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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO DEL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI
V.G. 820/2025
IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI dott.ssa Santa Spina
letta l'istanza che precede presentata da Parte_1
nata a [...] il [...] nella qualità di curatore
[...]
speciale ex art. 356 c.c.,
esaminate le richieste formulate dal curatore, volte ad ottenere l'autorizzazione a procedere al pagamento dei debiti ereditari, nell'ammontare suindicato, utilizzando il o i c/c del de cuius presso il Banco
BPM;
preso atto che i minori, seppure chiamati a succedere al padre defunto, non hanno ancora - per il tramite il genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale - accettato l'eredità nelle forme imposte dall'art
471 c.c.
considerato che i poterei di amministrazione dei beni riconosciuti al curatore speciale ex art. 356 c.c. sono all'evidenza condizionati all'accettazione dell'eredità da parte dei figli minori, (Tribunale di Vicenza
7 dicembre 2021) in mancanza del quale il curatore non può validamente procedere al compimento di alcun atto di amministrazione dei beni ( né ordinaria né straordinaria),
considerato, infatti, che il potere-dovere di amministrare in capo al curatore ha come presupposto logico l'accettazione dell'eredità con la conseguenza che l'accettazione non può essere fatta dal curatore speciale nell'interesse del minore, bensì dal suo legale rappresentante, al quale spetta, previa autorizzazione del giudice tutelare, la scelta circa l'opportunità di procedere all'accettazione (Cass. civ. 25 maggio 1960, n.
1358).
ritenuto, infatti, che i poteri di amministrazione del curatore, compreso dunque il pagamento di eventuali debiti ereditari, sono previsti in via del tutto eccezionale dal legislatore e non sussistono affatto prima del perfezionamento della vicenda successoria, e questo perché i minori- in astratto- potrebbero non divenire mai eredi,
ritenuto dunque di non potere, allo stato, accogliere la richiesta del curatore che nulla ha legittimazione a domandare prima dell'intervenuta accettazione dell'eredità (momento a partire dal quale be potrà proporre istanza del tenore e contenuto di quella ora inaccoglibile).
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Si comunichi.
Pisa, 13.03.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
UFFICIO DEL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI
V.G. 820/2025
IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI dott.ssa Santa Spina
letta l'istanza che precede presentata da Parte_1
nata a [...] il [...] nella qualità di curatore
[...]
speciale ex art. 356 c.c.,
esaminate le richieste formulate dal curatore, volte ad ottenere l'autorizzazione a procedere al pagamento dei debiti ereditari, nell'ammontare suindicato, utilizzando il o i c/c del de cuius presso il Banco
BPM;
preso atto che i minori, seppure chiamati a succedere al padre defunto, non hanno ancora - per il tramite il genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale - accettato l'eredità nelle forme imposte dall'art
471 c.c.
considerato che i poterei di amministrazione dei beni riconosciuti al curatore speciale ex art. 356 c.c. sono all'evidenza condizionati all'accettazione dell'eredità da parte dei figli minori, (Tribunale di Vicenza
7 dicembre 2021) in mancanza del quale il curatore non può validamente procedere al compimento di alcun atto di amministrazione dei beni ( né ordinaria né straordinaria),
considerato, infatti, che il potere-dovere di amministrare in capo al curatore ha come presupposto logico l'accettazione dell'eredità con la conseguenza che l'accettazione non può essere fatta dal curatore speciale nell'interesse del minore, bensì dal suo legale rappresentante, al quale spetta, previa autorizzazione del giudice tutelare, la scelta circa l'opportunità di procedere all'accettazione (Cass. civ. 25 maggio 1960, n.
1358).
ritenuto, infatti, che i poteri di amministrazione del curatore, compreso dunque il pagamento di eventuali debiti ereditari, sono previsti in via del tutto eccezionale dal legislatore e non sussistono affatto prima del perfezionamento della vicenda successoria, e questo perché i minori- in astratto- potrebbero non divenire mai eredi,
ritenuto dunque di non potere, allo stato, accogliere la richiesta del curatore che nulla ha legittimazione a domandare prima dell'intervenuta accettazione dell'eredità (momento a partire dal quale be potrà proporre istanza del tenore e contenuto di quella ora inaccoglibile).
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Si comunichi.
Pisa, 13.03.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina