Art. 19.
Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale".
Dopo il quinto comma dell'articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 , e' aggiunto il seguente comma:
"Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale".