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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 319/2025
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. AN MU, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
, c.f. , difeso dall'avv. GIACOBBE LUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI LO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , titolare dell'impresa individuale denominata DA BA di , Parte_1 Parte_1 sita in centro a Faenza, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza dirigenziale n. 20/2025, notificata in data 16.1.2025, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 54.000 per la violazione dell'art. 6, comma 2 septies lett. b della l.r. n. 5/2013, accertata con verbale di constatazione del 13.6.2024 mediante il quale gli operatori accertavano che gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. erano stati sostituiti, in data 22.4.2024, ad altri precedentemente installati;
equiparando la sostituzione, con cambio di gestore, alla nuova installazione, quindi, gli agenti accertatori assumevano la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato, perché gli apparecchi erano stati installati a una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale, in violazione dell'art. 6, comma 2 bis l.r. 5/2013.
2. L'opponente deduce:
a) la nullità dell'ordinanza per mancaza degli elementi essenziali, con conseguente violazione del diritto di difesa, e comunque invalidità per difetto di motivazione, non essendo stato indicato quale sia il luogo sensibile situato a meno di 500 mt e non
1 essendo sufficiente il richiamo per relationem alla mappatura comunale dei luoghi sensibili, che non è mai stata consegnata;
b) che la condotta tenuta non viola il divieto imposto dalla l.r. 5/13 con gli artt. 6, commi 2 bis e ter lett. b), dal momento che essa si è limitata a sostituire gli apparecchi del società presenti da tempo, con gli apparecchi della società Parte_2
Modena Giocihi S.r.l. (cambiando, quindi, il soggetto gestore degli apparecchi, uno dei tre che interviene nella filiera del gioco lecito unitamente al concessionario, introlocutore dell e gestore della rete telematica, Controparte_2
e all'esercente, il soggetto presso i cui locali aziendali sono collocati materialmente gli apparecchi) e che la legge regionale dispone che “Sono equiparati alla nuova installazione: (i) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
(ii) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
(iii) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”;
c) che, comunque, la sostituzione degli apparecchi era legittima alla luce dell'obsolescenza tecnologica di quelli precedentemente installati dal vecchio gestore ( , consentita dalla normativa regionale, come chiarito da un Parte_2 parere rilasciato dalla Regione, secondo cui “È stato più volte ribadito che la sostituzione di apparecchi è possibile solo per guasto o per obsolescenza tecnologica. Per obsolescenza tecnologica si intende il sopraggiungere di modifiche tecnologiche introdotte da (ad es. il passaggio da awp ad awpr), mentre il venir meno CP_3 dell'appeal dell'apparecchio non può essere considerato obsolescenza…”; gli apparecchi sostituiti erano stati infatti installati nel 2016, e nel frattempo era subentrata la l. n. 160/2019 che, con l'art. 1, comma 732, aveva ridotto la percentuale di vincite da erogare rispetto alla raccolta, con la conseguente necessità di installare apparecchi tarati per l'erogazione di una percentuale di vincite conforme alla normativa sopravvenuta.
3. Con il decreto di fissazione dell'udienza è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione con la seguente motivazione: “rilevato che è pacifico che la ricorrente, titolare dell'impresa individuale DA BA di Sun Caixiao, si sia limitata a sostituire i 6 apparecchi (slot machines) presenti all'interno della propria attività commerciale;
rilevato che la l.r. 5/2013, all'art. 6, comma 2 ter, equipara alla nuova installazione di apparecchi solamente le seguenti ipotesi: “a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.”; ritenuto che non pare potersi ricondurre la sostituzione di un apparecchio a nessuna di queste ipotesi, anche in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 l. n. 689/1981;
ritenuto che
la minacciata esecuzione forzata per l'importo di € 54.000 costituisca, in considerazione del reddito
2 d'impresa risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata (cfr. doc. 11, pari a € 12.162,00), un pericolo imminente di un danno grave e irreparabile;
”;
4. Si è costituita parte resistente resistendo al ricorso.
5. L'opposizione è fondata.
6. I fatti di causa sono pacifici:
a) è titolare di un bar (DA BA) sito in centro a Faenza in via Naviglio Parte_1
32.
