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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8517/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8517 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Campanile, CodiceFiscale_1
, e Nicola Brindisi, C.F.: , presso il cui studio in CodiceFiscale_2 C.F._3
Grumo Nevano, via A. Manzoni n. 18, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, dall'avv. Silvio Ferro,C.F. presso il cui studio in C.F._5
Frattamaggiore (NA) alla via G. Matteotti n. 38, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÉ pagina 1 di 5 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.03.2025, le parti, riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, insistevano per la remissione della causa al Collegio, ai fini della decisione.
Il PM apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2023 la ricorrente, , deduceva di aver Parte_1
intrapreso una relazione sentimentale con il resistente, dalla quale era nato un figlio, in Caserta Per_1
in data 28.04.2020, riconosciuto da entrambi i genitori;
che, venuta in essere una crisi di coppia, gli stessi avevano deciso di cessare la propria relazione;
che il resistente aveva mostrato disinteresse nei confronti del figlio, al punto da disattendere le statuizioni in ordine al mantenimento economico e all'esercizio del diritto di visita, di cui al provvedimento reso in data 26.02.2024 da questo Tribunale, a definizione del procedimento r.g. v.g. 3253/2020 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
che il minore era affetto da cataratta congenita bilaterale, come Per_1
da documentazione in atti, patologia che rendeva necessari interventi chirurgici e cure specialistiche continue, previa autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale;
che, stante il disinteresse mostrato dal ricorrente, era stata costretta ad adire questo Tribunale, più volte, per l'autorizzazione ai trattamenti sanitari, necessari per il minore.
Pertanto, ciò premesso, a tutela della salute del minore e ad al fine di consentire allo stesso di sottoporsi alle cure necessarie, in assenza di ostacoli rappresentati dal mancato rilascio delle relative autorizzazioni da parte del padre, concludeva chiedendo l'affido esclusivo rinforzato.
Con istanza depositata da parte ricorrente il 21.11.2023, veniva richiesta, inaudita altera parte,
l'autorizzazione all'intestato Tribunale affinché la sola genitrice prestasse il consenso al prossimo intervento chirurgico del minore programmato per il mese di dicembre 2023- in particolare, Per_1
l'intervento chirurgico per impianto secondario di IOL in occhio destro-.
Pertanto, ritenuta suddetta istanza oggetto di un autonomo sub procedimento (8517-1/2023), con provvedimento reso in data 21.11.2023, il Giudice delegato autorizzava la genitrice a prestare da sola il consenso per l'intervenuto chirurgico predetto, nonché, all'esito dell'udienza del 05.12.023, fissata per la discussione in contraddittorio e svoltasi in assenza del ricorrente, non costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'istanza, confermava integralmente il contenuto dello stesso.
All'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 23.01.2024, il Giudice, su istanza di parte ricorrente, autorizzava la rinotifica del libello introduttivo, rinviando per i medesimi incombenti al pagina 2 di 5 07.05.2024.
A detta udienza, il Giudice delegato, stante la contumacia del resistente, nonostante la regolarità della notifica, procedeva all'audizione della ricorrente, che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, evidenziando le persistenti difficoltà a contattare il resistente, stante l'irreperibilità dello stesso.
Con ordinanza resa in pari data il Giudice, in via provvisoria, disponeva l'affido esclusivo del minore, alla madre, in ordine all'adozione degli atti di ordinaria e straordinaria Per_1
amministrazione riguardanti la salute dello stesso, nonché disponeva, a carico dei Servizi Sociali presso il Comune di Orta di Atella e Gricignano di Aversa, il deposito di una relazione socio ambientale sui nuclei familiari delle parti in causa.
Con comparsa depositata in data 23.09.2024, si costituiva in giudizio il resistente,
[...]
