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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15301/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIPPO Parte_1 C.F._1
BARTOLOMEO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRIPPO
BARTOLOMEO FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( CORSO C.F._2
EUROPA 13 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122
MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito in via principale:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 10, c. 3 TUB, CP_1
1218 c.c. e/o 1173 c.c., in relazione agli artt. 1337, 1375, 1175, 1176 c.c. e/o 21 TUF e all'art.
26 Regolamento intermediari della Consob per le condotte descritte in narrativa;
pagina 1 di 9 2) In via alternativa, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex artt. 2043 e/o 2050 c.c., anche in
[...] relazione all'art. 94 TUF e/o all'art. 640 c.p.; 3) Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro
22.892,10, pari a quanto dallo stesso versato a titolo di prezzo per l'acquisto dei diamanti, o di quell'altra anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, a titolo di risarcimento dei danni subiti per fatto e colpa di parte convenuta;
4) In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare :, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della soma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o di quell'altra anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
5) In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per lucro cessante subito dall'attore, da determinarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 14
L.P.”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227
c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria:
pagina 2 di 9 - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
RAGIONI Di FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15 luglio 2021, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Torino, il per vederlo condannare al pagamento di € 22.892,10 a titolo di Controparte_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale per alcuni investimenti in diamanti fatti dall'attore su suggerimento della banca.
In data 19 novembre 2021 si costituiva la banca, eccependo il difetto di legittimazione passiva,
l'improcedibilità e chiedendo il rigetto nel merito delle domande attoree poiché infondate.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 21 maggio 2024 disponeva CTU volta ad accertare il valore di mercato dei diamanti (al momento dell'acquisto e al momento della CTU), la loro reale commerciabilità da parte di un privato e la natura, validità ed efficacia dei certificati di autenticità dei diamanti stessi, nonché volta a quantificare il danno subito dall'attore.
Le operazioni peritali si concludevano in data 20 novembre 2024. Ritenendosi l'istruttoria conclusa, la causa veniva trattenuta a decisione con ordinanza del 17 dicembre 2024.
2. La presente controversia muove da due acquisti di diamanti compiuti da allo scopo di Pt_1 investire somme di denaro in suo possesso.
Parte attrice affermava di essersi recata, nel gennaio 2005, presso l'Agenzia 5 di Torino del CP_1
, allo scopo di investire una certa somma di denaro. A tal fine, sarebbe stato messo in contatto
[...] dalla stessa banca con società operante nel settore della Controparte_3 compravendita di diamanti, i cui incaricati, affermava l'attore, operavano all'interno dei locali delle varie agenzie di . CP_1
A detta dell'attore, ID avrebbe presentato un'informativa sull'acquisto dei diamanti, corredata da un opuscolo pubblicitario, che presentava i diamanti come “beni rifugio”, facilmente ricollocabile al prezzo stabilito con riferimento alle quotazioni pubblicate trimestralmente su Il Sole 24 Ore. Tale opuscolo specificava inoltre che ID opera su tutto il territorio nazionale in collaborazione con il sistema bancario. Non era invece indicato il prezzo effettivo dei diamanti né erano specificate le caratteristiche dell'investimento.
decideva quindi di acquistare due diamanti, l'uno al costo di € 11.962,10 e l'altro per € Pt_1
10.930,00, lasciandoli in deposito fiduciario presso ID stessa.
L'attore affermava poi di aver appreso delle reali e poco convenienti condizioni dell'investimento con la pubblicazione del provvedimento n. 26757 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pagina 3 di 9 con il quale venivano sanzionate svariate pratiche commerciali scorrette e ingannevoli di ID e
[...]
In particolare, dichiarava di aver saputo che il prezzo pubblicato sul quotidiano era in CP_1 realtà il prezzo fissato autonomamente da ID, solo in minima parte dipendente dal valore di mercato dei diamanti, e che l'intera operazione costituiva una bolla speculativa, dato che ID non si assumeva l'obbligo di riacquistare i diamanti, ma solo di ricollocarli sul mercato, che a un certo punto giunse a saturazione, facendo scoppiare la bolla con perdite finanziarie importanti per chi aveva investito.
L'attore riferiva poi che, in seguito al fallimento di ID, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 43 del 2019, il Curatore fallimentare ammetteva la domanda di restituzione dei diamanti, ma che questa era rimasta sospesa, al momento dell'atto di citazione, per via dell'emergenza sanitaria. Inoltre, l'attore delegava l'Associazione consumatori a comunicare, nel suo interesse, a la CP_1 risoluzione di entrambi i contratti di acquisto dei diamanti alla luce del grave inadempimento contrattuale dell'Istituto di credito, richiedendo, altresì, il rimborso della somma complessiva di €. 22.892,10, pari al prezzo a suo tempo versato dall'esponente per l'acquisto dei beni per cui è causa.
