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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Padulazzi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, 1, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Manzini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, piazza Pedroni, 11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
− assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con i minori;
pagina 1 di 9 Per_
− affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, non ravvisando la ricorrente - Per_2
allo stato - motivi per un affido esclusivo alla stessa, con loro collocamento prevalente presso la madre;
− disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in atti e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: i figli potranno vedere il Per_ padre nei giorni in cui il medesimo rientra in Italia;
nei periodi di vacanza e in estate, e Per_2
resteranno con il padre dalle ore 9:30 del lunedì alle ore 21:00 del martedì sera, con onere a carico del padre di riaccompagnarli presso la madre o i nonni materni, mentre, durante il periodo scolastico, trascorreranno con il padre il lunedì, dall'uscita della scuola (ore 16:20) fino al martedì sera, dopo Per_ cena, (ore 21). Inoltre, e staranno con il padre un week-end alternato, in base ai turni di Per_2
lavoro del medesimo, mentre, con la madre, le restanti giornate, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
i figli, comunque, potranno recarsi in vacanza con la madre e i nonni materni previa semplice comunicazione al padre della data della partenza/ ritorno e luogo di villeggiatura. Il padre, durante le proprie ferie, potrà tenere con sè i figli, per dieci giorni consecutivi, garantendo – qualora le ferie non cadano nel periodo di astensione dalla scuola - la regolare frequentazione delle lezioni. Durante tale periodo, i minori potranno vedere la mamma tutte le volte che lo vorranno e comunicare con la stessa almeno una volta al giorno;
inoltre,
i figli minori trascorreranno il giorno del compleanno della madre, con quest'ultima, e il giorno del compleanno del padre, con il medesimo se si trova a Verbania;
i rispettivi compleanni dei figli verranno festeggiati ad anni alterni, uno con la mamma ed uno con il papà. Il tutto, ovviamente, salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei medesimi e/o esigenze dei figli;
i coniugi dovranno comunicarsi tempestivamente ogni cambio di residenza e recapito telefonico, così da consentire anche all'altro genitore di poter raggiungere telefonicamente i figli almeno una volta al giorno;
i figli vengono attualmente gestiti come da piano genitoriale in atti nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici dei minori e le frequentazioni degli stessi.
− PORRE A CARICO del Sig. l'obbligo di versare alla Sig. , sin Controparte_2 Parte_1
dal deposito del presente ricorso, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, la somma di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'annualità successiva all'udienza di comparizione.
L'adeguamento all'indice Istat dovrà intendersi automatico con esenzione del beneficiario dal richiederne l'adeguamento annuale. Detto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico sul c/c. postale n. intestato alla sig. ; P.IVA_1 Pt_1
pagina 2 di 9 altresì, A CARICO del padre (in ragione del maggior reddito) il 70% delle spese Pt_2
straordinarie, riguardanti i figli, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania;
− DISPORRE che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario della prole;
− dare l'assenso all'inserimento dei figli minori sul passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio della madre;
− dare atto che i coniugi hanno redditi autonomi e sono economicamente indipendenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al giudizio.
In via istruttoria − Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a provare per interpello le circostanze di cui in narrativa, da intendersi integralmente riportati nonché si chiede che venga, ex art. 210 cpc, ordinato al Sig. l'esibizione delle ultime sei buste paga, del contratto di lavoro, Controparte_1 nonché dei documenti idonei a comprovare la situazione reddituale”
Resistente:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2
3) disporre che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
4) i figli potranno vedere il padre nei giorni in cui il medesimo rientra in Italia;
5) disporre che i figli trascorrano alternativamente le festività natalizie e pasquali con l'uno e l'altro genitore e precisamente, dalle ore 16,30 del 24.12. alle ore 21,00 del 26.12 e dalle ore 16,00 del venerdì precedente la Pasqua alle ore 21,00 del lunedì successivo alla Pasqua, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
6) disporre che i figli trascorrano con il padre due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive;
7) disporre che i figli trascorrano le giornate di festività infrannuale (1° Novembre – 8 Dicembre – 25
Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno) ricadenti nell'anno scolastico alternativamente con l'uno e l'altro genitore dalle ore 21,00 del giorno precedente alla giornata di festività alle ore 21,00 della giornata di festività salvo diverso accordo tra le parti;
8) disporre che i figli trascorrano il periodo 01.01 – 06.1 e le eventuali vacanze di carnevale alternativamente con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
pagina 3 di 9 Per_ 9) nei periodi di vacanza e in estate, e resteranno con il padre dalle ore 9:30 del lunedì Per_2
alle ore 21:00 del martedì sera, con onere a carico del padre di riaccompagnarli presso la madre o i nonni materni, mentre, durante il periodo;
10) disporre, con specifico riferimento alla peculiarità della situazione lavorativa del resistente così come rappresentata in atti, la rideterminazione dell'assegno da corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, con riferimento alle mensilità di novembre, dicembre gennaio, febbraio
e marzo in € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio);
11) porre a carico di entrambi in genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non coperte dal SSN oltre che le riguardanti i figli, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania;
12) disporre che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario della prole;
13) dare l'assenso all'inserimento dei figli minori sul passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio della madre;
14) dare atto che i coniugi hanno redditi autonomi e sono economicamente indipendenti.
Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di separazione e hanno contratto matrimonio civile in Verbania il Parte_1 Controparte_1
23.6.2007 e dalla loro unione sono nati due figli, , il 22.8.2010, e il 18.1.2015. Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, esclusa la possibilità di una riconciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Entrambe le parti, infine, hanno coltivato la domanda di separazione, irreversibile il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Va, quindi, dichiarata la separazione personale tra e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio il 23.6.2007 in Verbania.
2. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2.1. Indiscusso l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, anche quanto alla loro collocazione stabile presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, sita in Verbania, via Alla
Morena, 29, va confermato quanto statuito con ordinanza, ex art. 473bis.22 c.p.c., del 6.3.2024.
Il resistente, infatti, pur avendo inizialmente chiesto la collocazione stabile dei figli presso di sé e la conseguente assegnazione della casa familiare, all'esito del giudizio, non ha reiterato le relative domande.
pagina 4 di 9 Invero, proprio alla luce della mancata reiterazione, da parte del resistente, delle domande inizialmente proposte, pare sufficiente riportare quanto già indicato con la citata ordinanza del 6.3.2024, che, in difetto di puntuali indicazioni contrarie, merita integrale conferma: “L'art. 337 sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'“habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33610 del 11/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018). Essa deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni (e dei figli maggiorenni non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Pacifico che la casa di Verbania sia l'ambiente domestico in cui i figli minori sono cresciuti e dove abitano, va ritenuto che essa vada assegnata in uso alla ricorrente, presso cui i figli vanno stabilmente collocati.
Il padre dei minori ha avanzato dubbi sulla capacità della madre di attendere alla cura della casa e dei figli: assente, sino al gennaio 2024, dal lunedì al venerdì, lavorando in Svizzera, nel Cantone
Vallese, al rientro la casa veniva rivenuta spesso in disordine;
il figlio soprattutto, privo delle Per_2
necessarie attenzioni, per dedicarsi, la madre, come accaduto già nel 2019, alla frequentazione di chat per incontri a sfondo sessuale anche durante tutta la notte.
Premesso che la vita privata della ricorrente appare irrilevante nel presente giudizio (in difetto di una domanda di addebito della separazione), che essa abbia inciso sulla capacità di attendere ai bisogni dei figli è risultato generico (è stato chiesto l'affido condiviso;
al di là della peculiarità dei bisogni di
-necessitante della figura professionale dello psicomotricista (oggi superato)- non sono stati Per_2
indicati altri bisogni disattesi) e privo di adeguato riscontro (non è stata svolta alcuna istanza istruttoria)”.
2.2. Sulle modalità di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario pure va confermata l'ordinanza citata, allorchè sono state recepite le indicazioni della ricorrente, sulla scorta delle abitudini pagina 5 di 9 e delle esigenze dei minori e che, di fatto, hanno trovato attuazione (cfr. dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 28.5.2024).
3. Il contributo al mantenimento dei minori
3.1 All'esito del giudizio, la quantificazione del contributo perequativo, da porre a carico del padre, per il mantenimento dei figli è l'unica questione dibattuta tra le parti.
In linea di principio, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
Analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).
3.2. Nel caso che occupa, con l'ordinanza già citata ex art. 473bis.22 c.p.c. del 6.3.2024, è stata posta a carico del padre la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del tribunale di Verbania;
ed è stato, altresì, disposto che l'assegno unico sarebbe stato percepito per intero dalla madre.
