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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 10090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10090 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Maria Ilaria Romano - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17153 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], CF rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Francesca Chiaradia presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. Francesca Chiaradia presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/08/2023 e , premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Pozzuoli il 06/08/2003; che dall'unione coniugale erano nate le figlie R_
(nata a [...] il [...]), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e
[...]
( nata a [...] il [...]), riconosciuta invalida – portatore di Handicap in Persona_2
situazione di gravità, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e apportavano alcune modifiche all'accordo, che chiedevano recepirsi.
A questo punto, raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. E' emersa, infatti, una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie avranno residenza privilegiata presso la madre in Pozzuoli alla Via Vitaliano Brancati n.23, 3. La figlia minore è affidata Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé con la massima elasticità possibile e comunque nelle giornate infrasettimanali di martedì e giovedì dalle ore 14.00 sino alle ore 21.00. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia oltre che i giorni infrasettimanali indicati anche il sabato e la domenica, a settimane alterne indicativamente dalle
14.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica. Il padre alternativamente con la madre, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia un anno nel giorno della Vigilia di Natale ( 24 dicembre),
e l'anno seguente il giorno di Natale ( 25 dicembre). Lo stesso dicasi per la vigilia di Capodanno
( 31 dicembre) ed il giorno di Capodanno (1 gennaio), nonché Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con la figlia i giorni natalizi e/o pasquali, possa trascorrere con la minore quelli di Capodanno e/o della Pasquetta e viceversa.
Sempre secondo il metodo dell'alternanza la figlia minore trascorrerà una volta con il padre ed una volta con la madre i giorni dei ponti primaverili ed invernali ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre) nonché il giorno del suo compleanno. Il padre, infine, avrà facoltà di tenere con sé la figlia per un periodo di almeno due settimane durante le ferie estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno all'altro genitore. Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli
2 obblighi scolastici della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione. I genitori concordano, considerando la giovane età della figlia, al fine di farle vivere con serenità l'adattamento alla nuova situazione in essere, di non coinvolgerla immediatamente in nuove relazioni sentimentali, previo accordo sulla modalità di comunicazione al momento in cui uno dei genitori intraprenda una stabile e duratura relazione sentimentale.; 4. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore;
5. Il padre, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie ( R_
nata a [...] il [...] maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
[...]
nata a [...] il [...]) verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 di Persona_2
ogni mese, la somma complessiva di 500,00€ ( cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SSN, a quelle ludico- sportive adeguatamente documentate
e comunque a tutte quelle previste come tali dal Protocollo D'intesa del Tribunale di Napoli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento reciprocamente.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 CP_1
n.262, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2003) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Maria Ilaria Romano Dott. Raffaele Sdino
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