Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 13/04/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n.7/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
dr. IG CI Presidente dr.ssa Maria Luisa ROMANO Consigliere dr. CC TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 9083 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti dell’agente contabile del Comune di Maschito, Sig. De LU NT, per i conti giudiziali 20573, 20574, 20576 e 20577 relativi gli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019.
Viste le relazioni unificate n. 265/2024 e n. 265/2024/Bis e 265/Ter, depositate in data 19/09/2024, 15/10/2025 e 29/01/2026, dal Magistrato istruttore designato per l’esame dei conti giudiziali;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udito, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Ilda Coluzzi;
premesso in
FATTO
Con relazione n. 265/2024, depositata in data 19/09/2024, il Magistrato istruttore, nel riferire sui conti in epigrafe, resi a seguito di decreti per resa di conto e depositati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale in data 8/10/2021, constatato preliminarmente che l’agente contabile, Sig. De LU NT, risultava, come da documentazione agli atti, deceduto il 23/4/2024, e quindi in data successiva al deposito del conto, evidenziava, tra l’altro:
- che nei conti relativi agli esercizi 2016 (Conto n.20573), 2017 (Conto n.20574) e 2018 (Conto n.20576), pur essendo precisato il riversato, non era indicato l’importo degli incassi ottenuti, mentre per l’esercizio 2019 (Conto n.20577), pur essendone riportato l’ammontare nella relativa colonna, non erano indicati gli estremi delle ricevute di riscossione. In riscontro alla nota prot. n.385/2023, con cui si richiedeva al responsabile del Servizio finanziario di precisare se l’agente contabile De LU NT avesse incassato ulteriori somme rispetto a quanto riversato, non venivano resi chiarimenti o giustificazioni in ordine alla complessiva gestione contabile degli incassi; in merito al conto n. 20577 (es. 2019), predisposto sul modello 21, ma non compilato nelle colonne relative all’indicazione dei numeri di ricevute di riscossione, l’ente, in riscontro alla richiesta di documentazione giustificativa, affermava di non disporre di informazioni per fornire chiarimenti, visto l’avvenuto decesso dell’agente contabile, chiarendo che lo stesso, fino a metà 2023, aveva svolto anche il ruolo di Economo Comunale;
- che, in conclusione, i conti si presentavano lacunosi, non riportando il carico dell’agente contabile (importo delle somme riscosse e/o estremi delle ricevute di riscossione), per questo precludendo la possibilità di evincere la corrispondenza tra incassi e riversamenti, al fine di escludere eventuali responsabilità.
Il Magistrato istruttore, pertanto, avendo rilevato carenze che non consentivano il puntuale riscontro delle riscossioni effettuate nei periodi all’esame, chiedeva, previa fissazione dell’udienza di discussione del giudizio, che il Collegio volesse dichiarare l’improcedibilità ed in subordine l’irregolarità dei predetti conti giudiziali, non essendo peraltro possibile, allo stato, l’esame di ogni eventuale responsabilità restitutoria del de cuius e, di conseguenza, dei relativi eredi, e rimettendo al Collegio ogni consequenziale valutazione ex art.149 c.g.c.
Fissata con decreto presidenziale l’udienza del 3/12/2024 per la discussione del giudizio dinanzi al Collegio, con memoria depositata il 20/11/2024 la Procura concludeva chiedendo che fosse dichiarata l’improcedibilità e, in subordine, l’irregolarità dei conti giudiziali in esame, «…in quanto essi si presentano lacunosi e non idonei, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente».
Con ordinanza a verbale resa nell’udienza del 3/12/2024, constatata la tardiva notificazione da parte del comune di Maschito del decreto di fissazione udienza (e la mancanza, nelle relazioni di notificazione, dell’espressa menzione dell’avvenuta consegna di copia della relazione del giudice designato), il Collegio fissava nuovo termine per la necessaria rinnovazione.
All’esito dell’udienza di rinvio del 25/3/2025, con ordinanza n. 4/2025 il Collegio, rilevato che, dalla documentazione restituita dall’amministrazione comunale, risultava che le suindicate notificazioni erano state regolarmente effettuate a mezzo pec al solo erede PE De LU, che non si era costituito né era comparso, dichiarava la contumacia di quest’ultimo e disponeva che la Procura provvedesse a notificare agli altri eredi dell’agente contabile risultanti dal certificato di stato di famiglia, ovvero a CO IN e a De LU AN, la relazione del giudice designato, il decreto di fissazione di udienza, il verbale del 3/12/2024 e la stessa ordinanza entro il termine di 30 giorni, autorizzando la richiesta notifica a mezzo delle forze di polizia ai sensi dell’art. 42 c.g.c.; in data 8 aprile 2025 la Guardia di Finanza di Matera provvedeva al deposito dei verbali di notificazione.