A tale comunicazione, del 25 maggio 2019, replicava, in data 31 maggio 2019, , CP_1 affermando di aver avuto unicamente il ruolo di mero “segnalatore di interesse”, avente il compito di
“mettere in contatto il soggetto interessato con la società venditrice e di trasmettere le proposte di acquisto alla ID”. Per tali ragioni, eventuali istanze avrebbero dovuto essere formalizzate direttamente a ID.
Diversa è la ricostruzione della che affermava che era l'attore ad aver manifestato l'intenzione CP_2 di diversificare i propri investimenti, allo scopo di effettuare investimenti a lunga scadenza, destinando una parte del patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli istituti di credito. Date tali esigenze, la indicava la possibilità di acquistare pietre preziose presso CP_2
ID, con la quale aveva concluso una convenzione di segnalazione, senza che vi fosse alcuna attività promozionale o sollecitativa.
In seguito, sempre secondo la Banca, l'attore decideva in totale autonomia di acquistare il primo diamante, per € 10.930,00, e, un anno e mezzo dopo, si presentava nuovamente nella filiale della CP_2 manifestando l'intenzione di acquistare un altro diamante, quello da € 11.962,10. Il tutto, sempre nella totale estraneità della Banca, giacché uniche parti del contratto erano ID e l'attore.
3. In primo luogo, la eccepisce il proprio difetto di legittimità passiva, asserendo che “i contratti CP_2 di compravendita di diamanti ex adverso contestato sono stati pacificamente conclusi dall'attore con
ID e non con la ” e che “gli obblighi risarcitori conseguenti all'eventuale accoglimento delle CP_2 domande avversarie potranno sorgere unicamente in capo a ID, ossia al soggetto con cui il cliente ha concluso il contratto di compravendita oggetto di contestazione, e non certo in capo alla che CP_2 non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con l'attore per quanto attiene agli acquisti dei preziosi”.
Parte attrice sul punto replica che l'azione contrattuale è stata mossa non sulla base del contratto di acquisto di diamanti, ma sulla base del contratto di conto corrente bancario in essere fra le parti processuali. Tale contratto porterebbe infatti al sorgere di obblighi di protezione e da contatto sociale pagina 4 di 9 qualificato, in base ai quali la banca avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza e trasparenza nell'informare i suoi clienti circa le caratteristiche dell'investimento proposto;
invece, proponendo il materiale fuorviante predisposto da ID, la banca avrebbe dato luogo o a inadempimento o a fatto illecito, venendo in ogni caso chiamata a rispondere dei danni causati.
Invero, l'eccezione proposta dalla convenuta appare infondata e va pertanto respinta. È fuor di dubbio che il contratto di compravendita di diamanti, fatto originante la fattispecie dannosa, sia stato concluso solo fra l'attore e ID, senza che la banca ne prendesse parte. Al tempo stesso, questa circostanza non vale da sola ad escludere qualsiasi responsabilità in capo all'istituto di credito.
La convenuta ha infatti avuto un ruolo attivo nella vicenda, in quanto destinataria della richiesta di consigli di investimento mossa da (circostanza non contestata) e in quanto segnalatrice della Pt_1 possibilità di investire in diamanti. A nulla vale l'affermazione della banca per cui non sarebbe stata effettuata alcuna attività promozionale o sollecitativa.
In primo luogo, perché la banca, quale professionista dotato di autorevolezza ed esercente uno specifico ruolo sociale, è responsabile nei confronti dei propri clienti (specie se consumatori) per gli obblighi di protezione e informazione ed è pertanto tenuta a informarli correttamente circa i suggerimenti di investimento che vengono dati, anche laddove si tratti di meri indirizzamenti a soggetti terzi. Infatti,
l'autorevolezza dell'istituto ha un'incidenza sulla scelta del consumatore, che si sentirà rassicurato circa l'affidabilità del soggetto cui è stato indirizzato da parte del proprio istituto di credito: laddove l'affidamento riposto sia leso, la banca va ritenuta responsabile.
In secondo luogo, la banca non può affermare di esser stata una semplice segnalatrice, senza aver esercitato alcun incoraggiamento a concludere l'affare verso il proprio cliente. Infatti, l'istituto non era estraneo a ID, ma aveva una convenzione in essere con tale società (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione). Inoltre, tale convenzione, oltre a manifestare l'esistenza di un rapporto fra le parti e quindi a fornire anche una presunzione di conoscenza da parte della banca sulle modalità e le qualità di
ID, prevedeva anche un compenso per in caso di conclusione dell'affare fra il CP_1 consumatore e ID. Pertanto, si può ben ritenere che, pur non essendo parte del contratto di compravendita di diamanti, la convenuta abbia avuto, con la sua condotta, un'incidenza causale sulla verificazione dell'evento dannoso e che quindi sia legittimata passiva a risponderne.
