/o eseguiti in ritardo, ad interventi di manutenzione straordinaria non richiesti e pagina 2 di 20 privi di alcun ordine di servizio, come segnalato con la nota prot. n. 198562 del 26 giugno
2019.
In particolare, la fattura n. 321 del 28 giugno 2018 (di € 10.378,81) risultava riferita a lavori straordinari privi di autorizzazione e di specifico ordine di servizio, erano stati contestati alla ditta servizi mancanti e ritardi ingiustificati. Inoltre evidenziava che la contabilità dell'anno
2015/2016 era stata chiusa con l'accettazione – senza riserve – da parte della ditta appaltatrice
. La fattura n. 322 del 28 giugno 2018 (di € 26.969,31), relativa a manutenzione CP_1 straordinaria, risultava priva della preventiva autorizzazione della Stazione appaltante. L'ultima fattura, n. 1072 del 18 aprile 2019 (di € 15.814,80), concerneva anche servizi straordinari non autorizzati, era stata rifiutata perché errata nell'importo e nella descrizione della attività svolte, attenendo a interventi di manutenzione riparativa e/o a guasti inclusi nel compenso da corrispondere a corpo, e il RUP aveva chiesto alla ditta la sostituzione con un'altra fattura dell'importo residuo dell'appalto, di € 11.584,72 oltre Iva, a saldo del contratto rep 473/2017 prot. 158237, purché imputabile al servizio effettivamente rendicontabile.
Affermava, poi, che durante i controlli periodici sulla regolare esecuzione dell'appalto, il
D.E. aveva riscontrato la mancata esecuzione di taluni servizi entro i termini contrattuali, e che per tali evenienze, nel capitolato speciale d'appalto, era prevista l'applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 al giorno.
Contestava gli interessi di mora da ritardo nel pagamento delle fatture, da calcolarsi sulla base del contratto.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'inesistenza di alcun debito nei confronti dell'opposta.
Si costituiva in giudizio la ditta contestando l'opposizione. CP_1 Controparte_1
Dichiarava che le prestazioni erano state approvate per iscritto dalla Stazione Appaltante e, anche ove riferibili ad attività manutentiva straordinaria e non richiesta nelle forme contrattualmente previste, erano state eseguite, facendo sorgere il diritto al compenso, anche in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
pagina 3 di 20 In merito agli interessi moratori - al netto delle fatture stornate con la nota di credito n. 457 del 31.07.2016 (n. 457 del 30.09.2015 – n. 661 del 30.12.2015 – n. 675 del 31.12.2015) e di quelle corrisposte entro il termine di scadenza del pagamento – ricalcolava l'importo dovuto in
€ 2.511,66.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 13.4.2021 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; con ordinanza del 20.12.2021 venivano ammesse le prove orali e apposito ordine di esibizione;
espletata la prova orale, delegata dinanzi al Tribunale di Bari, con ordinanza del 23.10.2023 veniva disposta CTU.
Con ordinanza del 31.10.2024, la prima resa dallo scrivente giudice, al quale il procedimento era stato riassegnato, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.4.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposta – attrice in senso sostanziale - ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo dei contratti di appalto sopra indicati.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
I titoli – ovvero i contratti di appalto – sono depositati e non risultano contestati;
tuttavia, per i lavori a misura, l'amministrazione ha escluso l'esistenza della documentazione prevista dai predetti contratti e ha, quindi, contestato l'esistenza della propria obbligazione pecuniaria.
pagina 4 di 20 Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alla sussistenza e all'entità del corrispettivo richiesto dall'opposta è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. , ha ricostruito l'iter dei contratti di appalto e Persona_1 la relativa documentazione.
Ha rilevato che con il primo contratto sottoscritto in data 21/05/2015, repertorio n. 22,
l' ha affidato alla ditta “il servizio di Parte_2 Controparte_1 controllo, revisione, collaudo e manutenzione di tutti i presidi antincendio dell' fissi e portatili e del CP_2 servizio di gestione allarme antincendio su chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa” per la durata di un anno, per l'importo contrattuale di euro 137.490,34 oltre iva.
L'art. 4 del contratto stabilisce che “il lavoro sarà compensato a corpo per le attività inerenti i punti
6.1 e 6.2 della parte tecnica del Capitolato ed a misura per quel che concerne il punto 6.3, in base ai prezzi offerti dalla Ditta, omnicomprensivi di ogni onere inerente l'esecuzione del contratto” ed, inoltre, precisa che: - “per quel che concerne le attività da compensare a corpo, ossia per i servizi di controllo semestrale, revisione e collaudo dei presidi antincendio, il contraente riceverà la corresponsione del canone sulla base di quanto regolarmente eseguito e accertato dall'Amministrazione, mediante numero quattro pagamenti, con cadenza trimestrale posticipata rispetto allo svolgimento dei servizi, a fronte di presentazione delle fatture, previa consegna dei fogli di lavoro opportunamente compilati e controfirmati da referenti del Committente e dei documenti di accompagnamento al trasporto e/o foglio di avvenuta consegna per quel che concerne le forniture;
- per quanto riguarda le attività da compensare a misura, ovvero la fornitura di componenti e parti di ricambio, attività di manutenzione ordinaria di cui all'art.
