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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3215 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3215 /2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZZIOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Crati 20 presso lo studio di questi;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FERRARO MARCO e dell'avv. Stefano Giove, elettivamente domiciliato in VIALE
REGINA MARGHERITA 278 ROMA;
1 , (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3
dall'Avv. Corrado Fabbri e Maria Cristina Truffelli (C.F. ) ed C.F._4
elett.te. dom.to in Roma, Via Filippo Bernardini N.10,
(contumace) Controparte_2
(contumace) Controparte_3
APPELLATI
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7350/2019, depositata in data 31/03/2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL PRIMO GRADO
In primo grado la parte attrice ha esposto di essere stata vittima di un raggiro da parte di alcuni soggetti che avevano venduto un suo immobile presentandosi falsamenti come i proprietari dello stesso.
Ha premesso di avere conferito incarico di vendita del detto immobile a Persona_1
cui si era unita . Ha esposto che la predetta Controparte_2 Controparte_2
si era rivolta ad altri agenti immobiliari (tra cui il convenuto
[...] Controparte_3
e ). Ha esposto che il convenuto
[...] Controparte_4 Persona_2
aveva raccolto una offerta da un certo e che la proposta era stata Controparte_3 Pt_3
accettata con conseguente consegna dei documenti dell'immobile e di identità dei proprietari al predetto Pt_3
Ha esposto che contemporaneamente allo svolgimento di questi fatti, approfittando della consegna dei documenti, il unitamente ad altri soggetti aveva messo in Pt_3
vendita l'immobile dell'attore. Ha esposto che il sig. , dopo avere visitato CP_5
l'appartamento in alcuni incontri con le persone falsamente qualificatesi come coniugi aveva sottoscritto un contratto preliminare presso lo studio del Notaio Pt_1
2 quale rappresentante legale della Gesco Impresit S.r.l. Ha esposto che presso CP_1
lo studio del dott. era stato stipulato anche il rogito. CP_1
Ha esposto di avere successivamente scoperto che il utilizzando i documenti Pt_3
ottenuto con la proposta di acquisto aveva venduto l'immobile al avvalendosi di CP_5
persone compiacenti. Ha esposto che con successivo atto di risoluzione contrattuale, sottoscritto con la Gesco Impresit s.r.l., aveva riacquistato la proprietà del bene.
Ha sostenuto, tuttavia, di essere stato gravemente danneggiato dalla vicenda, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello non patrimoniale (per non aver potuto vendere il bene in questione dall'8.6.2010 sino al 15.11.2010, e per il notevole deprezzamento del bene oltre al danno morale).
Ha convenuto in giudizio coloro avevano collaborato alla vendita, quali mediatori, e il notaio Secondo l'attore tutti i soggetti convenuti, attraverso una condotta CP_1
negligente e superficiale, avevano consentito il perfezionamento del raggiro.
Ha concluso chiedendo: condannare i convenuti, in solido od alternativamente tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice quantificati in euro 50.000,00 per danni patrimoniali ed euro 25.000,00 per danni non patrimoniali da intendersi sia come danni morali, che come danni esistenziali o nella minore o maggiore somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria ovvero in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito il notaio che ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda. Parte_2
I convenuti e sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Il Tribunale ha respinto la domanda.
Con riferimento al notaio rogante il Tribunale ha affermato che il suo operato non risultava totalmente conforme ai principi di diligenza professionale, in particolare, in relazione alla identificazione delle parti contrattuali. Secondo il Tribunale era in particolare evidente la difformità riscontrata tra il falso documento di Parte_1
3 presentato al notaio all'atto del rogito (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) e i certificati di residenza e stato libero (doc. 3 e 4 della comparsa) dal predetto professionista richiesti in pari circostanza, certificati dai quali emergeva la non corrispondenza dell'indirizzo di residenza di rispetto a quello Parte_1
indicato nella carta di identità.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che in relazione al dedotto danno patrimoniale sofferto in ragione dell'impossibilità di vendere il bene nel periodo compreso tra il giugno e il novembre del 2010, con conseguente impossibilità di investire le relative somme ricavate dall'affare, il non aveva fornito alcuna prova in ordine Pt_1
all'esistenza di occasioni verificatesi nel corso di detto periodo e non andate a buon fine in ragione degli eventi appena descritti. Del pari, in relazione al dedotto deprezzamento del bene de quo, detto evento non era verosimile in considerazione del breve lasso temporale di svolgimento dell'intera vicenda (5 mesi).