Alla successiva udienza del 28.5.2024, la ricorrente ha acconsentito ad una riduzione ad € 400,00 sino a giugno 2024, stante la riferita mancata occupazione del marito.
3.3. All'esito del giudizio, sulla scorta della documentazione versata in atti, la situazione economico- patrimoniale delle parti può essere riassunta nei seguenti termini:
- ricorrente: operaia, percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00 circa (doc. 6 ric. inerente il
2023), con un reddito complessivo, nel 2020, di € 11.467,91, di € 12.567,54 nel 2021 e di €
pagina 6 di 9 18.435,94 nel 2022 (doc. 6a ric.); è titolare di autovettura immatricolata nel 2013 (doc. 4 ric.); non ha immobili, né risparmi (doc. 5 ric.: estratto conto Banco Posta di € 886,00 al giugno
2023); conduce in locazione l'abitazione già casa coniugale verso la corresponsione dell'importo di € 600,00 circa (doc. 7 ric.);
a) resistente: di professione cuoco, è stato dipendente, sino al gennaio 2024, di un albergo in
Svizzera (Cantone vallese) con la percezione di uno stipendio di 4.300 CHF (doc. 3 ric.); a seguito del relativo licenziamento (doc. 3 resist.), è stato assunto con contratto stagionale (dal
22.3.2024 al 15.10.2024) prevedente la corresponsione di uno stipendio netto di € 3.695 CHF
(doc. dep. il 6.5.2024), dal quale il datore di lavoro è receduto il 20.5.2024 (doc. depositato il
21.5.2024); ha esborsi fissi per canone di locazione di € 600,00 (doc. dep. il 6.5.2024) e di €
596,00 mensili per finanziamento, acceso a febbraio 2024 con scadenza nel luglio 2030 - 78 rate per un totale da rimborsare di € 46.488,00- (doc. dep. il 6.5.2024).
Determinato, in via provvisoria e urgente, il contributo perequativo al mantenimento dei figli, in €
600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), il resistente ne ha chiesto la riduzione a € 200,00 (€ 100,00 per ogni figlio) nella stagione invernale, da novembre a marzo.
Reputa il tribunale che il carattere stagionale dell'attività lavorativa del resistente, che, in ogni caso, nel periodo invernale percepisce la NA (doc. dep. il 4.10.2024: estratto del conto Banco Posta dal gennaio al 15 marzo 2024), non toglie che il medesimo sia dotato, in primo luogo, di capacità lavorativa specifica, essendo di professione cuoco ed avendo sempre lavorato nel settore alberghiero e/o della ristorazione, con la percezione di un reddito del tutto adeguato -da ultimo di 3.695 CHF-; inoltre, è risultata carente la documentazione bancaria versata in atti, essendo stato prodotto esclusivamente l'estratto del c/c Banco Posta (con accredito della NA) nell'intervallo temporale gennaio/15 marzo 2024, essendo, invece, del tutto probabile la titolarità di un rapporto bancario svizzero dove accreditare gli stipendi -del lavoro annuale sino a gennaio 2024, prima, e di quello successivo da marzo a maggio 2024, dopo-; non sono stati versati in atti, poi, i certificati di salario, parziali i cedolini paga, inidonei a rappresentare la capacità reddituale complessiva dell'obbligato; infine, nel febbraio 2024 (quando cioè percepiva solo la NA per € 1300,00 circa), il resistente non ha esitato a contrarre un finanziamento, prevedente un esborso mensile elevato di € 596,00, del quale, peraltro, è stato prodotto solo il piano di ammortamento, indimostrata l'asserita necessità di ricorso al credito per la riparazione della vettura -verbale udienza del 28.5.2024-, in ogni caso, inverosimile stante l'elevato l'importo mutuato (€ 596,00 x 78 rate = € 46.488,00).
