Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 18785/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18785 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. D'AVINO GLORIA COSTANZA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'AVINO GLORIA COSTANZA presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.10.2024, e esponevano di aver contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 05.06.1982 in Vico SE (NA) (Atto n. 85, p. II, s. B, sez. AR, Reg. Atti di
Matrimonio 1982) e che dall'unione erano nati due figli e , entrambi maggiorenni ed Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di decreto di omologa cron. n. 3656/2012 emesso del Tribunale di Napoli, alle condizioni stabilite dalle parti;
che dalla pagina 1 di 4
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate con note di trattazione scritta depositate in data 11.04.2025, in accoglimento delle indicazioni formulate dal Tribunale all'udienza del
07.04.2025:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Vico
SE (Na), in data 05.06.1982, tra: , nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, ivi residente a[...]; E Nato a Asti il C.F._2 Parte_1
09.03.1959, CF , e residente in [...]; e C.F._1 ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli di procedere alla relativa trascrizione nei registri dello Stato civile del Comune di Napoli atto n. 85, parte II, Serie B, anno 1982;
2. nulla è dovuto per assegno divorzile in quanto entrambi i coniugi, allo stato attuale, hanno redditi e sono autonomi ed economicamente autosufficienti;
3. che i coniugi al solo fin di evitare futuri conflitti e quale regolamento definitivo dei rapporti economici-patrimoniali con il presente atto dispongono e si obbligano come segue:
- il SI. si impegna a cedere a titolo gratuito alla SI.ra la propria quota Parte_1 Controparte_1
del 50% dell'usufrutto sull'immobile sito in Rivisondoli alla via San Vito 3, individuato al catasto al
Foglio 10, N. 118, S. 29 A 02, la cui nuda proprietà è già intestata a e;
Per_1 Persona_2
- entrambi i coniugi e si impegnano con il presente atto a trasferire la Parte_1 Controparte_1 nuda proprietà dell'immobile in comunione sito in Napoli alla IO OR 14 , piano 1, sez. AVV,
Foglio 8, numero 918, sub 10 cat A02, ai propri figli , nato a [...] [...] e ivi Controparte_2
residente a[...], CF: , e , nata a [...]F._3 Persona_2
Napoli il 23.12.1991 e ivi residente a[...] , CF: , riconoscendo C.F._4
alla SI.ra , nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
via MARIO FIORE 14, il diritto di usufrutto al 100% ;
pagina 2 di 4 - pertanto, il SI. si impegna a cedere a titolo gratuito alla SI.ra , nata a [...]_1
Napoli il 08.08.1961, CF , ivi residente a[...], la propria C.F._2 quota del 50% dell'usufrutto sull'immobile sito in Napoli alla IO OR 14, piano 1, sez. AVV,
Foglio 8, numero 918, sub 10 cat A02;
Le parti concordemente sono addivenute a tale decisione quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale e come compensazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali connessi alle rispettive e differenti posizioni all'interno della famiglia, e per tale motivo, chiedono espressamente l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'art. 9 L. 74/87 in materia di imposte catastali e ipotecarie , così come modificato dalla pronuncia della C. Costituzionale del 29-
4/10/05/1999 n. 154 e confermata da successive pronunce della Suprema Corte. Le parti si impegnano inoltre, sin d'ora, ad individuare un Notaio e di recarsi dallo stesso entro e non oltre 60 giorni dall'ottenimento della pronuncia del Tribunale per formalizzare il trasferimento e la successiva trascrizione delle consistenze immobiliari sopra descritte ed individuate.
4. Spese legali compensate.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Vico SE
(NA) il 05.06.1982 (Atto n. 85, p. II, s. B sez.AR, Reg. Atti di Matrimonio 1982)
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta depositate in data 11.04.2025;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vico SE (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese. pagina 3 di 4 Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 18.4.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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