Quanto invece sai soggetti coinvolti nella mediazione immobiliare, il Tribunale ha affermato che dalla lettura degli atti processuali e dai documenti allegati non emergevano elementi che dimostravano una collusione nella commissione della condotta fraudolenta a carico degli odierni convenuti. Ha sostenuto inoltre, il
Tribunale, che nel meccanismo di causalità richiesto dalla invocata responsabilità ex art. 2043 cc il fatto di reato del terzo certamente presentava i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo idoneo ad escludere profili di responsabilità extracontrattuale.
Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'attore in ragione degli eventi appena illustrati, il Tribunale ha osservato che la documentazione depositata non dimostrava l'esborso di somme.
L'APPELLO
Ha proposto appello l'attore lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento dei danni per i fatti attribuiti al notaio rogante.
4 Quale primo motivo di appello ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nell'affermare l'inesistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta negligente del notaio CP_1
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto applicare la prova per presunzioni e ricavare sulla base della documentazione allegata e richiamata in atti l'esistenza del danno patrimoniale.
Ha affermato segnatamente l'appellante che “alla luce delle allegazioni versate ritualmente in atti, della loro anche sotto il profilo di prove presuntive - palese riconducibilità alla fattispecie che ci occupa ed in particolar modo alle negligenti ed imperite condotte del Notaio (v. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CP_1
13, 14, 15, 16, 17, 18, riguardanti il processo penale subito dal sig. Parte_1
le copie degli assegni rilasciati all'Avv. che si prodigò in tutta Controparte_6
l'attività di restituzione in proprietà dell'immobile al vero e nella Parte_1
cooperazione nella redazione dell'atto del Notaio di cui alle fattura allegata Per_3
quale corrispettivo per l'attività professionale stragiudiziale prestata nella vicenda;
l'assegno e la relativa notula dell'Avv. Paolo Muzzioli per l'attività professionale prestata nel presente giudizio (docc. da 1 a 11 depositati con le memorie ex art. 183
c.p.c. II termine).”
In ordine al danno da mancata vendita l'appellante ha sostenuto di avere ”realmente messo in vendita, nello stesso periodo della falsa vendita, l'unità immobiliare in Roma,
Via Gregorio VII, n. 306 e confidando in una rapida definizione dell'operazione, aveva pure sottoscritto una proposta di acquisto di un villino a Santa Marinella. Tale proposta poi revocata, a seguito della mancanza di disponibilità dovuta al mancato incasso della vendita della casa di Via Gregorio VII, determinò il pagamento di provvigioni all'agenzia Servizi Immobiliari srl, di penali nonché la perdita della caparra confirmatoria a favore del promissario venditore, . Il tutto risulta Per_4
ampiamente documentato e comprovato dalle allegazioni in atti (docc.7, 8 e 9 depositati con la memoria ex art. 183 c.p.c. II termine);
5 Ha ritenuto, altresì, che il Tribunale non aveva tenuto conto dei i continui esborsi sostenuti dal padre dell'appellante, dott. (v. assegni rilasciati allo Persona_5
Studio Associato Legale e di Mediazione (Avv.ti Civitelli e Felice Barbara, e all' Avv.
) comprovati dai titoli che rappresentano, in via presuntiva e fino a Controparte_6
prova contraria, i pagamenti effettuati a favore dei professionisti che coadiuvarono il nel procedimento penale subito e nell'attività di riacquisizione dell'immobile Pt_1
di Roma, Via Gregorio VII, п. 306. Anche in questo caso le produzioni documentali appaiono esaustive, perlomeno sotto il profilo della prova presuntiva (docc. 11 e 11, depositati con la memoria ex art. 183 c.p.c. II termine).
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna al pagamento del danno non patrimoniale.
Ha ribadito le circostanze e i fatti che avrebbero determinato il pregiudizio sotto questo profilo.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Si è costituito il Notaio che ha contestato l'appello deducendone CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza.
In via incidentale ha contestato la sentenza nella parte in cui ha affermato la natura negligente della sua condotta nella identificazione delle parti contrattuali.