3.3. Pertanto, sulla scorta dei dati indicati, tenuto conto dell'età dei figli (allo stato di 14 e 10 anni), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre), della capacità economico-
pagina 7 di 9 patrimoniale dell'obbligato, dotato di capacità lavorativa specifica, della precaria condizione economica della ricorrente (che, dallo stipendio mensile di € 1.300,00 deve detrarre l'esborso fisso di €
600,00, con un residuo di € 700,00 circa, con il quale far fronte a tutte le spese), del contesto sociale di riferimento, va ritenuto equo porre a carico del resistente, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
2.4. Va, inoltre, disposto, avendo le parti concluso in senso conforme, che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 23.6.2007 in Verbania;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- assegna in uso alla ricorrente la casa familiare sita in Verbania, via alla Morena, 29;
- dispone che il padre tenga presso di sé i figli nei giorni in cui rientra in Italia;
nei periodi di vacanza e in estate, e resteranno con il padre dalle ore 9:30 del lunedì alle ore Per_1 Per_2
21:00 del martedì sera, con onere a carico del padre di riaccompagnarli presso la madre o i nonni materni, mentre, durante il periodo scolastico, trascorreranno con il padre il lunedì, dall'uscita della scuola (ore 16:20) fino al martedì sera, dopo cena, (ore 21); inoltre, e Per_1
staranno con il padre un week-end alternato, in base ai turni di lavoro del medesimo, Per_2
mentre con la madre le restanti giornate;
le festività di Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
il padre, durante le proprie ferie, potrà tenere con sè i figli, per dieci giorni consecutivi, garantendo – qualora le ferie non cadano nel periodo di astensione dalla scuola - la regolare frequentazione delle lezioni;
durante tale periodo, i minori potranno vedere la mamma tutte le volte che lo vorranno e comunicare con la stessa almeno una volta al giorno;
i figli minori trascorreranno il giorno del compleanno della madre, con quest'ultima, e il giorno del compleanno del padre, con il medesimo se si trova a Verbania;
i rispettivi compleanni dei figli verranno festeggiati ad anni alterni, uno con la mamma ed uno con il papà;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni pagina 8 di 9 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 136,70 per spese e € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 13.2.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Padulazzi Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via Fontana, 1, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Manzini presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, piazza Pedroni, 11, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
− assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con i minori;
pagina 1 di 9 Per_
− affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, non ravvisando la ricorrente - Per_2
allo stato - motivi per un affido esclusivo alla stessa, con loro collocamento prevalente presso la madre;
− disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale in atti e qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: i figli potranno vedere il Per_ padre nei giorni in cui il medesimo rientra in Italia;
nei periodi di vacanza e in estate, e Per_2
resteranno con il padre dalle ore 9:30 del lunedì alle ore 21:00 del martedì sera, con onere a carico del padre di riaccompagnarli presso la madre o i nonni materni, mentre, durante il periodo scolastico, trascorreranno con il padre il lunedì, dall'uscita della scuola (ore 16:20) fino al martedì sera, dopo Per_ cena, (ore 21). Inoltre, e staranno con il padre un week-end alternato, in base ai turni di Per_2
lavoro del medesimo, mentre, con la madre, le restanti giornate, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli;
i figli, comunque, potranno recarsi in vacanza con la madre e i nonni materni previa semplice comunicazione al padre della data della partenza/ ritorno e luogo di villeggiatura. Il padre, durante le proprie ferie, potrà tenere con sè i figli, per dieci giorni consecutivi, garantendo – qualora le ferie non cadano nel periodo di astensione dalla scuola - la regolare frequentazione delle lezioni. Durante tale periodo, i minori potranno vedere la mamma tutte le volte che lo vorranno e comunicare con la stessa almeno una volta al giorno;
inoltre,
i figli minori trascorreranno il giorno del compleanno della madre, con quest'ultima, e il giorno del compleanno del padre, con il medesimo se si trova a Verbania;
i rispettivi compleanni dei figli verranno festeggiati ad anni alterni, uno con la mamma ed uno con il papà. Il tutto, ovviamente, salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei medesimi e/o esigenze dei figli;
i coniugi dovranno comunicarsi tempestivamente ogni cambio di residenza e recapito telefonico, così da consentire anche all'altro genitore di poter raggiungere telefonicamente i figli almeno una volta al giorno;
i figli vengono attualmente gestiti come da piano genitoriale in atti nel quale sono stati indicati gli impegni scolastici dei minori e le frequentazioni degli stessi.
− PORRE A CARICO del Sig. l'obbligo di versare alla Sig. , sin Controparte_2 Parte_1
dal deposito del presente ricorso, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, la somma di € 600,00 (€ 300,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'annualità successiva all'udienza di comparizione.