6.3 del Capitolato speciale d'appalto, la Ditta riceverà, su base trimestrale, il pagamento degli importi relativi agli interventi di manutenzione a rottura effettuati nel trimestre”.
Nella parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto, i punti 6.1 (“Controllo semestrale dei presidi antincendio”) e 6.2 (“Revisione programmata “a scadenza” (a cadenza pluriennale) degli estintori”), individuano le attività che rientrano nel corrispettivo da pagare a corpo e precisano le modalità di svolgimento del servizio ed, inoltre, il punto 6.3 (“Manutenzione ordinaria presidi antincendio con corrispettivo a misura”), per i lavori da pagare a misura, stabilisce che “nel caso in cui si verifichi la necessità di effettuare interventi in sede di controllo dei presidi antincendio o negli interventi su richiesta al di pagina 5 di 20 fuori degli interventi programmati (semestrali), il Committente chiederà alla Ditta una dettagliata relazione tecnica, da cui risultino le cause del guasto ed il tipo di intervento da effettuare”.
Al Capitolato speciale d'appalto è stato allegato un elenco dei prezzi da utilizzare per il pagamento delle principali parti di ricambio dei presidi antincendio, che includono “la manodopera necessaria all'intervento di manutenzione ordinaria da effettuare sul presidio antincendio nonché i componenti, le parti di ricambio oltre che i materiali di consumo comunque necessari”, come si legge al punto 6.3 della parte tecnica del Capitolato, ed inoltre sempre il punto 6.3 precisa che, per la sostituzione di componenti e materiali che non rientrano nell'elenco prezzi allegato al
Capitolato, occorre provvedere ad un intervento di “manutenzione straordinaria” e “in tal caso la ha l'obbligo di avviare la procedura prevista al punto 7”. CP_3
Il punto 7 (“Interventi di manutenzione straordinaria”) precisa le procedure da seguire per ciascun intervento di “manutenzione straordinaria”, che in ogni caso va commissionato “con ordine separato al di fuori del presente appalto” (in particolare, al punto 7 della parte tecnica del Capitolato speciale di appalto si legge: “Qualora non sia sufficiente effettuare un intervento di manutenzione
(semestrale. periodica pluriennale o ordinaria con corrispettivo a misura) per ripristinare il corretto funzionamento, a norma, del presidio antincendio, l'impresa dovrà proporre un intervento di manutenzione straordinaria o di completa sostituzione del presidio. Per manutenzione straordinaria si intende l'intervento che richiede la sostituzione di parti di ricambio non inclusi nell'art.
6.3. In tal caso l'impresa nel più breve tempo possibile presenterà la sua proposta di intervento recante le motivazioni a supporto della stessa, unitamente all'indicazione dell'entità del costo dell'intervento. Il Committente valuterà la necessità e la priorità dell'effettuazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del presidio ed opererà per come riterrà opportuno. Nei casi in cui si renda necessario un intervento di sostituzione di un presidio antincendio in somma urgenza (elettropompa antincendio. centralina di rivelazione fumi, etc.). il Committente potrà ordinarne alla
Ditta l'esecuzione, secondo quanto indicato dalla vigente normativa. In tali casi la Ditta dovrà intervenire entro le 48 ore successive, salvo che venga diversamente concordato con I'A.P.S.. A lavori ultimati, il corrispettivo verrà stabilito con le modalità indicate dalla normativa per i casi di lavori in somma urgenza salvo ogni diritto della Ditta a contestare l'operato dell'Amministrazione nei modi e tempi previsti dalla legislazione sui contratti pubblici di lavori e servizi, con particolare riferimento agli interventi in somma urgenza. In ogni caso pagina 6 di 20 l'intervento di manutenzione straordinaria verrà commissionato con ordine separato al di fuori del presente appalto”).
[…] Il punto 6 (“Pagamenti”) stabilisce che le eventuali attività di “manutenzione straordinaria”, pur segnalate nell'ambito del presente appalto, “esulano per quel che concerne l'affidamento delle stesse e tutto l'iter successivo dal presente contratto” e conseguentemente “qualora l'Amministrazione decidesse di farle effettuare alla Ditta, a seguito di eventuale specifico affidamento, verranno liquidate le relative fatture con procedura del tutto indipendente dall'appalto regolato dal presente Capitolato”.
Il CTU ha precisato che il contratto di servizio stipulato in data 21/05/2015 è stato rinnovato, agli stessi prezzi, patti e condizioni, con contratto sottoscritto in data 20/07/2016, repertorio n. 42, per la durata di un ulteriore anno, e precisamente dal 21/05/2 016 al 20/05/2017, ed è stato successivamente prorogato per due ulteriori trimestri, e segnatamente in data 19/06/2017, con contratto rep. n. 115/2017, fino al
20/08/2017 e in data 27/09/2017, con contratto rep. n. 129/2017, fino al 20/11/2017.
Il 07/12/2017, all'esito di apposita procedura di acquisto sul , con contratto rep. n. 397, è stato Pt_3 perfezionato l'affidamento alla ditta di un servizio di intervento straordinario (“Intervento in CP_1 somma urgenza sui dispositivi di rilevazione fumi e spegnimento incendi posti nell'Archivio dell'Università, di via A. Di Sangiuliano”), per un importo di euro 36.000,00 oltre iva autorizzato con D.D.G. Rep. n. 2155 del 13/06/2017, che è stato regolarmente pagato, per l'intero importo, a seguito di emissione della fattura n.