4. La seconda eccezione mossa dalla convenuta riguarda l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno potenziale derivante dall'acquisto dei diamanti. Afferma l'Istituto che “il cliente risulta essere ancora il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre – delle pietre preziose che, per loro natura, sono soggette a continue oscillazioni di valore. Ma se così è, e lo è, è chiaro che un 'danno' non è al momento individuato né individuabile e, pertanto, l'azione di risarcimento danni promossa da controparte è carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. 'danno risarcibile'. In altri termini, la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte è al momento meramente potenziale, in quanto i diamanti non risultano essere stati venduti, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”.
pagina 5 di 9 Sul punto parte attrice afferma che il danno si sarebbe invece già verificato, in quanto il bene è inidoneo “a raggiungere lo scopo per cui ne era stato consigliato l'acquisto (ossia come investimento) ed il mancato rendimento promesso;
l'AGCM ha accertato, infatti, che i prezzi praticati dalla ID erano di gran lunga superiori al valore delle pietre e che su tali prezzi la ID aveva un margine di guadagno del 40% e la banca del 20%. Tutte le pronunce intervenute sulla questione non hanno mai messo in dubbio la manifesta falsità delle 'quotazioni' fornite da ID ed anche la controparte si limita ad affermare che il prezzo pagato di molto superiore al valore delle pietre è frutto della libertà contrattuale delle parti”.
Anche tale eccezione promossa dalla convenuta è infondata e va pertanto respinta. È vero che i diamanti sono ancora di proprietà dell'attore, ma ciò non significa che il danno non si sia verificato. Il consumatore ha ricevuto indicazioni di investimento errate, sia circa la convenienza dell'operazione sia circa la facilità di disinvestimento. Per questo secondo punto, come precisato dalla CTU, “per un soggetto privato, non esercente attività commerciale nel settore merceologico di riferimento, è molto difficile, se non impossibile trovare altri soggetti privati ai quali poter rivendere i diamanti, non avendo né una struttura, né una vetrina, né reputazione alcuna di venditore di diamanti”. Circa la convenienza dell'operazione, la CTU ha acclarato che, a fronte di una spesa di € 22.892 per l'acquisto dei due diamanti, il valore complessivo degli stessi fosse in realtà di € 7.238 già alla data di acquisto, prima dello scoppio della bolla e della forte svalutazione degli stessi.
Il danno era quindi già presente al momento dell'acquisto e la domanda è procedibile.
5. Nel merito, la banca afferma di aver assunto il ruolo di mero segnalatore, ossia di essersi limitata a un'introduzione del cliente a un terzo, che poi concretamente ha prestato il servizio desiderato dal cliente.
Come scritto sopra, l'autorevolezza della banca nei confronti dei propri clienti la rende responsabile degli obblighi di informazione e protezione. In particolare, la richiesta di consigli di investimento avanzata dall'attore alla convenuta ha portato a una fattispecie di contatto sociale, da ritenersi qualificato per via della comunanza di intenti presente fra le parti: il cliente mirava infatti a rendere redditizio le somme liquide in suo possesso e la banca, in quanto istituto di credito e di investimenti, aveva interesse a promuovere tale attività. Per di più, stante la convenzione fra banca e ID, CP_1
aveva anche lo scopo di percepire una commissione in caso di conclusione del contratto di
[...] compravendita di diamanti (doc.1 convenuta).
Pertanto, l'esistenza di un contatto sociale qualificato comporta la responsabilità contrattuale in capo alla banca, che è tenuta a risarcire il consumatore per i danni cagionati dalla violazione degli obblighi di informazione e protezione, discendenti dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione
(Corte Appello Milano 3015/2023).
Accertato la fonte dell'obbligazione, occorre analizzare la sussistenza degli elementi essenziali del danno.
pagina 6 di 9 L'an è stato ampiamente provato dall'attore, che ha dato prova dell'avvenuto acquisto dei diamanti (circostanza non contestata dalla banca) e dell'assenza di convenienza economica nell'operazione. Quest'ultima circostanza è stata poi confermata dalla CTU, che ha accertato la verificazione del danno già al momento dell'acquisto di ciascun diamante, giacché il reale valore del prezioso era ben inferiore al prezzo di acquisto già alla data di stipulazione del contratto fra il consumatore e ID.
Per quanto riguarda il quantum, occorre fare riferimento al valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto, e non al valore attuale, in quanto la progressiva svalutazione degli stessi attiene all'alea economica che circonda gli investimenti. La consulenza tecnica appare ragionevole e ben motivata, motivo per cui si ritiene di aderire alle conclusioni ivi indicate circa la quantificazione del danno. È stato rilevato un danno emergente totale pari a € 15.654,10, ricavato appunto in base al minor valore reale del prezioso al momento dell'acquisto rispetto alla somma allora pagata per lo stesso.
Trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, ne consegue che le stesse dovranno essere determinate in funzione del potere di acquisto della moneta, sottraendosi al principio nominalistico.
Ne consegue che a parte attrice dovrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in base agli indici
ISTAT dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi liquidati equitativamente al tasso legale sulla somma capitale via via anno per anno progressivamente rivalutata in base agli indici ISTAT, fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, invece, trasformatosi il debito di valore in debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282
c.c., gli interessi saranno corrisposti al tasso legale sulla somma capitale rivalutata.
