Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2594/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nel procedimento iscritto al n. 2594/2023 R.G.L., pendente tra:
(avv. Gianrocco Catalano) CP_1
ricorrente/opponente
e contumace) resistente/opposto Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 2 aprile 2025 il procuratore della società ricorrente/opponente ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi a quelle del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento della presente opposizione, nonché della domanda formulata in via riconvenzionale nei confronti dell'opposta:
a) accertati i fatti di cui in premessa, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 660/2023, emesso dall'intestato Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro all'esito della procedura monitoria R.G. 2054/2023, in forma provvisoriamente esecutiva e notificato in data 31.10.2023, in quanto illegittimo e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore dell'opposto, con ogni effetto di legge CP_1 anche in ordine alla restituzione delle somme già versate dalla in CP_1 virtù del titolo provvisoriamente esecutivo notificato unitamente ad atto di precetto in data 31.10.2023;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata, accertati i fatti di cui in premessa, accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso del Sig. dal rapporto di lavoro per cui è Controparte_2 causa, condannare il medesimo al pagamento, in favore della odierna
c) c) in via meramente subordinata, sempre in via riconvenzionale, accertati
i fatti di cui in premessa, accertata e dichiarata l'illegittimità del recesso del Sig. dal rapporto di lavoro per cui è Controparte_2 causa, condannare il medesimo al pagamento, in favore della odierna esponente, della somma complessiva di € 6.533,87 a titolo di risarcimento del danno, di cui € 1.219,61, per costi di formazione sostenuti dalla
€ 1.983,00 pari ad una retribuzione mensile netta ed € 3.331,26 CP_1 relative alle spese sostenute dalla in virtù del decreto opposto (cfr. CP_1 doc. 11), ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia all'esito del giudizio.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato ai sensi del combinato disposto degli artt. 645 e 414 e segg. c.p.c. l'11 dicembre 2023, ha proposto tempestiva CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 660/2023 del 26 ottobre 2023, notificato il 31 ottobre 2023, pronunciato da questo Tribunale, sezione lavoro, a favore di affermatosi creditore, nel procedimento Controparte_2 monitorio iscritto al n. 2054/2023 R.G.L., della somma di euro 2.629,31 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, maturati nel corso del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di Controparte_1
Nel ricorso in opposizione ha riconosciuto la sussistenza di detto CP_1 rapporto con assunto con qualifica di autista Controparte_2 avio rifornitore, livello 6 del CCNL Trasporto aereo – Sez. gestori, con contratto a termine, efficace dal , con decorrenza dal 10 maggio 2022 al 31 ottobre 2022.
La società opponente ha rappresentato in punto di fatto, e ha dimostrato in virtù delle dei documenti prodotti e delle deposizioni dei testimoni assunti in corso di causa, che ha effettivamente prestato la Controparte_2 propria attività lavorativa con la qualifica di autista aviorifornitore presso lo scalo di Bologna soltanto sino al 17 giugno 2022, dopo avere frequentato i corsi di formazione obbligatoria presso il deposito di Napoli, i cui costi di CP_3
2 euro 874,36 per la formazione, oltre vitto e alloggio in detta città, per un totale di euro 1.219,61, sono stati sostenuti dalla società datrice di lavoro. ha parimenti allegato e provato di avere sottoposto CP_1 [...]
dopo il periodo di formazione iniziale obbligatoria, al Controparte_2 successivo periodo di addestramento preventivo, presso l'aeroporto di
Bologna, sul presupposto del conseguimento in data 14 maggio 2022 dell'attestato di idoneità al termine del periodo di formazione.
L'opponente ha precisato che il 17 giugno 2022, CP_1 Controparte_2 ha comunicato via mail l'assenza per malattia sino al 30 giugno
[...]
