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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/09/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 438 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Misilmeri, Viale Europa n. 298, presso lo studio dell'Avv. Dalia Lo Burgio, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del per la Sicilia elettivamente domiciliato in Controparte_2
Palermo, Viale Del Fante n. 58/D presso gli Uffici Dell'Avvocatura CP_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi La Valle in virtù di procura CP_1
pag. 1 generale alle liti in Notar di Palermo del 18.12.2018 rep. 711, racc. Persona_1
n. 551
RESISTENTE
OGGETTO: prestazione CP_1
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di aver subito in data 17.09.2020 CP_1
un infortunio sul lavoro per il quale gli era stato riconosciuto un danno biologico del 24%, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico pari al 30%
e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore del CP_1
relativo indennizzo in rendita vitalizia, con decorrenza ed interessi come per legge.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la domanda CP_1
di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con CTU medico – legale e all'udienza del 14.10.2024
celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio nominato, Dr. Persona_2
sulla base degli esami clinici e complementari effettuati, ha concluso la sua pag. 2 relazione, affermando che: “……CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI sulla
scorta delle certificazioni agli atti, della raccolta anamnestica e della visita da me
effettuata riguardante il Sig. di a 47 si pone diagnosi: Parte_1
” , Controparte_3 Controparte_4
TUTTE
[...] Controparte_5 [...]
E Controparte_6 Controparte_7 CP_8
E TUTTE DA ”
[...] Controparte_9 CP_10
VALUTAZIONE Con provvedimento del 27/10/2021 l' riconosceva al Sig. CP_1
un grado di menomazione dell'integrità psico fisica del 21%. Non Parte_1
ritenendo giusta tale valutazione il ricorrente in data 01/12/2021 presentava
opposizione al suddetto provvedimento al fine di annullare e/o modificare la precedente
definizione della pratica. Con provvedimento del 25/01/2022 l' rivalutava la CP_1
posizione del Sig. attribuendo una percentuale di invalidità permanente del Pt_1
24%. Valutando le condizioni del ricorrente, si può affermare che l'infortunio de egli
subito e' stato abbastanza grave (ricordiamo che è giunto in Pronto Soccorso in codice
rosso) e i postumi che si sono evidenziati sono altamente invalidanti ad lta incidenza
funzionale (vedi andatura, dismetria aro inferiore flesso estensione degli arti. Da non
sottovalutare anche il quadro psichico che sicuramente in seguito al politrauma subito
incide sullo status generale e sull'equilibrio psico fisico del paziente.
pag. 3 Concludendo, valutata la documentazione degli atti, sulla scorta dell'esame obiettivo
effettuato, in considerazione degli esiti riportati, della sua età, della sua scolarità,
dell'attività svolta e del tempo da quando questi la svolge, appare equo assegnare un
danno biologico per le menomazioni subite pari al 30% (trenta percento)” (cfr. CTU in atti).
Le anzidette conclusioni sono state confermate anche a seguito delle osservazioni di parte resistente alle quali il CTU ha fornito convincente ed esaustiva risposta (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni finali cui è pervenuto il C.T.U. con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 30% vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali. Il giudizio del CTU è coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-legali effettuati di cui alla relazione in atti, cui si rinvia.
Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione della CTU o il richiamo del CTU richiesto da parte resistente con le note conclusive per carenza dei presupposti ed essendo la consulenza espletata pienamente esaustiva.
La domanda, pertanto, deve trovare accoglimento.
Va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennizzo per il danno biologico patito, quantificabile nella misura complessiva del 30% e,
pag. 4 per l'effetto, l' va condannato al pagamento del relativo indennizzo in CP_1
rendita, con decorrenza con decorrenza dalla data della visita di revisione del
25.01.2022 oltre interessi come per legge, detratto quanto già corrisposto per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 24%.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Dalia Lo Burgio.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- Dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato un danno biologico nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1
corrispondergli il relativo indennizzo in rendita con decorrenza dal 25.01.2022,
oltre interessi come per legge, detratto quanto già corrisposto per la riconosciuta menomazione psico-fisica del 24%;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Dalia Lo Burgio.
pag. 5 Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 17 settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6