Tenuto conto di ciò, parte convenuta dovrà essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere a parte attrice le seguenti somme:
- € 7.690,00 in linea capitale per il contratto del 18 febbraio 2015 ed € 7.964,10 in linea capitale per il contratto del 24 agosto 2016, per un totale di € 15.654,10;
- € 1.645,66 ed € 1.664,50 per rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data di conclusione dei rispettivi contratti alla data della sentenza, per un totale di € 3.310,16;
- gli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulle suddette somme capitali via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT fino alla data della presente sentenza (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.), oltre agli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
5.1. A tale somma va aggiunto anche il lucro cessante, dettato dal fatto che aveva manifestato Pt_1 la volontà di investire tale denaro e, laddove tale denaro fosse stato correttamente investito (ossia senza la violazione degli obblighi di informazione e protezione da parte della banca), avrebbe portato a una rendita.
pagina 7 di 9 Non avendo l'attore fornito alcun elemento circa specifici investimenti che avrebbe altrimenti realizzato, il lucro cessante va determinato in rapporto a indici di redditività media dei titoli, come correttamente effettuato nella CTU. Per determinare il mancato guadagno il consulente ha utilizzato il
“Rendistato”, ossia il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato pubblicato mensilmente da Banca d'Italia, applicando tale coefficiente alla somma che l'attore ha invece investito nei diamanti e facendo decorrere il calcolo dalla data di acquisto dei singoli diamanti. Da tali calcoli emerge un lucro cessante totale pari a € 3.594,00.
Non è stata invece fornita prova di un danno non patrimoniale.
6. Parte convenuta muove infine alcune eccezioni circa la quantificazione del danno.
In primis, chiede di “accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte”.
Tale eccezione è infondata e va respinta. La condotta dell'attore non appare in alcun modo causativa dell'evento lesivo, essendosi lo stesso limitato ad aderire alle indicazioni di investimento fornite dalla banca. Non si può certamente imputare allo stesso la responsabilità di aver concluso il contratto, in quanto tale stipulazione è derivata dalla violazione degli obblighi informativi da parte della convenuta ed è quindi riconducibile esclusivamente a questa.
In secondo luogo, la convenuta chiede di ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme. In atti la convenuta ha affermato la possibilità di ulteriori fluttuazioni dei diamanti, rendendo possibile che, a seguito del risarcimento, l'attore consegua poi un guadagno liquidando le gemme per un valore magari superiore a quello d'acquisto. Al netto dell'attuale andamento economico dei diamanti, il cui valore si è ulteriormente ridotto, l'eccezione va respinta in quanto, come illustrato nei punti precedenti, la verificazione del danno prescinde dalla liquidazione dei diamanti, dato che l'evento dannoso si è verificato all'acquisto stesso, quando il consumatore è stato spinto a comprare diamanti per un valore ben inferiore rispetto al prezzo pagato.
Non assume poi rilevanza la circostanza per cui l'attore è stato ammesso al passivo fallimentare e potrebbe ottenere un risarcimento del 15% del valore dei diamanti. In primo luogo, perché tale evento è del tutto eventuale. In secondo luogo, poiché la compensatio lucri cum damno va provata dal soggetto tenuto al risarcimento che intenda farla valere, e va provata sia in punto an (finora, come detto, del tutto eventuale) sai in punto quantum, dando prova appunto dell'effettiva somma già ricevuta dall'attore: niente di tutto ciò è avvenuto, pertanto l'eccezione va respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 5.201 ed € 26.000, vengono liquidate nei valori medi in
€ 5.077,00, oltre accessori.
Le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di ambo le parti, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
condanna al pagamento in favore di della somma di: Controparte_1 Parte_1
• € 15.654,10 in linea capitale;
• € 3.310,16 per rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data di conclusione di ciascun contratto fino alla data della presente sentenza;
• gli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulle suddette somme capitali via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT fino alla data della presente sentenza (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.), oltre agli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
• € 3.594,00 per lucro cessante oltre agli interessi legali calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite sostenute, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% oltre esposti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Torino, 6 aprile 2025.
La Giudice
Dott. Chiara Comune
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15301/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIPPO Parte_1 C.F._1
BARTOLOMEO FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. GRIPPO
BARTOLOMEO FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MUSCO CARBONARO BENEDETTA ( CORSO C.F._2
EUROPA 13 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122
MILANO presso il difensore avv. ZITIELLO LUCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito in via principale:
1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 10, c. 3 TUB, CP_1
1218 c.c. e/o 1173 c.c., in relazione agli artt. 1337, 1375, 1175, 1176 c.c. e/o 21 TUF e all'art.