, il quale, rappresentando la volontà di essere una figura genitoriale presente nella vita del CP_1
proprio figlio, si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo, formulata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti del 22.10.2024, attesa l'intervenuta costituzione in giudizio del resistente, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e, con provvedimento reso, a scioglimento della riserva assunta, in data 29.10.2024, confermati i provvedimenti provvisori e ritenuto necessario disporre l'esercizio del diritto di visita paterno in modalità coadiuvata dai
Servizi Sociali presso il Comune di Orta di Atella, in spazio neutro, concedeva rinvio al 07.03.2025, per la remissione della causa in decisione.
A detta udienza, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Parte ricorrente, nell'adire l'intestato Tribunale, ha richiesto, in parziale modifica delle previgenti modalità di esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nato a [...] il [...], Per_1
l'affido esclusivo rinforzato del minore stesso.
Premesso che l'affido condiviso è previsto per legge e derogato solo quando non risponde all'interesse del minore, considerate le risultanze di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano elementi giustificativi della conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria, ovvero dell'applicazione del regime di affido esclusivo del minore alla madre, Per_1 Parte_1
[...]
Ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e in deroga all'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, che si pone non più - come nel precedente sistema- come pagina 3 di 5 evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Deroga che può essere disposta allorché risulti, come nella specie accertata, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
La carenza del padre, attuale resistente, trova conferma nella limitata disponibilità, mostrata dallo stesso, al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie in vista degli interventi chirurgici nonché delle cure specialistiche cui il minore è sottoposto, tali da aver costretto, più volte, la ricorrente ad adire l'Autorità Giudiziaria ( cfr provvedimento del 21.06.2023 ) nonché nelle dichiarazioni rese nel presente giudizio dallo stesso il quale, come già evidenziato in comparsa di costituzione, in Controparte_1 sede di audizione riferiva, quasi a giustificazione dell'atteggiamento assunto nei confronti del minore, di nutrire dubbi in ordine alla propria paternità, al punto da aver richiesto in numerose occasioni, anche in sede di giudizio, l'esecuzione del test del D.N.A.
Appare evidente, quindi, che il resistente si è disinteressato della vita del figlio, sia sul piano morale che su quello materiale, non versando il mantenimento, lasciandolo alle cure della madre, nonostante lo stesso, dalla documentazione presente in atti, risulta affetto da cataratta congenita bilaterale.
Pertanto, si giustifica (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009) la previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di , sia per le questioni di Parte_1
ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, tenuto conto delle esigenze di cura del minore Per_1
Quanto al regime di visite del padre, ritiene il Tribunale che, allo stato, non risponda all'interesse del minore la previsione di un calendario di visite, pertanto, tenuto conto dell'età e delle particolari esigenze di va disposto che il padre potrà incontrare il figlio presso l'abitazione materna, previo Per_1
tempestivo accordo con , nel rispetto della volontà, delle esigenze e degli impegni del Parte_1
minore stesso.
Attesa la manifestazione di volontà, da parte del resistente, in sede di audizione, di recuperare il legame genitoriale e di instaurare con il figlio una relazione affettiva significativa, va, altresì, invitato il resistente ad effettuare un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità presso i SS di Orta di
Atella, territorialmente competenti ( o altra struttura pubblica o privata che intenderà scegliere), segnalando alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli ogni eventuale criticità
Le spese di lite, comprensive del sub procedimento, seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif.,
pagina 4 di 5 relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), e avuto riguardo alla fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da , ogni contraria istanza Parte_1
disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affido esclusivo del minore, nato a [...] il [...], alla madre, Persona_2
, che potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Parte_1
amministrazione riguardanti la salute e le cure mediche del figlio b) Dispone l'esercizio del diritto di visita del padre, , secondo le modalità di cui Controparte_1
alla parte motiva;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, € 27,00 per spese vive oltre Iva e
CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge;
Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento ai SS di Orta di Atella per il percorso di sostegno alla genitorialità della parte resistente segnalando alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli ogni eventuale criticità
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8517 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Campanile, CodiceFiscale_1
, e Nicola Brindisi, C.F.: , presso il cui studio in CodiceFiscale_2 C.F._3
Grumo Nevano, via A. Manzoni n. 18, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._4 rappresentato e difeso, dall'avv. Silvio Ferro,C.F. presso il cui studio in C.F._5
Frattamaggiore (NA) alla via G. Matteotti n. 38, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÉ pagina 1 di 5 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 07.03.2025, le parti, riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, insistevano per la remissione della causa al Collegio, ai fini della decisione.
