Art. 2.
L'organico del ricostituito comune di Albareto e quello del comune di Borgo Val di Taro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181 .
Al personale gia' in servizio presso il comune di Borgo Val di Taro che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori ai quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
L'organico del ricostituito comune di Albareto e quello del comune di Borgo Val di Taro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1181 .
Al personale gia' in servizio presso il comune di Borgo Val di Taro che eventualmente sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori ai quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.