596/2017 del 28/11/2017.
Il 22/12/2017, all'esito di apposita procedura negoziata di acquisto sul , con contratto rep. n. Pt_3
473, è stato nuovamente affidato alla ditta il “servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione CP_1 di tutti i presidi antincendio dell' fissi e portatili e del servizio di gestione allarme antincendio su CP_2 chiamata da combinatore telefonico con reperibilità continuativa”, per la durata di un ulteriore anno non prorogabile, per l'importo di euro 122.856,27 oltre iva e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di euro 3.610,40 oltre iva.
Ciò posto, il CTU ha constatato che la ditta ha emesso le seguenti fatture, CP_1 contestate dall' e non pagate: Parte_2
pagina 7 di 20 1) fattura n. 321/2018 del 28/06/2018 dell'importo di euro 10.378,81; 2) fattura n. 322/2018 del
28/06/2018 dell'importo di euro 26.969,31; 3) fattura n. 1072/2019 del 18/04/2019 dell'importo di euro 15.814,80 per un totale di € 53.162,92.
Il Consulente ha analizzato le singole fatture, verificando che la fattura n. 321/2018 emessa il
28/06/2018, per l'importo di euro 10.378,81 oltre iva, con causale “Saldo contabilità manutenzione straordinaria 2015-2016”, si riferisce ai servizi forniti dalla nel primo anno di servizio (dal CP_1
21/05/2015 al 20/05/2016), regolati dal contratto sottoscritto in data 21/05/2015, repertorio n. 22.
Ha rilevato che dai documenti in atti non risultano attività di “manutenzione straordinaria” svolte dalla nel periodo indicato in fattura e che non risultano neanche riscontri documentali CP_1 giustificativi dell'importo di euro 10.378,81 oltre iva indicato in fattura, né documenti contabili dai quali si possa evincere a quali servizi resi dalla si riferisca l'importo della fattura. CP_1
Alla fattura sono stati allegati i rapporti di servizio relativi alla normale attività di “controllo, revisione, collaudo e manutenzione” svolta dalla nel primo anno dell'appalto (dal 21/05/2015 al CP_1
20/05/2016), per la quale la Direzione per l'esecuzione del Servizio, nelle persone dell'Ing. A, e Per_2 del Geom. , hanno redatto “Contabilità finale 2015/16”, sottoscritta dalla senza riserve. Parte_4 CP_1
Nella “Contabilità finale 2015/16”, accettata come già detto dalla senza riserve, sono stati CP_1 quantificati euro 94.541.64 oltre iva per i servizi da pagare a corpo ed euro 25.965,80 oltre iva per i servizi da pagare a misura, per un corrispettivo totale di euro 120.507,44 (94.541.64 + 25.965,80) oltre iva, che l' ha regolarmente pagato alla ditta giusta fattura n. 455/2016 Parte_2 CP_1 emessa in data 31/07/2016, per lo stesso importo quantificato in contabilità (euro 120.507,44 oltre iva), a saldo del “Servizio di manutenzione di tutti i presidi antincendio fissi e portatili e servizio di gestione allarme incendio” svolto nella prima annualità dell'appalto.
Deve, quindi, ritenersi che l' non debba pagare alla ditta Parte_2 CP_1
l'importo di euro 10.378,81 oltre iva, riportato nella fattura n. 321/2018 emessa in data 28/06/2018.
Le argomentazioni indicate meritano di essere condivise, risultando assorbente la questione dell'accettazione senza riserve della contabilità da parte della ditta.
Il Consulente ha, quindi, continuato, con la fattura n. 322/2018 emessa il 28/06/2018 per l'importo di euro 26.969,31 oltre iva, con causale “Saldo contabilità manutenzione straordinaria pagina 8 di 20 21/11/2016 al 20/05/2017 e 21/08/2017 al 20/11/2017”, relativa ai servizi resi dalla nel CP_1 secondo semestre (dal 21 novembre 2016 al 20 maggio 2017) del secondo anno di appalto, regolati dal contratto sottoscritto in data 20/07/2016, repertorio n. 42, e nel trimestre della seconda proroga (dal 21 agosto 2017 al 20 novembre 2017) convenuta tra le parti il 27/09/2017, con contratto rep. n. 129/2017.
Anche questa fattura è stata emessa per lavori di “manutenzione straordinaria”, regolati dal punto 7 della parte tecnica del Capitolato speciale di appalto (“Interventi di manutenzione straordinaria”), e ciò malgrado dai documenti in atti non risultino attività di “manutenzione straordinaria” svolte dalla nei periodi CP_1 indicati in fattura.
In realtà, diversamente da quanto si legge nella causale indicata in fattura e da quanto esposto in comparsa di costituzione e risposta, dagli atti di causa risulta che l'importo della fattura (euro 26.969,31 oltre iva) è esattamente pari alla somma degli importi delle riserve iscritte dalla nelle due contabilità redatte CP_1 dal Direttore del Servizio, Ing. , per i servizi resi nei periodi indicati in fattura, e cioè nella Persona_3
“Contabilità finale 2016/17” e nella “Contabilità seconda proroga trimestrale” relative alla normale attività CP_ di “controllo, revisione, collaudo e manutenzione” svolta dalla nel secondo semestre (dal CP_1
21/11/2016 al 20/05/2017) del secondo anno dell'appalto e nel trimestre della seconda proroga (dal
21/08/2017 al 20/11/2017).