L'adeguamento all'indice Istat dovrà intendersi automatico con esenzione del beneficiario dal richiederne l'adeguamento annuale. Detto importo dovrà essere versato a mezzo bonifico sul c/c. postale n. intestato alla sig. ; P.IVA_1 Pt_1
pagina 2 di 9 altresì, A CARICO del padre (in ragione del maggior reddito) il 70% delle spese Pt_2
straordinarie, riguardanti i figli, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania;
− DISPORRE che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario della prole;
− dare l'assenso all'inserimento dei figli minori sul passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio della madre;
− dare atto che i coniugi hanno redditi autonomi e sono economicamente indipendenti. Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al giudizio.
In via istruttoria − Si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a provare per interpello le circostanze di cui in narrativa, da intendersi integralmente riportati nonché si chiede che venga, ex art. 210 cpc, ordinato al Sig. l'esibizione delle ultime sei buste paga, del contratto di lavoro, Controparte_1 nonché dei documenti idonei a comprovare la situazione reddituale”
Resistente:
“Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) affidare i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2
3) disporre che il genitore non collocatario possa vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
4) i figli potranno vedere il padre nei giorni in cui il medesimo rientra in Italia;
5) disporre che i figli trascorrano alternativamente le festività natalizie e pasquali con l'uno e l'altro genitore e precisamente, dalle ore 16,30 del 24.12. alle ore 21,00 del 26.12 e dalle ore 16,00 del venerdì precedente la Pasqua alle ore 21,00 del lunedì successivo alla Pasqua, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori;
6) disporre che i figli trascorrano con il padre due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive;
7) disporre che i figli trascorrano le giornate di festività infrannuale (1° Novembre – 8 Dicembre – 25
Aprile – 1° Maggio – 2 Giugno) ricadenti nell'anno scolastico alternativamente con l'uno e l'altro genitore dalle ore 21,00 del giorno precedente alla giornata di festività alle ore 21,00 della giornata di festività salvo diverso accordo tra le parti;
8) disporre che i figli trascorrano il periodo 01.01 – 06.1 e le eventuali vacanze di carnevale alternativamente con l'uno e l'altro genitore, salvo diverso accordo tra le parti.
pagina 3 di 9 Per_ 9) nei periodi di vacanza e in estate, e resteranno con il padre dalle ore 9:30 del lunedì Per_2
alle ore 21:00 del martedì sera, con onere a carico del padre di riaccompagnarli presso la madre o i nonni materni, mentre, durante il periodo;
10) disporre, con specifico riferimento alla peculiarità della situazione lavorativa del resistente così come rappresentata in atti, la rideterminazione dell'assegno da corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, con riferimento alle mensilità di novembre, dicembre gennaio, febbraio
e marzo in € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio);
11) porre a carico di entrambi in genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie non coperte dal SSN oltre che le riguardanti i figli, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania;
12) disporre che l'Assegno Unico venga percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario della prole;
13) dare l'assenso all'inserimento dei figli minori sul passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio della madre;
14) dare atto che i coniugi hanno redditi autonomi e sono economicamente indipendenti.
Il tutto con vittoria di spese e compensi relativi al giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.La domanda di separazione e hanno contratto matrimonio civile in Verbania il Parte_1 Controparte_1
23.6.2007 e dalla loro unione sono nati due figli, , il 22.8.2010, e il 18.1.2015. Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, esclusa la possibilità di una riconciliazione, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Entrambe le parti, infine, hanno coltivato la domanda di separazione, irreversibile il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Va, quindi, dichiarata la separazione personale tra e uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio il 23.6.2007 in Verbania.
2. La regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
2.1. Indiscusso l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, anche quanto alla loro collocazione stabile presso la madre, cui va assegnata la casa coniugale, sita in Verbania, via Alla
Morena, 29, va confermato quanto statuito con ordinanza, ex art. 473bis.22 c.p.c., del 6.3.2024.
Il resistente, infatti, pur avendo inizialmente chiesto la collocazione stabile dei figli presso di sé e la conseguente assegnazione della casa familiare, all'esito del giudizio, non ha reiterato le relative domande.
pagina 4 di 9 Invero, proprio alla luce della mancata reiterazione, da parte del resistente, delle domande inizialmente proposte, pare sufficiente riportare quanto già indicato con la citata ordinanza del 6.3.2024, che, in difetto di puntuali indicazioni contrarie, merita integrale conferma: “L'art. 337 sexies c.c. prevede che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. L'assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'“habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33610 del 11/11/2021; Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 32231 del 13/12/2018). Essa deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni (e dei figli maggiorenni non autosufficienti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Pacifico che la casa di Verbania sia l'ambiente domestico in cui i figli minori sono cresciuti e dove abitano, va ritenuto che essa vada assegnata in uso alla ricorrente, presso cui i figli vanno stabilmente collocati.