2022, precisando che “Per quanto riguarda le chiavi, telecomando, patente
APRON, Badge di ingresso/Uscita + tesserino aeroportuale di ingresso dati dall'ente preposto, adesso in mio possesso, saranno spediti presso deposito
” (doc. 5). Sulla natura degli strumenti di lavoro menzionati Parte_1 da nella richiamata mail del 17 giugno 2022 di Controparte_2 comunicazione di assenza per malattia fino al 30 giugno 2022, ha CP_1 sottolineato che si tratta di beni che il lavoratore assente per malattia trattiene con sé, per poi riprendere ad usarli al rientro in servizio: “trattasi di effetti strettamente personali in dotazione ai dipendenti avio rifornitori che consentono
l'accesso nell'area “protetta” dell'aeroporto (zona air side), la cui riconsegna è prevista solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
Gli sviluppi del rapporto di lavoro, successivi alla menzionata mail del 17 giugno 2022, sono così narrati nel ricorso in opposizione:
• il 30 giugno 2022, ultimo giorno della assenza dichiarata il 17 giugno
2022, ha comunicato il permanere dello Controparte_2 stato di malattia, che lo avrebbe tenuto assente, senza soluzione di continuità, fino al 15 luglio 2022 (doc. 6);
• il 18 luglio 2022 (lunedì), alla scadenza del periodo di malattia, il dipendente non ha fatto rientro in servizio e non ha comunicato il motivo dell'assenza;
• nella persona del Direttore del Personale e del responsabile CP_1 del Deposito di Bologna, ha sollecitato il lavoratore a riprendere servizio;
• in assenza, da un lato, del rientro in servizio del dipendente (che continuava ad assentarsi ingiustificatamente) e, dall'altro, di sue formali dimissioni, ha contestato a CP_1 Controparte_2
l'assenza ingiustificata con lettera del 26 luglio 2023 (doc. 7);
3 • il 5 agosto 2022 il dipendente ha comunicato per le vie brevi al
Responsabile del Deposito di Bologna, , la volontà di Parte_2 dimettersi e di non rientrare più in servizio;
• a fronte della volontà, manifestata verbalmente dal dipendente, di dimettersi, confermata dalla perdurante assenza non giustificata dal lavoro, ha formalizzato le dimissioni di CP_1 Controparte_2
e ha trasmesso le stesse all'INPS per ogni successivo
[...] adempimento.
Alla cessazione del rapporto di lavoro ha fatto seguito il ricorso monitorio, iscritto al n. 2054/2023 R.G.L..
è rimasto contumace nel presente giudizio di Controparte_2 opposizione: rivestendo la qualità di creditore in senso sostanziale, egli non ha assolto l'onere di dimostrare di essere creditore delle somme richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, contestate dalla controparte opponente. La relazione della notificazione telematica, versata in atti da con nota CP_1 depositata il 7 maggio 2024, dimostra l'avvenuta notificazione del ricorso in opposizione presso il domicilio digitale del procuratore del ingiungente ai sensi del combinato disposto degli artt. 645 e 638 c.p.c.. Il decreto ingiuntivo n. 660/2023 deve essere, pertanto, revocato.
Il motivo dell'opposizione spiegata da è il recesso anticipato dal CP_1 contratto di lavoro a tempo determinato, esercitato da Controparte_2 in assenza di giusta causa e fonte per la società di disagio
[...] organizzativo inaspettato durante la stagione estiva 2022, con conseguenti danni per l'organizzazione dell'attività prestata da in favore CP_1 dell'aerostazione di Bologna MO Marconi, cui la società opponente ha cercato di ovviare disponendo lavoro straordinario e/o trasferte degli addetti aviotrasportatori degli scali aerei vicini. ha lamentato la CP_1 sussistenza di danno, di cui ha chiesto il risarcimento ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. in via riconvenzionale nei confronti di Controparte_2 quantificandolo le somme indicate in epigrafe quale pregiudizio prodottosi per l'anticipato e illegittimo recesso del convenuto/opposto dal rapporto di lavoro a tempo determinato.
A conferma delle circostanze rappresentate nel ricorso in opposizione sono stati escussi i testimoni e , Testimone_1 Parte_2 quest'ultimo nella sua qualità di responsabile, all'epoca dei fatti di causa, della
4 squadra in cui lavorava all'interno della struttura Controparte_2 aeroportuale di Bologna.
Dalle lineari deposizioni dei testimoni predetti si trae la piena conferma degli assunti di parte ricorrente/opponente.
Il recesso anticipato dal rapporto di lavoro a tempo determinato, in virtù del chiaro dettato normativo dell'art. 2119 cod. civ., è consentito al lavoratore soltanto in presenza di giusta causa, che il dipendente (odierno resistente/opposto) non ha introdotto nel giudizio di opposizione, rispetto al quale è rimasto contumace.
Sintomatico dell'assenza di giusta causa delle dimissioni di Controparte_2
(manifestatesi con la cessazione di fatto della prestazione
[...] lavorativa del dipendente, atteso che egli non è rientrato in servizio al termine del periodo di assenza per malattia, rimanendo quindi inadempiente rispetto all'obbligazione lavorativa assunta), è d'altro canto la circostanza che il lavoratore ha preannunciato, già nella prima comunicazione di malattia (17 giugno 2022), la futura spedizione e riconsegna degli strumenti di lavoro
(“chiavi, telecomando, patente APRON, Badge di ingresso/Uscita + tesserino aeroportuale di ingresso dati dall'ente preposto”), anticipando un'azione del tutto peregrina rispetto alla malattia, causa di momentanea assenza dal lavoro.