Nella “Contabilità finale 2016/17”, sono stati quantificati euro 46.645,50 per i servizi da pagare a corpo, euro 23.185,82 per i servizi da pagare a misura ed euro 11.588,50 per i ticket aperti nel 2016 e chiusi nel 2017, per un corrispettivo totale di euro 81.419,82 (46.645,50 + 23.185,82 + 11.588,50), dal quale il Direttore del Servizio ha detratto la penale di euro 11.023,97 per “mancati servizi resi nello svolgimento del contratto”, per un importo totale contabilizzato pari ad euro 70.395,67 (81.419,82 -
11.023,97) oltre iva, che l ha regolarmente pagato alla giusta fattura Parte_2 CP_1
n. 45/2018 emessa il 31/01/2018 per lo stesso importo quantificato in contabilità (euro 70.395,67 oltre iva).
Il 12/02/2018 la ditta in calce alla “Contabilità finale 2016/17”, ha iscritto riserva, CP_1 contestando l'applicazione della penale di euro 11.023,97, poiché infondata e non determinata, né determinabile, asserendo che “la ha prestato regolarmente tutte le attività contrattuali”, e lamentando, CP_1 inoltre, la mancata contabilizzazione di 71,50 ore di manodopera per “interventi straordinari su Vostra
pagina 9 di 20 chiamata”, che al prezzo unitario di 27,27 euro/ora comportano la mancata quantificazione di euro
1.949,81 (ore 71,50 x euro/ora 27,27), per un importo totale della riserva pari ad euro 12.973,78
(11.023,97 + 1.949,81) oltre iva.
Nella “Contabilità della seconda proroga trimestrale”, il Direttore del Servizio ha quantificato la somma di euro 45.111,00 per i servizi da pagare sia a corpo, che a misura, detraendo poi la penale di euro 9.913,16 per “mancati servizi resi nello svolgimento del contratto”, per un importo totale contabilizzato pari ad euro
35.197,84 (45.111,00 - 9.913,16) oltre iva, che l ha regolarmente pagato Parte_2 alla giusta fattura n. 61/2018 emessa il 21/02/2018 per lo stesso importo quantificato in contabilità CP_1
(euro 35.197,84 oltre iva).
Il 12/02/2018 la in calce alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”, ha iscritto CP_1 riserva, contestando l'applicazione della penale di 9.913,16 euro, poiché infondata e non determinata, né determinabile, asserendo che “la ha prestato regolarmente tutte le attività contrattuali”, e lamentando, CP_1 inoltre, la mancata contabilizzazione di: - 170,00 ore di manodopera per “interventi straordinari su Vostra chiamata”, che al prezzo unitario di 27,27 euro/ora comportano la mancata quantificazione di euro
3.572,37 (ore 170,00 x euro/ora 27,27); - 3 interventi quindicinali, che al prezzo di 170,00 euro/cad. comportano la mancata quantificazione di euro 510,00 (n. 3 interventi x euro/cad. 170,00).
L'importo totale della riserva iscritta in calce alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale” è pari ad euro 13.995,53 (9.913,16 + 3.572,37 + 510,00) oltre iva.
Il Consulente ha esaminato le riserve iscritte dalla Gielle.
L'opposta ha contestato l'indeterminatezza delle penali comminate dalla Direzione del
Servizio (nella misura di euro 11.023,97 sulla “Contabilità finale 2016/17” ed euro 9.913,16 sulla
“Contabilità della seconda proroga trimestrale”, per una penale complessiva comminata pari ad euro
20.937,13), poiché prive di conteggi giustificativi.
Il Consulente ha affermato: In atti di causa, l ha prodotto i Parte_2 documenti giustificativi delle penali comminate ed, in particolare, la mail (allegato 25 depositato in atti dall' ) inviata il 21/03/2018 dalla Direzione del Sevizio (Ing. Parte_2 [...]
) al responsabile del servizio della ditta (Signor , che contiene un Per_3 CP_1 Persona_4 dettagliato riepilogo dei ritardi accumulati dalla ditta nei controlli semestrali, nei peridi di riferimento delle pagina 10 di 20 contabilità accettate con riserva, per un totale di 670 giorni (e non 571 giorni come erroneamente si legge a pagina 14 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), per una penale complessiva da comminare alla ditta ai sensi dell'art. 8 della parte tecnica del Capitolato speciale di appalto (“per ogni giorno di CP_1 ritardo nell'effettuazione dei relativi interventi, rispetto alla programmazione concordata con I'A.P.S.. verrà comminata una penale di € 50,00”), pari ad euro 33.500,00 (giorni 670 x euro/giorno 50,00).
Dai documenti in atti non risulta che la ditta abbia contestato la mail del 21/03/2018, CP_1 contenente il conteggio dei ritardi accumulati dalla ditta, dettagliatamente quantificato dalla Direzione del
Sevizio.
