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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12462 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16177 del registro generale affari contenziosi anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Romana La Torre (C.F. ) e Graziano Di CodiceFiscale_2
Carlo (c.f. ), anche disgiuntamente tra loro, procuratori antistatari, giusta CodiceFiscale_3 delega in calce all'atto di citazione notificato in primo grado ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via dei Monti Parioli n. 46
- appellante -
CONTRO
C.F. ) con sede in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_1 P.IVA_1
45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco
Torrisi (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 91, presso C.F._4 lo studio dello stesso
- appellata –
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Milano, Via Punta Licosa n. 19
-appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15734/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 12.08.2022 e non notificata – risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Roma la e la società , nella sua qualità di responsabile Controparte_1 CP_3 civile, per ivi sentir condannare le convenute, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, al pagina 1 di 6 risarcimento dei danni materiali causati alla propria vettura in conseguenza del sinistro avvenuto in data
19.5.2018, alle ore 18:30 circa, in Roma, Via Carlo Evangelisti.
In particolare, ha dedotto che: Pt_1
- nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo conducente del veicolo Persona_1
Mercedes, targato EG 613 TX, ha omesso di tenere la dovuta distanza di sicurezza, causando il tamponamento dell'autovettura Toyota Prius, targata GD 293 HL, adibita a Taxi, che lo precedeva, di proprietà e condotta da;
Pt_1
- nell'immediatezza dell'evento le parti hanno sottoscritto no il modello Cai;
-l'entità dei danni subiti dal veicolo di sono stati quantificati, da tecnico di parte, in complessivi Pt_1 euro 3.698,96.
- la Compagnia dell'appellante ha liquidato, in via stragiudiziale, euro 250,00 i danni materiali, trattenuti da a mero titolo di acconto sulla maggior somma;
Pt_1
-Ialungo ha, quindi, spiegato di aver agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento delle somme residue, quantificate nell'atto di citazione in euro 2.700,00.
- si è costituita in giudizio la contestando le avverse eccezioni e Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande proposte, mentre la società è rimasta CP_3 contumace;
- nel corso del giudizio è stata esperita CTU tecnico-modale.
- con sentenza n. 15734/2022, depositata in data 12.08.2022, il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda proposta da e, accertata la responsabilità esclusiva dell'autovettura della controparte Pt_1 nella causazione del sinistro, aderendo alle risultanze della CTU, ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento, in favore di , della somma residua di € 3.051,17 a titolo di sorte, oltre Pt_1 alla rivalutazione, al rimborso delle spese corrisposte al CTU nominato, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma parziale, nella parte in Pt_1 cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per le spese legali stragiudiziali e le spese relative la CTP ed ha escluso il rimborso dell'IVA corrisposto da al CTU Pt_1 per la consulenza svolta nel corso del giudizio.
Nel presente giudizio sia che la società sono rimaste Controparte_1 CP_3 contumaci.
All'udienza del 23.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti..
pagina 2 di 6 Occorre precisare che nel caso di specie ha trovato applicazione l'art. 149 del Codice delle assicurazioni, il quale disciplina la procedura di risarcimento diretto, prevedendo al comma 1 che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, mentre al comma 3 che “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto,
è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
La procedura di risarcimento diretto è, dunque, un sistema semplificato introdotto per consentire in tempi rapidi il risarcimento dei danni da incidente stradale e snellire le pratiche burocratiche, prevedendo che il danneggiato possa personalmente e direttamente rivolgersi alla propria compagnia assicurativa invece che a quella della controparte. Inoltre, il D.P.R. n. 254/2006, recante la “disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”, all'art. 9, commi 1 e 2, ha stabilito che
“l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
Il dato letterale della disposizione menzionata porterebbe a ritenere tutte le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale, diverse da quelle medico-legali, non risarcibili.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il citato art. 9 si deve applicare alla luce dell'art. 24 Cost. e, pertanto, le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale sono, comunque, dovute se il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero in assenza di assistenza da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. 11154/2015, Cass. 3266/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, costantemente precisato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di “danno emergente” e, quindi, ai sensi dell'art. 1223 c.c. devono consistere in una “perdita subita dal creditore”, intesa come depauperamento patrimoniale.
pagina 3 di 6 Ne deriva che la liquidazione di tali spese stragiudiziali è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente
(cfr. Cass. SS.UU. n. 16990/2017; Cass. SS.UU. n. 24481/2020).