26 Regolamento intermediari della Consob per le condotte descritte in narrativa;
pagina 1 di 9 2) In via alternativa, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale di CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ex artt. 2043 e/o 2050 c.c., anche in
[...] relazione all'art. 94 TUF e/o all'art. 640 c.p.; 3) Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di Euro
22.892,10, pari a quanto dallo stesso versato a titolo di prezzo per l'acquisto dei diamanti, o di quell'altra anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi come per legge, a titolo di risarcimento dei danni subiti per fatto e colpa di parte convenuta;
4) In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare :, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della soma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, o di quell'altra anche maggiore accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
5) In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per lucro cessante subito dall'attore, da determinarsi anche equitativamente ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
6) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 14
L.P.”.
Per parte convenuta:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande CP_2 avversarie per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attore per carenza dei presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dall'attore in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui in atti;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227
c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte;
- nella denegata ipotesi in cui ritenga la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di CP_2 denaro in favore di parte attrice, ridurre l'importo da corrispondere alla stessa secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme;
In via istruttoria:
pagina 2 di 9 - rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie;
In ogni caso:
- dichiarare tenuta e condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
RAGIONI Di FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 15 luglio 2021, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1 di Torino, il per vederlo condannare al pagamento di € 22.892,10 a titolo di Controparte_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale per alcuni investimenti in diamanti fatti dall'attore su suggerimento della banca.
In data 19 novembre 2021 si costituiva la banca, eccependo il difetto di legittimazione passiva,
l'improcedibilità e chiedendo il rigetto nel merito delle domande attoree poiché infondate.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 21 maggio 2024 disponeva CTU volta ad accertare il valore di mercato dei diamanti (al momento dell'acquisto e al momento della CTU), la loro reale commerciabilità da parte di un privato e la natura, validità ed efficacia dei certificati di autenticità dei diamanti stessi, nonché volta a quantificare il danno subito dall'attore.
Le operazioni peritali si concludevano in data 20 novembre 2024. Ritenendosi l'istruttoria conclusa, la causa veniva trattenuta a decisione con ordinanza del 17 dicembre 2024.
2. La presente controversia muove da due acquisti di diamanti compiuti da allo scopo di Pt_1 investire somme di denaro in suo possesso.
Parte attrice affermava di essersi recata, nel gennaio 2005, presso l'Agenzia 5 di Torino del CP_1
, allo scopo di investire una certa somma di denaro. A tal fine, sarebbe stato messo in contatto
[...] dalla stessa banca con società operante nel settore della Controparte_3 compravendita di diamanti, i cui incaricati, affermava l'attore, operavano all'interno dei locali delle varie agenzie di . CP_1
A detta dell'attore, ID avrebbe presentato un'informativa sull'acquisto dei diamanti, corredata da un opuscolo pubblicitario, che presentava i diamanti come “beni rifugio”, facilmente ricollocabile al prezzo stabilito con riferimento alle quotazioni pubblicate trimestralmente su Il Sole 24 Ore. Tale opuscolo specificava inoltre che ID opera su tutto il territorio nazionale in collaborazione con il sistema bancario. Non era invece indicato il prezzo effettivo dei diamanti né erano specificate le caratteristiche dell'investimento.
decideva quindi di acquistare due diamanti, l'uno al costo di € 11.962,10 e l'altro per € Pt_1
10.930,00, lasciandoli in deposito fiduciario presso ID stessa.
L'attore affermava poi di aver appreso delle reali e poco convenienti condizioni dell'investimento con la pubblicazione del provvedimento n. 26757 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pagina 3 di 9 con il quale venivano sanzionate svariate pratiche commerciali scorrette e ingannevoli di ID e
[...]
In particolare, dichiarava di aver saputo che il prezzo pubblicato sul quotidiano era in CP_1 realtà il prezzo fissato autonomamente da ID, solo in minima parte dipendente dal valore di mercato dei diamanti, e che l'intera operazione costituiva una bolla speculativa, dato che ID non si assumeva l'obbligo di riacquistare i diamanti, ma solo di ricollocarli sul mercato, che a un certo punto giunse a saturazione, facendo scoppiare la bolla con perdite finanziarie importanti per chi aveva investito.
L'attore riferiva poi che, in seguito al fallimento di ID, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza n. 43 del 2019, il Curatore fallimentare ammetteva la domanda di restituzione dei diamanti, ma che questa era rimasta sospesa, al momento dell'atto di citazione, per via dell'emergenza sanitaria. Inoltre, l'attore delegava l'Associazione consumatori a comunicare, nel suo interesse, a la CP_1 risoluzione di entrambi i contratti di acquisto dei diamanti alla luce del grave inadempimento contrattuale dell'Istituto di credito, richiedendo, altresì, il rimborso della somma complessiva di €. 22.892,10, pari al prezzo a suo tempo versato dall'esponente per l'acquisto dei beni per cui è causa.
A tale comunicazione, del 25 maggio 2019, replicava, in data 31 maggio 2019, , CP_1 affermando di aver avuto unicamente il ruolo di mero “segnalatore di interesse”, avente il compito di
“mettere in contatto il soggetto interessato con la società venditrice e di trasmettere le proposte di acquisto alla ID”. Per tali ragioni, eventuali istanze avrebbero dovuto essere formalizzate direttamente a ID.