b) Essa ha rilevato l'azienda dalla società “Il Cocco S.a.s. di ” in data Controparte_4
9.11.2022, subentrando nel contratto di concessione con la società concessionaria Gamenet S.p.A. sottoscritto in data 16.10.2013.
c) All'interno del bar sono da allora collocati 6 apparecchi di cui all'art. 110, comma Parte 6, lett. a) del tulps., di proprietà di Parte_2
d) Quest'ultima comunicava con pec del 09/10/2023, a seguito di disdetta dell'esercente, la rimozione di due apparecchi funzionanti e) Con successiva pec del 30/11/2023, la comunicava che erano Parte_2 stati rimossi altri due apparecchi di sua proprietà dall'esercizio commerciale DA BA.
f) Nel corso dell'accertamento del 13.6.2024, gli accertatori appuravano la presenza all'interno del locale dell'odierna ricorrente di n. 6 apparecchi e/o congegni da divertimento e/o intrattenimento, rientranti nella categoria degli apparecchi elettronici di cui all'art. 110 del TULPS, che l'esercente dichiarava essere di proprietà di Modena Giochi s.r.l., con la quale era stato sottoscritto un accordo commerciale per l'installazione in data 8.4.2024, e che gli apparecchi erano stati effettivamente installati in data 22.4.2024.
g) Nella medesima occasione veniva rinvenuto un nuovo contratto con il medesimo concessionario del 27.3.2024, privo della sottoscrizione del concessionario.
7. Premesso che è pacifico che gli apparecchi installati dalla ricorrente rientrino nella categoria di cui all'art. 110, comma 6, del tulps, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
8. La l. r. 5/2013 e s.m.i., che pone norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, all'art. 6, comma 2 bis stabilisce che “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in 3 ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.” (sottolineatura dello scrivente).
9. Ai sensi del comma 2 ter, “Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.”.
10. Non risulta alcuna previsione normativa per cui sia possibile sostituire gli apparecchi solo in caso di guasto o obsolescenza tecnica, come indicato nel parere rilasciato dalla Regione nella memoria di costituzione.
11. Ne discende che non può che confermarsi quanto già ritenuto da questo giudice nel decreto di fissazione d'udienza, in cui si è già evidenziato che, in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 l. n. 689/1981 (“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”), non può ritenersi che la sostituzione sia ricompresa fra le ipotesi equiparate alla nuova installazione dall'art. 6, comma 2 ter citato.
12. L'equiparazione della sostituzione alla nuova installazione, sarebbe infatti frutto di un'inammissibile interpretazione non già semplicemente estensiva, ma persino analogica, fondata in sostanza sull'eadem ratio, che è preclusa, appunto, dall'art. 1 della l. n. 689/1981, perché tra le ipotesi equiparabili alla nuova installazione la sostituzione non figura e le altre ipotesi contemplate dall'art. 6 ter sono totalmente diverse dalla sostituzione, sicché la sostituzione non rientra tra i possibili significati delle parole usate dal legislatore.
13. Non si verte, poi, come sostiene l'amministrazione, nell'ipotesi di conclusione di un nuovo contratto con il concessionario di cui alla lettera b) dell'art. 6 ter perché non è sufficiente a provarne la conclusione il rinvenimento, in sede di accesso ispettivo, del modulo contrattuale datato 27.3.2024, dal momento che esso non prova la conclusione di un contratto perché manca la prova dell'accordo: se è vero, infatti, che tali contratti non richiedono la forma scritta (sicché potrebbe anche difettare la firma di una o di entrambe le parti, e nel caso di specie difetta la sottoscrizione del concessionario), va però considerato che deve essere comunque provata la conclusione di un accordo, prova che nel caso di specie manca del tutto.
14. Né, infine, appare condivisibile la prospettazione dell'amministrazione resistente, secondo la quale il fatto che il numero di apparecchi sia diminuito alcuni mesi prima dell'installazione degli apparecchi nuovi avvenuta in data 22.4.2024 abbia determinato un'ipotesi di nuova installazione.