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come “danno emergente” e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici e legali di particolare complessità (così Cass.
n. 9548/2017), ovvero “non sia stata fornita la prova di aver sostenuto un esborso patrimoniale corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”
(cfr. Cass. n. 15732/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, con il primo motivo di appello è stata contestata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall'appellante in ordine all'assistenza ricevuta da una agenzia specializzata in pratiche di infortunistica stradale.
Sul punto la sentenza appellata appare corretta, atteso che l'attività prestata dall'agenzia non CP_4 risulta essere stata né necessaria nè utile ai fini della rapida risoluzione della controversia.
Dagli atti emerge, infatti, che l'attività svolta dall'agenzia di infortunistica stradale è stata superflua, tenuto conto de:
a) la semplicità del caso concreto (oltre alla esigua entità dei danni, vi era stata anche l'ammissione di responsabilità da parte del danneggiante con sottoscrizione del modulo CAI)
b) l'attività limitata nella presentazione della domanda di apertura della pratica e in una richiesta di definizione del sinistro (che, come visto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni il danneggiato avrebbe potuto e dovuto presentare direttamente senza l'intermediazione di un terzo soggetto), nonché nella presentazione di una istanza di accesso agli atti (atto che per legge deve essere presentato dal diretto interessato ex art. 22 legge n. 241/90);
c) l'assenza di una oggettiva necessità (occorre prima richiedere assistenza alla propria assicurazione come previsto dall'art. 9 del Regolamento sopra citato).
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, in quanto ritenute non documentate.
Anche sotto tale profilo la sentenza è corretta, in quanto l'appellante si è limitato a produrre un progetto di fattura e a chiederne il rimborso.
Tale adempimento non consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'appellante, poiché, per provare l'esistenza del “danno emergente” di cui si chiede il ristoro, occorre provare di aver subìto un depauperamento del proprio patrimonio e, quindi, di avere effettuato il pagamento delle somme pagina 4 di 6 per le quali chiede il rimborso;
prova che avrebbe dovuto fornire l'appellante producendo la distinta di pagamento del bonifico bancario ovvero con la fattura quietanzata.
Con il terzo motivo di appello è stata contestata la sentenza nella parte in cui, senza alcuna motivazione,
è stata esclusa l'IVA dal rimborso delle spese sostenute dall'appellante per la CTU.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione “le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta” (cfr. Cass. civ. sent. n. 10023/1997).
La parte soccombente in giudizio non è, quindi, tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta solo quando l'avente diritto sia titolare di partita IVA e, di conseguenza, sia nella condizione di detrarre l'imposta.
Nel caso di specie, come risulta dall'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante svolge l'attività di tassista con l'autovettura oggetto del sinistro stradale de quo e, come è noto, i titolari di licenza per la guida di taxi devono, tra l'altro, aprire una partita IVA.
Tuttavia, la sentenza appellata non esplicita le ragioni che hanno indotto il Giudice di prime cure a ritenere che l'appellante sia titolare di partita IVA ordinaria, anziché a regime semplificato, né dagli atti di causa emerge nulla al riguardo e, pertanto, la sentenza appellata merita di essere riformata in ragione della motivazione carente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 1.060,00) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte, nei limiti del 20 per cento in considerazione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello e del grado di difficoltà del motivo accolto.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 15734/2022, del
Giudice di Pace di Roma, depositata il 12.08.2022, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 15734/2022;
2. condanna la appellata a rifondere le spese per l'IVA relativa Controparte_1 alle competenze del CTU, se dovuta;
3. condanna la appellata alla rifusione delle spese e competenze Controparte_1 di lite a favore di , che liquida in euro 132,40 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 5 di 6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo (GOP in tirocinio).
