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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1094/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.03.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSANIGO GIAMPIERO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV),Via A. Saffi n. 38;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mezzanino, in data 08/06/2019, (atto n.1, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019); separati consensualmente con Sentenza n. 119/2024 pubbl. il 06/06/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e rilasciandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio. 2. La figlia minore , nata a [...] il [...], verrà affidata in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, in Redavalle
Via Vittorio Veneto n. 10;
3. Il padre, salvo diversi successivi accordi con la madre, eserciterà il seguente diritto di frequentazione: Tre domeniche al mese dalle 09.00 alle 21.30, da individuarsi, in caso di mancato accordo, nelle prime tre domeniche del mese. Il mercoledì dalle 19.00 alle 21.30 nonché 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze con uno dei genitori, saranno da considerarsi sospesi i diritti di visita dell'altro, ma dovranno essere garantiti contatti telefonici anche con videochiamate quotidiane. Una settimana nel periodo di festività natalizie e tre giorni durante quelle pasquali. Il giorno di Pasqua e quello di Natale dalle
15.00 alle 21.00, le altre giornate di vacanza in base agli accordi tra le parti;
La minore, salvo quanto su previsto per il giorno di Pasqua, trascorrerà, ad anni alterni, i due giorni precedenti alla Pasqua con un genitore e con l'altro il giorno di Pasquetta e quello successivo. La figlia trascorrerà con uno o con l'altro genitore, sempre ad anni alterni,
i giorni festivi 1°Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1°Maggio, mentre il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso preferibilmente insieme ad entrambe i genitori.
I genitori rimarranno comunque liberi di derogare a detti periodi di visita, previo accordo tra gli stessi (da raggiungersi per iscritto anche tramite messaggistica), purché
i periodi di frequentazione del padre siano da considerarsi significativi.
4. Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione secondo indici Istat e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia, ovviamente previa presentazione delle relative ricevute ed accordo nei casi previsti dal su citato Protocollo.
Prevedere che l'assegno unico venga percepito per intero dal genitore collocatario conseguentemente disporre che l'altro genitore fornisca tutta la documentazione e la collaborazione necessaria affinché l'Ente possa erogare l'assegno.
5) Nulla sulla casa casa famigliare sita in San Martino Siccomario Via alla Stazione n.
11, di proprietà di terzi, in quanto è stata abbandonata da entrambe le parti.
pag. 2 di 4 6) Per quanto riguarda tutti gli ulteriori rapporti economici le parti dichiarano di averli già definiti in epoca antecedente al presente accordo e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno d'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 119/2024 pubbl. il 06/06/2024, emessa da questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso presentato congiuntamente dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mezzanino, in data 08/06/2019, (atto n.1, parte II, Serie Controparte_1
C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 1094/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.03.2024 da
, (C.F. ; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROSSANIGO GIAMPIERO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro de' Burgondi (PV),Via A. Saffi n. 38;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mezzanino, in data 08/06/2019, (atto n.1, parte II, Serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019); separati consensualmente con Sentenza n. 119/2024 pubbl. il 06/06/2024, emessa da questo Tribunale, passata in giudicato;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e rilasciandosi, sin d'ora, reciproca autorizzazione all'espatrio. 2. La figlia minore , nata a [...] il [...], verrà affidata in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, in Redavalle
Via Vittorio Veneto n. 10;
3. Il padre, salvo diversi successivi accordi con la madre, eserciterà il seguente diritto di frequentazione: Tre domeniche al mese dalle 09.00 alle 21.30, da individuarsi, in caso di mancato accordo, nelle prime tre domeniche del mese. Il mercoledì dalle 19.00 alle 21.30 nonché 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante le vacanze con uno dei genitori, saranno da considerarsi sospesi i diritti di visita dell'altro, ma dovranno essere garantiti contatti telefonici anche con videochiamate quotidiane. Una settimana nel periodo di festività natalizie e tre giorni durante quelle pasquali. Il giorno di Pasqua e quello di Natale dalle
15.00 alle 21.00, le altre giornate di vacanza in base agli accordi tra le parti;
La minore, salvo quanto su previsto per il giorno di Pasqua, trascorrerà, ad anni alterni, i due giorni precedenti alla Pasqua con un genitore e con l'altro il giorno di Pasquetta e quello successivo. La figlia trascorrerà con uno o con l'altro genitore, sempre ad anni alterni,
i giorni festivi 1°Novembre, 8 Dicembre, 25 Aprile e 1°Maggio, mentre il giorno del compleanno della figlia verrà trascorso preferibilmente insieme ad entrambe i genitori.
I genitori rimarranno comunque liberi di derogare a detti periodi di visita, previo accordo tra gli stessi (da raggiungersi per iscritto anche tramite messaggistica), purché
i periodi di frequentazione del padre siano da considerarsi significativi.
4. Dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore, la somma di € 250,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre rivalutazione secondo indici Istat e oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa n. 2323/2016 del Tribunale di Pavia, ovviamente previa presentazione delle relative ricevute ed accordo nei casi previsti dal su citato Protocollo.
Prevedere che l'assegno unico venga percepito per intero dal genitore collocatario conseguentemente disporre che l'altro genitore fornisca tutta la documentazione e la collaborazione necessaria affinché l'Ente possa erogare l'assegno.
5) Nulla sulla casa casa famigliare sita in San Martino Siccomario Via alla Stazione n.
11, di proprietà di terzi, in quanto è stata abbandonata da entrambe le parti.
pag. 2 di 4 6) Per quanto riguarda tutti gli ulteriori rapporti economici le parti dichiarano di averli già definiti in epoca antecedente al presente accordo e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno d'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.03.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con Sentenza n. 119/2024 pubbl. il 06/06/2024, emessa da questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso presentato congiuntamente dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
pag. 3 di 4 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Mezzanino, in data 08/06/2019, (atto n.1, parte II, Serie Controparte_1
C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4