15. È evidente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato nel parere reso dalla Regione (cfr. doc. 19 di parte resistente, per cui “Si ritiene che il numero degli
4 apparecchi che il deve considerare è quello attuale (2 e non 4) in quanto CP_5 maggiormente coerente con la ratio del divieto di installazione. Quindi, se al momento della rilevazione, da parte del gli apparecchi erano 2, ogni installazione CP_5 ulteriore è da considerarsi “nuova installazione” e, dunque vietata (a nulla rileva che al 11 novembre 2016 gli apparecchi fossero 4)), il momento rilevante per “fotografare” quanti apparecchi vi siano in un determinato esercizio, e quindi per comprendere quando l'installazione di un apparecchio sia “nuova” e non sia una semplice, consentita, sostituzione, è proprio quello dell'11 novembre (data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate), perché si tratta di un dato temporale considerato dalla normativa regionale, che vieta le “nuove installazioni” e che, quindi, non può che riferirsi al momento della sua entrata in vigore.
16. Si tratta, inoltre, di un discrimine temporale certo e uguale per tutti gli esercenti, per i quali, altrimenti, il numero massimo degli apparecchi sarebbe determinato dal momento in cui viene effettuato l'accertamento, che è diverso da esercente a esercente e che dipende o dal caso o, peggio, dalla decisione di chi dispone l'accertamento.
17. Le ulteriori censure proposte dall'opponente rimangono assorbite, dal momento che la presente causa viene decisa in base alla ragione più liquida.
18. Le spese di lite, da liquidarsi in misura prossima ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia e in base alle 3 fasi svolte, vanno compensate nella misura del 50%, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come innovato da Corte Cost. 77/2018), costituite dall'esistenza di pareri della Regione contrari all'interpretazione accolta dall'intestato Tribunale che hanno reso obiettivamente incerto, sul piano normativo, l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza impugnata;
b) condanna parte resistente alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate in € 5.000, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
19/11/2025
Il Giudice
AN MU
5
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. AN MU, all'esito dell'udienza del 18.11.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Tra
, c.f. , difeso dall'avv. GIACOBBE LUCA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI LO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , titolare dell'impresa individuale denominata DA BA di , Parte_1 Parte_1 sita in centro a Faenza, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza dirigenziale n. 20/2025, notificata in data 16.1.2025, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di € 54.000 per la violazione dell'art. 6, comma 2 septies lett. b della l.r. n. 5/2013, accertata con verbale di constatazione del 13.6.2024 mediante il quale gli operatori accertavano che gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. erano stati sostituiti, in data 22.4.2024, ad altri precedentemente installati;
equiparando la sostituzione, con cambio di gestore, alla nuova installazione, quindi, gli agenti accertatori assumevano la sussistenza dell'illecito amministrativo contestato, perché gli apparecchi erano stati installati a una distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili individuati dalla normativa regionale, in violazione dell'art. 6, comma 2 bis l.r. 5/2013.
2. L'opponente deduce:
a) la nullità dell'ordinanza per mancaza degli elementi essenziali, con conseguente violazione del diritto di difesa, e comunque invalidità per difetto di motivazione, non essendo stato indicato quale sia il luogo sensibile situato a meno di 500 mt e non
1 essendo sufficiente il richiamo per relationem alla mappatura comunale dei luoghi sensibili, che non è mai stata consegnata;
b) che la condotta tenuta non viola il divieto imposto dalla l.r. 5/13 con gli artt. 6, commi 2 bis e ter lett. b), dal momento che essa si è limitata a sostituire gli apparecchi del società presenti da tempo, con gli apparecchi della società Parte_2
Modena Giocihi S.r.l. (cambiando, quindi, il soggetto gestore degli apparecchi, uno dei tre che interviene nella filiera del gioco lecito unitamente al concessionario, introlocutore dell e gestore della rete telematica, Controparte_2
e all'esercente, il soggetto presso i cui locali aziendali sono collocati materialmente gli apparecchi) e che la legge regionale dispone che “Sono equiparati alla nuova installazione: (i) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
(ii) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
(iii) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività”;
c) che, comunque, la sostituzione degli apparecchi era legittima alla luce dell'obsolescenza tecnologica di quelli precedentemente installati dal vecchio gestore ( , consentita dalla normativa regionale, come chiarito da un Parte_2 parere rilasciato dalla Regione, secondo cui “È stato più volte ribadito che la sostituzione di apparecchi è possibile solo per guasto o per obsolescenza tecnologica. Per obsolescenza tecnologica si intende il sopraggiungere di modifiche tecnologiche introdotte da (ad es. il passaggio da awp ad awpr), mentre il venir meno CP_3 dell'appeal dell'apparecchio non può essere considerato obsolescenza…”; gli apparecchi sostituiti erano stati infatti installati nel 2016, e nel frattempo era subentrata la l. n. 160/2019 che, con l'art. 1, comma 732, aveva ridotto la percentuale di vincite da erogare rispetto alla raccolta, con la conseguente necessità di installare apparecchi tarati per l'erogazione di una percentuale di vincite conforme alla normativa sopravvenuta.