Il padre dei minori ha avanzato dubbi sulla capacità della madre di attendere alla cura della casa e dei figli: assente, sino al gennaio 2024, dal lunedì al venerdì, lavorando in Svizzera, nel Cantone
Vallese, al rientro la casa veniva rivenuta spesso in disordine;
il figlio soprattutto, privo delle Per_2
necessarie attenzioni, per dedicarsi, la madre, come accaduto già nel 2019, alla frequentazione di chat per incontri a sfondo sessuale anche durante tutta la notte.
Premesso che la vita privata della ricorrente appare irrilevante nel presente giudizio (in difetto di una domanda di addebito della separazione), che essa abbia inciso sulla capacità di attendere ai bisogni dei figli è risultato generico (è stato chiesto l'affido condiviso;
al di là della peculiarità dei bisogni di
-necessitante della figura professionale dello psicomotricista (oggi superato)- non sono stati Per_2
indicati altri bisogni disattesi) e privo di adeguato riscontro (non è stata svolta alcuna istanza istruttoria)”.
2.2. Sulle modalità di frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario pure va confermata l'ordinanza citata, allorchè sono state recepite le indicazioni della ricorrente, sulla scorta delle abitudini pagina 5 di 9 e delle esigenze dei minori e che, di fatto, hanno trovato attuazione (cfr. dichiarazioni della ricorrente all'udienza del 28.5.2024).
3. Il contributo al mantenimento dei minori
3.1 All'esito del giudizio, la quantificazione del contributo perequativo, da porre a carico del padre, per il mantenimento dei figli è l'unica questione dibattuta tra le parti.
In linea di principio, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
trovando conferma, tale principio, nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018).
Analogo criterio va adottato quanto al riparto delle spese straordinarie per i figli, in relazione alle quali il concorso dei genitori (separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35710 del 19/11/2021).
3.2. Nel caso che occupa, con l'ordinanza già citata ex art. 473bis.22 c.p.c. del 6.3.2024, è stata posta a carico del padre la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del tribunale di Verbania;
ed è stato, altresì, disposto che l'assegno unico sarebbe stato percepito per intero dalla madre.
Alla successiva udienza del 28.5.2024, la ricorrente ha acconsentito ad una riduzione ad € 400,00 sino a giugno 2024, stante la riferita mancata occupazione del marito.
3.3. All'esito del giudizio, sulla scorta della documentazione versata in atti, la situazione economico- patrimoniale delle parti può essere riassunta nei seguenti termini:
- ricorrente: operaia, percepisce uno stipendio mensile di € 1.300,00 circa (doc. 6 ric. inerente il
2023), con un reddito complessivo, nel 2020, di € 11.467,91, di € 12.567,54 nel 2021 e di €
pagina 6 di 9 18.435,94 nel 2022 (doc. 6a ric.); è titolare di autovettura immatricolata nel 2013 (doc. 4 ric.); non ha immobili, né risparmi (doc. 5 ric.: estratto conto Banco Posta di € 886,00 al giugno
2023); conduce in locazione l'abitazione già casa coniugale verso la corresponsione dell'importo di € 600,00 circa (doc. 7 ric.);
a) resistente: di professione cuoco, è stato dipendente, sino al gennaio 2024, di un albergo in
Svizzera (Cantone vallese) con la percezione di uno stipendio di 4.300 CHF (doc. 3 ric.); a seguito del relativo licenziamento (doc. 3 resist.), è stato assunto con contratto stagionale (dal
22.3.2024 al 15.10.2024) prevedente la corresponsione di uno stipendio netto di € 3.695 CHF
(doc. dep. il 6.5.2024), dal quale il datore di lavoro è receduto il 20.5.2024 (doc. depositato il
21.5.2024); ha esborsi fissi per canone di locazione di € 600,00 (doc. dep. il 6.5.2024) e di €
596,00 mensili per finanziamento, acceso a febbraio 2024 con scadenza nel luglio 2030 - 78 rate per un totale da rimborsare di € 46.488,00- (doc. dep. il 6.5.2024).