Non risultano neanche le ragioni che hanno indotto la Direzione del Servizio a non applicare per intero la penale risultante dal conteggio dei ritardi allegato alla mail.
Deve, in ogni caso, ritenersi che le riserve iscritte in contabilità, con le quali la ditta ha contestato le CP_1 penali comminate dalla Direzione del Servizio, non possano essere accolte, dal momento che la penale complessivamente comminata in contabilità, pari ad euro 20.937,13 (euro 11.023,97 sulla “Contabilità finale 2016/17” ed euro 9.913,16 sulla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”), è inferiore all'importo della penale risultante dal conteggio dei ritardi accumulati dalla ditta nello svolgimento dell'appalto nei periodi considerati, pari ad euro 33.500,00, allegato alla mail inviata il 21/03/2018 dalla Direzione del
Sevizio alla ditta e non contestato. CP_1
Con le altre riserve iscritte in calce alla “Contabilità finale 2016/17” ed alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale” la ha lamentato la mancata contabilizzazione rispettivamente di 71,50 ore e di CP_1
170,00 ore di manodopera per “interventi straordinari su Vostra chiamata” ed ha chiesto il pagamento di euro 1.949,81 oltre iva per la prima riserva ed euro 3.572,37 oltre iva per la seconda riserva.
Il CTU ha rilevato come dai documenti in atti, nei periodi indicati in fattura, non risultano attività di
“manutenzione straordinaria” avviate dalla secondo la procedura stabilita al punto 7 della parte tecnica CP_1 del Capitolato speciale d'appalto.
Trattasi, quindi, di manodopera utilizzata dalla per svolgere la normale attività di CP_1
“controllo, revisione, collaudo e manutenzione”, da pagare in parte a corpo e in parte a misura ed utilizzando, per il pagamento a misura, l'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, che, come precisato al punto 6.3 della parte tecnica, include “la manodopera necessaria all'intervento pagina 11 di 20 di manutenzione ordinaria da effettuare sul presidio antincendio nonché i componenti, le parti di ricambio oltre che i materiali di consumo comunque necessari”.
Deve, quindi, concludersi che le riserve non possano essere accolte.
Per quanto concerne la riserva iscritta in calce alla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”, per l'importo di 510,00 euro oltre iva, con la quale la ha lamentato la mancata contabilizzazione di tre CP_1 interventi quindicinali, asserendo che la Direzione del Servizio avrebbe contabilizzato soltanto due interventi quindicinali, anziché i cinque interventi resi dalla si osserva che la riserva non può essere accolta, poiché CP_1 generica ed indeterminata, dal momento che la non ha documentato i tre presunti interventi ulteriori che CP_1 avrebbe effettuato e non ha nemmeno indicato date, luoghi ed operai che avrebbero effettuato detti interventi.
Deve, quindi, concludersi che l' non debba pagare la somma di euro Parte_2
510,00 oltre iva, richiesta con la presente riserva.
Infine, la fattura n. 1072/2019, emessa il 18/04/2019 per l'importo di euro 15.814,80 oltre iva, con causale “Servizio di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi ed impianti antincendio - periodo di competenza I-II-III-IV trimestre 2018” […] si riferisce al servizio svolto dalla ditta nell'anno 2018, regolato dal contratto stipulato in data 22/12/2017, rep. n. 473. CP_1
Il CTU ha rilevato che la copia della fattura depositata in atti dalla ditta (allegato 5A) CP_1 nella causale reca la precisazione “manodopera per attività straordinaria”.
Il CTU ha escluso che la fattura debba essere pagata, richiamando le considerazioni già esposte, non risultando l'intervenuto svolgimento di “attività straordinaria” secondo le procedure stabilite al punto 7 della parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto.
Ha poi precisato che, sulla base dei documenti in atti, risulta che l' Parte_2 ha pagato alla il normale “Servizio di controllo, revisione, collaudo e manutenzione
[...] CP_4 dei presidi antincendio dell'Ateneo” svolto nell'anno 2018, regolato dal contratto stipulato in data
22/12/2017, rep. n. 473 […] ha pagato alla ditta le attività extra canone […] Con nota prot.
GL0148/TF del 12 febbraio 2019 (e non 2018 come erroneamente si legge nella nota), inviata all' (allegato 23 depositato in atti dall' ), la Parte_2 Parte_2 ditta ha accettato con riserva la contabilità extra canone relativa al II, III e IV trimestre liquidata in CP_1 data 11/02/2019 dall'allora Direttore per l'esecuzione del contratto, Ing. nella misura di euro Persona_5
pagina 12 di 20 14.074,54 oltre iva per il II e III trimestre ed euro 4.336,66 per il IV trimestre (allegato 22 depositato in atti dall' ), contestando il mancato pagamento della manodopera nella misura Parte_2 di euro 6.910,38 nel II e III trimestre ed euro 3.609,90 nel IV trimestre.
Dalla pec inviata dal RUP alla ditta in data 21/05/2019 (allegato 8 depositato in atti CP_1 dall' ), che non è stata contestata dalla ditta, risulta che, per il servizio svolto Parte_2 nell'anno 2018, la ditta, a saldo del contratto stipulato in data 22/12/2017, rep. n. 473, debba ancora ricevere la somma di euro 11.584,72 oltre iva per “Interventi e sevizi con corrispettivo a misura”.
