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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott.ssa A. Galano Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14640/2024 promossa da:
con patrocinio dell'avv. Guercio Giovanni RICORRENTE Parte_1
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la “Rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 Legge n. 164/1982 e d.lgs 150/2011, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale, l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze di Pt_1 CP_1
provvedere in tal senso.
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di avere vissuto, fin dall'infanzia, la propria identità psicosessuale come femminile;
che con il passare del tempo, egli è divenuto consapevole della necessità di intraprendere una terapia medica al fine di ottenere una modifica del proprio aspetto anatomico –biologico; che nell'anno 2023 si è rivolto al Centro di Andrologia, Endocrinologia
Femminile e Incongruenza di Genere dell' di per Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 4 una valutazione e approfondimento della propria identità di genere. Successivamente, nel mese di gennaio 2024, è stato preso in carico dagli specialisti endocrinologi della SOD Andrologia,
Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere al fine di iniziare una terapia ormonale di affermazione di genere.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano pagina 2 di 4 limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da maschile a femminile, nonché l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da maschile a femminile. Egli ha allegato la certificazione dell'equipe medica del Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi , dalla quale emerge che: “dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile identità di genere completamente femminile ed espressione di genere femminile in tutti gli ambiti di vita. infatti, CP_1
parla di sé al femminile e da due anni vive stabilmente al femminile, con riferito beneficio. Non si riscontrano concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico per cui, oltre alla presa in carico psicologica, ha iniziato anche una presa in carico endocrinologica. In particolare, ha CP_1 CP_1
riferito di aver iniziato terapia ormonale di affermazione di genere a gennaio 2024 su prescrizione di specialista endocrinologo privato al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con
l'identità di genere femminile. Nello stesso mese, su sua richiesta, è stata presa in carico da parte degli specialisti endocrinologi della SOD Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere.
A seguito dell'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, riporta miglioramento CP_1
del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta persistenza della disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò
è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita. Infine, riporta disforia anatomica e per questo desidera procedere con gli interventi CP_1
chirurgici di affermazione di genere.
Dalla documentazione in atti, emerge che, oltre alla terapia ormonale sostitutiva già intrapresa dal ricorrente, appare necessario il cambio dei dati anagrafici e l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisico–biologica maschile e l'identità psicologica femminile.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dal ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 CP_1
Autorizza, altresì, il trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede: autorizza il trattamento chirurgico per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Parte_1
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a Pt_1 CP_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 9 aprile 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano –
giudice relatore.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Antonella Galano dott.ssa S. Governatori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa S. Governatori Presidente dott.ssa I. Benincasa Giudice dott.ssa A. Galano Giudice on. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14640/2024 promossa da:
con patrocinio dell'avv. Guercio Giovanni RICORRENTE Parte_1
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. per la “Rettificazione degli atti anagrafici e l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 Legge n. 164/1982 e d.lgs 150/2011, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale, l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di affermazione di genere da maschile a femminile, con contestuale rettifica degli atti anagrafici e con il mutamento del nome da a e con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze di Pt_1 CP_1
provvedere in tal senso.
A sostegno della domanda, il ricorrente evidenzia di avere vissuto, fin dall'infanzia, la propria identità psicosessuale come femminile;
che con il passare del tempo, egli è divenuto consapevole della necessità di intraprendere una terapia medica al fine di ottenere una modifica del proprio aspetto anatomico –biologico; che nell'anno 2023 si è rivolto al Centro di Andrologia, Endocrinologia
Femminile e Incongruenza di Genere dell' di per Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 4 una valutazione e approfondimento della propria identità di genere. Successivamente, nel mese di gennaio 2024, è stato preso in carico dagli specialisti endocrinologi della SOD Andrologia,
Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere al fine di iniziare una terapia ormonale di affermazione di genere.
Nel merito, osserva il Tribunale che l'art. 1 della legge 14.4.1982 n. 164 stabilisce, invero, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona, sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” Nel successivo art. 3 – (art. 31 comma 4 del DLG n.50/2011) si prevede che l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico debba essere autorizzato quando risulti necessario.
Dall'esame delle disposizioni si deduce che il Tribunale è chiamato a autorizzare il trattamento chirurgico “quando lo ritenga necessario” anche se tale controllo che il legislatore demanda al giudice verterà sulla necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, senza che il giudice possa valutarne l'opportunità.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 161 / 1985 ha effettuato una interpretazione della legge n.
164/1982 come espressione “di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana” strumento per la ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche del transessuale.
Successivamente la Suprema Corte ha specificato che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri anatomici primari, quando venga accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall'individuo. Vi è da dire, inoltre, che la fissazione della propria identità di genere, con l'ausilio delle terapie ormonali, prescinde dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari e si è spesso utilizzato il termine transgenderismo per distinguere tale fenomeno dal transessualismo tradizionale.
L'art. 2 L'art. 2 della Costituzione, inoltre, riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è. Nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale.
Da ciò si ricava che il diritto all'identità sessuale va pienamente riconosciuto sia a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, sia a coloro che senza modificare i caratteri, abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano pagina 2 di 4 limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, per i motivi indicati in premessa, la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile, da maschile a femminile, nonché l'autorizzazione agli interventi di riassegnazione del sesso da maschile a femminile. Egli ha allegato la certificazione dell'equipe medica del Centro di Andrologia, Endocrinologia Femminile e Incongruenza di Genere dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi , dalla quale emerge che: “dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile identità di genere completamente femminile ed espressione di genere femminile in tutti gli ambiti di vita. infatti, CP_1
parla di sé al femminile e da due anni vive stabilmente al femminile, con riferito beneficio. Non si riscontrano concomitanti condizioni psichiatriche tali da inficiare il percorso di affermazione di genere. Inoltre, si certifica che la presa in carico di natura solo psicologica si è dimostrata di per sé non sufficiente né risolutiva in termini di funzionamento psicologico per cui, oltre alla presa in carico psicologica, ha iniziato anche una presa in carico endocrinologica. In particolare, ha CP_1 CP_1
riferito di aver iniziato terapia ormonale di affermazione di genere a gennaio 2024 su prescrizione di specialista endocrinologo privato al fine di indurre lo sviluppo di caratteristiche fisiche congruenti con
l'identità di genere femminile. Nello stesso mese, su sua richiesta, è stata presa in carico da parte degli specialisti endocrinologi della SOD Andrologia, Endocrinologia femminile e Incongruenza di Genere.
A seguito dell'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere, riporta miglioramento CP_1
del funzionamento psicologico in tutti gli ambiti di vita. Tuttavia, riporta persistenza della disforia secondaria al fatto che i documenti non rispecchiano correttamente la propria identità di genere. Ciò
è, infatti, associato a disagio psicologico che rischia di compromettere il funzionamento psicologico di nella vita. Infine, riporta disforia anatomica e per questo desidera procedere con gli interventi CP_1
chirurgici di affermazione di genere.
Dalla documentazione in atti, emerge che, oltre alla terapia ormonale sostitutiva già intrapresa dal ricorrente, appare necessario il cambio dei dati anagrafici e l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici per l'adeguamento di identità di genere al fine di eliminare il divario tra la realtà fisico–biologica maschile e l'identità psicologica femminile.
Il Collegio, pertanto, ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Firenze, la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel registro dello Stato Civile – come richiesto dal ricorrente, disponendo altresì la rettifica del prenome da a . Pt_1 CP_1
Autorizza, altresì, il trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso da maschile a femminile.
Tenuto conto della natura della causa, non si procede a pronunzia sulle spese processuali.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale Civile di Firenze, così definitivamente provvede: autorizza il trattamento chirurgico per la riassegnazione del sesso da maschile a femminile, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile di Parte_1
ordina, altresì, la variazione del prenome anagrafico da a Pt_1 CP_1
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 9 aprile 2025 su relazione della dott.ssa A. Galano –
giudice relatore.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Antonella Galano dott.ssa S. Governatori
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