3. Con il decreto di fissazione dell'udienza è stata sospesa l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione con la seguente motivazione: “rilevato che è pacifico che la ricorrente, titolare dell'impresa individuale DA BA di Sun Caixiao, si sia limitata a sostituire i 6 apparecchi (slot machines) presenti all'interno della propria attività commerciale;
rilevato che la l.r. 5/2013, all'art. 6, comma 2 ter, equipara alla nuova installazione di apparecchi solamente le seguenti ipotesi: “a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.”; ritenuto che non pare potersi ricondurre la sostituzione di un apparecchio a nessuna di queste ipotesi, anche in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 l. n. 689/1981;
ritenuto che
la minacciata esecuzione forzata per l'importo di € 54.000 costituisca, in considerazione del reddito
2 d'impresa risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata (cfr. doc. 11, pari a € 12.162,00), un pericolo imminente di un danno grave e irreparabile;
”;
4. Si è costituita parte resistente resistendo al ricorso.
5. L'opposizione è fondata.
6. I fatti di causa sono pacifici:
a) è titolare di un bar (DA BA) sito in centro a Faenza in via Naviglio Parte_1
32.
b) Essa ha rilevato l'azienda dalla società “Il Cocco S.a.s. di ” in data Controparte_4
9.11.2022, subentrando nel contratto di concessione con la società concessionaria Gamenet S.p.A. sottoscritto in data 16.10.2013.
c) All'interno del bar sono da allora collocati 6 apparecchi di cui all'art. 110, comma Parte 6, lett. a) del tulps., di proprietà di Parte_2
d) Quest'ultima comunicava con pec del 09/10/2023, a seguito di disdetta dell'esercente, la rimozione di due apparecchi funzionanti e) Con successiva pec del 30/11/2023, la comunicava che erano Parte_2 stati rimossi altri due apparecchi di sua proprietà dall'esercizio commerciale DA BA.
f) Nel corso dell'accertamento del 13.6.2024, gli accertatori appuravano la presenza all'interno del locale dell'odierna ricorrente di n. 6 apparecchi e/o congegni da divertimento e/o intrattenimento, rientranti nella categoria degli apparecchi elettronici di cui all'art. 110 del TULPS, che l'esercente dichiarava essere di proprietà di Modena Giochi s.r.l., con la quale era stato sottoscritto un accordo commerciale per l'installazione in data 8.4.2024, e che gli apparecchi erano stati effettivamente installati in data 22.4.2024.
g) Nella medesima occasione veniva rinvenuto un nuovo contratto con il medesimo concessionario del 27.3.2024, privo della sottoscrizione del concessionario.
7. Premesso che è pacifico che gli apparecchi installati dalla ricorrente rientrino nella categoria di cui all'art. 110, comma 6, del tulps, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
8. La l. r. 5/2013 e s.m.i., che pone norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, all'art. 6, comma 2 bis stabilisce che “Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in 3 ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.” (sottolineatura dello scrivente).
9. Ai sensi del comma 2 ter, “Sono equiparati alla nuova installazione: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.”.
10. Non risulta alcuna previsione normativa per cui sia possibile sostituire gli apparecchi solo in caso di guasto o obsolescenza tecnica, come indicato nel parere rilasciato dalla Regione nella memoria di costituzione.