Il PM apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2023 la ricorrente, , deduceva di aver Parte_1
intrapreso una relazione sentimentale con il resistente, dalla quale era nato un figlio, in Caserta Per_1
in data 28.04.2020, riconosciuto da entrambi i genitori;
che, venuta in essere una crisi di coppia, gli stessi avevano deciso di cessare la propria relazione;
che il resistente aveva mostrato disinteresse nei confronti del figlio, al punto da disattendere le statuizioni in ordine al mantenimento economico e all'esercizio del diritto di visita, di cui al provvedimento reso in data 26.02.2024 da questo Tribunale, a definizione del procedimento r.g. v.g. 3253/2020 avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
che il minore era affetto da cataratta congenita bilaterale, come Per_1
da documentazione in atti, patologia che rendeva necessari interventi chirurgici e cure specialistiche continue, previa autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale;
che, stante il disinteresse mostrato dal ricorrente, era stata costretta ad adire questo Tribunale, più volte, per l'autorizzazione ai trattamenti sanitari, necessari per il minore.
Pertanto, ciò premesso, a tutela della salute del minore e ad al fine di consentire allo stesso di sottoporsi alle cure necessarie, in assenza di ostacoli rappresentati dal mancato rilascio delle relative autorizzazioni da parte del padre, concludeva chiedendo l'affido esclusivo rinforzato.
Con istanza depositata da parte ricorrente il 21.11.2023, veniva richiesta, inaudita altera parte,
l'autorizzazione all'intestato Tribunale affinché la sola genitrice prestasse il consenso al prossimo intervento chirurgico del minore programmato per il mese di dicembre 2023- in particolare, Per_1
l'intervento chirurgico per impianto secondario di IOL in occhio destro-.
Pertanto, ritenuta suddetta istanza oggetto di un autonomo sub procedimento (8517-1/2023), con provvedimento reso in data 21.11.2023, il Giudice delegato autorizzava la genitrice a prestare da sola il consenso per l'intervenuto chirurgico predetto, nonché, all'esito dell'udienza del 05.12.023, fissata per la discussione in contraddittorio e svoltasi in assenza del ricorrente, non costituito, nonostante la regolarità della notifica dell'istanza, confermava integralmente il contenuto dello stesso.
All'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 23.01.2024, il Giudice, su istanza di parte ricorrente, autorizzava la rinotifica del libello introduttivo, rinviando per i medesimi incombenti al pagina 2 di 5 07.05.2024.
A detta udienza, il Giudice delegato, stante la contumacia del resistente, nonostante la regolarità della notifica, procedeva all'audizione della ricorrente, che insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, evidenziando le persistenti difficoltà a contattare il resistente, stante l'irreperibilità dello stesso.
Con ordinanza resa in pari data il Giudice, in via provvisoria, disponeva l'affido esclusivo del minore, alla madre, in ordine all'adozione degli atti di ordinaria e straordinaria Per_1
amministrazione riguardanti la salute dello stesso, nonché disponeva, a carico dei Servizi Sociali presso il Comune di Orta di Atella e Gricignano di Aversa, il deposito di una relazione socio ambientale sui nuclei familiari delle parti in causa.
Con comparsa depositata in data 23.09.2024, si costituiva in giudizio il resistente,
[...]
