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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 674/2022, riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (40+20), vertente
TRA
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria (già p.i. ), rappresentata e difesa, in Parte_2 CP_1 P.IVA_2 virtù di procura in atti, dall'avv. Paoloandrea Monticelli (c.f.: , C.F._1 domiciliatario in Napoli, alla via Crispi n. 62; appellante
E
(c.f.: ) e (c.f.: CP_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Viviana Villanova (c.f.: C.F._3
), domiciliataria in Grottaminarda (AV), alla via Tratturo n. 113; C.F._4
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10390/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.12.2021, nei giudizi riuniti di primo grado nn.2788 e 2789/2019 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.6.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. e , fideiussori, proposero separate opposizioni al Controparte_3 CP_2 decreto ingiuntivo n. 9522/2018 chiesto ed ottenuto dalla cessionaria del credito
[...] in loro danno e derivante dal saldo di un finanziamento concesso al Controparte_4 debitore principale dalla Banca di Roma s.p.a. (finanziamento del Parte_3
2.10.2017; importo finanziato di € 250.000,00 da restituire in n. 60 rate mensili); importo ingiunto pari al saldo di € 87.381,79, oltre interessi legali dal 20.2.2018 e spese della procedura.
Eccepirono gli opponenti l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza ex art.1957 c.c.; la cessionaria si costituì e contestò il motivo di opposizione.
Riuniti i giudizi, con sentenza n. 10390/2021, pubblicata in data 28.12.2021, il tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione, ha revocato il decreto ed ha condannato l'opposta banca al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre € 700,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Avverso questa sentenza ha proposto appello la affidato a n. Controparte_4
3 articolati motivi:
1.Infondatezza della eccepita liberazione del fideiussore per perdita del diritto, surroga ed intempestività dell'azione giudiziale. Validità e efficacia del vincolo fideiussorio. Erronea interpretazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 5 della garanzia fideiussoria. Cancellazione della senza attivo e danno degli obbligati. Omessa valutazione delle prove;
Parte_3
2. Garanzia autonoma e a prima richiesta: Erronea interpretazione dell'atto di garanzia e degli articoli 1362, 1363, 1367, 1369, 1936 e 1957 c.c.;
3. Omessa valutazione dell'intimazione ai garanti soci e del riconoscimento del debito del garante socio ed amministratore della . Inapplicabilità della tutela Parte_3 consumeristica.
Ha chiesto l'appellante, riproponendo le domande del primo grado, in accoglimento dell'appello, di rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto, ha chiesto la condanna dei garanti al pagamento in solido dell'importo ingiunto e dei chiesti interessi, o della diversa somma ritenuta dalla Corte, vinte le spese del doppio grado.
Hanno resistito i garanti, chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 – bis c.p.c. e di rigettarlo nel merito, vinte le spese, con attribuzione alla difesa.
All'udienza del 4.6.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2.Il primo motivo di appello è articolato in una serie di sotto censure.
2 2.1- Con la prima censura si duole l'appellante della ritenuta intempestiva azione di recupero del credito da parte della banca verso il debitore principale, in violazione dell'art. 1957 c.c.; con la seconda censura si duole dell'erronea interpretazione della clausola di cui all'art. 5 e con la terza si duole della sentenza nella parte in cui confonde la posizione del garante con quella del debitore principale e non tiene conto della cancellazione della società, evenienza che rendeva impossibile l'azione di recupero.
2.2-La prima censura e la prima parte della terza censura sono collegate.
Il tribunale sul primo punto ha richiamato il tenore della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione del 18.2.2010, che così recita: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; ed ha così motivato:
Nella specie la scadenza dell'obbligazione garantita va individuata nella data del
05/09/2012, allorché la Banca mutuante comunicava la risoluzione del contratto di finanziamento e intimava il rientro dell'esposizione debitoria (rate scadute e a scadere).
Infatti, con lettere racc. te r.r. del 5.9.2012 (docc. 5 e 7 fascicolo monitorio) l'istituto bancario mutuante risolveva il contratto di finanziamento e intimava alla debitrice principale ed ai garanti il pagamento del debito maturato in euro 83.169,13 oltre interessi.
Pertanto, la scadenza dell'obbligazione garantita va appunto individuata nella data delle predette lettere raccomandate …. sicché il termine entro il quale agire per
l'adempimento nei confronti dei garanti scadeva nel settembre 2015, ossia nei 36 mesi successivi al 5.9.2012 (di scadenza dell'obbligazione garantita).
