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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6619 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 11.11.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6339/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ) in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale Ars Nova, elett.te dom.to in Catania, via Martino Cilestri n. 25, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Drago che lo rappresenta e difende in virtù del mandato in calce all'atto introduttivo del procedimento di primo grado, firmato su foglio separato ma materialmente congiunto allo stesso per formarne parte integrante.
- APPELLANTE -
CONTRO
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t. Dott. , elett.te dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_3 del difensore , rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Email_1
Ghia giusta procura allegata su foglio separato.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17124/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale Ars Nova, ha impugnato la sentenza n. 17124/2022 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree spiegate in relazione ad un contratto di finanziamento per l'importo di € 50.000,00, stipulato in data 30.07.2009, rispetto al quale l'attore lamentava l'applicazione di tassi di interesse usurari, formulando conseguente richiesta di restituzione di tutte le somme illegittimamente versate, così statuendo:
“Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da n.q. così Parte_1 provvede: rigetta le domande proposte da nella qualità di titolare della impresa Parte_1 individuale Ars Nova di TI EP;
2) Condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre
IVA e CPA e spese generali.”
Con due motivi di appello, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Ars Nova, contesta l'erroneità della sentenza impugnata per mancata ammissione della richiesta di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nonché per mancata ammissione della consulenza tecnico-contabile.
pag. 2/7 Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 17124/2022, pubblicata in data 14.11.2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, a conclusione del proc. n.
76233/2021 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui di seguito si riportano:
Nel merito,
1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di finanziamento in oggetto;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di finanziamento in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
3. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione;
4. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore della CP_1 parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per arricchimento senza causa derivante CP_1 dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”
on si è costituita nel presente giudizio di Controparte_1 appello e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
pag. 3/7 Si è costituita terza intervenuta nel giudizio di primo grado in Controparte_2 qualità di cessionaria del credito controverso, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati:
- in via preliminare, accertato che l'appello avversario non ha ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararne la inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 17124/2022 pubblicata il 14 novembre 2022;
- in via preliminare, accertare e dichiarare che, in relazione a tutti i motivi di appello ed in particolare, sussiste una violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
- nel merito, in via principale, rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello avversario, tutte le domande spiegate e le richieste istruttorie, in quanto infondati sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 17124/2022 pubblicata il 14 novembre 2022;
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore della delle spese e Pt_1 CP_1 dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 04.07.2023, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2025, successivamente differita al
11.11.2025 con provvedimento del 21.07.2023.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 01.10.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 11.11.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
pag. 4/7 Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il contratto di finanziamento n. CI ***5367 sottoscritto in data 30.07.2009 da , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Ars Nova, con la per l'importo di Controparte_1
€50.000,00, rispetto al quale, allegando una perizia econometrica e una consulenza tecnica di parte, parte appellante lamenta l'illegittima applicazione di interessi ultra legali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'illegittimità del tasso applicato al finanziamento, con conseguente richiesta di condanna della banca, e per essa della cessionaria del credito alla restituzione di tutte le somme Controparte_2 illegittimamente versate a titolo di interessi.
Con il primo motivo di appello, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Ars Nova, contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta di esibizione documentale formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In ambito bancario, la richiesta istruttoria di esibizione documentale spiegata in corso di giudizio deve essere preceduta da una analoga richiesta stragiudiziale rimasta inevasa, formulata ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB.
Difatti, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui
Questo Collegio ritiene di aderire, “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.” (Cass. Civ. Sez. 1 -
, Sentenza n. 24641 del 13/09/2021)
pag. 5/7 Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Tribunale, la domanda attorea è rimasta sfornita di prova in quanto l'attore, sin dal primo grado, non ha adempiuto al proprio onere probatorio, limitandosi ad affermare genericamente il superamento del tasso soglia usura.
Conseguentemente, la richiesta istruttoria di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., formulata sin dall'atto di citazione in giudizio, non solo non poteva essere accolta, in mancanza di una richiesta stragiudiziale della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ma oltretutto costituiva un mero tentativo di sovvertire le regole sul riparto dell'onere probatorio, notoriamente gravante sulla parte che vuole far valere un diritto in giudizio.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, e in continuità con quanto sopra enunciato, la Corte deve esprimersi in senso negativo anche con riguardo a tale richiesta, palesandosi un'attività peritale meramente esplorativa ed in tal senso preclusa, alla luce di quanto emerso e relativamente a temi che costituiscono oggetto di orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato le domande attoree.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese in favore di rimasta contumace nel presente Controparte_1 grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di titolare della ditta individuale Ars Nova, avverso la Parte_1 sentenza n. 17124/2022 del Tribunale di Roma, contro Controparte_4
[...]
[...] rimasta contumace nel presente giudizio di appello, nonché contro
[...] ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_2
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata CP_2 delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946
[...] secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese in favore di in Controparte_1 considerazione della contumacia nel presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell' 11.11.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 11.11.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6339/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ) in qualità di titolare della ditta Parte_1 C.F._1 individuale Ars Nova, elett.te dom.to in Catania, via Martino Cilestri n. 25, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Drago che lo rappresenta e difende in virtù del mandato in calce all'atto introduttivo del procedimento di primo grado, firmato su foglio separato ma materialmente congiunto allo stesso per formarne parte integrante.
