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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Vitelleschi n.26, Parte_1 presso lo studio dell'avv.to Eugenia Celata che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giacomo Celata per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Maria Francesca Granata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.6.2025 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo che:
- con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 22.5.2012 n. 9319, veniva accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Par indeterminato tra sé e l' dal 7.1.2008 nonché veniva accertato che tale Par rapporto era stato trasferito ex lege dall' al , Controparte_2 con condanna di quest'ultimo a ripristinare il rapporto di lavoro con la lavoratrice e a corrispondergli il risarcimento del danno parametrato a tutte le retribuzione maturate dal 1.1.2011 alla data della sentenza oltre accessori di legge;
1 - che in esecuzione della sentenza essa esponente aveva sottoscritto un contratto di assunzione alle dipendenze del MISE, con orario a tempo pieno, inquadramento nella II area, fascia retributiva F2, con profilo professionale di
“assistente amministrativo”, CCNL 2006-2009 per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- che all'art. 9 del contratto si legge “Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito favorevole per quest'Amministrazione del contenzioso in corso. Nel caso in cui lo stesso sia definitivamente concluso con esito favorevole per questa Amministrazione, il contratto è risolto con effetto ex tunc, salvo il diritto dell'interessata a trattenere la retribuzione corrisposta alle per la prestazione effettivamente resa”;
- che con sentenza n. 6489/2015 la Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale e respingeva la domanda di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato;
- che la statuizione era confermata dalla Corte di Cassazione che, interveniva, però, sul risarcimento del danno, cassando con rinvio;
- che con sentenza del 17.9.2024, la Corte di Appello, nel giudizio di rinvio, quantificava il risarcimento del danno dovuto alla ricorrente;
- che a seguito di quest'ultima pronuncia, in data 16.10.2024 il MISE comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro “stante l'operatività della clausola risolutiva prevista dall'art.9 del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 11 luglio 2013, integralmente richiamato e confermato nel successivo contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sottoscritto in data 2 luglio 2018, si dà atto della risoluzione immediata del rapporto di lavoro fra la e il (già Pt_3 Controparte_3 [...]
Controparte_2
- che dunque essa esponente in data 28.10.2024, presentava domanda di indennità di disoccupazione NAsPI, ma l' , con comunicazione del CP_1
21.11.2024, rigettava la domanda con la seguente motivazione “dipendente pubblico a tempo indeterminato non versa contributi per la disoccupazione e non ha diritto alla prestazione”;
- che avverso il provvedimento in data 13.2.2025 aveva proposto ricorso gerarchico;
- che con delibera del 25.3.2025 n.2542439 il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di NAsPI da parte dell' a far data dal giorno successivo alla CP_1 presentazione della domanda (29/10/2024) e di condannare l' al CP_1 pagamento del relativo trattamento economico, pari ad euro 9.732,22, per le mensilità da novembre 2024 a maggio 2025, oltre agli ulteriori importi maturandi dalla data di deposito del presente ricorso sino all'emananda sentenza. Si costituiva tardivamente l' eccependo la nullità del ricorso e la sua CP_1 infondatezza. La causa era decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso non risulta affetto dall'eccepito vizio di nullità, essendo ben chiari sia il petitum che la causa petendi.
