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Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/03/2024, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
Nr. 898 /2020 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 marzo 2024, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di assistenza obbligatoria (442 c.p.c. ss.) indicata in epigrafe avente per oggetto
“riconoscimento della reversibilità della rendita” promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Calaciura Fabio, domiciliata presso lo studio del difensore a
Caltanissetta viale Regione n. 61.
- ricorrente contro
in Controparte_1
persona del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_2
generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Persona_1
Racc. n. 551, dall'Avv. Alessi Sergio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
Con ricorso depositato in data 17/09/2020, la ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver premesso che la relativa domanda proposta in sede amministrativa era stata rigettata, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla reversione della rendita già goduta in vita CP_1 dal marito, , adducendo l'esistenza del nesso causale o concausale tra la Persona_2 malattia indennizzata e l'evento morte.
1 Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' alla reversibilità della rendita. CP_1
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda avversaria difettando i CP_1 presupposti per l'accoglimento della domanda di reversibilità.
Nel corso del giudizio è stato conferito incarico a consulente medico-legale al fine di verificare l'esistenza di un nesso causale o concausale tra l'evento morte e la patologia indennizzata.
Indi, all'odierna udienza, le parti collegate da remoto, hanno discusso la causa, riportandosi alle difese in atti.
******
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Il CTU, nominato in corso di causa, ha escluso l'esistenza del nesso causale ed ha così concluso: “ In definitiva, agli atti non emerge un nesso tra la patologia respiratoria ed il decesso, non è documentata una evoluzione verso un cuore polmone cronico(da compromissione cronica del ventricolo di dx) con conseguente insufficienza cardiaca destra, che rappresenta l'unica causa di morte, è evidente che sulla scorte della documentazione in atti e sulla ricostruzione dei fatti effettuati, non si può attribuire un ruolo causale o concausale alla suddetta patologia nel determinismo del decesso, proprio perché la broncopatia cronica da cui era affetto il ricorrente, risultava essere priva di compromissione funzionale, clinica ed anatomica, a carico del ventricolo dx.
In definitiva, sulla ricostruzione degli atti a disposizione, risulta che la morte del sig. Per_2
non è dovuta ad una evoluzione della tecnopatia né come causa unica o concausa
[...] predominante del determinismo del decesso.”
Le predette conclusioni vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
Le spese delle espletate CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 7 marzo 2024
La G.O.P.
Sabina Giunta
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7 marzo 2024, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di assistenza obbligatoria (442 c.p.c. ss.) indicata in epigrafe avente per oggetto
“riconoscimento della reversibilità della rendita” promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Calaciura Fabio, domiciliata presso lo studio del difensore a
Caltanissetta viale Regione n. 61.
- ricorrente contro
in Controparte_1
persona del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_2
generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Persona_1
Racc. n. 551, dall'Avv. Alessi Sergio ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
Con ricorso depositato in data 17/09/2020, la ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver premesso che la relativa domanda proposta in sede amministrativa era stata rigettata, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla reversione della rendita già goduta in vita CP_1 dal marito, , adducendo l'esistenza del nesso causale o concausale tra la Persona_2 malattia indennizzata e l'evento morte.
1 Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' alla reversibilità della rendita. CP_1
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda avversaria difettando i CP_1 presupposti per l'accoglimento della domanda di reversibilità.
Nel corso del giudizio è stato conferito incarico a consulente medico-legale al fine di verificare l'esistenza di un nesso causale o concausale tra l'evento morte e la patologia indennizzata.
Indi, all'odierna udienza, le parti collegate da remoto, hanno discusso la causa, riportandosi alle difese in atti.
******
Il ricorso non risulta adeguatamente fondato e va, pertanto, respinto.
Il CTU, nominato in corso di causa, ha escluso l'esistenza del nesso causale ed ha così concluso: “ In definitiva, agli atti non emerge un nesso tra la patologia respiratoria ed il decesso, non è documentata una evoluzione verso un cuore polmone cronico(da compromissione cronica del ventricolo di dx) con conseguente insufficienza cardiaca destra, che rappresenta l'unica causa di morte, è evidente che sulla scorte della documentazione in atti e sulla ricostruzione dei fatti effettuati, non si può attribuire un ruolo causale o concausale alla suddetta patologia nel determinismo del decesso, proprio perché la broncopatia cronica da cui era affetto il ricorrente, risultava essere priva di compromissione funzionale, clinica ed anatomica, a carico del ventricolo dx.
In definitiva, sulla ricostruzione degli atti a disposizione, risulta che la morte del sig. Per_2
non è dovuta ad una evoluzione della tecnopatia né come causa unica o concausa
[...] predominante del determinismo del decesso.”
Le predette conclusioni vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n.
326.
Le spese delle espletate CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso;
2 - dichiara irripetibili le spese del giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 7 marzo 2024
La G.O.P.
Sabina Giunta
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