Ha concluso chiedendo;
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della impugnazione proposta dal signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo Parte_1
alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, per le motivazioni esposte in narrativa;
- In via principale: rigettare l'appello proposto dal signor per le Parte_1
motivazioni esposte in narrativa ed accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dal notaio con conseguente riforma della sentenza impugnata CP_1
in punto di responsabilità del pubblico ufficiale per i fatti per cui è causa.
Si è costituito che ha dedotto l'inammissibilità dell'appello. Parte_2
6 Ha esposto che l'appellante non ha svolto alcuna censura relativamente ai capi della sentenza che escludevano la responsabilità extracontrattuale del CP_7
La sentenza, infatti, era stata impugnata esclusivamente nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del danno per i fatti imputabili al notaio.
Ha esposto, pertanto, che l'appellante aveva fatto acquiescenza ai capi relativi alle domande avanzate nei confronti del ex art. 329 cpc CP_7
Ha contestato comunque nel merito l'appello e concluso chiedendo:
-in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'appello spiegato nei confronti dell'odierno appellato per non aver censurato l'appellante i capi della Sentenza con cui è stata esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Sig.
ed è stata conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria nei Parte_2
suoi confronti avanzata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 329, 2° comma, e 324,
c.p.c., per tutte le argomentazioni svolte nel motivo di cui alla lettera A);
-rigettare, comunque, nel merito l'avverso appello stante l'assoluta infondatezza dello stesso sia in punto di responsabilità dell'odierno appellato sia in punto di insussistenza dei danni ex adverso lamentati per tutto quanto argomentato nei motivi e B) e C);
-confermare in toto la Sentenza appellata.
-Condannare l'appellante principale alla refusione delle spese di lite in favore del Sig.
Parte_2
Sono rimasti contumaci gli altri appellati.
L'appello principale è infondato.
Appare necessario preliminarmente precisare che l'appello non ha ad oggetto la parte della sentenza che esclude la responsabilità extracontrattuale degli appellati Parte_2
e e quella contrattuale della convenuta Su questi CP_3 Controparte_2
aspetti deve, pertanto, ritenersi che l'appellante abbia fatto acquiescenza.
L'appello, infatti, ha ad oggetto unicamente il mancato riconoscimento del danno per la condotta negligente attribuita in sentenza al notaio CP_1
Ciò premesso l'appello non può essere accolto non essendovi effettivamente alcuna prova di danno.
7 Il Tribunale ha ritenuto, quanto al danno patrimoniale, che lo stesso non fosse provato sia quello asseritamente derivante dalla mancata possibilità di vendita sia quello derivante dal deprezzamento del bene nel periodo intercorrente tra la vendita truffaldina e il riottenimento del bene.
L'appello, tuttavia, non contiene specifiche censure alla affermata mancanza di prova dei tentativi di vendita non andati a buon fine. L'appellante si limita a richiamare in modo indistinto tutta la documentazione allegata in primo grado affermando che la stessa fornirebbe adeguata prova almeno sotto il profilo presuntivo.
Non è quindi indicato in modo specifico da quali atti il Tribunale avrebbe dovuto trarre la prova dell'esistenza di trattative di vendita non andate a buon fine a causa della vicenda del doppio trasferimento. Eppure, il danno da lucro cessante in un caso come quello in esame sarebbe facilmente dimostrabile attraverso le prove che ordinariamente lasciano le trattative per l'acquisto di un immobile.
Anche con riferimento al deprezzamento del bene alcuna specifica contestazione è stata sollevata né risulta indicato in modo determinato quale parte delle risultanze istruttorie non sarebbe stata adeguatamente valutata.
Anche con riferimento al rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute, il
Tribunale ha motivato la decisione affermando che tutta la documentazione allegata non era pertinente e causalmente collegabile al rogito impugnato e non viene indicato in appello quale sia la documentazione, invece, chiaramente riferibile ai fatti denunciati.
Con il secondo motivo di appello è stata denunciata la mancata pronuncia sulla richiesta di danno non patrimoniale.
Anche tale secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda di risarcimento del danno pur non soffermandosi, specificatamente, sul profilo del danno non patrimoniale.