- APPELLANTE -
CONTRO
P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHE' CONTRO
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t. Dott. , elett.te dom.ta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Controparte_3 del difensore , rappresentata e difesa dell'Avv. Lucio Email_1
Ghia giusta procura allegata su foglio separato.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17124/2022.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, , in qualità Parte_1 di titolare della ditta individuale Ars Nova, ha impugnato la sentenza n. 17124/2022 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato le domande attoree spiegate in relazione ad un contratto di finanziamento per l'importo di € 50.000,00, stipulato in data 30.07.2009, rispetto al quale l'attore lamentava l'applicazione di tassi di interesse usurari, formulando conseguente richiesta di restituzione di tutte le somme illegittimamente versate, così statuendo:
“Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sulla domanda promossa da n.q. così Parte_1 provvede: rigetta le domande proposte da nella qualità di titolare della impresa Parte_1 individuale Ars Nova di TI EP;
2) Condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali oltre
IVA e CPA e spese generali.”
Con due motivi di appello, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Ars Nova, contesta l'erroneità della sentenza impugnata per mancata ammissione della richiesta di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nonché per mancata ammissione della consulenza tecnico-contabile.
pag. 2/7 Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 17124/2022, pubblicata in data 14.11.2022, emessa dal Tribunale Civile di Roma, a conclusione del proc. n.
76233/2021 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui di seguito si riportano:
Nel merito,
1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di finanziamento in oggetto;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di finanziamento in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
3. Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione;
4. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore della CP_1 parte attrice della somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per arricchimento senza causa derivante CP_1 dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.”
on si è costituita nel presente giudizio di Controparte_1 appello e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
pag. 3/7 Si è costituita terza intervenuta nel giudizio di primo grado in Controparte_2 qualità di cessionaria del credito controverso, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati:
- in via preliminare, accertato che l'appello avversario non ha ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararne la inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 17124/2022 pubblicata il 14 novembre 2022;
- in via preliminare, accertare e dichiarare che, in relazione a tutti i motivi di appello ed in particolare, sussiste una violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
- nel merito, in via principale, rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'appello avversario, tutte le domande spiegate e le richieste istruttorie, in quanto infondati sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 17124/2022 pubblicata il 14 novembre 2022;
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore della delle spese e Pt_1 CP_1 dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Alla prima udienza a trattazione scritta del 04.07.2023, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.06.2025, successivamente differita al
11.11.2025 con provvedimento del 21.07.2023.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 01.10.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 11.11.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
pag. 4/7 Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto il contratto di finanziamento n. CI ***5367 sottoscritto in data 30.07.2009 da , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Ars Nova, con la per l'importo di Controparte_1
€50.000,00, rispetto al quale, allegando una perizia econometrica e una consulenza tecnica di parte, parte appellante lamenta l'illegittima applicazione di interessi ultra legali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'illegittimità del tasso applicato al finanziamento, con conseguente richiesta di condanna della banca, e per essa della cessionaria del credito alla restituzione di tutte le somme Controparte_2 illegittimamente versate a titolo di interessi.
Con il primo motivo di appello, , in qualità di titolare della ditta Parte_1 individuale Ars Nova, contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta di esibizione documentale formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
In ambito bancario, la richiesta istruttoria di esibizione documentale spiegata in corso di giudizio deve essere preceduta da una analoga richiesta stragiudiziale rimasta inevasa, formulata ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB.
Difatti, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui
Questo Collegio ritiene di aderire, “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.” (Cass. Civ. Sez. 1 -
, Sentenza n. 24641 del 13/09/2021)
pag. 5/7 Nel caso di specie, come correttamente osservato dal Tribunale, la domanda attorea è rimasta sfornita di prova in quanto l'attore, sin dal primo grado, non ha adempiuto al proprio onere probatorio, limitandosi ad affermare genericamente il superamento del tasso soglia usura.
Conseguentemente, la richiesta istruttoria di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., formulata sin dall'atto di citazione in giudizio, non solo non poteva essere accolta, in mancanza di una richiesta stragiudiziale della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ma oltretutto costituiva un mero tentativo di sovvertire le regole sul riparto dell'onere probatorio, notoriamente gravante sulla parte che vuole far valere un diritto in giudizio.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnico-contabile.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, e in continuità con quanto sopra enunciato, la Corte deve esprimersi in senso negativo anche con riguardo a tale richiesta, palesandosi un'attività peritale meramente esplorativa ed in tal senso preclusa, alla luce di quanto emerso e relativamente a temi che costituiscono oggetto di orientamenti oramai consolidati in giurisprudenza.
Alla luce di ciò, Questa Corte ritiene corretto il decisum del Tribunale di Roma che ha rigettato le domande attoree.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le spese in favore di rimasta contumace nel presente Controparte_1 grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di titolare della ditta individuale Ars Nova, avverso la Parte_1 sentenza n. 17124/2022 del Tribunale di Roma, contro Controparte_4
[...]
[...] rimasta contumace nel presente giudizio di appello, nonché contro
[...] ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_2
- dichiara la contumacia di Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata CP_2 delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946
[...] secondo i valori medi, vista la non pregnante complessità della materia controversa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese in favore di in Controparte_1 considerazione della contumacia nel presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell' 11.11.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
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