Ciò esposto, tenuto conto che: - non è stata prodotta in atti la contabilità finale del servizio svolto dalla ditta nell'anno 2018, regolato dal contratto stipulato in data 22/12/2017, rep. n. 473; - l'importo riportato nella fattura n. 1072/2019 emessa in data 18/04/2019, pari ad euro 15.814,80 oltre iva, non ha nessun riscontro, né giustificazione, dai documenti contabili depositati in atti;
- alla fattura sono stati allegati, in ordine sparso, i rapporti di servizio relativi all'anno 2018, senza fornire però la contabilità delle attività documentate nei rapporti, al fine di rendere intellegibili detti rapporti;
- l' ha Parte_2 pagato alla ditta il servizio svolto nei quattro trimestri dell'anno 2018, comprese le attività extra canone CP_1 liquidate dal Direttore per l'esecuzione del contratto, ad esclusione della manodopera che, come precisato al punto 6.3 della parte tecnica del Capitolato speciale d'appalto, è inclusa nei prezzi dell'elenco prezzi allegato al
Capitolato; - dalla pec inviata dal RUP alla ditta in data 21/05/2019 (allegato 8 depositato in atti CP_1 dall' ), che non è stata contestata dalla ditta, risulta che per l'anno 2018 Parte_2 resta un saldo residuo da pagare alla ditta pari ad euro 11.584,72 oltre iva per “Interventi e sevizi con corrispettivo a misura”; deve ritenersi che l' non debba pagare alla ditta Parte_2
l'importo di euro 15.814,80 oltre iva di cui alla fattura n. 1072/2019 emessa il 18/04/2019, ma CP_1 debba pagare alla ditta a saldo dei servizi resi nell'anno 2018, la somma di euro 11.584,72 oltre iva, CP_1 per “Interventi e sevizi con corrispettivo a misura”.
Nel rispondere alle osservazioni formulate dalle parti, il CTU, con riguardo alla prima fattura, ha evidenziato che, trascorsi quasi due anni dalla sottoscrizione senza riserve della “Contabilità finale 2015/16” e dal pagamento della fattura per l'importo contabilizzato, la ditta ha emesso la CP_1 fattura n. 321/2018 del 28/06/2018, oggetto di causa, a saldo di una nuova e differente presunta pagina 13 di 20 contabilità, non documentata in atti, riguardante i soli servizi di manutenzione straordinaria, resi sempre nel primo anno dell'appalto.
Per giustificare l'importo di euro 10.378,81 oltre iva riportato nella nuova fattura, che non trova riscontro nei documenti in atti, la ditta , anziché produrre la contabilità dei lavori di manutenzione CP_1 straordinaria comprovante la somma richiesta, ha prodotto oltre un centinaio di rapporti di intervento
(documenti n. 2/A e n. 2/B depositati in atti dalla ditta), disordinatamente allegati, senza nessun ordine cronologico, né logico.
Va ricordato che la “Contabilità finale 2015/16”, accettata senza riserve dalla ditta , è stata CP_1 redatta proprio in base ai rapporti di intervento elaborati e sottoscritti dalle parti nel primo anno dell'appalto.
Ad avviso del CTU la ditta avrebbe dovuto tempestivamente, e non dopo due anni, CP_1 contestare alla Direzione del Servizio l'esistenza di eventuali rapporti di intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non riportati in contabilità e chiedere, senza indugio, all il Parte_2 pagamento delle relative somme non contabilizzate.
La ditta , inoltre, in atti di causa, avrebbe dovuto documentare soltanto gli eventuali rapporti CP_1 di intervento non riportati in contabilità dalla Direzione del Servizio.
Si aggiunga che in base ai rapporti di intervento prodotti in atti - che riguardano indistintamente servizi di manutenzione ordinaria (da pagare in base all'elenco prezzi allegato al CSA) e servizi di manutenzione straordinaria (per le quali andava avviata la procedura prevista all'art. 7 del CSA) resi dall'appaltatore non soltanto nel primo anno dell'appalto, ma anche in date successive - il CTP della ditta (allegato 1 CP_1 alle osservazioni trasmesse dal CTP) ha contabilizzato servizi per un importo di euro 27.832,90 oltre iva, a fronte dell'importo di euro 10.378,81 oltre iva indicato in fattura.
Deve, quindi, ritenersi che i rapporti di intervento prodotti in atti non abbiano nessuna attinenza con la fattura oggetto di causa, che potrebbe essere stata emessa con riferimento ad altri conteggi andati smarriti e non più in possesso della ditta . CP_1
Non sarebbe, in ogni caso, possibile “quantificare l'ammontare del corrispettivo maturato”, come richiesto dal mandato del Giudice, in base ai rapporti di intervento prodotti in atti, dal momento che la ditta non ha operato, come avrebbe dovuto, la corretta distinzione fra i rapporti di intervento utilizzati dalla Direzione del pagina 14 di 20 Servizio per redigere la “Contabilità finale 2015/16”, accettata senza riserve dall'appaltatore e regolarmente pagata dall' , e gli eventuali rapporti di intervento non riportati in contabilità. Parte_2
Per la fattura n. 322/2018 del 28/06/2018 ha specificato che la stessa è stata emessa a saldo di una nuova e differente presunta contabilità, non documentata in atti, riguardante i soli servizi di manutenzione straordinaria resi negli stessi periodi delle due contabilità.