Tuttavia, la domanda dell'appellante non può essere accolta. In primo grado in punto di danno non patrimoniale l'attore si era limitato alle seguenti e scarne deduzioni:
8 …risulta, inoltre, evidente il danno morale subito dall'attore il quale, affidando la vendita dell'immobile di cui è proprietario a persone che, nonostante quanto dalle stesse dichiarato, nella realtà dei fatti non erano abilitate a poter operare come agenti immobiliari. Per giurisprudenza, ormai costante, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza del pregiudizio (cass. 11 novembre 2008 n. 36972). Attenendo, infatti, il danno non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anch l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
È noto invece che in punto di danno non patrimoniale la Suprema Corte ha enucleato il principio della necessità di una lesione di particolare rilevanza, che nel caso di specie non è dato riscontrare (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Infatti, anche il risarcimento del danno esistenziale/morale, costituendo pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". (Sez. 3, Sentenza n. 20987 del 08/10/2007;
10527/11).
Né può soccorre nel caso di specie la valutazione equitativa, la quale può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e comunque non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo.
Nel caso di specie, pertanto, non può dirsi neppure allegato l'esistenza di una lesione della sfera personale che giustifichi il riconoscimento della tutela.
APPELLO INCIDENTALE
Deve essere accolto l'appello incidentale con il quale il notaio ha contestato CP_1
l'affermazione della mancanza di diligenza professionale contenuta in motivazione.
L'appellante incidentale ha dedotto che il Giudice di primo grado, nella parte in cui aveva fondato la declaratoria di responsabilità sulla non coincidenza tra l'indirizzo di
9 residenza indicato nella carta di identità presentata dal sedicente e Parte_1
quello risultante dai certificati di residenza e stato di libero, non aveva tenuto conto della legislazione in materia di documenti di riconoscimento. In particolare, il
Tribunale non avrebbe considerato che non c'è alcun obbligo di indicare nella tessera di identità il corretto indirizzo di residenza in caso di mutamento dello stesso.
Ha esposto, inoltre, che la legge notarile non indicava specificamente gli elementi idonei alla formazione del convincimento del notaio ma, in considerazione dell'affidamento che il rogito notarile è destinato a creare, richiedeva una particolare serietà che, pur svincolata dalla conoscenza pregressa, non si esaurisce nel riscontro di elementi predeterminati ma deve risultare da una prudente valutazione.
Ha esposto che nel caso di specie l'identificazione era stato il risultato di un convincimento raggiunto sulla base di una pluralità di elementi idonei a giustificarlo secondo le regole di diligenza, di prudenza e di perizia professionale.
I motivi sono fondati.
L'unica negligenza attribuita al notaio è quella del mancato approfondimento della difformità riscontrabile tra i due documenti citati. In realtà tale aspetto non avrebbe dovuto allarmare il professionista in quanto non vi è alcuna previsione di corrispondenza tra i documenti;
in caso di cambio di residenza, infatti, non c'è obbligo di adeguare il documento di identità, il quale conserva validità fino alla scadenza naturale. Quindi la circostanza era del tutto fisiologica. Peraltro, il Tribunale non spiega perché anche un eventuale approfondimento del tema avrebbe portato a scoprire la falsa identità dei soggetti presenti al rogito.
L'obbligo di identificazione delle parti gravante sul notaio va parametrato alle concrete circostanze del caso e nella fattispecie in esame non è emersa la presenza di nessun elemento che, in concorso con questa difformità, avrebbe dovuto far sorgere un obbligo di ulteriori accertamenti e portare il professionista a dubitare della identità dei soggetti che aveva davanti.
10 La sentenza, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui, sul presupposto della accertata negligenza del notaio e quindi di una reciproca soccombenza, ha compensato le spese di lite tra il professionista e l'attore.
Le spese del grado di appello e di quelle del primo grado tra l'attore e il notaio vanno, quindi, poste a carico dell'attore secondo le regole della soccombenza.
L'appellante principale deve essere condannato anche al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato costituito , secondo la regola della Parte_2
soccombenza.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Va, altresì, dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante principale della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7350/2019, così provvede:
1) Respinge l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza, condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del primo grado di giudizio che liquida in €. 7.000.00, per compensi, oltre Iva e
Cpa e rimborso spese generali;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del grado di appello che liquida in €. 9.000,00
[...] CP_1
per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
5) Dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del
30 maggio 2002 per il versamento di una somma pari al contributo unificato per l'appellante principale.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
11 Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3215 /2019 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUZZIOLI PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Crati 20 presso lo studio di questi;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FERRARO MARCO e dell'avv. Stefano Giove, elettivamente domiciliato in VIALE
REGINA MARGHERITA 278 ROMA;
1 , (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._3
dall'Avv. Corrado Fabbri e Maria Cristina Truffelli (C.F. ) ed C.F._4
elett.te. dom.to in Roma, Via Filippo Bernardini N.10,
(contumace) Controparte_2
(contumace) Controparte_3
APPELLATI
Oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7350/2019, depositata in data 31/03/2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL PRIMO GRADO
In primo grado la parte attrice ha esposto di essere stata vittima di un raggiro da parte di alcuni soggetti che avevano venduto un suo immobile presentandosi falsamenti come i proprietari dello stesso.