Continua il tribunale nel senso che l'azione di adempimento nei confronti dei fideiussori, come è pacifico, è stata avviata solo con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione, depositato in data 7.12.2018, quindi abbondantemente dopo il termine decadenziale di 36 mesi dalla scadenza della obbligazione garantita, disciplinato dalla lettera di fideiussione.
Assume l'appellante che era evidente l'errore in cui era incorso il tribunale, il quale aveva collegato la decadenza del recupero alle azioni proposte confronti dei garanti, anziché nei confronti del creditore principale, laddove, se correttamente indirizzate le domande nei confronti del debitore entro i 36 mesi, i garanti rimangono sempre obbligati in ragione della garanzia prestata.
Le censure sono fondate ma non mutano l'esito del giudizio;
tuttavia, è necessario correggere la motivazione del Tribunale sul primo punto.
3 2.3- Il comma 1 dell'art. 1957 c.c. dispone che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Si tratta di disposizione pacificamente derogabile, anche parzialmente, come nella specie è accaduto con il pattizio aumento solo del termine di decadenza da sei a trentasei mesi, ferma l'operatività della clausola nel resto.
La norma, che tende ad evitare incertezze sull'obbligo del fideiussore a prestare la garanzia, impone al creditore di proporre l'istanza di pagamento nei confronti del debitore principale (non dei garanti, come si legge in sentenza) nel termine di 6 mesi (o nel termine diverso pattuito, nella specie 36 mesi) dalla scadenza della obbligazione principale. La disposizione disciplina la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (non contro il fideiussore); decadenza che opera in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore, conseguendo la indicata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto (Cass. n. 19736/2011).
La Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 25197 del 2023, ha affermato che l'art. 1957
c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito (con annessa sospensione indefinita della posizione del fideiussore), magari proprio contando sulla responsabilità solidale del garante (Cass., n.
15902/2014).
Ha aggiunto la Corte che l'istanza ex art. 1957 c.c. deve necessariamente essere giudiziale, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., n.
2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., n. 1724/2016; Cass., n. 7502/2004 ; Cass., n. 6823/2001).
Con la conseguenza che non costituisce valida “istanza” ex art. 1957 c.c., la notifica di un atto stragiudiziale, ad es. la nota pro forma inviata dal ricorrente alla debitrice principale
(Cass., n. 283/1997), e tampoco il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall'esecuzione (Cass., n. 1724/2016).
4 In altri termini, nell'ordinanza in commento la Suprema Corte ribadisce la non idoneità della notifica di un atto stragiudiziale - più comunemente la mera lettera di messa in mora - trattandosi all'evidenza di atto di parte privo dei caratteri della serietà imposti dall'art. 1957
c.c.
2.4- Così esposti i principi di diritto applicabili, pacifica essendo la inidoneità della raccomandata di messa in mora richiamata dal tribunale, inviata sia alla società debitrice principale che ai garanti, si evidenzia che, nel caso in esame manca, comunque, qualsivoglia istanza giudiziale di pagamento proposta nei confronti del debitore principale;
invero, il decreto ingiuntivo in lite è stato chiesto ed ottenuto dalla banca solo nei confronti dei fideiussori e non sono state prodotte istanze giudiziali comunque proposte nei confronti del debitore principale va così corretta la gravata motivazione. Parte_3
2.5-Nella terza censura, l'appellante, pur concordando sulla necessità di una istanza giudiziale di pagamento da rivolgere al debitore principale nei 6 mesi dalla scadenza della obbligazione principale (o nel diverso termine pattuito, rectius 36 mesi), al fine di evitare la decadenza dai diritti derivanti dalla fideiussione, censura la sentenza nella parte in cui non tiene conto della intervenuta cancellazione della società debitrice (s.r.l.) dal registro delle imprese, sin dal 30.5.2012, prima della scadenza della obbligazione garantita (pacificamente intervenuta con la risoluzione del contratto di finanziamento avvenuta il 5.9.2012); assume l'appellante che tale cancellazione aveva precluso qualsiasi attività finalizzata al recupero del credito, con la ulteriore conseguenza che la inerzia non era dipesa dalla volontà del creditore.
2.6- La doglianza è infondata.
Premesso che la cancellazione di una società di capitali comporta il trasferimento delle obbligazioni ai soci (art. 2495 c.c.; Cass. 2024 n. 753), la impossibilità di agire nei 36 mesi verso la società ormai estinta non rileva se è vero che le istanze di pagamento potevano essere rivolte ai soci. La cancellazione della società non cancella i debiti della società stessa e non preclude affatto, nei termini intesi dall'appellante, le attività di recupero del credito. Come sopra esposto, si discute di decadenza oggettiva, che opera ipso facto ed in conseguenza del mancato esercizio del diritto.