2 L'oggetto della controversia concerne il diritto della ricorrente ad ottenere dall' il pagamento della NASpI, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 22/2015. CP_1
La prestazione in oggetto è stata istituita e regolamentata a decorrere dal 1.5.2015 dal d.lgs. 22/2015 in sostituzione dell'indennità denominata ASpI, al fine di fornire tutela, mediante la corresponsione di un'indennità mensile di disoccupazione, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La prestazione è erogata a domanda a favore dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi che si verifichino dal 1.5.2015. Oltre al carattere involontario dello stato disoccupazione (l'indennità non è dovuta nel caso di risoluzione consensuale o di dimissioni rassegnate in assenza di giusta causa) è richiesto un requisito contributivo e uno lavorativo. In particolare sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito contributivo) e sono necessarie inoltre almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito lavorativo). Nel caso di specie la ricorrente ha presentato la domanda di disoccupazione NASpI in data 28.10.2024 e l' ha respinto la domanda. CP_1
Come si evince anche dal tenore della pronuncia del Comitato Provinciale comunicata il 26.3.2025, il rigetto è stato motivato dal duplice motivo che la ricorrente fosse una dipendente pubblica a tempo indeterminato e che non siano stati versati i contributi per la disoccupazione (“Nel caso di specie, trattandosi di dipendente pubblico a tempo indeterminato e per il quale l'Amministrazione non ha versato contribuzione contro la disoccupazione, il diritto alla indennità di disoccupazione non può essere riconosciuto” (cfr. doc. 10). Infatti ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lgs. 22/2015 “sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni (…)” Tale esclusione è giustificata dalla stabilità del posto di lavoro nel pubblico impiego e dal fatto che, quindi, l'eventualità della disoccupazione potrebbe dipendere solo dalla commissione di gravi infrazioni disciplinari. Tuttavia nel caso di specie, come emerge dalla documentazione versata in atti, il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il MISE non è stato a tempo indeterminato in quanto sottoposto alla condizione risolutiva costituita dall'esito favorevole del contezioso per l'Amministrazione (“Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito favorevole per quest'Amministrazione del contenzioso in corso”). In altri termini l'avveramento di tale condizione, cioè l'esito favorevole per l'Amministrazione del contezioso con la definitiva pronuncia della Cassazione, ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente con conseguente sua disoccupazione involontaria. Pertanto il rapporto di lavoro pubblico della ricorrente non era a tempo indeterminato, ma sottoposto a condizione risolutiva espressa con la conseguenza che nei confronti della ricorrente non può trovare applicazione la previsione del richiamato art. 2 comma 1 del d.lgs. 22/2015 (in tal senso cfr. anche Tribunale di Roma sez. lavoro, sentenza 10831/2022 in fattispecie sovrapponibile alla presente).
3 Parimenti infondata appare la ragione del diniego per cui la ricorrente non avrebbe versato i contributi contro la disoccupazione. Sul punto deve osservarsi che l'art.32 della Legge n. 264/1949 stabilisce che
“L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: […] b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego;
senza limite di retribuzione”. In base al contratto stipulato, alla non è stata garantita nessuna stabilità Pt_1 di impiego e di conseguenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere al versamento dei contributi contro la disoccupazione, non potendo ritorcersi a suo danno il fatto che non vi abbia provveduto. D'altro canto per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.. Poiché l' nel rigettare la domanda della ricorrente non ha contestato CP_1
l'esistenza degli ulteriori presupposti, i quali peraltro si desumono dalle buste paga versate in atti, dalle quali si evince la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della prestazione in oggetto (requisito lavorativo di avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), deve concludersi che sussista il diritto della ricorrente al pagamento della Naspi e che il rifiuto da parte dell' sia ingiustificato e CP_1 illegittimo. La domanda deve quindi essere accolta con dichiarazione del diritto della ricorrente a percepire la Naspi determinata in misura di legge e conseguente condanna dell' al pagamento delle mensilità arretrate correttamente CP_1 quantificate nel ricorso nella misura di euro 9.732,22 (cfr. conteggi allegati in atti), dal novembre 2024 al maggio 2025, e nei conteggi di cui alle note di trattazione scritta in euro 5.707,17 per le mensilità successive da giugno 2025 fino a ottobre 2025 e così complessivamente pari ad euro 15.439,39, oltre accessori come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto della ricorrente a percepire la Naspi determinata in misura di legge e condanna l' al pagamento della detta prestazione nella misura di euro CP_1