Ha premesso di avere conferito incarico di vendita del detto immobile a Persona_1
cui si era unita . Ha esposto che la predetta Controparte_2 Controparte_2
si era rivolta ad altri agenti immobiliari (tra cui il convenuto
[...] Controparte_3
e ). Ha esposto che il convenuto
[...] Controparte_4 Persona_2
aveva raccolto una offerta da un certo e che la proposta era stata Controparte_3 Pt_3
accettata con conseguente consegna dei documenti dell'immobile e di identità dei proprietari al predetto Pt_3
Ha esposto che contemporaneamente allo svolgimento di questi fatti, approfittando della consegna dei documenti, il unitamente ad altri soggetti aveva messo in Pt_3
vendita l'immobile dell'attore. Ha esposto che il sig. , dopo avere visitato CP_5
l'appartamento in alcuni incontri con le persone falsamente qualificatesi come coniugi aveva sottoscritto un contratto preliminare presso lo studio del Notaio Pt_1
2 quale rappresentante legale della Gesco Impresit S.r.l. Ha esposto che presso CP_1
lo studio del dott. era stato stipulato anche il rogito. CP_1
Ha esposto di avere successivamente scoperto che il utilizzando i documenti Pt_3
ottenuto con la proposta di acquisto aveva venduto l'immobile al avvalendosi di CP_5
persone compiacenti. Ha esposto che con successivo atto di risoluzione contrattuale, sottoscritto con la Gesco Impresit s.r.l., aveva riacquistato la proprietà del bene.
Ha sostenuto, tuttavia, di essere stato gravemente danneggiato dalla vicenda, tanto sul piano patrimoniale quanto su quello non patrimoniale (per non aver potuto vendere il bene in questione dall'8.6.2010 sino al 15.11.2010, e per il notevole deprezzamento del bene oltre al danno morale).
Ha convenuto in giudizio coloro avevano collaborato alla vendita, quali mediatori, e il notaio Secondo l'attore tutti i soggetti convenuti, attraverso una condotta CP_1
negligente e superficiale, avevano consentito il perfezionamento del raggiro.
Ha concluso chiedendo: condannare i convenuti, in solido od alternativamente tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice quantificati in euro 50.000,00 per danni patrimoniali ed euro 25.000,00 per danni non patrimoniali da intendersi sia come danni morali, che come danni esistenziali o nella minore o maggiore somma che risulterà dovuta in seguito all'espletanda istruttoria ovvero in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito il notaio che ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della domanda. Parte_2
I convenuti e sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Il Tribunale ha respinto la domanda.
Con riferimento al notaio rogante il Tribunale ha affermato che il suo operato non risultava totalmente conforme ai principi di diligenza professionale, in particolare, in relazione alla identificazione delle parti contrattuali. Secondo il Tribunale era in particolare evidente la difformità riscontrata tra il falso documento di Parte_1
3 presentato al notaio all'atto del rogito (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) e i certificati di residenza e stato libero (doc. 3 e 4 della comparsa) dal predetto professionista richiesti in pari circostanza, certificati dai quali emergeva la non corrispondenza dell'indirizzo di residenza di rispetto a quello Parte_1
indicato nella carta di identità.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che in relazione al dedotto danno patrimoniale sofferto in ragione dell'impossibilità di vendere il bene nel periodo compreso tra il giugno e il novembre del 2010, con conseguente impossibilità di investire le relative somme ricavate dall'affare, il non aveva fornito alcuna prova in ordine Pt_1
all'esistenza di occasioni verificatesi nel corso di detto periodo e non andate a buon fine in ragione degli eventi appena descritti. Del pari, in relazione al dedotto deprezzamento del bene de quo, detto evento non era verosimile in considerazione del breve lasso temporale di svolgimento dell'intera vicenda (5 mesi).