, il quale, rappresentando la volontà di essere una figura genitoriale presente nella vita del CP_1
proprio figlio, si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo, formulata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione delle parti del 22.10.2024, attesa l'intervenuta costituzione in giudizio del resistente, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e, con provvedimento reso, a scioglimento della riserva assunta, in data 29.10.2024, confermati i provvedimenti provvisori e ritenuto necessario disporre l'esercizio del diritto di visita paterno in modalità coadiuvata dai
Servizi Sociali presso il Comune di Orta di Atella, in spazio neutro, concedeva rinvio al 07.03.2025, per la remissione della causa in decisione.
A detta udienza, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Parte ricorrente, nell'adire l'intestato Tribunale, ha richiesto, in parziale modifica delle previgenti modalità di esercizio della responsabilità genitoriale del figlio nato a [...] il [...], Per_1
l'affido esclusivo rinforzato del minore stesso.
Premesso che l'affido condiviso è previsto per legge e derogato solo quando non risponde all'interesse del minore, considerate le risultanze di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano elementi giustificativi della conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria, ovvero dell'applicazione del regime di affido esclusivo del minore alla madre, Per_1 Parte_1
[...]
Ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e in deroga all'affidamento condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore, che si pone non più - come nel precedente sistema- come pagina 3 di 5 evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Deroga che può essere disposta allorché risulti, come nella specie accertata, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
La carenza del padre, attuale resistente, trova conferma nella limitata disponibilità, mostrata dallo stesso, al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie in vista degli interventi chirurgici nonché delle cure specialistiche cui il minore è sottoposto, tali da aver costretto, più volte, la ricorrente ad adire l'Autorità Giudiziaria ( cfr provvedimento del 21.06.2023 ) nonché nelle dichiarazioni rese nel presente giudizio dallo stesso il quale, come già evidenziato in comparsa di costituzione, in Controparte_1 sede di audizione riferiva, quasi a giustificazione dell'atteggiamento assunto nei confronti del minore, di nutrire dubbi in ordine alla propria paternità, al punto da aver richiesto in numerose occasioni, anche in sede di giudizio, l'esecuzione del test del D.N.A.
Appare evidente, quindi, che il resistente si è disinteressato della vita del figlio, sia sul piano morale che su quello materiale, non versando il mantenimento, lasciandolo alle cure della madre, nonostante lo stesso, dalla documentazione presente in atti, risulta affetto da cataratta congenita bilaterale.
Pertanto, si giustifica (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009) la previsione dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa, ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di , sia per le questioni di Parte_1
ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione, tenuto conto delle esigenze di cura del minore Per_1
Quanto al regime di visite del padre, ritiene il Tribunale che, allo stato, non risponda all'interesse del minore la previsione di un calendario di visite, pertanto, tenuto conto dell'età e delle particolari esigenze di va disposto che il padre potrà incontrare il figlio presso l'abitazione materna, previo Per_1
tempestivo accordo con , nel rispetto della volontà, delle esigenze e degli impegni del Parte_1
minore stesso.
Attesa la manifestazione di volontà, da parte del resistente, in sede di audizione, di recuperare il legame genitoriale e di instaurare con il figlio una relazione affettiva significativa, va, altresì, invitato il resistente ad effettuare un percorso di sostegno e rafforzamento alla genitorialità presso i SS di Orta di
Atella, territorialmente competenti ( o altra struttura pubblica o privata che intenderà scegliere), segnalando alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli ogni eventuale criticità
Le spese di lite, comprensive del sub procedimento, seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e succ. modif.,
pagina 4 di 5 relativi allo scaglione di riferimento valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), e avuto riguardo alla fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da , ogni contraria istanza Parte_1
disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affido esclusivo del minore, nato a [...] il [...], alla madre, Persona_2
, che potrà adottare da sola tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Parte_1
amministrazione riguardanti la salute e le cure mediche del figlio b) Dispone l'esercizio del diritto di visita del padre, , secondo le modalità di cui Controparte_1
alla parte motiva;
c) condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, € 27,00 per spese vive oltre Iva e
CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge;
Manda la Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento ai SS di Orta di Atella per il percorso di sostegno alla genitorialità della parte resistente segnalando alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli ogni eventuale criticità
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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