Roma 11 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16177 del registro generale affari contenziosi anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Romana La Torre (C.F. ) e Graziano Di CodiceFiscale_2
Carlo (c.f. ), anche disgiuntamente tra loro, procuratori antistatari, giusta CodiceFiscale_3 delega in calce all'atto di citazione notificato in primo grado ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via dei Monti Parioli n. 46
- appellante -
CONTRO
C.F. ) con sede in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_1 P.IVA_1
45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierfrancesco
Torrisi (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 91, presso C.F._4 lo studio dello stesso
- appellata –
NONCHE'
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Milano, Via Punta Licosa n. 19
-appellato contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 15734/2022, emessa dal Giudice di Pace di Roma, depositata in data 12.08.2022 e non notificata – risarcimento danni a seguito di sinistro stradale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi al Giudice di Pace Parte_1 di Roma la e la società , nella sua qualità di responsabile Controparte_1 CP_3 civile, per ivi sentir condannare le convenute, ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private, al pagina 1 di 6 risarcimento dei danni materiali causati alla propria vettura in conseguenza del sinistro avvenuto in data
19.5.2018, alle ore 18:30 circa, in Roma, Via Carlo Evangelisti.
In particolare, ha dedotto che: Pt_1
- nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo conducente del veicolo Persona_1
Mercedes, targato EG 613 TX, ha omesso di tenere la dovuta distanza di sicurezza, causando il tamponamento dell'autovettura Toyota Prius, targata GD 293 HL, adibita a Taxi, che lo precedeva, di proprietà e condotta da;
Pt_1
- nell'immediatezza dell'evento le parti hanno sottoscritto no il modello Cai;
-l'entità dei danni subiti dal veicolo di sono stati quantificati, da tecnico di parte, in complessivi Pt_1 euro 3.698,96.
- la Compagnia dell'appellante ha liquidato, in via stragiudiziale, euro 250,00 i danni materiali, trattenuti da a mero titolo di acconto sulla maggior somma;
Pt_1
-Ialungo ha, quindi, spiegato di aver agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento delle somme residue, quantificate nell'atto di citazione in euro 2.700,00.
- si è costituita in giudizio la contestando le avverse eccezioni e Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto delle domande proposte, mentre la società è rimasta CP_3 contumace;
- nel corso del giudizio è stata esperita CTU tecnico-modale.
- con sentenza n. 15734/2022, depositata in data 12.08.2022, il Giudice di Pace di Roma ha accolto la domanda proposta da e, accertata la responsabilità esclusiva dell'autovettura della controparte Pt_1 nella causazione del sinistro, aderendo alle risultanze della CTU, ha condannato la compagnia assicurativa al pagamento, in favore di , della somma residua di € 3.051,17 a titolo di sorte, oltre Pt_1 alla rivalutazione, al rimborso delle spese corrisposte al CTU nominato, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma parziale, nella parte in Pt_1 cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per le spese legali stragiudiziali e le spese relative la CTP ed ha escluso il rimborso dell'IVA corrisposto da al CTU Pt_1 per la consulenza svolta nel corso del giudizio.
Nel presente giudizio sia che la società sono rimaste Controparte_1 CP_3 contumaci.
All'udienza del 23.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti..
pagina 2 di 6 Occorre precisare che nel caso di specie ha trovato applicazione l'art. 149 del Codice delle assicurazioni, il quale disciplina la procedura di risarcimento diretto, prevedendo al comma 1 che “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”, mentre al comma 3 che “l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto,
è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
La procedura di risarcimento diretto è, dunque, un sistema semplificato introdotto per consentire in tempi rapidi il risarcimento dei danni da incidente stradale e snellire le pratiche burocratiche, prevedendo che il danneggiato possa personalmente e direttamente rivolgersi alla propria compagnia assicurativa invece che a quella della controparte. Inoltre, il D.P.R. n. 254/2006, recante la “disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale”, all'art. 9, commi 1 e 2, ha stabilito che
“l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
Il dato letterale della disposizione menzionata porterebbe a ritenere tutte le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale, diverse da quelle medico-legali, non risarcibili.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che il citato art. 9 si deve applicare alla luce dell'art. 24 Cost. e, pertanto, le spese stragiudiziali sostenute in ragione di un sinistro stradale sono, comunque, dovute se il sinistro presentava particolari problemi giuridici ovvero in assenza di assistenza da parte dell'assicuratore (cfr. Cass. 11154/2015, Cass. 3266/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, costantemente precisato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di “danno emergente” e, quindi, ai sensi dell'art. 1223 c.c. devono consistere in una “perdita subita dal creditore”, intesa come depauperamento patrimoniale.
pagina 3 di 6 Ne deriva che la liquidazione di tali spese stragiudiziali è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente
(cfr. Cass. SS.UU. n. 16990/2017; Cass. SS.UU. n. 24481/2020).
Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come “danno emergente” e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici e legali di particolare complessità (così Cass.
n. 9548/2017), ovvero “non sia stata fornita la prova di aver sostenuto un esborso patrimoniale corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione ai danneggianti a titolo di danno emergente”
(cfr. Cass. n. 15732/2022).
Ebbene, nella fattispecie in esame, con il primo motivo di appello è stata contestata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute dall'appellante in ordine all'assistenza ricevuta da una agenzia specializzata in pratiche di infortunistica stradale.
Sul punto la sentenza appellata appare corretta, atteso che l'attività prestata dall'agenzia non CP_4 risulta essere stata né necessaria nè utile ai fini della rapida risoluzione della controversia.
Dagli atti emerge, infatti, che l'attività svolta dall'agenzia di infortunistica stradale è stata superflua, tenuto conto de:
a) la semplicità del caso concreto (oltre alla esigua entità dei danni, vi era stata anche l'ammissione di responsabilità da parte del danneggiante con sottoscrizione del modulo CAI)
b) l'attività limitata nella presentazione della domanda di apertura della pratica e in una richiesta di definizione del sinistro (che, come visto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni il danneggiato avrebbe potuto e dovuto presentare direttamente senza l'intermediazione di un terzo soggetto), nonché nella presentazione di una istanza di accesso agli atti (atto che per legge deve essere presentato dal diretto interessato ex art. 22 legge n. 241/90);
c) l'assenza di una oggettiva necessità (occorre prima richiedere assistenza alla propria assicurazione come previsto dall'art. 9 del Regolamento sopra citato).
Con il secondo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, in quanto ritenute non documentate.
Anche sotto tale profilo la sentenza è corretta, in quanto l'appellante si è limitato a produrre un progetto di fattura e a chiederne il rimborso.
Tale adempimento non consente di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'appellante, poiché, per provare l'esistenza del “danno emergente” di cui si chiede il ristoro, occorre provare di aver subìto un depauperamento del proprio patrimonio e, quindi, di avere effettuato il pagamento delle somme pagina 4 di 6 per le quali chiede il rimborso;
prova che avrebbe dovuto fornire l'appellante producendo la distinta di pagamento del bonifico bancario ovvero con la fattura quietanzata.
Con il terzo motivo di appello è stata contestata la sentenza nella parte in cui, senza alcuna motivazione,
è stata esclusa l'IVA dal rimborso delle spese sostenute dall'appellante per la CTU.
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione “le somme dovute in rimborso dell'IVA vanno pagate in aggiunta all'importo capitale, quali spese accessorie, solo se l'avente diritto non abbia diritto al rimborso od alla detrazione dell'IVA, a causa dell'attività svolta” (cfr. Cass. civ. sent. n. 10023/1997).
La parte soccombente in giudizio non è, quindi, tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa anche l'IVA sulla somma dovuta solo quando l'avente diritto sia titolare di partita IVA e, di conseguenza, sia nella condizione di detrarre l'imposta.
Nel caso di specie, come risulta dall'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante svolge l'attività di tassista con l'autovettura oggetto del sinistro stradale de quo e, come è noto, i titolari di licenza per la guida di taxi devono, tra l'altro, aprire una partita IVA.
Tuttavia, la sentenza appellata non esplicita le ragioni che hanno indotto il Giudice di prime cure a ritenere che l'appellante sia titolare di partita IVA ordinaria, anziché a regime semplificato, né dagli atti di causa emerge nulla al riguardo e, pertanto, la sentenza appellata merita di essere riformata in ragione della motivazione carente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo i valori medi ministeriali, disciplinati dal DM
55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 1.060,00) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte, nei limiti del 20 per cento in considerazione dell'accoglimento parziale dei motivi di appello e del grado di difficoltà del motivo accolto.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 15734/2022, del
Giudice di Pace di Roma, depositata il 12.08.2022, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 15734/2022;
2. condanna la appellata a rifondere le spese per l'IVA relativa Controparte_1 alle competenze del CTU, se dovuta;
3. condanna la appellata alla rifusione delle spese e competenze Controparte_1 di lite a favore di , che liquida in euro 132,40 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfettario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. pagina 5 di 6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo (GOP in tirocinio).
Roma 11 settembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6