Quanto invece sai soggetti coinvolti nella mediazione immobiliare, il Tribunale ha affermato che dalla lettura degli atti processuali e dai documenti allegati non emergevano elementi che dimostravano una collusione nella commissione della condotta fraudolenta a carico degli odierni convenuti. Ha sostenuto inoltre, il
Tribunale, che nel meccanismo di causalità richiesto dalla invocata responsabilità ex art. 2043 cc il fatto di reato del terzo certamente presentava i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo idoneo ad escludere profili di responsabilità extracontrattuale.
Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'attore in ragione degli eventi appena illustrati, il Tribunale ha osservato che la documentazione depositata non dimostrava l'esborso di somme.
L'APPELLO
Ha proposto appello l'attore lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento dei danni per i fatti attribuiti al notaio rogante.
4 Quale primo motivo di appello ha sostenuto che il Tribunale aveva errato nell'affermare l'inesistenza di un danno patrimoniale conseguente alla condotta negligente del notaio CP_1
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto applicare la prova per presunzioni e ricavare sulla base della documentazione allegata e richiamata in atti l'esistenza del danno patrimoniale.
Ha affermato segnatamente l'appellante che “alla luce delle allegazioni versate ritualmente in atti, della loro anche sotto il profilo di prove presuntive - palese riconducibilità alla fattispecie che ci occupa ed in particolar modo alle negligenti ed imperite condotte del Notaio (v. docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, CP_1
13, 14, 15, 16, 17, 18, riguardanti il processo penale subito dal sig. Parte_1
le copie degli assegni rilasciati all'Avv. che si prodigò in tutta Controparte_6
l'attività di restituzione in proprietà dell'immobile al vero e nella Parte_1
cooperazione nella redazione dell'atto del Notaio di cui alle fattura allegata Per_3
quale corrispettivo per l'attività professionale stragiudiziale prestata nella vicenda;
l'assegno e la relativa notula dell'Avv. Paolo Muzzioli per l'attività professionale prestata nel presente giudizio (docc. da 1 a 11 depositati con le memorie ex art. 183
c.p.c. II termine).”
In ordine al danno da mancata vendita l'appellante ha sostenuto di avere ”realmente messo in vendita, nello stesso periodo della falsa vendita, l'unità immobiliare in Roma,
Via Gregorio VII, n. 306 e confidando in una rapida definizione dell'operazione, aveva pure sottoscritto una proposta di acquisto di un villino a Santa Marinella. Tale proposta poi revocata, a seguito della mancanza di disponibilità dovuta al mancato incasso della vendita della casa di Via Gregorio VII, determinò il pagamento di provvigioni all'agenzia Servizi Immobiliari srl, di penali nonché la perdita della caparra confirmatoria a favore del promissario venditore, . Il tutto risulta Per_4
ampiamente documentato e comprovato dalle allegazioni in atti (docc.7, 8 e 9 depositati con la memoria ex art. 183 c.p.c. II termine);
5 Ha ritenuto, altresì, che il Tribunale non aveva tenuto conto dei i continui esborsi sostenuti dal padre dell'appellante, dott. (v. assegni rilasciati allo Persona_5
Studio Associato Legale e di Mediazione (Avv.ti Civitelli e Felice Barbara, e all' Avv.
) comprovati dai titoli che rappresentano, in via presuntiva e fino a Controparte_6
prova contraria, i pagamenti effettuati a favore dei professionisti che coadiuvarono il nel procedimento penale subito e nell'attività di riacquisizione dell'immobile Pt_1
di Roma, Via Gregorio VII, п. 306. Anche in questo caso le produzioni documentali appaiono esaustive, perlomeno sotto il profilo della prova presuntiva (docc. 11 e 11, depositati con la memoria ex art. 183 c.p.c. II termine).
Quale secondo motivo di appello ha dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna al pagamento del danno non patrimoniale.
Ha ribadito le circostanze e i fatti che avrebbero determinato il pregiudizio sotto questo profilo.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado.
Si è costituito il Notaio che ha contestato l'appello deducendone CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza.
In via incidentale ha contestato la sentenza nella parte in cui ha affermato la natura negligente della sua condotta nella identificazione delle parti contrattuali.