11. Ne discende che non può che confermarsi quanto già ritenuto da questo giudice nel decreto di fissazione d'udienza, in cui si è già evidenziato che, in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 l. n. 689/1981 (“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”), non può ritenersi che la sostituzione sia ricompresa fra le ipotesi equiparate alla nuova installazione dall'art. 6, comma 2 ter citato.
12. L'equiparazione della sostituzione alla nuova installazione, sarebbe infatti frutto di un'inammissibile interpretazione non già semplicemente estensiva, ma persino analogica, fondata in sostanza sull'eadem ratio, che è preclusa, appunto, dall'art. 1 della l. n. 689/1981, perché tra le ipotesi equiparabili alla nuova installazione la sostituzione non figura e le altre ipotesi contemplate dall'art. 6 ter sono totalmente diverse dalla sostituzione, sicché la sostituzione non rientra tra i possibili significati delle parole usate dal legislatore.
13. Non si verte, poi, come sostiene l'amministrazione, nell'ipotesi di conclusione di un nuovo contratto con il concessionario di cui alla lettera b) dell'art. 6 ter perché non è sufficiente a provarne la conclusione il rinvenimento, in sede di accesso ispettivo, del modulo contrattuale datato 27.3.2024, dal momento che esso non prova la conclusione di un contratto perché manca la prova dell'accordo: se è vero, infatti, che tali contratti non richiedono la forma scritta (sicché potrebbe anche difettare la firma di una o di entrambe le parti, e nel caso di specie difetta la sottoscrizione del concessionario), va però considerato che deve essere comunque provata la conclusione di un accordo, prova che nel caso di specie manca del tutto.
14. Né, infine, appare condivisibile la prospettazione dell'amministrazione resistente, secondo la quale il fatto che il numero di apparecchi sia diminuito alcuni mesi prima dell'installazione degli apparecchi nuovi avvenuta in data 22.4.2024 abbia determinato un'ipotesi di nuova installazione.
15. È evidente, infatti, che, contrariamente a quanto affermato nel parere reso dalla Regione (cfr. doc. 19 di parte resistente, per cui “Si ritiene che il numero degli
4 apparecchi che il deve considerare è quello attuale (2 e non 4) in quanto CP_5 maggiormente coerente con la ratio del divieto di installazione. Quindi, se al momento della rilevazione, da parte del gli apparecchi erano 2, ogni installazione CP_5 ulteriore è da considerarsi “nuova installazione” e, dunque vietata (a nulla rileva che al 11 novembre 2016 gli apparecchi fossero 4)), il momento rilevante per “fotografare” quanti apparecchi vi siano in un determinato esercizio, e quindi per comprendere quando l'installazione di un apparecchio sia “nuova” e non sia una semplice, consentita, sostituzione, è proprio quello dell'11 novembre (data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate), perché si tratta di un dato temporale considerato dalla normativa regionale, che vieta le “nuove installazioni” e che, quindi, non può che riferirsi al momento della sua entrata in vigore.
16. Si tratta, inoltre, di un discrimine temporale certo e uguale per tutti gli esercenti, per i quali, altrimenti, il numero massimo degli apparecchi sarebbe determinato dal momento in cui viene effettuato l'accertamento, che è diverso da esercente a esercente e che dipende o dal caso o, peggio, dalla decisione di chi dispone l'accertamento.
17. Le ulteriori censure proposte dall'opponente rimangono assorbite, dal momento che la presente causa viene decisa in base alla ragione più liquida.
18. Le spese di lite, da liquidarsi in misura prossima ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia e in base alle 3 fasi svolte, vanno compensate nella misura del 50%, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come innovato da Corte Cost. 77/2018), costituite dall'esistenza di pareri della Regione contrari all'interpretazione accolta dall'intestato Tribunale che hanno reso obiettivamente incerto, sul piano normativo, l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza impugnata;
b) condanna parte resistente alla refusione del 50% delle spese di lite sostenute da parte ricorrente liquidate in € 5.000, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
19/11/2025
Il Giudice
AN MU
5