Per giustificare l'importo di euro 26.969,31 oltre iva […] la , anziché produrre la CP_4 presunta contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria comprovante la somma richiesta, ha prodotto in atti di causa oltre un centinaio di rapporti di intervento (documenti n. 3/A e n. 3/B depositati in atti dalla CP_
), disordinatamente allegati, senza nessun ordine cronologico, né logico, che non possono essere utilizzati per
“quantificare l'ammontare del corrispettivo maturato”, come richiesto dal mandato del Giudice, dal momento che la ditta non ha operato, come avrebbe dovuto, la corretta distinzione fra i rapporti di intervento utilizzati dalla Direzione del Servizio per redigere le due contabilità sottoscritte con riserva dall'appaltatore e gli eventuali rapporti di intervento non riportati in contabilità.
In base ai rapporti di intervento prodotti in atti - che riguardano indistintamente servizi di manutenzione ordinaria (da pagare in base all'elenco prezzi allegato al CSA) e servizi di manutenzione straordinaria (per le quali andava avviata la procedura prevista all'art. 7 del CSA) resi dall'appaltatore non soltanto nei periodi indicati in fattura, ma anche in altre date - il CTP della ditta (allegato 2 alle osservazioni CP_1 trasmesse dal CTP) ha contabilizzato servizi per un importo di euro 46.414,31 oltre iva, a fronte dell'importo di euro 26.969,31 oltre iva indicato in fattura.
Deve, quindi, ritenersi che la fattura non abbia nessuna attinenza con i rapporti di intervento prodotti in atti e che sia stata emessa, come già detto nella relazione preliminare di CTU inviata alle parti e non contestato nelle osservazioni trasmesse dal CTP della ditta , al solo fine di ottenere il pagamento CP_1 delle somme richieste dall'appaltatore con le riserve iscritte in contabilità il 12/02/2018.
Il CTU ha riesaminato le riserve, ritenendo che la corrispondenza prodotta in atti dall' documenti le carenze operative della ditta nella gestione Parte_2 dell'appalto, che hanno comportato i ritardi dettagliatamente elencati dalla Direzione del
Servizio nella nota prot. n. 144074 del 30/11/2016 e nella successiva mail del 21/03/2018.
pagina 15 di 20 Ha escluso incongruenze fra la data di iscrizione della riserva (12/02/2018), con la quale la ditta ha contestato la mancanza di conteggi giustificativi delle penali comminate, e la CP_1 successiva data di trasmissione della mail (21/03/2018), con la quale la Direzione del Servizio ha inviato alla ditta i conteggi giustificativi richiesti.
Ha evidenziato che in atti di causa e nelle osservazioni trasmesse dal CTP della ditta, non risultano contestazioni sulle date e sui numeri dei rapporti degli interventi eseguiti in ritardo, dettagliatamente elencati nella mail del 21/03/2018.
La Direzione del Servizio, inoltre, come osservato dal CTP della ditta , ha CP_1 suddiviso, probabilmente per mere ragioni di contabilità dell'Ateneo, la penale di euro
20.937,13 sulle due contabilità sottoscritte in pari data (euro 11.023,97 sulla “Contabilità finale
2016/17” ed euro 9.913,16 sulla “Contabilità della seconda proroga trimestrale”), mentre, in base ai conteggi riportati nella mail, la penale andava applicata interamente sulla prima contabilità.
Ma ciò non ha arrecato nocumento alla ditta.
Ha affermato che la ditta , nelle riserve iscritte in contabilità e negli atti di causa, CP_1 non ha indicato, come avrebbe dovuto, i presunti “interventi straordinari su Vostra chiamata” eseguiti e non contabilizzati dalla Direzione del Servizio e non ha precisato né gli edifici dell'Ateneo interessati dagli interventi, né i giorni nei quali sarebbero stati eseguiti gli interventi, né gli operai che li avrebbero eseguiti.
Infine, quanto alla fattura n. 1072/2019 del 18/04/2019, dell'importo di euro 15.814,80 oltre iva, emessa per il “Servizio di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria dei presidi ed impianti antincendio - periodo di competenza I-II-III-IV trimestre 2018”, regolati dal contratto stipulato il 22/12/2017 rep. n. 473 e da un nuovo CSA, differente rispetto a quello che era rimasto in vigore fino alla fine del 2017, ha ritenuto che i rapporti di intervento prodotti in atti non abbiano nessuna attinenza con la fattura oggetto di causa, che potrebbe essere stata emessa con riferimento a conteggi della sola manodopera andati smarriti e non più in possesso della ditta . Il CP_1
CTU non ha riscontrato servizi resi dalla ditta nel 2018, oltre quelli contabilizzati dalla CP_1
Direzione del Servizio e regolarmente pagati dall , che giustifichino l'importo Parte_2 richiesto.
pagina 16 di 20 Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e ben motivate anche nella risposta alle osservazioni formulate dalla parte opposta.
Ebbene, come già esposto, l'importo oggetto della fattura n. 321/2018 non risulta dovuto, avendo la ditta approvato senza riserve la contabilità degli anni 2015-2016.