Ha concluso chiedendo;
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza,
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della impugnazione proposta dal signor ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. non avendo Parte_1
alcuna ragionevole probabilità di essere accolta, per le motivazioni esposte in narrativa;
- In via principale: rigettare l'appello proposto dal signor per le Parte_1
motivazioni esposte in narrativa ed accogliere integralmente l'appello incidentale proposto dal notaio con conseguente riforma della sentenza impugnata CP_1
in punto di responsabilità del pubblico ufficiale per i fatti per cui è causa.
Si è costituito che ha dedotto l'inammissibilità dell'appello. Parte_2
6 Ha esposto che l'appellante non ha svolto alcuna censura relativamente ai capi della sentenza che escludevano la responsabilità extracontrattuale del CP_7
La sentenza, infatti, era stata impugnata esclusivamente nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del danno per i fatti imputabili al notaio.
Ha esposto, pertanto, che l'appellante aveva fatto acquiescenza ai capi relativi alle domande avanzate nei confronti del ex art. 329 cpc CP_7
Ha contestato comunque nel merito l'appello e concluso chiedendo:
-in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'appello spiegato nei confronti dell'odierno appellato per non aver censurato l'appellante i capi della Sentenza con cui è stata esclusa qualsivoglia responsabilità in capo al Sig.
ed è stata conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria nei Parte_2
suoi confronti avanzata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 329, 2° comma, e 324,
c.p.c., per tutte le argomentazioni svolte nel motivo di cui alla lettera A);
-rigettare, comunque, nel merito l'avverso appello stante l'assoluta infondatezza dello stesso sia in punto di responsabilità dell'odierno appellato sia in punto di insussistenza dei danni ex adverso lamentati per tutto quanto argomentato nei motivi e B) e C);
-confermare in toto la Sentenza appellata.
-Condannare l'appellante principale alla refusione delle spese di lite in favore del Sig.
Parte_2
Sono rimasti contumaci gli altri appellati.
L'appello principale è infondato.
Appare necessario preliminarmente precisare che l'appello non ha ad oggetto la parte della sentenza che esclude la responsabilità extracontrattuale degli appellati Parte_2
e e quella contrattuale della convenuta Su questi CP_3 Controparte_2
aspetti deve, pertanto, ritenersi che l'appellante abbia fatto acquiescenza.
L'appello, infatti, ha ad oggetto unicamente il mancato riconoscimento del danno per la condotta negligente attribuita in sentenza al notaio CP_1
Ciò premesso l'appello non può essere accolto non essendovi effettivamente alcuna prova di danno.
7 Il Tribunale ha ritenuto, quanto al danno patrimoniale, che lo stesso non fosse provato sia quello asseritamente derivante dalla mancata possibilità di vendita sia quello derivante dal deprezzamento del bene nel periodo intercorrente tra la vendita truffaldina e il riottenimento del bene.
L'appello, tuttavia, non contiene specifiche censure alla affermata mancanza di prova dei tentativi di vendita non andati a buon fine. L'appellante si limita a richiamare in modo indistinto tutta la documentazione allegata in primo grado affermando che la stessa fornirebbe adeguata prova almeno sotto il profilo presuntivo.
Non è quindi indicato in modo specifico da quali atti il Tribunale avrebbe dovuto trarre la prova dell'esistenza di trattative di vendita non andate a buon fine a causa della vicenda del doppio trasferimento. Eppure, il danno da lucro cessante in un caso come quello in esame sarebbe facilmente dimostrabile attraverso le prove che ordinariamente lasciano le trattative per l'acquisto di un immobile.
Anche con riferimento al deprezzamento del bene alcuna specifica contestazione è stata sollevata né risulta indicato in modo determinato quale parte delle risultanze istruttorie non sarebbe stata adeguatamente valutata.
Anche con riferimento al rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute, il
Tribunale ha motivato la decisione affermando che tutta la documentazione allegata non era pertinente e causalmente collegabile al rogito impugnato e non viene indicato in appello quale sia la documentazione, invece, chiaramente riferibile ai fatti denunciati.
Con il secondo motivo di appello è stata denunciata la mancata pronuncia sulla richiesta di danno non patrimoniale.
Anche tale secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda di risarcimento del danno pur non soffermandosi, specificatamente, sul profilo del danno non patrimoniale.