Determinato, in via provvisoria e urgente, il contributo perequativo al mantenimento dei figli, in €
600,00 mensili (€ 300,00 per figlio), il resistente ne ha chiesto la riduzione a € 200,00 (€ 100,00 per ogni figlio) nella stagione invernale, da novembre a marzo.
Reputa il tribunale che il carattere stagionale dell'attività lavorativa del resistente, che, in ogni caso, nel periodo invernale percepisce la NA (doc. dep. il 4.10.2024: estratto del conto Banco Posta dal gennaio al 15 marzo 2024), non toglie che il medesimo sia dotato, in primo luogo, di capacità lavorativa specifica, essendo di professione cuoco ed avendo sempre lavorato nel settore alberghiero e/o della ristorazione, con la percezione di un reddito del tutto adeguato -da ultimo di 3.695 CHF-; inoltre, è risultata carente la documentazione bancaria versata in atti, essendo stato prodotto esclusivamente l'estratto del c/c Banco Posta (con accredito della NA) nell'intervallo temporale gennaio/15 marzo 2024, essendo, invece, del tutto probabile la titolarità di un rapporto bancario svizzero dove accreditare gli stipendi -del lavoro annuale sino a gennaio 2024, prima, e di quello successivo da marzo a maggio 2024, dopo-; non sono stati versati in atti, poi, i certificati di salario, parziali i cedolini paga, inidonei a rappresentare la capacità reddituale complessiva dell'obbligato; infine, nel febbraio 2024 (quando cioè percepiva solo la NA per € 1300,00 circa), il resistente non ha esitato a contrarre un finanziamento, prevedente un esborso mensile elevato di € 596,00, del quale, peraltro, è stato prodotto solo il piano di ammortamento, indimostrata l'asserita necessità di ricorso al credito per la riparazione della vettura -verbale udienza del 28.5.2024-, in ogni caso, inverosimile stante l'elevato l'importo mutuato (€ 596,00 x 78 rate = € 46.488,00).
3.3. Pertanto, sulla scorta dei dati indicati, tenuto conto dell'età dei figli (allo stato di 14 e 10 anni), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (prevalenti presso la madre), della capacità economico-
pagina 7 di 9 patrimoniale dell'obbligato, dotato di capacità lavorativa specifica, della precaria condizione economica della ricorrente (che, dallo stipendio mensile di € 1.300,00 deve detrarre l'esborso fisso di €
600,00, con un residuo di € 700,00 circa, con il quale far fronte a tutte le spese), del contesto sociale di riferimento, va ritenuto equo porre a carico del resistente, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale.
2.4. Va, inoltre, disposto, avendo le parti concluso in senso conforme, che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 23.6.2007 in Verbania;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso la madre;
- assegna in uso alla ricorrente la casa familiare sita in Verbania, via alla Morena, 29;
- dispone che il padre tenga presso di sé i figli nei giorni in cui rientra in Italia;
nei periodi di vacanza e in estate, e resteranno con il padre dalle ore 9:30 del lunedì alle ore Per_1 Per_2
21:00 del martedì sera, con onere a carico del padre di riaccompagnarli presso la madre o i nonni materni, mentre, durante il periodo scolastico, trascorreranno con il padre il lunedì, dall'uscita della scuola (ore 16:20) fino al martedì sera, dopo cena, (ore 21); inoltre, e Per_1
staranno con il padre un week-end alternato, in base ai turni di lavoro del medesimo, Per_2
mentre con la madre le restanti giornate;
le festività di Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
il padre, durante le proprie ferie, potrà tenere con sè i figli, per dieci giorni consecutivi, garantendo – qualora le ferie non cadano nel periodo di astensione dalla scuola - la regolare frequentazione delle lezioni;
durante tale periodo, i minori potranno vedere la mamma tutte le volte che lo vorranno e comunicare con la stessa almeno una volta al giorno;
i figli minori trascorreranno il giorno del compleanno della madre, con quest'ultima, e il giorno del compleanno del padre, con il medesimo se si trova a Verbania;
i rispettivi compleanni dei figli verranno festeggiati ad anni alterni, uno con la mamma ed uno con il papà;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni pagina 8 di 9 mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo in uso all'intestato tribunale;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre;
- condanna il resistente alla refusione alla ricorrente delle spese processuali, liquidate in € 136,70 per spese e € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 13.2.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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