Diversa è la ricostruzione della che affermava che era l'attore ad aver manifestato l'intenzione CP_2 di diversificare i propri investimenti, allo scopo di effettuare investimenti a lunga scadenza, destinando una parte del patrimonio all'acquisto di prodotti differenti da quelli tipicamente finanziari offerti dagli istituti di credito. Date tali esigenze, la indicava la possibilità di acquistare pietre preziose presso CP_2
ID, con la quale aveva concluso una convenzione di segnalazione, senza che vi fosse alcuna attività promozionale o sollecitativa.
In seguito, sempre secondo la Banca, l'attore decideva in totale autonomia di acquistare il primo diamante, per € 10.930,00, e, un anno e mezzo dopo, si presentava nuovamente nella filiale della CP_2 manifestando l'intenzione di acquistare un altro diamante, quello da € 11.962,10. Il tutto, sempre nella totale estraneità della Banca, giacché uniche parti del contratto erano ID e l'attore.
3. In primo luogo, la eccepisce il proprio difetto di legittimità passiva, asserendo che “i contratti CP_2 di compravendita di diamanti ex adverso contestato sono stati pacificamente conclusi dall'attore con
ID e non con la ” e che “gli obblighi risarcitori conseguenti all'eventuale accoglimento delle CP_2 domande avversarie potranno sorgere unicamente in capo a ID, ossia al soggetto con cui il cliente ha concluso il contratto di compravendita oggetto di contestazione, e non certo in capo alla che CP_2 non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale con l'attore per quanto attiene agli acquisti dei preziosi”.
Parte attrice sul punto replica che l'azione contrattuale è stata mossa non sulla base del contratto di acquisto di diamanti, ma sulla base del contratto di conto corrente bancario in essere fra le parti processuali. Tale contratto porterebbe infatti al sorgere di obblighi di protezione e da contatto sociale pagina 4 di 9 qualificato, in base ai quali la banca avrebbe dovuto agire con maggiore diligenza e trasparenza nell'informare i suoi clienti circa le caratteristiche dell'investimento proposto;
invece, proponendo il materiale fuorviante predisposto da ID, la banca avrebbe dato luogo o a inadempimento o a fatto illecito, venendo in ogni caso chiamata a rispondere dei danni causati.
Invero, l'eccezione proposta dalla convenuta appare infondata e va pertanto respinta. È fuor di dubbio che il contratto di compravendita di diamanti, fatto originante la fattispecie dannosa, sia stato concluso solo fra l'attore e ID, senza che la banca ne prendesse parte. Al tempo stesso, questa circostanza non vale da sola ad escludere qualsiasi responsabilità in capo all'istituto di credito.
La convenuta ha infatti avuto un ruolo attivo nella vicenda, in quanto destinataria della richiesta di consigli di investimento mossa da (circostanza non contestata) e in quanto segnalatrice della Pt_1 possibilità di investire in diamanti. A nulla vale l'affermazione della banca per cui non sarebbe stata effettuata alcuna attività promozionale o sollecitativa.
In primo luogo, perché la banca, quale professionista dotato di autorevolezza ed esercente uno specifico ruolo sociale, è responsabile nei confronti dei propri clienti (specie se consumatori) per gli obblighi di protezione e informazione ed è pertanto tenuta a informarli correttamente circa i suggerimenti di investimento che vengono dati, anche laddove si tratti di meri indirizzamenti a soggetti terzi. Infatti,
l'autorevolezza dell'istituto ha un'incidenza sulla scelta del consumatore, che si sentirà rassicurato circa l'affidabilità del soggetto cui è stato indirizzato da parte del proprio istituto di credito: laddove l'affidamento riposto sia leso, la banca va ritenuta responsabile.
In secondo luogo, la banca non può affermare di esser stata una semplice segnalatrice, senza aver esercitato alcun incoraggiamento a concludere l'affare verso il proprio cliente. Infatti, l'istituto non era estraneo a ID, ma aveva una convenzione in essere con tale società (cfr. doc. 1 della comparsa di costituzione). Inoltre, tale convenzione, oltre a manifestare l'esistenza di un rapporto fra le parti e quindi a fornire anche una presunzione di conoscenza da parte della banca sulle modalità e le qualità di
ID, prevedeva anche un compenso per in caso di conclusione dell'affare fra il CP_1 consumatore e ID. Pertanto, si può ben ritenere che, pur non essendo parte del contratto di compravendita di diamanti, la convenuta abbia avuto, con la sua condotta, un'incidenza causale sulla verificazione dell'evento dannoso e che quindi sia legittimata passiva a risponderne.
