Articolo 9 della Legge 14 maggio 1976, n. 389
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 giugno 1976
Art. 9.
I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall' articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 .
I natanti dovranno rispondere inoltre alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo.
Entrata in vigore il 25 giugno 1976