All’esito dell’udienza di rinvio del 17.6.2025, con sentenza/ordinanza n. 39/2025, il Collegio – rilevata, limitatamente alla questione dell’idoneità delle rendicontazioni depositate a rappresentare, ai sensi dell’art. 140, comma 2, c.g.c., i risultati delle gestioni contabili, l’infondatezza della questione pregiudiziale di improcedibilità del conto sollevata dal Magistrato istruttore, ed osservando come, per identità di ratio e in adesione a pregressa giurisprudenza di questa Sezione, fosse applicabile anche nel giudizio di conto l’art. 1, comma 1, L. 20/1994 (nella parte in cui limita la trasmissibilità dell’obbligazione di responsabilità agli eredi, circoscrivendola alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi) – riteneva necessario che venissero risolti i profili di criticità emersi in fase istruttoria in ordine alla mancata possibilità di evincere la corrispondenza tra incassi e riversamenti e di accertare la eventuale responsabilità restitutoria del de cuius e, di conseguenza, dei relativi eredi e rimetteva gli atti al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria, anche ai fini dell’accertamento della legittimazione passiva degli eredi.
Conseguentemente, in data 15/10/2025 veniva depositata Relazione Unificata n. 265/2024/Bis del Magistrato istruttore, dalla quale si evince, tra l’altro, che, dalla documentazione depositata in data 23/09/2025 dalla Guardia di Finanza, (delegata con provvedimento n. prot.n. SG_BAS-0001146 del 04/09/2025), non era emerso «…alcun debito a carico dell’agente contabile, sussistendo corrispondenza tra gli importi dichiarati come riversati e le relative quietanze di versamento presso l’istituto tesoriere dell’Ente» e che, pertanto, «…l’indimostrata sussistenza del necessario requisito dell’arricchimento degli eredi, non consente di affermare una loro successione nell’obbligazione dell’agente contabile…».
Con la predetta relazione, in definitiva, «… stante la carenza di legittimazione passiva degli eredi, non potendosi procedere alla pronunzia in merito alla regolarità della gestione ed all’eventuale addebito…» si chiedeva che il presente giudizio fosse dichiarato improcedibile.
All’esito dell’udienza di rinvio del 18/11/2025, con ordinanza n. 13/2025, rilevata la mancanza agli atti del giornale di cassa, non essendo pertanto ancora possibile ricostruire la complessiva gestione contabile delle riscossioni dei diritti dai privati, e potendo, pertanto, astrattamente configurarsi i presupposti per la trasmissione del debito qualora vi fosse stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi, il Collegio rimetteva gli atti al Magistrato designato ai fini del completamento dell’istruttoria con il conseguenziale deposito, entro il 1° febbraio 2026, della relazione conclusiva nel fascicolo di causa.
In data 29/01/2026 veniva depositata la Relazione n. 265/2024/ter con la quale si evidenziava che, a seguito di specifica richiesta formulata con foglio di rilievo del 07.01.2026, con nota del 22.01.2026 il responsabile dell’area finanziaria del Comune di Maschito aveva comunicato che “dall’esame della documentazione in atti ed in archivio di questo Ente allo stato attuale, non risulta il giornale di cassa e/o il registro in cui vengono annotati la data dell’operazione di riscossione, l’oggetto e l’importo riscosso e tutti i movimenti di cassa in entrata e in uscita relativi all’agente contabile NT De LU per gli anni 2016-2017-2018-2019; se non quanto consegnato alla Guardia di Finanza lo scorso settembre.”
Conseguentemente, considerato che la conservazione della documentazione contabile costituisce obbligo proprio dell’agente, essenziale ai fini della corretta gestione, e la trasmissione della stessa è strettamente connessa all’assolvimento dell’onere della prova in capo all’agente, si evidenziava come quest’ultimo, nella fattispecie, non fosse stato in grado di dimostrare la correttezza della gestione, pur non essendo riscontrabile alcun illecito arricchimento degli eredi, proprio in conseguenza della mancanza della necessaria documentazione.
Con la predetta relazione, pertanto, si chiedeva al Collegio di dichiarare l’irregolarità dei conti giudiziali in questione, senza tuttavia alcun addebito a carico dell’agente contabile deceduto e dei suoi eredi.
All' odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso del P.M., quest’ultimo concordava con le richieste del Magistrato Relatore esplicitate in Relazione. Quindi il giudizio passava in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene fondata la richiesta di declaratoria di irregolarità dei conti giudiziali n. 20573, n. 20574, n. 20576, n. 20577 afferenti alle gestioni contabili del sig. De LU NT per il Comune di Maschito rispettivamente degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
A fronte dei gravi profili di criticità residuati dalla fase istruttoria – mancando la documentazione necessaria per evincere la corrispondenza tra incassi e riversamenti – e a seguito della sentenza/ordinanza n. 39/2025, il Magistrato istruttore ha conferito (con provvedimento n. prot.n. SG_BAS-0001146 del 04/09/2025) delega alla Guardia di Finanza affinché procedesse all’acquisizione delle informazioni e della documentazione necessarie per l’esame dei conti giudiziali in epigrafe.