4. La seconda eccezione mossa dalla convenuta riguarda l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno potenziale derivante dall'acquisto dei diamanti. Afferma l'Istituto che “il cliente risulta essere ancora il legittimo proprietario – con piena facoltà di godere e disporre – delle pietre preziose che, per loro natura, sono soggette a continue oscillazioni di valore. Ma se così è, e lo è, è chiaro che un 'danno' non è al momento individuato né individuabile e, pertanto, l'azione di risarcimento danni promossa da controparte è carente di un presupposto essenziale della stessa azione, rappresentato dal c.d. 'danno risarcibile'. In altri termini, la minusvalenza verificatasi nel patrimonio di controparte è al momento meramente potenziale, in quanto i diamanti non risultano essere stati venduti, con l'ovvia conseguenza che ad oggi la perdita lamentata non si è né realizzata né cristallizzata”.
pagina 5 di 9 Sul punto parte attrice afferma che il danno si sarebbe invece già verificato, in quanto il bene è inidoneo “a raggiungere lo scopo per cui ne era stato consigliato l'acquisto (ossia come investimento) ed il mancato rendimento promesso;
l'AGCM ha accertato, infatti, che i prezzi praticati dalla ID erano di gran lunga superiori al valore delle pietre e che su tali prezzi la ID aveva un margine di guadagno del 40% e la banca del 20%. Tutte le pronunce intervenute sulla questione non hanno mai messo in dubbio la manifesta falsità delle 'quotazioni' fornite da ID ed anche la controparte si limita ad affermare che il prezzo pagato di molto superiore al valore delle pietre è frutto della libertà contrattuale delle parti”.
Anche tale eccezione promossa dalla convenuta è infondata e va pertanto respinta. È vero che i diamanti sono ancora di proprietà dell'attore, ma ciò non significa che il danno non si sia verificato. Il consumatore ha ricevuto indicazioni di investimento errate, sia circa la convenienza dell'operazione sia circa la facilità di disinvestimento. Per questo secondo punto, come precisato dalla CTU, “per un soggetto privato, non esercente attività commerciale nel settore merceologico di riferimento, è molto difficile, se non impossibile trovare altri soggetti privati ai quali poter rivendere i diamanti, non avendo né una struttura, né una vetrina, né reputazione alcuna di venditore di diamanti”. Circa la convenienza dell'operazione, la CTU ha acclarato che, a fronte di una spesa di € 22.892 per l'acquisto dei due diamanti, il valore complessivo degli stessi fosse in realtà di € 7.238 già alla data di acquisto, prima dello scoppio della bolla e della forte svalutazione degli stessi.
Il danno era quindi già presente al momento dell'acquisto e la domanda è procedibile.
5. Nel merito, la banca afferma di aver assunto il ruolo di mero segnalatore, ossia di essersi limitata a un'introduzione del cliente a un terzo, che poi concretamente ha prestato il servizio desiderato dal cliente.
Come scritto sopra, l'autorevolezza della banca nei confronti dei propri clienti la rende responsabile degli obblighi di informazione e protezione. In particolare, la richiesta di consigli di investimento avanzata dall'attore alla convenuta ha portato a una fattispecie di contatto sociale, da ritenersi qualificato per via della comunanza di intenti presente fra le parti: il cliente mirava infatti a rendere redditizio le somme liquide in suo possesso e la banca, in quanto istituto di credito e di investimenti, aveva interesse a promuovere tale attività. Per di più, stante la convenzione fra banca e ID, CP_1
aveva anche lo scopo di percepire una commissione in caso di conclusione del contratto di
[...] compravendita di diamanti (doc.1 convenuta).
Pertanto, l'esistenza di un contatto sociale qualificato comporta la responsabilità contrattuale in capo alla banca, che è tenuta a risarcire il consumatore per i danni cagionati dalla violazione degli obblighi di informazione e protezione, discendenti dal dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione
(Corte Appello Milano 3015/2023).
Accertato la fonte dell'obbligazione, occorre analizzare la sussistenza degli elementi essenziali del danno.
pagina 6 di 9 L'an è stato ampiamente provato dall'attore, che ha dato prova dell'avvenuto acquisto dei diamanti (circostanza non contestata dalla banca) e dell'assenza di convenienza economica nell'operazione. Quest'ultima circostanza è stata poi confermata dalla CTU, che ha accertato la verificazione del danno già al momento dell'acquisto di ciascun diamante, giacché il reale valore del prezioso era ben inferiore al prezzo di acquisto già alla data di stipulazione del contratto fra il consumatore e ID.
Per quanto riguarda il quantum, occorre fare riferimento al valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto, e non al valore attuale, in quanto la progressiva svalutazione degli stessi attiene all'alea economica che circonda gli investimenti. La consulenza tecnica appare ragionevole e ben motivata, motivo per cui si ritiene di aderire alle conclusioni ivi indicate circa la quantificazione del danno. È stato rilevato un danno emergente totale pari a € 15.654,10, ricavato appunto in base al minor valore reale del prezioso al momento dell'acquisto rispetto alla somma allora pagata per lo stesso.
Trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, ne consegue che le stesse dovranno essere determinate in funzione del potere di acquisto della moneta, sottraendosi al principio nominalistico.