Su quale datore di lavoro che ha subito il recesso anticipato di CP_1
incombe l'onere di dimostrare che l'interruzione Controparte_2 anticipata del rapporto da parte del lavoratore ha causato un danno all'attività che la società fornisce nell'ambito della complessa organizzazione dell'aeroporto MO Marconi di Bologna, tenuto anche conto del fatto che nel periodo estivo si verifica un sensibile aumento del traffico aereo.
Alla luce della documentazione prodotta dalla società ricorrente/opponente, il danno sofferto viene quantificato in euro 4.540,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, pari cioè alla somma delle due voci di danni di seguito indicate: euro 3.361,26 (provata in virtù del doc. n. 11) ed euro 1.219,61 quale
“importo risultante dalla ripartizione del costo totale per il numero di lavoratori
(11) che hanno partecipato all'addestramento, come da elenco allegato, oltre che dai pagamenti specifici per il sig. (par. 7 della narrativa del ricorso CP_2 in opposizione).
Il ristoro riconosciuto in favore di quale ricorrente in CP_1 riconvenzione, non può infatti considerare il totale degli importi delle fatture prodotte sub doc. n. 3, ma soltanto a quelli riferibili agli esborsi sostenuti per il
5 periodo di formazione e di addestramento di Controparte_2
Emerge, infatti, dalla lettura dei documenti predetti che la formazione antincendio presso i Vigili del Fuoco “per la formazione degli operatori Handler rifornitori” di cui al bonifico bancario effettuato da il 4 maggio CP_1
2022 è relativa a tutti gli undici operatori indicati nell'elenco, prodotto sempre sub doc. n.
3. Parimenti le spese di viaggio di cui alla fattura del 31 maggio
2022, emessa dalla Agenzia Viaggi SI di CO SI & C. s.a.s., è riferita a prestazioni in favore non soltanto di Controparte_2 ma di altri 11 passeggeri. Figurano, inoltre, altri nominativi oltre a quello di nella fattura con intestazione Aeroporto Controparte_2
MO Marconi di Bologna s.p.a. del 31 maggio 2022, con causali “Corsi di formazione mese maggio 2022– tesserino ingresso aeroportuale” e “Corsi addestramento personale”. Infine, la fattura di Improve s.r.l. del 31 maggio
2022 reca, senza ulteriore specificazione, la causale “Corso iniziale Aviation
Security” per prestazioni effettuate a maggio 2022: alla luce della identità della data di emissione di tutte le fatture prodotte sub doc. n. 3 si ritiene che anche questa sia stata una spesa che ha sostenuto non per il solo CP_1 lavoratore qui convenuto in riconvenzione, ma Controparte_2 anche per altri dipendenti. D'altronde, il testimone , Parte_2 escusso all'udienza del 18 febbraio 2025, ha riferito: “CAPO 7: Confermo che i costi sostenuti per sono stati pagati da la cifra che ho CP_2 CP_1 sentito io all'epoca si aggirava intorno agli 8.000,00 euro, riferita al costo di tutti i corsi per i neoassunti. Non conosco i costi sostenuti specificamente per la formazione iniziale di ” CP_2
Sotto altro profilo, parimenti attinente alla quantificazione del lamentato danno, non ha prodotto documentazione utile a una corretta CP_1 quantificazione degli esborsi generati da richieste di straordinario e/o di trasferte di altri lavoratori. Il pregiudizio economico sofferto da qui CP_1 specificamente considerato, non è suscettibile di apposito riscontro documentale, sebbene sussistenza dell'astratta voce di danno sia stata riferita dal testimone (“CAPO 17: per ovviare alla carenza di Parte_2 personale creatasi con le dimissioni di nel periodo di luglio e di CP_2 agosto 2022 ha richiesto prestazioni di lavoro straordinario ad altri CP_1 aviorifornitori già in servizio a Bologna e ha autorizzato il supporto di altri aviorifornitori accogliendo mia specifica richiesta alla trasferta da altri scali
6 (per esempio Catania). La trasferta ha anche implicato la necessità di corsi aggiuntivi per l'accesso all'interno dell'aeroporto”).
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate in virtù dei parametri della tabella allegata al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in euro 2.695,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. A detta somma si aggiunge il recupero delle anticipazioni non imponibili di euro 118,50, pari all'importo del contributo unificato versato dalla società ricorrente/opponente.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n. 660/2023 del 26 ottobre 2023 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme recate da detto titolo.
In accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente dichiara tenuto e, per l'effetto condanna, CP_1 Controparte_4 al risarcimento del danno in favore della società predetta,
[...] liquidato in euro 4.540,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese sostenute da Controparte_2 nel presente giudizio di opposizione, liquidate in euro 118,50 per CP_1 recupero anticipazioni non imponibili ed euro 2.695,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 2 aprile 2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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