Sono state conseguentemente acquisite tutte le quietanze di versamento delle somme risultanti riscosse, potendosi constatare, anche per quelle quasi del tutto illeggibili, la presenza del timbro della banca comprovante la data di riversamento.
Non è stato, però, acquisito il giornale di cassa – ovvero il registro in cui vengono annotati la data dell’operazione di riscossione, l’oggetto e l’importo riscosso e tutti i movimenti di cassa in entrata e in uscita – e, conseguentemente, non riportando i predetti conti gli estremi delle ricevute di riscossione da parte dell’agente contabile, non è stato possibile ricostruire la complessiva gestione contabile delle riscossioni dei diritti dai privati e accertare la eventuale responsabilità restitutoria del defunto agente contabile e, di conseguenza, dei relativi eredi.
Tale necessaria documentazione non è stato possibile acquisire nemmeno a seguito di ulteriore specifica istruttoria effettuata dal Magistrato istruttore, a cui gli atti sono stati nuovamente rimessi con ordinanza n. 13/2025: dalla nota del 22.01.2026 del responsabile dell’area finanziaria del Comune di Maschito è emersa la mancanza, nell’archivio dell’amministrazione comunale, del giornale di cassa e/o di registro contenente gli estremi delle operazioni di riscossione e i movimenti di cassa in entrata e in uscita relativi all’agente contabile NT De LU per gli anni dal 2016 al 2019.
Sul punto, come evidenziato nella relazione 265/2024/ter del Magistrato istruttore, si rileva che, «…conformemente all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sezione Giurisdizionale Calabria, sentenza n. 134/2022), la conservazione della documentazione contabile costituisce obbligo proprio dell’agente, essenziale ai fini della corretta gestione, e la trasmissione della stessa è strettamente connessa all’assolvimento dell’onere della prova in capo all’agente: quest’ultimo deve essere nelle condizioni di mettere diligentemente a disposizione della Corte dei conti, oltre che dell’amministrazione, la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza della sua gestione. Pertanto, la perdita del documento – finanche ove essa possa ritenersi incolpevole - non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova».
L’assenza di documentazione giustificativa, in definitiva, non consente di verificare la corrispondenza tra incassi e versamenti; deve, conseguentemente, essere dichiarata l’irregolarità dei conti, non avendo l’agente contabile fornito la prova necessaria per consentirne il discarico.
Purtuttavia, mancando la prova di un ammanco nelle casse dell’ente e del conseguente debito a carico del contabile deceduto, non sussistono i presupposti per una pronuncia di condanna nei confronti dei relativi eredi: la relazione istruttoria ha condivisibilmente evidenziato che «…gli importi minimi riscossi dall’agente contabile (perlopiù diritti di segreteria per carte di identità), così come riportati sui conti recanti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario del Comune di Maschito e dunque parificato dall’amministrazione, in uno con la mancanza di qualsivoglia segnalazione di irregolarità dell’operato del de cuius nell’arco di ben 4 anni (2016, 2017, 2018, 2019) costituiscono elementi presuntivi del mancato arricchimento dell’agente contabile e, tramite lui, dei suoi eredi».
In adesione a pregressa giurisprudenza di questa Sezione (cfr., in particolare, le sentenze di questa Sezione n. 46/2020 e n. 112/2024), ribadisce il Collegio che – pur nella specialità della disciplina sostanziale e processuale dell’obbligazione di conto rispetto all’obbligazione da responsabilità amministrativa in senso stretto – per identità di ratio deve ritenersi applicabile anche nel giudizio di conto l’art. 1, comma 1, L. 20/1994, nella parte in cui limita la trasmissibilità dell’obbligazione di responsabilità agli eredi, circoscrivendola alle ipotesi di illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi, onde la sopra citata disposizione trova applicazione anche con riferimento alla successione degli eredi negli obblighi dell’agente contabile.
Potendo, pertanto, astrattamente configurarsi i presupposti per la trasmissione del debito qualora vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi, nella fattispecie non risultante, il presente giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile nei loro confronti (cfr. C.d.c., Sez. Giur. Lazio, sent. n. 540/2022; C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 272/2017; C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 100/2015).
Resta fermo, peraltro, che - essendo sopravvenuta la morte dell’agente contabile a conto già presentato ed esaminato dal magistrato e non potendo il giudizio proseguire nei confronti degli eredi - il giudizio sui conti in epigrafe debba comunque trovare compimento con la declaratoria, per le suesposte motivazioni, di irregolarità delle gestioni senza alcun addebito agli eredi.
L’esito del giudizio e la mancata costituzione degli eredi non consentono la pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:
· dichiara improcedibile il giudizio di conto iscritto al n. 9083 del registro di segreteria nei confronti degli eredi;
· dichiara irregolari le gestioni relative ai conti giudiziali 20573, 20574, 20576 e 20577;
· nulla per le spese.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(CC TO) (IG CI)
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2026 Il Segretario del Collegio f.to digitalmente dott.ssa Angela MICELE