Ne consegue che a parte attrice dovrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in base agli indici
ISTAT dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi liquidati equitativamente al tasso legale sulla somma capitale via via anno per anno progressivamente rivalutata in base agli indici ISTAT, fino alla data della presente sentenza.
Da tale data, invece, trasformatosi il debito di valore in debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282
c.c., gli interessi saranno corrisposti al tasso legale sulla somma capitale rivalutata.
Tenuto conto di ciò, parte convenuta dovrà essere dichiarata tenuta e condannata a corrispondere a parte attrice le seguenti somme:
- € 7.690,00 in linea capitale per il contratto del 18 febbraio 2015 ed € 7.964,10 in linea capitale per il contratto del 24 agosto 2016, per un totale di € 15.654,10;
- € 1.645,66 ed € 1.664,50 per rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data di conclusione dei rispettivi contratti alla data della sentenza, per un totale di € 3.310,16;
- gli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulle suddette somme capitali via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT fino alla data della presente sentenza (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.), oltre agli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
5.1. A tale somma va aggiunto anche il lucro cessante, dettato dal fatto che aveva manifestato Pt_1 la volontà di investire tale denaro e, laddove tale denaro fosse stato correttamente investito (ossia senza la violazione degli obblighi di informazione e protezione da parte della banca), avrebbe portato a una rendita.
pagina 7 di 9 Non avendo l'attore fornito alcun elemento circa specifici investimenti che avrebbe altrimenti realizzato, il lucro cessante va determinato in rapporto a indici di redditività media dei titoli, come correttamente effettuato nella CTU. Per determinare il mancato guadagno il consulente ha utilizzato il
“Rendistato”, ossia il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato pubblicato mensilmente da Banca d'Italia, applicando tale coefficiente alla somma che l'attore ha invece investito nei diamanti e facendo decorrere il calcolo dalla data di acquisto dei singoli diamanti. Da tali calcoli emerge un lucro cessante totale pari a € 3.594,00.
Non è stata invece fornita prova di un danno non patrimoniale.
6. Parte convenuta muove infine alcune eccezioni circa la quantificazione del danno.
In primis, chiede di “accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo al cliente ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo di controparte”.
Tale eccezione è infondata e va respinta. La condotta dell'attore non appare in alcun modo causativa dell'evento lesivo, essendosi lo stesso limitato ad aderire alle indicazioni di investimento fornite dalla banca. Non si può certamente imputare allo stesso la responsabilità di aver concluso il contratto, in quanto tale stipulazione è derivata dalla violazione degli obblighi informativi da parte della convenuta ed è quindi riconducibile esclusivamente a questa.
In secondo luogo, la convenuta chiede di ridurre l'importo da corrispondere secondo i criteri indicati in atti, tenendo in considerazione il valore delle gemme. In atti la convenuta ha affermato la possibilità di ulteriori fluttuazioni dei diamanti, rendendo possibile che, a seguito del risarcimento, l'attore consegua poi un guadagno liquidando le gemme per un valore magari superiore a quello d'acquisto. Al netto dell'attuale andamento economico dei diamanti, il cui valore si è ulteriormente ridotto, l'eccezione va respinta in quanto, come illustrato nei punti precedenti, la verificazione del danno prescinde dalla liquidazione dei diamanti, dato che l'evento dannoso si è verificato all'acquisto stesso, quando il consumatore è stato spinto a comprare diamanti per un valore ben inferiore rispetto al prezzo pagato.
Non assume poi rilevanza la circostanza per cui l'attore è stato ammesso al passivo fallimentare e potrebbe ottenere un risarcimento del 15% del valore dei diamanti. In primo luogo, perché tale evento è del tutto eventuale. In secondo luogo, poiché la compensatio lucri cum damno va provata dal soggetto tenuto al risarcimento che intenda farla valere, e va provata sia in punto an (finora, come detto, del tutto eventuale) sai in punto quantum, dando prova appunto dell'effettiva somma già ricevuta dall'attore: niente di tutto ciò è avvenuto, pertanto l'eccezione va respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta. Dato il valore della causa, che si colloca nello scaglione fra € 5.201 ed € 26.000, vengono liquidate nei valori medi in
€ 5.077,00, oltre accessori.
Le spese di CTU, provvisoriamente poste a carico di ambo le parti, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
condanna al pagamento in favore di della somma di: Controparte_1 Parte_1
• € 15.654,10 in linea capitale;
• € 3.310,16 per rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data di conclusione di ciascun contratto fino alla data della presente sentenza;
• gli interessi al tasso equitativamente determinato in misura legale sulle suddette somme capitali via via anno per anno rivalutata sulla base degli indici ISTAT fino alla data della presente sentenza (con la precisazione che dalla data della proposizione della domanda giudiziale gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.), oltre agli interessi legali (calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) sulla sola somma capitale rivalutata dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
• € 3.594,00 per lucro cessante oltre agli interessi legali calcolati sempre con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite sostenute, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% oltre esposti;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di . CP_1
Torino, 6 aprile 2025.
La Giudice
Dott. Chiara Comune
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