Relativamente alla fattura n. 322/2018 il CTU, dopo avere esaminato le riserve tempestivamente apposte, ha escluso la debenza degli importi indicati nelle riserve per la dirimente constatazione che tutti i rapporti depositati in atti non sono stati distinti dalla ditta, la quale avrebbe dovuto estrapolare i rapporti relativi agli interventi asseritamente non computati dall'amministrazione. In sostanza, dall'esame dei documenti depositati (all. 3a e 3b) non si riesce ad individuare quali, tra i tanti rapporti, anche accettati dall'amministrazione, non risultano già computati e pagati dalla committente.
L'opposta ha contestato questa conclusione cui è giunto il CTU, ma finanche nelle osservazioni non ha individuato gli interventi esclusi dalla contabilizzazione operata dall' . Parte_2
Peraltro, oltre alla contestazione sui ritardi tramite l'email del 21.3.2018 (all. 25), vi sono ulteriori contestazioni effettuate dall'amministrazione sempre con email, riscontrate dalla ditta.
Occorre ora verificare se risulti dovuto l'importo residuo di € 11.584,72 oltre iva.
Sul punto si rileva che l'amministrazione ne ha ritenuto la fondatezza, fatta salva la prova, posta a carico della ditta, in ordine all'esistenza degli ordini e dei preventivi specificamente approvati dall'amministrazione.
La ditta, dal canto suo, pur avendo insistito sul pagamento del maggior importo azionato, come abbondantemente esposto, non è riuscita ad individuare i rapporti corrispondenti alle maggiori pretese economiche.
Tuttavia, avuto riguardo all'importo in esame, l'amministrazione ha sostanzialmente riconosciuto l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.
pagina 17 di 20 Occorre rilevare come la ditta ha avanzato apposita domanda, anche ai sensi dell'art. 2041
c.c., ammissibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo alle condizioni indicate dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 26128/2010.
Com'è noto, in merito alla portata del profilo della residualità della domanda in questione, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (C.
Cass., SS.UU. n. 33954/2023); ed ancora: L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'ammissibilità dell'azione di arricchimento sul presupposto che la stessa fosse stata esercitata in via subordinata rispetto ad un'azione contrattuale respinta per carenza di prova, mentre invece nessuna azione contrattuale era stata esercitata nei riguardi delle parti destinatarie dell'azione ex art. 2041 c.c.) (C. Cass., n. 14944/2022).
Alla luce dei principi riportati, certamente la domanda ex art. 2041 c.c. non può essere ammessa laddove il diritto di credito è stato escluso per la mancata tempestiva apposizione delle riserve o per la mancata prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni, di cui è stato richiesto il corrispettivo.
Per converso, la domanda ex art. 2041 c.c. risulta ammissibile per l'importo di € 11.584,72, in quanto sostanzialmente riconosciuto dall'amministrazione. Al riguardo i giudici di legittimità hanno affermato che Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato pagina 18 di 20 riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (C. Cass., n. 14735/2024).
L'avvenuto riconoscimento dell'esecuzione delle prestazioni permette di ritenere la fondatezza della domanda nei limiti indicati.
Gli interessi al tasso legale vanno riconosciuti dalla domanda (cfr. C. Cass., n. 11061/1993:
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla proposizione della domanda, in quanto il dovere giuridico d'indennizzo sorge soltanto quando il titolare dell'azione di arricchimento faccia valere la sua pretesa).
Risultano, altresì, dovuti gli interessi moratori computati dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta, alla luce delle difese dell'opponente, nella misura di € 2.511,66, a titolo di ritardato pagamento delle fatture indicate, conteggio non specificamente contestato dall'opponente.
L'esistenza, in capo all'opposta, di un credito inferiore rispetto a quello oggetto del decreto ingiuntivo conduce alla revoca del predetto titolo e alla condanna dell' al Parte_2 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 11.584,72 oltre interessi come sopra esposto e oltre alla ulteriore somma di € 2.511,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, conseguentemente l'opponente va condannata alla rifusione nei confronti dell'opposta delle spese, liquidate, applicando il d.l.
n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (individuato sulla base del decisum), nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase istruttoria (caratterizzata da prova testi e CTU), € 1.700,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 5.300,00 per compensi e € 406,50 per esborsi della fase monitoria (contributo unificato, bollo).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste per il 75% a carico dell'opposta e per il 25% a carico dell'opponente, tenuto conto dell'esito della CTU, che ha escluso la fondatezza delle pretese dell'opposta, fatto salvo l'importo sopra riconosciuto.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 6733/2020, promosso da
, in persona del legale rappresentante pro tempore (opponente) e Parte_2
in persona del titolare (opposta), disattesa e respinta ogni diversa Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1259/2020;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di €
11.584,72 oltre interessi come in motivazione e della ulteriore somma di € 2.511,66;
3. condanna l'opponente alla rifusione, nei confronti dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 per compensi e € 406,50 per esborsi della fase monitoria, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa, come per legge;
4. pone le spese di CTU definitivamente per il 25% a carico dell'opponente e per il
75% a carico dell'opposta.
Così deciso in Catania il 29/10/2025.
Il Giudice
Milena AU
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