Tuttavia, la domanda dell'appellante non può essere accolta. In primo grado in punto di danno non patrimoniale l'attore si era limitato alle seguenti e scarne deduzioni:
8 …risulta, inoltre, evidente il danno morale subito dall'attore il quale, affidando la vendita dell'immobile di cui è proprietario a persone che, nonostante quanto dalle stesse dichiarato, nella realtà dei fatti non erano abilitate a poter operare come agenti immobiliari. Per giurisprudenza, ormai costante, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza del pregiudizio (cass. 11 novembre 2008 n. 36972). Attenendo, infatti, il danno non patrimoniale ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anch l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.
È noto invece che in punto di danno non patrimoniale la Suprema Corte ha enucleato il principio della necessità di una lesione di particolare rilevanza, che nel caso di specie non è dato riscontrare (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Infatti, anche il risarcimento del danno esistenziale/morale, costituendo pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa". (Sez. 3, Sentenza n. 20987 del 08/10/2007;
10527/11).
Né può soccorre nel caso di specie la valutazione equitativa, la quale può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e comunque non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo.
Nel caso di specie, pertanto, non può dirsi neppure allegato l'esistenza di una lesione della sfera personale che giustifichi il riconoscimento della tutela.
APPELLO INCIDENTALE
Deve essere accolto l'appello incidentale con il quale il notaio ha contestato CP_1
l'affermazione della mancanza di diligenza professionale contenuta in motivazione.
L'appellante incidentale ha dedotto che il Giudice di primo grado, nella parte in cui aveva fondato la declaratoria di responsabilità sulla non coincidenza tra l'indirizzo di
9 residenza indicato nella carta di identità presentata dal sedicente e Parte_1
quello risultante dai certificati di residenza e stato di libero, non aveva tenuto conto della legislazione in materia di documenti di riconoscimento. In particolare, il
Tribunale non avrebbe considerato che non c'è alcun obbligo di indicare nella tessera di identità il corretto indirizzo di residenza in caso di mutamento dello stesso.
Ha esposto, inoltre, che la legge notarile non indicava specificamente gli elementi idonei alla formazione del convincimento del notaio ma, in considerazione dell'affidamento che il rogito notarile è destinato a creare, richiedeva una particolare serietà che, pur svincolata dalla conoscenza pregressa, non si esaurisce nel riscontro di elementi predeterminati ma deve risultare da una prudente valutazione.
Ha esposto che nel caso di specie l'identificazione era stato il risultato di un convincimento raggiunto sulla base di una pluralità di elementi idonei a giustificarlo secondo le regole di diligenza, di prudenza e di perizia professionale.
I motivi sono fondati.
L'unica negligenza attribuita al notaio è quella del mancato approfondimento della difformità riscontrabile tra i due documenti citati. In realtà tale aspetto non avrebbe dovuto allarmare il professionista in quanto non vi è alcuna previsione di corrispondenza tra i documenti;
in caso di cambio di residenza, infatti, non c'è obbligo di adeguare il documento di identità, il quale conserva validità fino alla scadenza naturale. Quindi la circostanza era del tutto fisiologica. Peraltro, il Tribunale non spiega perché anche un eventuale approfondimento del tema avrebbe portato a scoprire la falsa identità dei soggetti presenti al rogito.
L'obbligo di identificazione delle parti gravante sul notaio va parametrato alle concrete circostanze del caso e nella fattispecie in esame non è emersa la presenza di nessun elemento che, in concorso con questa difformità, avrebbe dovuto far sorgere un obbligo di ulteriori accertamenti e portare il professionista a dubitare della identità dei soggetti che aveva davanti.
10 La sentenza, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui, sul presupposto della accertata negligenza del notaio e quindi di una reciproca soccombenza, ha compensato le spese di lite tra il professionista e l'attore.
Le spese del grado di appello e di quelle del primo grado tra l'attore e il notaio vanno, quindi, poste a carico dell'attore secondo le regole della soccombenza.
L'appellante principale deve essere condannato anche al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato costituito , secondo la regola della Parte_2
soccombenza.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Va, altresì, dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante principale della debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7350/2019, così provvede:
1) Respinge l'appello principale;
2) In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza, condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del primo grado di giudizio che liquida in €. 7.000.00, per compensi, oltre Iva e
Cpa e rimborso spese generali;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e delle spese del grado di appello che liquida in €. 9.000,00
[...] CP_1
per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali
5) Dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del
30 maggio 2002 per il versamento di una somma pari al contributo unificato per l'appellante principale.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
11 Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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