2.7-Sulla seconda censura riferibile alla interpretazione della clausola di cui all'art. 5 (a dire della banca da intendersi nel senso di contenere una rinuncia del debitore alla decadenza ex art. 1957 c.c.), il Tribunale ha così motivato:
Non ha pregio la deduzione della parte opposta secondo cui la clausola n. 5 dell'atto di fideiussione, laddove stabilisce che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, comporterebbe una
5 rinuncia preventiva del fideiussore al regime decadenziale di cui all'articolo 1957 c.c., dal momento che, come si è visto, tale clausola prosegue stabilendo che “Il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'articolo 1957 cc, si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
È la clausola stessa, quindi, a richiamare l'operatività della disposizione di cui all'articolo 1957 CC, stabilendo il termine di 36 mesi, anziché di 6 mesi, dalla scadenza dell'obbligazione, entro il quale agire per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento.
La clausola in questione, in effetti, sostanzia una deroga all'art. 1957 CC non già nel senso che la Banca non sia affatto tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore (in deroga alla norma codicistica), bensì nel senso che sia comunque tenuta all'escussione, ancorché nel più lungo termine di 36 mesi (anziché 6 mesi) dalla scadenza dell'obbligazione.
Assume l'appellante che, di contro, la clausola così come articolata conteneva pacifica deroga all'art. 1957 c.c.
2.8- La doglianza non è fondata.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza richiamata dal tribunale, resa dai giudici di merito e dall'ABF, la clausola va letta nella sua interezza;
inoltre, trattandosi di clausola predisposta unilateralmente a stampa dalla banca, deve essere interpretata contra stipulatorem in virtù di quanto disposto dell'art. 1370 cod. civ. nei seguenti termini: resta integro il diritto della banca sino alla estinzione totale di ogni suo credito, a condizione che, tuttavia, entro il termine (più lungo) di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione – così pattiziamente elevato il termine semestrale di cui all'art. 1957 cod. civ.- la banca stessa abbia agito per l'adempimento dell'obbligazione principale garantita nei confronti del debitore principale (cfr. in tal senso anche tribunale Alessandria del 17.5.2019, che ha esaminato clausola del medesimo contenuto).
3.Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui qualifica il contratto come fideiussione anziché come contratto autonomo di garanzia;
invoca la diversa qualificazione come contratto autonomo di garanzia al fine di escludere l'operatività in generale della norma di cui all'art. 1957 c.c., applicabile solo alla fideiussione.
3.1- Il motivo non è fondato.
Il tribunale, in applicazione dei principi di diritto applicabili alla materia, ha correttamente qualificato il contratto in esame come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, valorizzando la presenza, nella scheda contrattuale, solo della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” (art. 6), senza alcun riferimento alla impossibilità di opporre eccezioni.
6 Effettivamente, la fideiussione in atti, all'art. 6, contiene solo la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta ma non prevede alcuna rinuncia da parte del garante alla proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale (art. 1945 c.c.).
Concorde giurisprudenza di legittimità ritiene la prima clausola del tutto insufficiente a sostenere la qualificazione invocata dall'appellante (Cass. 2024 n.31105); la mera presenza di una clausola “a prima richiesta” non è decisiva ai fini della qualificazione del contratto come garanzia autonoma, dovendo il giudice di merito accertare l'effettiva volontà delle parti attraverso un'indagine più approfondita dell'intero regolamento negoziale.
Ebbene, nel nostro caso, il regolamento negoziale, essenziale quanto al tenore delle pattuizioni, depone nel senso dell'accessorietà, in difetto di alcuna pattuizione indiziaria in punto di richiesta autonomia della garanzia.
In ogni caso, indipendentemente dalla qualificazione, la soluzione non cambia.
Assume l'appellante che, laddove qualificato il contratto come garanzia autonoma, non troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1957 c.c. Anche tale conclusione non risponde alla giurisprudenza in materia.
Infatti, se è vero che, in via di principio, al contratto autonomo di garanzia non è applicabile tout court l'art. 1957 cod. civ, è altrettanto vero che è comunque fatta salva la diversa volontà delle parti (in tal senso, Cass., SU, 18 febbraio 2010, n. 3947 “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ….”; ancora, sulla non incompatibilità dell'espressa previsione delle parti del richiamo, in un contratto autonomo di garanzia, alla disciplina dell'art. 1957 cod. civ., Cass., sez. III, 28 marzo 2017, n. 7883).
Alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale, si può ritenere, in sostanza, che anche nel contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrang) operi la disciplina dell'art. 1957 cod. civ., laddove espressamente prevista, disciplinata e richiamata dalle parti.
In tema, desta interesse la sentenza della Cassazione n. 660 del 2025, n. 660 che, oltre a consentire il richiamo all'art. 1957 c.c. anche nel contratto autonomo di garanzia, ritiene in tal caso sufficiente l'istanza stragiudiziale verso il debitore principale: in caso di contratto autonomo di garanzia ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il
7 termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (Cass. 2025 n.
660).
Ne consegue che, pur volendo ritenere nella specie concluso un contratto autonomo, la deroga parziale all'art. 1957 c.c. contenuta nel contratto ed il richiamo espresso alla disposizione, imponeva comunque di agire verso il debitore nei 36 mesi;
tuttavia, nessuna azione, nemmeno stragiudiziale, è stata proposta verso la debitrice principale, non essendo idonea allo scopo neppure la diffida stragiudiziale in atti, indirizzata a società già cancellata, anziché ai soci subentrati (data diffida 3.9.2012; data cancellazione 30.5.2012, successiva alla diffida).
4.Anche il terzo motivo di appello contiene svariate censure.
4.1-Con la prima l'appellante censura la sentenza nuovamente nella parte in cui non interpreta correttamente la clausola di cui all'art. 5, il cui contenuto doveva essere assimilato alla ipotesi in cui la durata della fideiussione non fosse collegata alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza ex art. 1957 c.c.
A sostegno del motivo, l'appellante richiama il pronunciamento reso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 16836 del 13/08/2015: “Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”.
La censura non è fondata. Si è già detto al punto che precede che la giurisprudenza di merito e dell'ABF richiamata dal tribunale, nello scrutinare clausola identica, ha condivisibilmente ritenuto che la stessa non fosse affatto assimilabile alla ipotesi scrutinata dalla Cassazione del 2015 cit. in ragione della sua ambigua formulazione, dovendosi interpretare semplicemente come obbligazione fideiussoria collegata alla scadenza della obbligazione principale, nei sensi già esposti.
4.2-In tale motivo si censura poi la sentenza per non aver dato alcun rilievo al riconoscimento del debito operato dal debitore e che vincolava anche i fideiussori. A dire dell'appellante, tale riconoscimento spostava ad libitum il termine di decadenza ex art. 1957
c.c.
Anche tale censura non è fondata. La ricognizione di debito non è fonte autonoma di obbligazione, ma è confermativa di un preesistente rapporto, con la conseguenza che di per sé non incide sull'operare della fideiussione e sui patti in essa contenuti. Si vuol dire, cioè, che la ricognizione di debito non libera dalle decadenze ex art. 1957 c.c.
8 Nel caso di specie si verte in tema di fideiussione omnibus, rilasciata in riferimento a tutti i crediti vantati dalla Banca nei confronti del debitore principale nei limiti di un importo indicato, con la conseguenza che l'intervenuto riconoscimento del debito da parte del debitore principale nulla cambia sulla specifica operatività della fideiussione omnibus e sulle regole dettate dall'articolo 1957 c.c.
L'appellante confonde l'operatività della garanzia con la fonte da cui trae origine il credito garantito, fermo restando che la ricognizione, come accennato, non è neanche fonte autonoma di obbligazione ma mera conferma del preesistente rapporto di finanziamento.
4.3-Sempre in questo motivo la Banca appellante assume che non era applicabile nella specie la normativa consumeristica.
La censura è inammissibile, oltre ad essere ininfluente ed inconferente: il tribunale non ha deciso in applicazione della disciplina a tutela del consumatore, che non ha mai richiamato in motivazione (tutela peraltro inconfigurabile, dato il ruolo nella compagine sociale di entrambi i garanti, pacifico tra le parti), ma ha applicato la disposizione codicistica per come pattuita, intendendola come contenente una deroga parziale limitata alla durata del termine di decadenza (finanche prolungato a 36 mesi) e non rispettato.
L'appello va, dunque, rigettato e la gravata sentenza va confermata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante; sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,01 – 260.000, 00), nell'importo complessivo di
€ 12.154,00 (con abbattimento della metà dei compensi previsti per la trattazione ed istruttoria, non essendo stata espletata istruttoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
9 2.condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 12.154,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Marco Eduardo Acampora, che ne ha fatto richiesta;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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