15.439,39 per le mensilità arretrate dal novembre 2024 fino all'attualità, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, decisa il giorno 16.10.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Vitelleschi n.26, Parte_1 presso lo studio dell'avv.to Eugenia Celata che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giacomo Celata per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Maria Francesca Granata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.6.2025 adiva il Tribunale di Roma in Parte_1 funzione di giudice del lavoro esponendo che:
- con sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 22.5.2012 n. 9319, veniva accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Par indeterminato tra sé e l' dal 7.1.2008 nonché veniva accertato che tale Par rapporto era stato trasferito ex lege dall' al , Controparte_2 con condanna di quest'ultimo a ripristinare il rapporto di lavoro con la lavoratrice e a corrispondergli il risarcimento del danno parametrato a tutte le retribuzione maturate dal 1.1.2011 alla data della sentenza oltre accessori di legge;
1 - che in esecuzione della sentenza essa esponente aveva sottoscritto un contratto di assunzione alle dipendenze del MISE, con orario a tempo pieno, inquadramento nella II area, fascia retributiva F2, con profilo professionale di
“assistente amministrativo”, CCNL 2006-2009 per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- che all'art. 9 del contratto si legge “Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito favorevole per quest'Amministrazione del contenzioso in corso. Nel caso in cui lo stesso sia definitivamente concluso con esito favorevole per questa Amministrazione, il contratto è risolto con effetto ex tunc, salvo il diritto dell'interessata a trattenere la retribuzione corrisposta alle per la prestazione effettivamente resa”;
- che con sentenza n. 6489/2015 la Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale e respingeva la domanda di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato;
- che la statuizione era confermata dalla Corte di Cassazione che, interveniva, però, sul risarcimento del danno, cassando con rinvio;
- che con sentenza del 17.9.2024, la Corte di Appello, nel giudizio di rinvio, quantificava il risarcimento del danno dovuto alla ricorrente;
- che a seguito di quest'ultima pronuncia, in data 16.10.2024 il MISE comunicava la risoluzione del rapporto di lavoro “stante l'operatività della clausola risolutiva prevista dall'art.9 del contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 11 luglio 2013, integralmente richiamato e confermato nel successivo contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sottoscritto in data 2 luglio 2018, si dà atto della risoluzione immediata del rapporto di lavoro fra la e il (già Pt_3 Controparte_3 [...]
Controparte_2
- che dunque essa esponente in data 28.10.2024, presentava domanda di indennità di disoccupazione NAsPI, ma l' , con comunicazione del CP_1
21.11.2024, rigettava la domanda con la seguente motivazione “dipendente pubblico a tempo indeterminato non versa contributi per la disoccupazione e non ha diritto alla prestazione”;
- che avverso il provvedimento in data 13.2.2025 aveva proposto ricorso gerarchico;
- che con delibera del 25.3.2025 n.2542439 il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di NAsPI da parte dell' a far data dal giorno successivo alla CP_1 presentazione della domanda (29/10/2024) e di condannare l' al CP_1 pagamento del relativo trattamento economico, pari ad euro 9.732,22, per le mensilità da novembre 2024 a maggio 2025, oltre agli ulteriori importi maturandi dalla data di deposito del presente ricorso sino all'emananda sentenza. Si costituiva tardivamente l' eccependo la nullità del ricorso e la sua CP_1 infondatezza. La causa era decisa all'esito di trattazione scritta, previo rituale deposito delle note di parte ricorrente.
Il ricorso merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati. Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso non risulta affetto dall'eccepito vizio di nullità, essendo ben chiari sia il petitum che la causa petendi.
2 L'oggetto della controversia concerne il diritto della ricorrente ad ottenere dall' il pagamento della NASpI, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 22/2015. CP_1
La prestazione in oggetto è stata istituita e regolamentata a decorrere dal 1.5.2015 dal d.lgs. 22/2015 in sostituzione dell'indennità denominata ASpI, al fine di fornire tutela, mediante la corresponsione di un'indennità mensile di disoccupazione, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La prestazione è erogata a domanda a favore dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi che si verifichino dal 1.5.2015. Oltre al carattere involontario dello stato disoccupazione (l'indennità non è dovuta nel caso di risoluzione consensuale o di dimissioni rassegnate in assenza di giusta causa) è richiesto un requisito contributivo e uno lavorativo. In particolare sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito contributivo) e sono necessarie inoltre almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito lavorativo). Nel caso di specie la ricorrente ha presentato la domanda di disoccupazione NASpI in data 28.10.2024 e l' ha respinto la domanda. CP_1
Come si evince anche dal tenore della pronuncia del Comitato Provinciale comunicata il 26.3.2025, il rigetto è stato motivato dal duplice motivo che la ricorrente fosse una dipendente pubblica a tempo indeterminato e che non siano stati versati i contributi per la disoccupazione (“Nel caso di specie, trattandosi di dipendente pubblico a tempo indeterminato e per il quale l'Amministrazione non ha versato contribuzione contro la disoccupazione, il diritto alla indennità di disoccupazione non può essere riconosciuto” (cfr. doc. 10). Infatti ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.lgs. 22/2015 “sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni (…)” Tale esclusione è giustificata dalla stabilità del posto di lavoro nel pubblico impiego e dal fatto che, quindi, l'eventualità della disoccupazione potrebbe dipendere solo dalla commissione di gravi infrazioni disciplinari. Tuttavia nel caso di specie, come emerge dalla documentazione versata in atti, il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il MISE non è stato a tempo indeterminato in quanto sottoposto alla condizione risolutiva costituita dall'esito favorevole del contezioso per l'Amministrazione (“Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito favorevole per quest'Amministrazione del contenzioso in corso”). In altri termini l'avveramento di tale condizione, cioè l'esito favorevole per l'Amministrazione del contezioso con la definitiva pronuncia della Cassazione, ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro della ricorrente con conseguente sua disoccupazione involontaria. Pertanto il rapporto di lavoro pubblico della ricorrente non era a tempo indeterminato, ma sottoposto a condizione risolutiva espressa con la conseguenza che nei confronti della ricorrente non può trovare applicazione la previsione del richiamato art. 2 comma 1 del d.lgs. 22/2015 (in tal senso cfr. anche Tribunale di Roma sez. lavoro, sentenza 10831/2022 in fattispecie sovrapponibile alla presente).
3 Parimenti infondata appare la ragione del diniego per cui la ricorrente non avrebbe versato i contributi contro la disoccupazione. Sul punto deve osservarsi che l'art.32 della Legge n. 264/1949 stabilisce che
“L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: […] b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego;
senza limite di retribuzione”. In base al contratto stipulato, alla non è stata garantita nessuna stabilità Pt_1 di impiego e di conseguenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere al versamento dei contributi contro la disoccupazione, non potendo ritorcersi a suo danno il fatto che non vi abbia provveduto. D'altro canto per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.. Poiché l' nel rigettare la domanda della ricorrente non ha contestato CP_1
l'esistenza degli ulteriori presupposti, i quali peraltro si desumono dalle buste paga versate in atti, dalle quali si evince la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento della prestazione in oggetto (requisito lavorativo di avere almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione), deve concludersi che sussista il diritto della ricorrente al pagamento della Naspi e che il rifiuto da parte dell' sia ingiustificato e CP_1 illegittimo. La domanda deve quindi essere accolta con dichiarazione del diritto della ricorrente a percepire la Naspi determinata in misura di legge e conseguente condanna dell' al pagamento delle mensilità arretrate correttamente CP_1 quantificate nel ricorso nella misura di euro 9.732,22 (cfr. conteggi allegati in atti), dal novembre 2024 al maggio 2025, e nei conteggi di cui alle note di trattazione scritta in euro 5.707,17 per le mensilità successive da giugno 2025 fino a ottobre 2025 e così complessivamente pari ad euro 15.439,39, oltre accessori come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto della ricorrente a percepire la Naspi determinata in misura di legge e condanna l' al pagamento della detta prestazione nella misura di euro CP_1
15.439,39 per le mensilità arretrate dal novembre 2024 fino all'attualità, oltre accessori come per legge;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.700,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 16.10.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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